Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2007.130

 

ir/td

Lugano

8 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sulla petizione 31 agosto 2007 interposta da

 

 

AT 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1

 

 

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                   1.   Con petizione 31 agosto 2007 AT 1 ha convenuto davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni l'assicuratore CV 1 rammentando sua inabilità lavorativa in essere da alcun tempo al 50% e visita – in sua assenza - al proprio domicilio dell'ispettore di CV 1, il quale – non trovando l’assicurata - ha imposto esame medico fiduciario e ciò pur sapendo dello svolgimento dal regolare turno lavorativo. Il 5 giugno 2007 AT 1 ha ripreso la sua attività lavorativa al 100%. Il 6 giugno 2007 l’assicurata è stata visitata dal dott. Heitmann come imposto dall'ispettore di CV 1. Il medico ha confermato la ripresa lavorativa.

 

                                   2.   CV 1 ha caricato all'assicurata le spese della visita completa cifrate in CHF 234.50 versandole indennità ridotte, fatto questo contestato dall'assicurata.

 

                                   3.   Visto l’atteggiamento assunto dall’assicuratore CV 1 AT 1 ha dovuto adire il Tribunale argomentando in maniera approfondita la sua pretesa.

 

                                   4.   Solo prima della risposta di causa l'assicuratore malattia ha indicato al rappresentate di AT 1 sua totale acquiescenza dimenticando di darne tempestiva informazione al Tribunale. Solo con comunicazione trasmessa via fax gli impiegati della convenuta hanno confermato l'avvenuto pagamento del dovuto.

 

                                   5.   Con scritto 4 ottobre 2007 AT 1, tramite sempre il proprio rappresentante sindacale, ha ritirato la petizione pur protestando spese e ripetibili.

 

                                         Questo Tribunale non può qui non stigmatizzare l'atteggiamento dell'assicuratore che ha imposto all'assicurata di adire le vie legali per ottenere il riconoscimento della sua pretesa. Per AT 1 il mancato riconoscimento di CHF 237,50, importo di tutta evidenza importante per l’assicurata e non solo, e l’atteggiamento assunto da parte di CV 1, ha imposto di adire le vie legali per il riconoscimento del proprio buon diritto. Gli scritti agli atti ed il conseguente pagamento della cifra piena reclamata dall’assicurata costituiscono totale acquiescenza della convenuta alle richieste di causa.

 

                                         Per l'art. 352 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4);

 

                                         L'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all'acquiescenza, poiché quest'ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o acquiesce (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11);

 

                                         Con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito dell'acquiescenza ha affermato:

 

"  3.2.1 Il titolo V del Codice di procedura civile ticinese, "Fine del processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, sull'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro dell'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l'acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Il testo di questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da sé, per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. Il decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (cfr. Rep. 1992 pag. 203 concernente il caso analogo della transazione). Infine, può essere utile rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi che giustificano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI).

 

3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale.

 

3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell'acquiescenza non è, infatti, l'adempimento dell'obbligo posto in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire all'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze di merito.

 

3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente il giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ciò comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV."

 

                                   6.   Alla luce di quanto precede la causa va stralciata siccome divenuta priva d’oggetto per acquiescenza. Visto il buon esito sostanziale della petizione, senza la quale l’attrice non avrebbe ottenuto il rimborso della spesa indebitamente caricatale dall’assicuratore, si giustifica il riconoscimento di ripetibili adeguate alla fattispecie, alla sua importanza ed all’esito. Non si deve invece considerare come significativo il valore di causa per la determinazione dell’importo delle ripetibili. Alla luce degli sforzi posti in atto dalla signora AT 1 appare giustificato fissare in CHF 500.-- le ripetibili a carico di CV 1. Eccezionalmente, ma con richiamo all’assicuratore pro futuro, si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese alla luce dell’atteggiamento assunto. Non può infatti essere sottaciuto il sostanziale disinteresse posto in atto da CV 1 nei confronti del Tribunale, messo a parte della volontà di acquiescere in causa unicamente con un telescritto datato 2 ottobre 2007. Pur se semplice e spedita nonché priva di formalismi la procedura, l’atteggiamento delle parti deve rimanere rispettoso delle istituzioni.

 

                                   7.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

 

A proposito della materia qui in questione (causa di diritto civile), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF; cfr. anche l’art. 72 cpv. 2 LTF, che elenca quali altre decisioni soggiacciono al ricorso in materia civile). Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta a Fr. 30'000.-. Quando il valore litigioso non raggiunge questo importo, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Per l’art. 75 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza e dal Tribunale amministrativo federale.

 

L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF).

Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Per l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. Di regola, il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF). Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo in materia civile se è diretto contro una sentenza costitutiva (art. 103 cpv. 2 lett. a LTF). Secondo l'art. 105 LTF, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, riservato il caso in cui l'accertamento è stato fatto in modo inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. Giusta l'art. 107 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.

 

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia civile, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito del ricorso in materia costituzionale, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

 

In concreto, il valore litigioso è rappresentato dalla pretesa di rimborso di CHF 234,50. Trattandosi di una causa di carattere pecuniario, non sono dati gli estremi per interporre un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale Federale sulla base del valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

 

In queste circostanze, il ricorso è ugualmente ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

 

Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione, siccome divenuta priva d’oggetto per l’acquiescenza della convenuta, è stralciata.

                                   2.   Non si percepiscono tassa di giustizia e spese. CV 1 verserà ad AT 1, e per essa alla rappresentante RA 1, __________, l’importo di CHF 500.-- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione alle parti ed all'UFAP, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

 

                                         a.   Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;

                                         b.   Fr. 30'000.- in tutti gli altri casi.

 

Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

 

                                   4.   Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

 

 

terzi implicati

 

                                                                                Il giudice delegato    

                                                                                 del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                                Ivano Ranzanici