Raccomandata |
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Incarto n.
TB/IR/td |
Lugano
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In nome |
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del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 12 gennaio 2007 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto in fatto
A. RI 1, domiciliata a __________, divorziata e mamma di un bambino, ha postulato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli anni 2006 e 2007 e ciò nel corso del 2006. La domanda relativa all’anno 2006 è stata formulata il 10 luglio 2006 (doc. A1) ed il successivo 31 luglio 2006 (doc. A4) l'Ufficio Assicurazione Malattia (UAM qui di seguito) l’ha evasa positivamente concedendo l’aiuto sociale all’assicurata “per sé e per il figlio” __________ precisando al punto 2 del dispositivo del provvedimento che "Il diritto al sussidio è dato per ogni membro della famiglia regolarmente assicurato ai sensi della LAMal",
Il successivo 12 agosto 2006 l'assicurata ha formulato richiesta per l'ottenimento, sia per lei che per il figlio, della riduzione del premio di cassa malati anche per l'anno 2007 (doc. A5 e 1), istanza che l’UAM ha accolto, con decisione formale del 29 settembre 2006 (doc. A6), nei seguenti termini: "Il diritto al sussidio è dato in favore del 1° ed ogni eventuale figlio successivo regolarmente assicurato ai sensi della LAMal". Questo provvedimento non è stato impugnato nel termine di 30 giorni come prevede l’art. 76 cpv. 1 LCAMal. Accortasi che l'assicuratore malattia aveva ridotto il premio della copertura obbligatoria solo al figlio, con scritto pervenuto all'UAM il 9 gennaio 2007 (doc. 2) l'assicurata ha ribadito il diritto al sussidio anche per se stessa per il 2007 ed ha trasmesso della documentazione all’amministrazione.
B. Considerato questo scritto quale istanza di revisione, il 12 gennaio 2006 (doc. A7 e 4) l'Ufficio assicurazione malattia l'ha dichiarato irricevibile, confermando quindi la decisione del 29 settembre 2006 di rifiuto del sussidio per il 2007 per RI 1. Il 17 gennaio 2007 (doc. I) l'assicurata ha impugnato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni questa decisione chiedendo di riesaminare l'intera fattispecie viziata da incomprensioni fra le parti e quindi di accordare anche a lei il sussidio come per il 2006, e ciò alla luce della necessaria documentazione presentata già nel 2006. In particolare la ricorrente non ritiene chiara la decisione dell'UAM del 29 settembre 2006, perché "il punto 2) è stato formulato come aggiunta e non in sostituzione del fatto che l'istanza a mio nome fosse stata negata.". Per la ricorrente poi "Rileggendo l'istanza, e in virtù del possesso di un livello superiore di lingua italiana, mi permetto affermare che nulla lasciava presagire che la decisione fosse stata accolta solo a favore del figlio e non della madre. Inoltre non è mai giunta ulteriore comunicazione alla mia persona che segnalasse il fatto che il sussidio alla mia persona fosse stato escluso.",
L'amministrazione ha osservato che la ricorrente avrebbe potuto e dovuto inoltrare reclamo entro 30 giorni dall'intimazione della decisione negativa e che quindi l'istanza di revisione non era ricevibile. L’UAM evidenzia che la revisione, come a costante prassi di questo Tribunale, non è un succedaneo della procedura di reclamo motivo per cui propone la reiezione del ricorso(doc. III).
RI 1 ha ribadito le proprie argomentazioni (doc. V) e l'UAM ha ancor meglio chiarito i dispositivi delle decisioni formali di luglio rispettivamente di settembre 2006 (doc. VII).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. per tutte STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il ricorso appare inoltrato nel termine di 30 giorni dall’intimazione della decisione emessa dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia. Esso appare tempestivo. Va qui comunque osservato come giusta l'art. 76 cpv. 1 LCAMal (ossia della legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattie), contro le decisioni emesse in virtù della LCAMal, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione (con applicazione della LPAmm ossia la legge di procedura per le cause amministrative). Unicamente contro le decisioni su reclamo di cui al citato art. 76 cpv. 1 LCAMal è data facoltà di ricorso a questo Tribunale, sempre entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (art. 76 cpv. 2 LCAMal). Non è invece dato un ricorso immediato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni avverso le decisioni dell’UAM. In altri termini all’interno dell’amministrazione, non differentemente da quanto impone la LPGA (ossia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali), è dato un doppio grado di giudizio che deve essere garantito oggettivamente dall’esame di diversi funzionari con competenze diverse e gerarchicamente superiori per il secondo grado di giudizio. In questo senso questo Tribunale si è più volte espresso in particolare per quanto attiene appunto all’applicazione della LPGA ed in particolare per quanto riguarda la concretizzazione di decisioni in ambito di LAVS (Legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti). In quelle sentenze, dopo avere svolto accertamenti specifici, il TCA aveva in particolare rilevato come (v. sentenza 15 dicembre 2003 inc. 30.2003.63):
" Questo Tribunale prende atto che, interpretando correttamente lo spirito della legge ed analogamente a quanto fatto da altri assicuratori che da tempo conoscono la procedura di opposizione (in particolare l'INSAI; cfr.: W. Morger "Das Einspracheverfahren im Leistungsrecht des Unfallversicherungsgesetzes (UVG) in SZS 1985 pag. 240 seg., in particolare pag. 242 "im administrativen Bereich darf der Bearbeiter der Verfügung mit jenem der Einsprache nicht identisch sein. Damit wird eine unvoreingenommene Überprüfung möglich und die Objektivität des Einspracheentscheides zweifellos erhöht") la Cassa non ha fatto esaminare l'opposizione dallo stesso funzionario che ha emesso la decisione.
Meritano comunque di essere segnalate su questo argomento le opinioni di Freivogel e di Kieser. Il primo autore sottolinea che:
"Die Einsprache ist "bei der verfügenden Stelle" einzureichen (Art. 52 Abs. 1 ATSG) und wird grundsätzlich auch von dieser behandelt.
Nicht so bei der SUVA: Bei dieser werden die vor Verfügungserlass getätigten Abklärungen von der Kreisagentur administriert; das Einspracheverfahren samt den medizinischen Zusatzabklärungen wird hingegen von der Zentrale in Luzern geführt. Der gegenüber Art. 58 Abs. 2 des ständerätlichen Entwurfs zum ATSG offener formulierte Art. 52 Abs. 2 ATSG lässt die Behandlung der Einsprachen durch eine "spezialisierte Einheit" innerhalb derselben Versicherung auch Weiterhin zu. Eine ähnliche Abhebung der Einsprachebehörde wird jetzt auch für das Gebiet der Arbeitslosenversicherung vorgesehen: Die können gemäss Art. 100 Abs. 2 rev. AVIG eine andere als die verfügende Stelle für die Behandlung der Einsprachen als zuständig erklären.
Ich erachte diese organisatorische Trennung von Verfügungs- und Einsprachebehörde als sinnvoll. Sie bietet nämlich Gewähr, dass der Strittige Fall wirklich nochmals "von andern Augen" angesehen wird und die Versicherung nicht einfach auf den im Abklärungsstadium befahrenen Geleisen weiterfährt."
(cfr. A. Freivogel, "Zu den Verfahrensbestimmungen des ATSG" in Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG). A cura di R. Schaffhauser e U. Kieser. Ed. Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtpraxis dall'Università di San Gallo. Volume 15, San Gallo 2003 pag. 89 seg. (109).
Il secondo specialista invece rileva che:
" a) Art. 52 Abs. 1 ATSG legt ausdrücklich fest, dass die Einsprache bei der verfügenden Stelle einzureichen ist. Damit übernimmt die Bestimmung die für das Einspracheverfahren typische Zuständigkeitsordnung, wonach diejenige Instanz, die verfügt hat, den Entscheid im Einspracheverfahren überprüft (vgl. KÖLZ HÄNER, 465). Die Einsprache ist nämlich kein devolutives Rechtsmittel, sondern es gilt - was die Zuständigkeit der Entscheidüberprüfung betrifft - die für das Wiedererwägungsgesuch geltende Ordnung (vgl. MAURER, Unfallversicherungsrecht, 610).
b) Allerdings bezieht sich Art. 52 Abs. 1 ATSG nach seinem Wortlaut lediglich auf das Erheben der Einsprache. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, Art. 52 ATSG lasse es zu, dass die bei der verfügenden Stelle eingereichte Einsprache in der Folge durch eine andere Instanz behandelt wird. Dem steht entgegen, dass analoge Bestimmungen bereits um bisherigen Recht anzutreffen waren (vgl. z.B. altArt. 85 Abs. 1 KVG), ohne dass daraus entsprechendes abgeleitet worden wäre sodann ist nicht zu erkennen, dass der Gesetzgeber nicht ein den allgemeinen Grundsätzen entsprechendes Einspracheverfahren einführen wollte (vgl. insbesondere BB1 1999 4613: «Einsprachen (werden) von den verfügenden Stellen behandelt»); schliesslich ist zu bedenken, dass in Art. 100 Abs. 2 AVIG, wo die Bestimmung einer anderen als der verfügenden Stelle zum Entscheid über die Einsprache vorgesehen ist, ausdrücklich eine Abweichung von Art. 52 Abs. 1 ATSG festgehalten ist (dazu Rz. 33).
In der Praxis hat sich teilweise eingebürgert, dass für die Behandlung von Einsprachen eigene versicherungsinterne Stellen geschaffen werden, wobei diese nicht nur hierarchisch, sondern auch örtlich von der verfügenden Stelle getrennt sind (vgl. MORGER, Einspracheverfahren, 242 f.). Damit wird eine für das Einspracheverfahren untypische Zuständigkeitsordnung geschaffen; die Einsprache soll es nämlich der verfügenden Stelle selbst erlauben, den von ihr gefällten Entscheid erneut zu überprüfen. Eine solche Zuständigkeitsregelung wurde aber bei der Gesetzesausarbeitung «nicht für unzweckmässig» gehalten, wobei immerhin festgehalten wurde, dass eine solche Stelle nicht «ausserhalb» der jeweiligen Versicherungsträgers liegen dürfe (vgl. Protokoll der nationalrätlichen Subkommission ATSG vom 7. Dezember 1998, 7 f.)." (U. Kieser, ATSG - Kommentar, Ed. Schultess, Zurigo 2003 pag. 520-521)."
A mente del TCA, affinché all'assicurato possa essere garantita la massima trasparenza ed obbiettività, è preferibile che l'esame dell'opposizione avvenga, come nel caso concreto, per il tramite di un altro funzionario rispetto a quello che ha trattato la decisione formale (cfr. STCA del 24 marzo 2003 nella causa C., inc. 38.2003.28; STCA del 6 giugno 2003 nella causa D., inc. 38.2003.34; STCA del 18 agosto 2003 nella causa S., inc. 38.2003.30; STCA dell'8 settembre 2003 nella causa C. Sagl, inc. 38.2003.32; STCA del 24 novembre 2003 nella causa C., inc. 38.2003.49).”
Giovi qui osservare che, in maniera che mai ha imposto un intervento di questo Tribunale, l’amministrazione (UAM) ha sempre correttamente interpretato la disposizione in discussione (art. 76 LCAMal) mantenendo separati i due gradi di valutazione interna, facendo esaminare da funzionari diversi i reclami al fine di garantire un reale ed effettivo doppio grado di valutazione all’assicurato.
A norma dell’art. 48 RLCAMal (ossia del regolamento della LCAMal), è data la possibilità all'assicurato di ottenere in ogni momento la revisione di una decisione in materia di sussidio a seguito dell'emissione di una tassazione intermedia o d'inizio d'assoggettamento (lett. a) oppure nel caso si verifichino le situazioni di cui all'art. 67 RLCAMal (lett. b). A proposito di quest’ultima norma va osservato che è possibile domandare ed ottenere dall’amministrazione una revisione quando sia dato – alternativamente – uno dei seguenti casi:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
La procedura della revisione deve sfociare nell’emanazione di una decisione formale da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia che, non diversamente dalle decisioni relative alla concessione (o meno) del sussidio, deve poter beneficiare della possibilità di essere impugnata anzitutto mediante reclamo all’amministrazione stessa che l’ha emanata. Soltanto la decisione su reclamo può, successivamente, essere impugnata al Tribunale. In questo ambito, nel caso concreto, apparentemente, l’amministrazione ha direttamente emesso una decisione su reclamo suscettibile di ricorso al TCA e non sembra avere invece emanato una decisione formale inizialmente soggetta a reclamo. Una decisione di tal fatta non è stata prodotta a questo Tribunale. Sia come sia nel concreto caso occorre esaminare nel merito il ricorso della signora RI 1 alla luce della necessità di emanare, in tempi brevi, una decisione senza procedere a rinvio della procedura all’amministrazione per l’emanazione di una decisione formale soggetta a reclamo e, dopo l’eventuale opposizione dell’assicurata, una ulteriore decisione su reclamo il cui tenore non sarebbe diverso da quello della decisione qui sottoposta a giudizio. L’amministrazione viene richiamata, anche per l’applicazione del disposto di cui all’art. 48 RLCAMal, e quindi per le decisioni di revisione, a volere sempre emanare una decisione formale soggetta a reclamo e quindi, se confrontata con una opposizione, una decisione su reclamo impugnabile al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (così come apparentemente fatto nell’ambito della procedura sfociata nella sentenza di questo TCA 36.2007.55 del 25 maggio 2007 in re P.)
3. La ricorrente ha impugnato la decisione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia con cui è stata respinta l’istanza di revisione della decisione negativa del 29 settembre 2006 mediante la quale il sussidio per l’assicurazione malattia per l’anno 2007 é stato negato a lei ma concesso al figlio. Nella sua motivazione l’amministrazione non è entrata nel merito delle contestazioni sollevate dalla ricorrente limitandosi ad esaminare i presupposti inesistenti di cui all’art. 67 RLCAMal – alla luce del fatto che per la ricorrente palesemente non era data l’ipotesi di un inizio di assoggettamento ai sensi dell’art. 48 RLCAMal - per concludere con l’inammissibilità della richiesta. Va qui evidenziato – si veda la sentenza 31 gennaio 2003 in re A., inc. 36.2002.126 ripresa nei suoi principi nella sentenza 25 maggio 2007 in re P. inc. 36.2007.55 - come un'istanza di revisione del sussidio possa essere formulata unicamente in caso d’inizio di assoggettamento o se dato uno degli estremi dell’art. 67 RLCAMal. La domanda di revisione non può invece essere utilizzata quale rimedio tardivo per la salvaguardia dei termini di impugnazione in assenza dei presupposti di legge di cui all’art. 48 RLCAMal. In altri termini, come già più volte evocato, la domanda di revisione non deve diventare un succedaneo della procedura di impugnazione delle decisioni dell’UAM. Correttamente quindi l’amministrazione, non ritenendo dati i presupposti di cui all’art. 67 RLCAMal, ha emanato una decisione con cui non è entrata nel merito delle motivazioni sollevate dalla ricorrente.
Questo Tribunale alla luce di questa situazione, deve limitare il suo esame al sussistere dei presupposti di una revisione della decisione. Se detti presupposti, invero neppure invocati dalla signora RI 1, fossero da ammettere il provvedimento qui impugnato andrebbe annullato e gli atti rinviati all'amministra- zione per una decisione di merito.
nel merito
4. Come anticipato nelle considerazioni che precedono nella fattispecie concreta, l'istanza di revisione della ricorrente è datata 4/9 gennaio 2007 ed ha per oggetto la decisione formale emessa oltre tre mesi prima da parte dell’amministrazione. La signora RI 1 indica un mutamento della sua situazione economica intervenuto con l’inizio di una formazione superiore (studi alla SUPSI) e con l’inizio di una attività part time presso la __________. Con la sua domanda di revisione RI 1 ha prodotto il contratto di lavoro con la __________ (salario mensile di CHF 1'166,65 versato 13 volte all’anno) e la decisione del preposto Ufficio cantonale con cui le è stata concessa una borsa di studio per un importo di CHF 21'000.--. L’istanza è inoltre accompagnata da una attestazione dell’ex marito che indica il versamento di alimenti per CHF 1'400.— mensili. Ebbene non risultano, successivamente alla decisione di concessione del sussidio 2007 unicamente al figlio della ricorrente, subentrati mutamenti sostanziali nella situazione economica di RI 1. In effetti la decisione di concessione della borsa di studio risale, non diversamente dal contratto di collaborazione con la __________, ad epoca anteriore all’emanazione della decisione dell’amministrazione, ossia a prima del 29 settembre 2006. Anche la situazione derivante dal versamento degli alimenti da parte dell’ex marito non risulta essersi modificata rispetto al passato ed in particolare non ha subito modifiche rispetto a quanto noto e considerato dall’UAM per i suoi provvedimenti 2006 e 2007 dell’agosto e settembre 2006. La decisione ha infatti considerato la situazione derivante dal versamento di CHF 1'400.— mensili per la sua decisione anche se detto pagamento è divenuto effettivo a partire dal 1° ottobre 2006. Questa circostanza è desumibile sia dalle osservazioni dell’amministrazione al gravame che dallo scritto stesso dell’assicurata al TCA del 16 gennaio 2007.
5. Alla luce di ciò, ed alla luce del fatto che nessun’altra condizione di cui all’art. 67 RLCAMal è realizzata, correttamente una domanda di sussidio non poteva essere inoltrata in assenza dei necessari presupposti. La signora RI 1 avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la decisione 29 settembre 2007 con cui il sussidio è stato concesso solo al figlio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente il tenore della decisione, anche se raffrontato alla decisione relativa al 2006 ricevuta dalla ricorrente poche settimane prima, appare chiaro. Per il 2006 la richiesta è stata accolta (doc. A4) con la specifica dei beneficiari ossia “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato …”. Per il 2007 invece la domanda di sussidio è stata accolta, come per il 2006, ma la specifica del beneficiario appare piuttosto chiara e diversa rispetto a quella riferita all’anno precedente: “Il diritto al sussidio è dato in favore del 1°… figlio … regolarmente assicurato”. Proprio perché in “… possesso di un livello superiore di lingua italiana” l’assicurata avrebbe dovuto recepire correttamente il senso, chiaro, delle frasi usate nei formulari dell’amministrazione e relativi al beneficiario del sussidio. Il paragone tra le due decisioni dissipa ogni dubbio possibile. L'uso delle espressioni impiegate non poteva certo confondere o trarre in inganno l’assicurata circa la loro portata. Si ripete che, purtroppo, RI 1 avrebbe dovuto impugnare il provvedimento entro 30 giorni dalla ricezione, ciò che non è stato fatto. Un’istanza di revisione, in assenza dei presupposti di legge, non può supplire alla mancata tempestività nella reazione. Come indicato quindi non sono dati gli estremi per una revisione della decisione di concessione del sussidio del 29 settembre 2006, correttamente l’amministrazione ha deciso l’irricevibilità dell’istanza.
6. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti