Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
IR/sc |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
|||||
|
|
|||||
statuendo sul ricorso dell'8 agosto 2007 formulato da
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 9 luglio 2007 emanata da |
|
|
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
considerato, in fatto ed in diritto
• che RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto intestato Beschwerde/Einsprache, datato 8 luglio 2007 ma pervenuto unicamente il 9 agosto 2007 (e consegnato alla posta il giorno precedente);
• che con il suo gravame, redatto in lingua tedesca, il signor RI 1 si aggrava contro decisione 9 agosto 2007 di CO 1 essa pure redatta in lingua tedesca;
• che il 13 agosto 2007 RI 1 invitato a volere redigere il suo atto in lingua italiana conformemente ai disposti della procedura cantonale;
• che al signor RI 1, comunque domiciliato a __________, è stato assegnato un termine di 20 giorni scaduto fruttuosamente siccome il 4 settembre 2007 egli ha recapitato al Tribunale uno scritto in lingua italiana ma dal tenore del tutto incomprensibile;
• che RI 1 è stato, con decreto 4 settembre 2007, invitato a volere ossequiare i presupposti di cui all'art. 1a cpv. 1 LPr.TCA ed a tal fine gli sono stati concessi ulteriori 20 giorni per l'emendamento del suo atto, con l'avvertenza che, se il termine fosse stato disatteso o l'atto non emendato conformemente, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito dello stesso;
• che, vista la mancata reazione del ricorrente, il Tribunale ha concesso un ultimo termine di grazia il 2 ottobre 2007 con cui il Giudice delegato ha anche dettagliato le esigenze del Tribunale (cfr. doc. V);
• che il termine concesso scadente il 31 ottobre 2007 è decorso infruttuosamente;
• che alla luce della mancata reazione ai decreti 4 settembre e 2 ottobre 2007 del Tribunale, in assenza anche di un contatto per lettera o telefonico e senza alcuna richiesta di proroga del termine o di aiuto, si deve ritenere l'atto formulato da RI 1 come irricevibile siccome incomprensibile nella sua versione italiana.
Per questi motivi
decreta
1. Il ricorso 8 agosto 2007 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle considerazioni esposte.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti