Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2007.162

 

ir/td

Lugano

13 marzo 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 10 settembre 2007 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

considerato                    in fatto

 

                                  A.   RI 1 si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto del 3 ottobre 2007 con cui ha contestato la decisione su opposizione emessa dall’assicuratore malattia CO 1 che le ha chiesto il versamento di CHF 688,75 per premi non pagati dal marito nel corso del 2006. A fondamento della sua contestazione RI 1 non solleva questioni giuridiche o di fatto sostanziali ma rileva esclusivamente di non essere in grado di tenere fede all’impegno, di lavorare al 50% e di dover provvedere al figlio adolescente. La signora ha inoltre annunciato la perdita dell’impiego dal 1° novembre 2007.

 

                                         Con risposta di causa 29 ottobre 2007 CO 1 postula la reiezione del ricorso ricordando come __________, affiliato presso CO 1 per l’obbligatoria durante il 2006 con una franchigia di CHF 1'500.-, è stato escusso per i “numerosi ritardi … nel pagamento dei premi d’assicurazione … una di queste (no. 552411) ha dato luogo alla notifica di una comminatoria di fallimento in data 28 giugno 2007”. I coniugi sono ancora sposati e conviventi. Nelle sue osservazioni l’assicuratore malattia evidenzia di avere inoltrato numerosi richiami nei confronti del signor __________ e meglio il 16.2, 18.5, 17.8 e 22.11.2006. Le diffide di pagamento risalgono al 17.3, 16.6, 15.9 e 15.12.2006. CO 1 rammenta la procedura esecutiva 552511 sfociata nella comminatoria di fallimento nei confronti del debitore e la conseguente procedura di incasso nei confronti della qui ricorrente. Nei documenti allegati alla risposta di causa (ossia “l’incarto completo” come impone la legge di procedura applicabile e come richiesto dal giudice delegato con l’ordinanza di intimazione del ricorso) sono stati prodotti ben pochi atti, scarni ed insufficienti. Ad CO 1 è stato in particolare chiesto di allestire un dettagliato conteggio dell’importo preteso dalla signora RI 1 e ciò il 22 novembre 2007. Al Municipio di __________ è stato chiesto di attestare, possibilmente, la convivenza dei coniugi al momento della nascita del credito, con rilievo che tale documento doveva essere richiesto ed ottenuto dall’assicuratore malattia prima della decisione formale o, almeno, della decisione su opposizione.

 

                                         Il Municipio di __________ ha attestato il medesimo domicilio tra i coniugi, ma rilascio di un’autorizzazione di soggiorno per la signora RI 1 ad __________ per questioni di lavoro. Dal canto suo CO 1 ha prodotto un conteggio (doc. 15) riassuntivo e copie di richiami. Agli atti l’assicuratore aveva prodotto unicamente, in precedenza, copia della polizza per l’anno 2007 (e non per il 2006, anno in cui sarebbero maturati i premi dovuti). Da questa polizza si desume un premio di CHF 253.- mensile ma non è indicato l’ammontare del sussidio ricevuto dal marito della ricorrente desumibile dal conteggio doc. XI/1.

 

                                         Con lo scritto 28 novembre 2007 CO 1 ha indicato che lo scoperto per il 2006 del signor __________ sarebbe di CHF 261,20  “con deduzione del sussidio cantonale … e della tassa ambientale di CHF 16,80 … le spese amministrative ammontano a CHF 305,55” quelle d’esecuzione a CHF 50.- ed a CHF 72.- la comminatoria di fallimento.

 

                                  B.   Il Giudice delegato, a fronte della palese insufficienza della documentazione prodotta, ha chiesto ad CO 1 migliore evasione delle sue richieste con scritto 29 novembre 2007, sollecitando la produzione della polizza 2006 e di un conteggio dettagliato. CO 1 viene qui formalmente avvisata che pro futuro tale documentazione dovrà essere spontaneamente prodotta in maniera conforme e precisa in difetto di che saranno ritenuti come non provati i fatti sostenuti e che i documenti dovrebbero attestare. L'ordinanza di intimazione del ricorso fa infatti obbligo all'assicuratore di produrre - come rammentato - l'incarto completo.

 

                                         Il 3 dicembre 2007 l’assicuratore ha trasmesso un ulteriore conteggio riassuntivo manifestamente insoddisfacente siccome non rispondente alle richieste del giudice delegato. E’ stata prodotta una copia della polizza che non indica l’ammontare del sussidio. Invitata a prendere posizione in merito la signora RI 1 non ha reagito non avendo ritirato la lettera raccomandata del Tribunale.

 

                                         Il 13 dicembre 2007 __________ ha contestato l’esistenza di un debito da parte sua per il 2006. Per il 2007 vi sarebbe stato un debito di CHF 149.- a quel momento in procinto di essere pagato come poi effettivamente avvenuto (v. doc. XVIII/5). Invitata a prendere posizione in merito CO 1 non si è espressa. Il Giudice delegato ha quindi interpellato il 21 gennaio 2008 in forma scritta il signor __________ con lettera in cui ha chiesto allo stesso di produrre i documenti che CO 1 non è stata in grado di produrre, avvisando l’assicuratore delle conseguenze in materia di spese del suo atteggiamento superficiale.

 

Il signor __________ non ha ritirato l'invio del Tribunale. Dal canto suo CO 1 ha ribadito il mancato pagamento integrale di premi 2006 del signor __________.

 

__________, mediante telescritto 7 febbraio 2008, ha trasmesso al Tribunale documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di CHF 149.- nonché di pagamenti dei premi 2007 (3 x CHF 27.-) ed un versamento di CHF 101.80. Nella lettera accompagnatoria indica la sua esasperazione ed a ragione segnala confusione nei numerosi conteggi dell'assicuratore. In effetti in un conteggio trasmesso al TCA da CO 1 il 15 febbraio 2008 (XXI/1) al 31 dicembre 2007 non è contenuto il versamento di CHF 149.- comprovato dal signor __________.

 

Con successivo telescritto datato 11 febbraio 2008 trasmesso il medesimo giorno al TCA il marito della ricorrente ribadisce le sue tesi (debito soluto). Dal canto suo CO 1 ha prodotto, come indicato il 15 febbraio 2008, un conteggio per gli anni 2003 a 2007 con situazione al 31 dicembre 2007.

 

Si rammenta che con lo scritto 21 gennaio 2008 è stato chiesto al signor __________:

 

"  … di volere trasmettere al TCA l’attestazione postale o bancaria dell’avvenuto pagamento dei premi residui. I premi ancora pretesi da CO 1 assommavano a CHF 261,20 ed il resto (ossia CHF 305,55) erano spese.

 

Le sarei grato se mi trasmettesse prova del pagamento dei CHF 261,20 se avvenuto e se l’importo non fosse contestato.

 

Dal momento che CO 1 non è stata in grado di farlo voglia produrre la polizza semmai allestita da CO 1 con l’indicazione dell’importo del sussidio a lei riconosciuto.

 

Può mandare il tutto per fax se lo desidera (le sarei grato se provvedesse nei termini più brevi). Da un conteggio di CO 1 che annetto (doc. 15  veda inoltre il doc. XI/1) emerge un sussidio complessivo di CHF 2890.— ed un rimborso della tassa ambientale di CHF 16,80 per complessivi accrediti di CHF 2'916,80. Il conteggio 15 attesta poi un premio per il 3 trimestre del 2006 cifrato in CHF 52,80 e per l’ultimo trimestre 2006 cifrato in CHF 69,20, la qual cosa appare incomprensibile. Le chiedo se sa darmi spiegazioni in merito.

 

Non le nascondo il mio sconcerto per la situazione assurda creata da CO 1 che deve essere rincorsa ed invitata (nonostante sappia che tale obbligo le incombe) a presentare prove. Il giudice, nelle assicurazioni sociali, deve provvedere d’ufficio alla raccolta delle prove ma alle parti – ed in particolare ad un’amministrazione strutturata quale CO 1 dovrebbe essere – è fatto obbligo di produrre gli atti completi, elencati in maniera precisa e da cui risulti il credito, la sua composizione, non deve essere il giudice delegato a raccogliere montagne di prove, in possesso (almeno così dovrebbe essere) dell’assicuratore stesso, e ciò per capire quello che l’assicuratore pretende.

 

(…)." (Doc. XV)

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili. In particolare, in concreto, i termini sono stati interrotti dalle ferie giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2007.

 

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è chiamato a decidere se RI 1 è debitrice solidale del marito __________ per l’importo di CHF 688.75 preteso da CO 1 quale importo per premi non pagati e spese amministrative, con il rilievo che i premi residui ancora pretesi da CO 1 nei confronti della ricorrente assommerebbero a CHF 261,20 mentre per il resto la pretesa è composta da spese.

 

                                   4.   In diritto va rammentato quanto ritenuto nella sentenza di questo Tribunale 5 marzo 2008 in re G. (36.2007.184) in cui si è ritenuto:

 

"  •  che, giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare

dei premi dei propri assicurati. Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicu-razione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone;

 

  che per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecu-zione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

                                  In deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

                                  Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

                                  L'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a cpv. 1 OAMal);

 

  che i premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1 OAMal);

 

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2)

                                  Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3);

 

  che conformemente all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni.  La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi;

 

  che come rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge;

 

(…)

                                     

•  che, per quanto concerne le spese di richiamo e diffida, occorre ricordare come con il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, (…) norma sostituita dall'art. 105 b cpv. 3 OAMal introdotto con effetto al 1° gennaio 2007 (…) che prevedono che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati."

 

                                   5.   Come evidenziato nelle considerazioni di fatto CO 1 sostiene di avere escusso più volte il marito della ricorrente, per importi che non sono noti nel dettaglio siccome l’assicuratore non ha prodotto le copie dei relativi tali PE. Agli atti è consegnata una comminatoria di fallimento avente per oggetto un importo di CHF 261,20 per premi a cui si assommano spese amministrative per CHF 305,55. Le decisioni dell’assicuratore fanno riferimento ad importi incoerenti rispetto a quello appena riportato. La decisione formale non è stata prodotta, nonostante l’obbligo fatto all’assicuratore di trasmettere l’intero incarto, ma nella decisione su opposizione  è detto che “con decisione formale del 30 luglio 2007, CO 1 ha fatturato alla signora RI 1 l’importo di CHF 688,75” per premi e spese del marito. La matematica non essendo materia opinabile l’importo preteso con la comminatoria di fallimento dal marito della ricorrente assomma a CHF 261,20 oltre alle spese per CHF 305,55 per un totale di CHF 566,75. La differenza degli importi (CHF 688.75 - CHF 566.75) è di CHF 122.-. CO 1 anche in sede di risposta di causa ha mantenuto la richiesta di avere dalla ricorrente un importo di CHF 688,75. La differenza dovrebbe consistere nelle spese esecutive come desumibile dal conteggio XI/1, dove ciò non è esplicitamente detto, conteggio prodotto solo a richiesta del giudice. In buona sostanza dunque il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve decidere se RI 1 deve versare ad CO 1, siccome debitrice solidale del marito, CHF 261,20 per premi ed un importo di CHF 305,55 per spese amministrative e CHF 122.- per spese esecutive.

 

                                   6.   Il diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni sociali e nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993 pag. 85 consid. 2b).

 

Per l'art. 163 CC, relativo al mantenimento della famiglia,

 

"  1 I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2 Essi s’intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro.

3 In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell’unione coniugale e della loro situazione personale."

 

 

 

 

Secondo l'art. 166 CC,

 

"  1 Durante la vita comune, ciascun coniuge rappresenta l’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2 Per gli altri bisogni, un coniuge rappresenta l’unione coniugale soltanto se:

1. è stato autorizzato dall’altro o dal giudice;

2. l’affare non consente una dilazione e l’altro coniuge è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3 Con i propri atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l’altro."

 

A questo proposito, va osservato che il TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia" secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI 2000 pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6; Eugster, Krankenversicherung, in Meyer-Blaser, Soziale Sicherheit, Basilea 1998, pag. 182 n. 337). Sia la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC (Eugster, op. cit., pag. 182 e giurisprudenza federale citata alla nota 815). Di conseguenza, alla luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondono solidalmente tra di loro per i premi rimasti impagati, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto (DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag. 83).

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre 2002 nella causa R. (K 60/00), pubblicata in DTF 129 V 90, ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza i coniugi che sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell’interesse della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle malattie - rappresentano l’unione coniugale nella misura in cui gestiscono i bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato dall’altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell’unione coniugale, occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della famiglia.

Nella sentenza federale citata, la nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù dell'art. 166 CC, un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

 

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03) il TFA ha confermato, al considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

 

In quell'occasione, l'Alta Corte ha inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149).".

                                        

                                   7.   In concreto appare indiscusso che __________ e RI 1 siano coniugati e conviventi, a nulla di diverso può portare l’esistenza – nemmeno invocata dalla ricorrente – di un’autorizzazione di soggiorno ad __________ della signora per ragioni di lavoro. Alla luce di ciò va ammessa, come d’altra parte non contestato in sè, una solidarietà per il debito derivante da premi. Come vedremo non va invece ritenuta una solidarietà per le spese amministrative e quelle esecutive sostenute nella procedura esecutiva del marito della ricorrente.

 

                                         A quanto ammonta il debito della signora RI 1, e meglio a quanto assommano i premi insoluti da parte del marito? Ebbene il marito ha indicato di avere pagato tutti i premi pendenti per l’anno 2006. D’altra parte l’ammontare di detto premio non è conosciuto per una polizza chiara, completa e conforme ma per deduzione dai conteggi presentati da CO 1. Una prima polizza d’assicurazione è stata prodotta da CO 1 ma si riferiva all’anno 2007 e quindi inconferente con i fatti oggetto della causa. Dietro insistenze del Giudice delegato CO 1 ha prodotto una polizza (doc. XI/2) indicante un premio di CHF 264.- con la specifica “l’eventuale sussidio cantonale non dedotto”. Ora nulla di strano se non fosse che la data della polizza è il 3 dicembre 2007, ossia il giorno della lettera doc. XI trasmessa al Tribunale. L’ammontare del sussidio non è stato dimostrato più dettagliatamente (non è comunque in sè contestato dall'assicurato), è stato solo indicato dall’assicuratore. Al debitore primario è stata formulata la richiesta di esprimersi in merito ed è stata chiesta la prova dell’avvenuto pagamento integrale dei premi relativi all’anno 2006.

 

                                         Tale prova non è stata adeguatamente prodotta. In effetti i premi 2007 sono stati interamente soluti. Apparentemente fissati in CHF 3'036.- dall'importo va dedotto il sussidio di CHF 2'712.-, la tassa rimborsata di CHF 19.20 ed i versamenti di CHF 149.-, 101.80 e 5 x 27.- per CHF 135.- (il maggior pagamento di CHF 81.60 potrebbe essere costituito dalle spese). Per il residuo dei premi 2006 non sono state consegnate al TCA copie delle cedole di versamento postale timbrate o altra prova di versamento.

 

                                         Alla luce di quanto precede il debito per i soli premi 2006 viene fissato in CHF 261.20. In effetti in maniera insoddisfacente l’assicuratore ha indicato tale importo dei premi ed il periodo (l'anno è specificato ma non i mesi) per i quali detti premi sono rimasti insoluti. Ne discende che il debito per il quale la signora RI 1 risponde corrisponde a detto importo.

 

                                   8.   Va ancora esaminato se la Cassa può chiedere all’interessata an­che il pagamento delle spese di natura amministrativa pretese dall’assicuratore al marito e da questi dovute per la mancata tempestiva reazione alle richieste di pagamento degli importi dovuti per legge.

 

                                         Il Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che, con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contri­butivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

                                        

                                         Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidal­mente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte. Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il paga­mento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito. Nella sentenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 20 luglio 2006 in re F., inc. 36.2006.22, al cons. 13 pag. 12 e 13, è stato indicato come:

 

"  Come visto, la nostra Massima Istanza ha avuto modo di precisare che con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria un coniuge risponde solidalmente, ex art. 166 CC, per i debiti contributivi dell'altro coniuge, indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia (cfr. STFA del 22 luglio 2005, K 114/03).

Per l’art. 146 CO salvo disposizione contraria, un debitore solidale non può col suo fatto personale aggravare la posizione degli altri.

Ad esempio la mora di uno dei debitori solidali concerne unicamente l’interessato. In altre parole solo lui deve gli interessi moratori. Allo stesso modo in caso di colpevole impedimento di un debitore, solo questi deve pagarne le conseguenze (cfr. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2a. edizione, Berna 1997, pag. 840; cfr. anche Schnyder, Basler Kommentar 2a ed., n. 1 e segg. ad art. 147, pag. 758 e seg.).

Ciò significa che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell’altro coniuge, ma non delle altre spese causate dal consorte.

Per cui l’assicuratore non può chiedere all’insorgente il pagamento delle spese di diffida, d’apertura dell’incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva e gli interessi moratori generati dall’assenza di pagamento dei premi LAMal da parte del marito."

 

                                   9.   In concreto oltre CHF 305 sono pretesi per spese, cifra che appare decisamente sproporzionata e fuori luogo per un residuo di premi ben al di sotto di tale cifra. A questi poi CO 1 aggiunge spese esecutive per CHF 122.--. Questi importi, che non occorre verificare se giustificati e proporzionati, rispettivamente se supportati da sufficiente base giuridica, non possono essere esatti dalla signora RI 1.

 

                                10.   Da quanto precede discende che l’impugnativa va accolta parzialmente. Non possono invece essere qui recepite, ad esclusione della solidarietà, le difficoltà economiche della ricorrente, la perdita del lavoro ed il suo impegno per allevare un figlio. L’importo che va ammesso in questa sede, dopo faticosa istruttoria per la lacunosa presentazione dell’incarto da parte di CO 1 e dopo la lacunosa risposta dell’assicuratore alle domande di accertamento da parte del Giudice delegato, è decisamente contenuto rispetto alle cifre inizialmente volute. La Cassa risulta essere quindi soccombente sostanzialmente per quasi 2/3. L’atteggiamento della Cassa, come preannunciato nello scritto 21 gennaio 2008 del Giudice delegato, non può qui rimanere senza conseguenze sul piano della tassa di giustizia, delle spese giudiziarie e dell’indennità per spese alla parte ricorrente. In effetti, come evidenzia la lettera 21 gennaio 2008 (doc. XV) trasmessa per conoscenza all’amministrazione, il Giudice delegato è dovuto intervenire per ben tre volte presso CO 1 al fine di costituire un dossier degno di questo nome, per cercare di comprendere la composizione esatta dell’importo richiesto alla ricorrente, per cercare di comprendere la cifra fluttuante del credito preteso, per tentare di capire a quali mesi si riferissero i premi, per verificare la completezza degli atti. Non solo. All’assicuratore non sfugge certo la prassi sia di questo Tribunale che la giurisprudenza del Tribunale Federale in materia di composizione del credito pretendibile dal coniuge debitore solidale. Chiedere la condanna della moglie per le spese amministrative sostenute nei confronti del marito non appare ammissibile, quelle spese non dovevano figurare nelle decisioni formale e su opposizione.

 

                                         L’atteggiamento superficiale nella gestione dell’incarto da parte della Cassa deve comportare il carico di tassa di giustizia e spese alla stessa. L’amministrazione non può scaricare sulle spalle del Tribunale le esigenze istruttorie e non trasmettere quanto dovuto neppure quando il giudice interviene con puntuali richieste e ciò anche se la ricorrente non ha contestato puntualmente (dal profilo giuridico) la posizione dell'amministrazione. La tassa va qui limitatamente fissata in CHF 200.- che va accompagnata dalle spese per composizione incarto, scritturazioni, invii raccomandati, redazione della sentenza ed intimazione della stessa – spese che, a fronte dell’attitudine adottata non appare giustificato lasciare sulle spalle del popolo ticinese che provvede a finanziare la sua giustizia - , che vengono fissate in CHF 80.-.

  

                                11.   Non patrocinata la ricorrente ha palesemente dovuto sopportare spese vive per salvaguardare adeguatamente i suoi diritti. Alla stessa vanno rimborsate, a debito dell’assicuratore, perlomeno parte delle spese vive sopportate che possono qui essere cifrate in CHF 70.-. Non si tratta qui di ripetibili, la ricorrente, non patrocinata e non rappresentata, ha agito autonomamente con le semplici conoscenze in materia e non appare quindi giustificato il riconoscimento di indennità di patrocinio nonostante l’agire sprovveduto della cassa nel chiedere il rimborso di una marea di spese non esigibili, ma si tratta di partecipazione alle spese vive sopportate. Nella propria sentenza 5 settembre 2007 (K 63/06 in re V.) il Tribunale federale ha a lungo disquisito sul tema delle ripetibili dimenticando invece quello delle indennità per le spese vive sopportate, manifestamente – d’avviso di questo Tribunale - diverso.

                                         Nella sentenza K63/06 citata il Tribunale Federale così ha rammentato il tema:

 

"  Giusta l'art. 61 lett. g LPGA, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento.

Trattandosi di una questione di diritto federale, questo Tribunale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione della prima frase dell'art. 61 lett. g LPGA, concernente il diritto in quanto tale a ripetibili della parte vincente in causa (SVR 2004 AlV no. 8 pag. 21 consid. 2 [C 56/03]). In questa misura, l'art. 61 lett. g LPGA è escluso dall'ambito applicativo delle Disposizioni transitorie dell'art. 82 cpv. 2 LPGA e osta all'applicazione di ogni eventuale norma (contraria) di diritto cantonale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 121/03 del 10 agosto 2004, consid. 6.1.1; …) …

Stabilire di conseguenza se e a quali condizioni un'indennità possa essere accordata alla parte vincente in procedura cantonale è una questione di diritto federale e dipende, da un lato, dall'esito della lite, e, dall'altro, dalla persona avente diritto (cfr. DTF 129 V 113  consid. 2.2 pag. 115 e le sentenze ivi citate; quanto alla giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 87 lett. g LAMal, in vigore fino al 31 dicembre 2002, ma comunque tuttora attuale [sentenza citata K 121/03, consid. 6.2.1], cfr. RAMI 1997 no. KV 15 pag. 320). (…)

 

Per quanto concerne il diritto alle ripetibili a dipendenza dell'esito della lite, la valutazione del primo giudice non presta il fianco a critica alcuna, ritenuto che se anche la pronuncia impugnata, anziché accogliere il gravame diretto contro la decisione "incidentale" del 3 marzo 2006 e annullare quest'ultimo provvedimento, avesse - come sarebbe stato effettivamente formalmente più corretto dopo che (…) aveva ritirato il provvedimento in questione il 20 aprile 2006 - stralciato la causa dai ruoli (anche) su questo specifico tema, l'assicurato sarebbe comunque risultato vincente in lite (sul diritto a ripetibili in caso di procedura cantonale divenuta priva di oggetto cfr. SVR 2004 AlV no. 8 pag. 21 consid. 3.1; v. inoltre RAMI 2001 no. U 411 pag. 76 [U 301/99]).”

                                        

                                         Nella sentenza 3 dicembre 2003 in re H. ha espresso queste considerazioni:

 

"  Visto l’esito dell’impugnativa non vengono caricate tasse e spese alle parti. Per quanto attiene alle ripetibili ripetibili va rammentato come secondo l’art. 87 lett. g vLAMal – ora abrogato e ripreso dall'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA - il ricorrente che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale. Il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso.

 

L’indennità è, di principio, concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato - in effetti la disposizione in questione non si esprime in termini di rimborso spese d’avvocato bensì, genericamente, di spese di rappresentanza (RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 pag. 116; DTF 108 V 111) -, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329). Nell’ipotesi in cui i Cantoni autorizzano a rappresentare anche persone prive del brevetto di avvocato, devono regolamentare anche le indennità che li concernono (DTF 108 V 111).”

 

                                         Va ricordato ulteriormente, come evoca anche Ueli Kieser nel suo ATSG Kommentar, Schultess Zurigo, 2003 a pagina 629, che:

 

"  Eine Ausnahme gilt nach der Rechtsprechung dort, wo von der Kostenlosigkeit des kantonalen Gerichtsverfahrens abgewichen werden kann, d.h. bei mutwilligem oder leichtsinnigem Verhalten; hier kann – bei erheblichem Aufwand – der Versicherungsträger bei Obsiegen eine Parteientschädigung beanspruchen (vgl. BGE 127 V 207 f.; vgl. dazu auch ZÜND, Kommentar zum zürucherischen Gesetz über das Sozialversicherungsgericht, 240). Diese letztgenannte Rechtsprechung übergeht allerdings den klaren Wortlaut der gesetzlichen Bestimmung und den Zweck derselben, und es kann ihr insoweit nicht zugestimmt werden."

 

                                         In DTF 127 V 205 e segg. l’alta corte federale rammenta come, in caso di ricorso temerario od interposto per leggerezza, l’assicuratore può ottenere ripetibili in analogia con quanto previsto nella sentenza pubblicata in DTF 110 V 134 c. 4.

 

                                         In virtù del diritto cantonale la materia è retta dall’art. 22 LPrTCA che regola le “Spese di patrocinio. Ripetibili” (così la marginale). Il ricorrente vincitore in causa ha diritto al rimborso delle spese processuali, dei disborsi (ossia delle anticipazioni che l’assicurato ricorrente è chiamato ad effettuare) e delle spese di patrocinio (cpv. 1). Per quanto attiene alle ripetibili invece il tema è regolato al cpv. 2 con sostanziale richiamo ai principi legali noti (e che si ritrovano nella LPGA).

 

                                12.   Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a più riprese si è invece espresso sul tema delle spese vive sopportate da un ricorrente vincente o parzialmente vincente in causa. Questa Corte ha più volte rilevato che, se appare giusto non attribuire ripetibili, salvo casi d’eccezione che qui non occorre evocare, risulta inammissibile che un assicurato – che, (non patrocinato), per far valere i propri diritti e le sue ragioni – debba adire il Tribunale e sopportare spese di vario genere quali quelle di scritturazione, di fotocopie, di invio raccomandato, ed analoghe, non possa vedersi rimborsare questi dispendi.

 

                                         Il tema non è nuovo per CO 1 che già nella procedura 36.2004.34 in re B. si è vista chiamare a rimborsare alla parte ricorrente di allora le spese vive da questa sopportate (cfr. sentenza TCA 22 aprile 2004).

 

                                         Nel caso ticinese giudicato il 3 dicembre 2003 il ricorrente, laureato che agiva a titolo personale si era visto riconoscere congrue spese (non ripetibili o indennità di patrocinio) per i dispendi inutilmente sopportati a fronte di atteggiamento superficiale dell'amministrazione.

 

                                         Come detto, nel caso concreto, la ricorrente è sostanzialmente vincente per 2/3 per questo motivo, alla luce degli scritti al Tribunale, delle fotocopie prodotte, degli atti trasmessi e delle prese di posizione, appare corretto riconoscere alla signora RI 1 un importo di CHF 70.- a titolo di rimborso spese per la gestione della procedura.

  

                                13.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l'art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

                                         A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l'art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L'art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari­(lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell'art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). II ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                         Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell'art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest'ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un'autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza RI 1, __________, è riconosciuta debitrice dell'Assicuratore Malattia CO 1 dell’importo di CHF 261,20.

 

                                   2.   La tassa di giustizia, limitatamente a CHF 200.- e le spese, limitatamente a CHF 80.-, vengono poste a carico dell’assicuratore malattia CO 1, __________, che verserà alla ricorrente RI 1, __________, l’importo di CHF 70.- a titolo di rimborso delle spese vive sopportate per la procedura.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti