Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sull'istanza di revisione dell'11 gennaio 2007 della sentenza del 5 ottobre 2006 emanata da questo TCA nella causa n. 36.2006.48 promossa con ricorso 27 febbraio 2006 da
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RI 1
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contro |
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contro la decisione su opposizione emessa il 30 gennaio 2006 da |
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Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto in fatto che
dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2002 __________, marito dell'istante, è stato affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
l’assicurato non ha pagato i premi inerenti i mesi di gennaio, marzo, maggio-dicembre 2002, pari a Fr. 235,70 al mese da gennaio a giugno ed a Fr. 251,40 da luglio a dicembre 2002, come pure le partecipazioni nel 2002 di Fr. 285,80, di Fr. 182,75 e di Fr. 43,20,
la Cassa ha sollecitato il pagamento dei premi dovuti e, non ottenendolo, ha avviato cinque procedure esecutive sfociate il 3 dicembre 2003 in altrettanti attestati di carenza beni. L'importo complessivo dovuto, comprensivo del capitale, degli interessi moratori, di varie spese esecutive e delle spese per il precetto esecutivo, assommava a Fr. 3'698,05,
con cinque distinte decisioni del 22 luglio 2005 CO 1 ha chiesto alla moglie del debitore, RI 1, di saldare il debito del marito, versando entro trenta giorni gli ammontari di Fr. 664,60 rispettivamente di Fr. 939.-, di Fr. 968,35, di Fr. 694,25 e di Fr. 431,85,
con decisione su opposizione del 30 gennaio 2006 (doc. D) la Cassa malati ha respinto l'opposizione dell'assicurata, la quale il 27 febbraio 2006 ha inoltrato ricorso a questo TCA evidenziando la sua estraneità ai debiti del marito e l'intenzione di quest'ultimo di rimborsare ratealmente alla Cassa malati lo scoperto. La ricorrente ha inoltre rilevato di non saper niente a proposito dei mancati pagamenti dei premi da parte del marito e che lo stesso aveva dichiarato pubblicamente di essere l'unico responsabile e quindi l'unico debitore dell'importo reclamato dalla Cassa,
il 5 ottobre 2006 (doc. 1) questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1, a motivo che "siccome i premi per i quali il marito della ricorrente è stato escusso concernono l'anno 2002, ovvero un periodo durante il quale fra gli interessati v'era comunione domestica a __________ (doc. 21: dichiarazione del Comune di __________), è indubbio che siano dati gli elementi necessari per ammettere la solidarietà della moglie nei confronti dei debiti LAMal contratti dal marito." (inc. n. 36.2006.48),
questa sentenza è cresciuta incontestata in giudicato,
l'11 gennaio 2007 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, sulla base della nuova documentazione acquisita il 12 ottobre 2006 (doc. B) ha formulato a questo Tribunale un'istanza di revisione della citata sentenza del 5 ottobre 2006 ed ha chiesto la sospensione dell'esecutività di detta STCA concedendo effetto sospensivo alla domanda di revisione,
l'istante ha evidenziato che la dichiarazione del Comune di __________ del 16 dicembre 2005 – di cui però la sua rappresentante è venuta a conoscenza soltanto il 12 ottobre 2006 – attesta che dal 12 settembre 2001 al 30 settembre 2002 e dall'8 novembre 2002 al 30 aprile 2003 essa ha soggiornato a __________, mentre il marito è stato domiciliato a __________ dal 1° giugno 1999 al 30 aprile 2003,
l'assicurata ha osservato che il Comune di __________ ha rilasciato la summenzionata dichiarazione all'indirizzo dell'Ufficio di vigilanza sullo stato civile – nell'ambito della domanda di naturalizzazione che ha depositato - pochi giorni prima di quella – differente - trasmessa alla Cassa malati (doc. E) e che è poi servita al TCA quale base per l'emanazione del suo giudizio,
pertanto, a suo dire, prima del 12 ottobre 2006, quindi prima della notifica della precedente STCA, l'istante non era in grado di comprovare che durante il 2002 non aveva coabitato con il marito a __________ e che non poteva dunque essere ritenuta solidalmente responsabile dei debiti assicurativi del marito,
dalla scoperta di queste presunte nuove prove è derivata, a detta dell'assicurata, la necessità di depositare un'istanza di revisione,
per contro, con risposta del 26 febbraio 2007 (doc. V) la Cassa malati non ha considerato come nuova prova la dichiarazione comunale del 16 dicembre 2005, poiché essa ha preceduto tanto l'emanazione della decisione su opposizione 30 gennaio 2006 quanto il ricorso che ne è seguito, perciò l'assicurata non poteva non conoscere il contenuto di tale documento e quindi non reagire di conseguenza,
peraltro, la Cassa malati ha rilevato che l'istante avrebbe potuto contestare i dati contenuti nei certificati del 9 gennaio 2006 rilasciati sì sempre dal Comune di __________, ma nei confronti di CO 1 (doc. E) e che quest'ultima - come pure poi il TCA - ha utilizzato come base delle proprie conclusioni,
reputando che l'istante non abbia sufficientemente comprovato la realizzazione delle condizioni per ammettere una revisione, la Cassa malati ha chiesto di respingerla e di negare pure l'effetto sospensivo alla domanda di revisione,
con replica dell'8 marzo 2007 (doc. VII) l'assicurata ha contestato le allegazioni della resistente, ribadendo di aver avuto conoscenza del summenzionato certificato del 16 dicembre 2005 soltanto il 12 ottobre 2006,
trattandosi di un documento interno del Comune, essa non avrebbe mai potuto ottenerlo, né prima né dopo l'esito della precedente vertenza, perciò tale dichiarazione corrisponde ad una nuova prova atta ad attivare un'istanza di revisione della STCA del 5 ottobre 2006,
dal canto suo, il 22 marzo 2007 (doc. IX) la Cassa malati ha osservato che l'istante non ha mai contestato la comunione domestica con il marito né in sede d'opposizione né davanti al TCA e nemmeno ha contestato il contenuto dei certificati del 9 gennaio 2006 (doc. E) che il Comune di __________ ha rilasciato a CO 1,
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),
per l'art. 61 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o un delitto,
per l'art. 14 LPTCA, contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova (lett. a), se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione (lett. b),
per costante giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999),
per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999),
costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3),
nel caso di specie, l'assicurata era perfettamente a conoscenza del fatto su cui poggia la sua domanda di revisione e lo era da prima delle formali decisioni di CO 1, essa avrebbe potuto chiedere alla Cassa malati, ancor prima di introdurre ricorso dinanzi al TCA nella precedente procedura, copia delle due attestazioni di domicilio rilasciate il 9 gennaio 2006 dal Comune di __________ e contestarle debitamente,
per esempio, l'assicurata avrebbe potuto chiedere al Comune in cui effettivamente dimorava di rilasciarle una certificazione in tal senso oppure chiedere al Comune di __________ di rettificare le date della sua coabitazione con il marito,
va osservato che con la formulazione del primo ricorso del 27 febbraio 2006 l'istante non ha suffragato le sue allegazioni e neppure ha contestato la correttezza dei due certificati del 9 gennaio 2006 prodotti dalla Cassa con la risposta di causa,
nemmeno nelle more istruttorie – con la concessione del termine di 10 giorni per produrre nuove prove – la ricorrente ha contestato a mezzo di prove concrete le conclusioni a cui era giunta la Cassa malati, ma si è limitata ad affermare di essersi trasferita a __________ solo dal 1° febbraio 2001 e, quindi, che non sussisteva una comunione domestica con il marito al momento della di lui assunzione dell'impegno contrattuale nei confronti della Cassa malati (doc. V dell'inc. n. 36.2006.48),
il TCA ha evidenziato come la responsabilità solidale dei coniugi dipenda dall'esistenza di una comunione domestica nel periodo per il quale sono richiesti i premi LAMal e non quando il contratto assicurativo viene concluso,
per quanto concerne la pretesa novità della prova costituita dall'attestazione 16 dicembre 2005 di cui RI 1 è, tuttavia, entrata in possesso solo il successivo 12 ottobre 2006 nell'ambito della procedura di naturalizzazione, la stessa non può in alcun modo essere considerata come nuovo mezzo di prova,
va in effetti osservato che l'assicurata era perfettamente a conoscenza del periodo esatto in cui ha abitato insieme al marito a __________, nessun altro, meglio di lei, era a conoscenza di questi dati,
pertanto, l'attestazione del 16 dicembre 2005 del Comune di __________ stilata all'indirizzo dell'Ufficio di stato civile non diceva nulla di nuovo rispetto ad una situazione personalmente conosciuta dall'istante e che l'istante avrebbe comunque facilmente potuto fare attestare, come indicato, sia dal Comune di __________ che da quello di __________. Ci si deve qui domandare per quale motivo la signora RI 1 non abbia adeguatamente e tempestivamente reagito,
di conseguenza, tale documento non può in alcun modo essere considerato come un nuovo mezzo di prova, siccome il periodo di soggiorno a __________ dell'assicurata era – evidentemente - conosciuto dalla stessa sin dalla precedente procedura ricorsuale, sfuggendo quindi alla qualifica di nuovo mezzo di prova,
in conclusione, facendo difetto una condizione essenziale per mettere in discussione un giudizio cantonale, la domanda di revisione dell'11 gennaio 2007 si rivela dunque infondata,
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L'istanza di revisione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti