Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2007.140

 

ir/td

Lugano

13 novembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 15 agosto 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 giugno 2007 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   __________, __________, domiciliato a __________, è assicurato presso la CO 1 con sede a __________, per la copertura obbligatoria voluta con la LAMal. In particolare egli ha beneficiato della copertura LAMal presso l'assicuratore sociale nel 2004 e nel 2005 con premio fissato mensilmente a CHF 291.70 (franchigia CHF 400.--) nel 2004 e CHF 299.70 (franchigia CHF 500.--) nel 2005.

 

                                         __________ non ha soluto i premi dovuti per i mesi da settembre a dicembre 2004 (4 mesi), da gennaio a giugno 2005 (6 mesi) ed ancora settembre, ottobre e dicembre 2005 (3 mesi) oltre alle spese amministrative ed interessi al 5% dal 16 marzo 2005. I premi non soluti nel 2004 assommano a CHF 1'166.80 e per il 2005 a CHF 2'697.80 per complessivi CHF 3'864.10.

 

                                         CO 1 ha escusso il debitore che non si è opposto ai PE __________ del 3 marzo 2005 (per un credito di CHF 2'272,20 complessivi oltre accessori per i premi 09-12.2004 e spese amministrative ed accessori), __________ del 31 agosto 2005 (per un credito complessivo di CHF 3987,60 per premi del 1° semestre 2005 oltre a spese amministrative ed accessori), mentre ha formulato opposizione - poi rigettata - al PE __________ del 7 marzo 2006 (per premi 09-10 e 12.2005 oltre spese amministrative per un credito complessivo di CHF 1'999,80).

 

                                         L'UE competente ha emesso il 26 aprile 2004, il 26 gennaio 2006 ed il 26 giugno 2006, 3 attesati di carenza beni nei confronti dell'escusso.

 

                                         Dopo avere acquisito le necessarie informazioni presso l'UE di __________, relative alla moglie del debitore RI 1 (doc. E allegato 1), CO 1 ha escusso la signora RI 1 per un importo complessivo di CHF 3'947,50 oltre accessori per i premi e partecipazioni del marito nonché per CHF 280.- quali spese di richiamo sempre dovuti dal marito. RI 1 si è opposta al PE __________ del 18 maggio 2007.

 

                                         CO 1 ha deciso il rigetto dell'opposizione con decisione formale del 5 giugno 2007 (doc. 6) cui l'escussa si è opposta.

 

                                         Il 19 giugno 2007 CO 1 ha emesso una decisione su opposizione con cui, dopo avere esaminato le argomentazioni della signora RI 1 relative alla separazione dei beni ed estraneità al debito, ha confermato il provvedimento richiamando la giurisprudenza federale in materia.

 

                                  C.   Mediante ricorso 15 agosto 2007 RI 1 si aggrava a questo Tribunale rilevando come CO 1 sia stato "giudice di prime e seconde cure" e si sia fondata su accertamenti "incompleti" applicando "erroneamente il diritto". Le parti sarebbero al beneficio di una separazione dei beni non "derogabile" dalla "legge federale sulle assicurazioni". Per la ricorrente la sua situazione economica difficile non permetterebbe l'incasso voluto dall'assicuratore malattia. RI 1 contesta l'applicazione degli art. 163 e 166 CCS.

 

                                         Dal canto suo CO 1 postula la reiezione dell'impugnativa con argomenti che, se necessario, verranno ripresi in corso di motivazione.

                                      

                                         Il giudice delegato ha acquisito presso l'assicuratore una serie di documenti cui sarà cenno in corso di motivazione dove necessario. Il 9 ottobre 2007 è stata indetta un'udienza nel corso della quale la ricorrente è stata dettagliatamente sentita.

                                         La signora RI 1 ha confermato la correttezza del premio e dei mesi non soluti dal marito. Pure la partecipazione di CHF 83.40 è stata indicata come corretta. In sostanza il credito complessivo di CHF 3'947.50 non è stato contestato dalla signora RI 1 che lo ha comunque ritenuto inesigibile nei suoi confronti.

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili. In particolare, in concreto, i termini sono stati interrotti dalle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2007.

 

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è chiamato a decidere se RI 1 sia o meno debitrice solidale del credito maturato da CO 1 nei confronti di __________ per premi, partecipazioni e spese non pagate dallo stesso, e ciò per complessivi CHF 3'947,50 oltre a CHF 280.- per spese amministrative.

 

                                   4.   In diritto va rammentato quanto ritenuto nella sentenza di questo Tribunale (36.2005.46 del 27 settembre 2005 in re B.) che fa riferimento alle norme in vigore al momento dei fatti qui in discussione:

 

                                   ●   che giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                 L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. Sono possibili al massimo tre graduazioni regionali per Cantone (cpv. 2).

                 Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni, l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).

                 L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale.

                                         Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

 

                     ●   che l'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che di regola i premi devono essere pagati mensilmente.

 

                                         ●   che giusta l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari
(cpv. 5);

 

                                         Da notare che, nel frattempo, le norme sono cambiate nella loro formulazione e nelle conseguenze della mora del debitore.

                                         Si veda la LF 18 marzo 2005 in vigore dal 1° gennaio 2006 (RU 2005 3587; FF 2004 3869) con cui è stata introdotta nella LAMal la sezione 3a e l'art. 64a LAMal con le severe conseguenze previste (sospensione). Pure l'ordinanza (OAMal) ha subito importanti modifiche, da ultimo con novità entrate in vigore il 1° agosto 2007. Delle novità legislative - come indicato anche per l'art. 64 a LAMal citato per completezza - non viene tenuto conto in questa sede, le norme citate vanno intese nel tenore vigente al momento della realizzazione del complesso di fatti che ha dato origine al contenzioso.

 

                                   5.   In concreto CO 1 pretende dalla moglie __________ il versamento di premi del 2004 e del 2005 nonché una partecipazione di CHF 83.40 per un totale di CHF 3'947.50 ed accessori oltre a spese amministrative per CHF 280.-- maturate a carico del marito __________.

 

                                         Il credito appare, per quanto attiene ai premi ed alla partecipazione, corretto. Per le spese amministrative va qui evidenziato come CHF 280.-- costituiscano unicamente spese amministrative causate dal mancato versamento degli importi dovuti da __________ come dimostrano i 3 PE contenuti agli atti.

                                         In merito a questo tema si vedano le considerazioni che seguono.

 

                                   6.   Il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali e nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).

 

Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,

 

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale."

 

Secondo l'art. 166 CC,

 

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

 

A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC, un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

 

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

 

In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".

 

                                   7.   Visto quanto precede, considerato come __________ e RI 1 sono uniti in matrimonio e non risultano separati (circostanza questa neppure sostenuta) e visto come il debito per i premi e per la partecipazione cui è cenno sia accertato come corretto, va ritenuta una solidarietà tra i coniugi per il debito verso la CO 1.

 

                                         Come rilevabile dalla giurisprudenza federale citata poco importa che __________ e RI 1 abbiano previsto, quale regime coniugale scelto, la separazione dei beni. Poco importa ancora che la signora RI 1 sia già stata oggetto di procedure esecutive e sia stata escussa in passato dallo stesso assicuratore sociale qui in discussione per premi propri.

 

                                         Vi è solidarietà tra i coniugi e la debitrice solidale va escussa da parte dell'assicuratore, come esige l'apposita circolare dell'IA, affinché sia possibile una richiesta di pagamento allo Stato. In merito si veda la sentenza 22 novembre 2005 (inc. 36.2005.75) rispettivamente alla sentenza 3 marzo 2004 (inc. 36.2003.117).

 

                                         L'eventuale esistenza di un ACB emesso nei confronti della qui ricorrente, circostanza comunque non comprovata, appare qui senza rilievo.

 

                                         RI 1 è quindi debitrice solidale dell'importo di complessivi CHF 3'947.50 dovuti dal marito.

 

                                   8.   Va ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata an­che il pagamento delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore al marito e da questi dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento degli importi dovuti per legge.

 

                                         Il Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contri­butivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

                                        

                                         Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidal­mente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il paga­mento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 20 luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13 pag. 12 e 13, è stato indicato come:

 

"  Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Per l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato. In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).

Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.

Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."

 

                                   9.   In concreto l'importo di CHF 280.-- richiesto a RI 1 deriva esclusivamente dal fatto che il marito __________ non ha pagato tempestivamente quanto dovuto costringendo CO 1 ad intraprendere i necessari passi per ottenere l'incasso.

                                         Questo importo però non può essere preteso dalla moglie.

 

                                10.   Va qui infine rammentato che le spese esecutive non formano oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164 pag. 414; K. Amonn/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 18 N 25). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

 

                                11.   Da quanto precede discende che il ricorso va parzialmente accolto. Il debito a carico di RI 1 per premi e partecipazioni non pagate da __________ assomma a CHF 3'947.50 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2005.

                                         Non si prelevano tasse e spese e non si concedono ripetibili.

 

                                12.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

                                         A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari­(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                         Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni espresse. Di conseguenza:

                                         1.1   È accertato un debito di RI 1, __________, nei confronti della Cassa malati CO 1, __________ di CHF 3'947.50 oltre interessi al 5% dal 16 marzo 2005.

                                         1.2.  Per l'importo di cui sub. 1.1 è rigettata in via definititva l'opposizione formulata da RI 1, __________, al PE __________ del 18 maggio 2007 emesso dall'Ufficio Esecuzione di Lugano.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti