Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2007.163

 

ir/td

Lugano

6 dicembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 22 settembre 2007 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 28 agosto 2007 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, 1959, cittadino italiano, residente a __________, separato, al beneficio di un permesso di dimora (B), salariato, affiliato alla __________, ha chiesto la concessione del sussidio al pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007. L'assicurato svolge attività lavorativa presso la __________ di __________ con un salario di CHF 4243.45 cui si aggiungono gli assegni per i figli cifrati in CHF 549.-- mensili.

 

                                         Per il mantenimento dei figli RI 1 è stato condannato dal Tribunale Civile di __________ al versamento di complessivi Euro 1'000.- mensili per 12 mensilità, oltre ad interessi passivi su un mutuo ipotecario gravante la casa coniugale assegnata alla moglie (doc. 11).

 

                                  B.   La domanda è stata respinta così come la successiva impugnativa 9 agosto 2007 rigettata dall'amministrazione con decisione su reclamo 28 agosto 2007. L'amministrazione, dovendo stabilire il reddito da convertire a mano delle apposite tabelle ha ritenuto un mensile medio di CHF 3'356.20 che non permette la concessione del sussidio.

 

                                  C.   Il 31 agosto 2007 RI 1, rivolgendosi all'UAM in luogo del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, ha impugnato la decisione su reclamo. Egli evidenzia come, con sentenza 6 agosto 2007 del Pretore di __________, è stato fatto ordine alla datrice di lavoro del ricorrente di trattenere l'importo mensile di CHF 1'680.-- in favore dei figli ed osserva come sia obbligato a pagare "una casa che non mi posso più permettere e che vorrei vendere" con il rilievo di suo obbligo di pagare il mutuo ("… nel 2004 la convenzione prevedeva (oltre all'affitto), 1000 Euro al mese al cambio di Fr. 1540.-, ora l'Euro è salito…").

 

                                         Dal canto suo l'UAM si oppone all'accoglimento del ricorso rilevando la necessità di accertare un reddito da convertire partendo dal suo salario di CHF 55'164.85 annui, cui vanno aggiunti gli assegni famigliari per CHF 6'588.-. In deduzione l'amministrazione ritiene per 7 mesi alimenti a CHF 1'613.80 e per gli ulteriori mesi del 2007 (5) un importo di CHF 1'680.- per complessivi CHF 19'696.60 nonché interessi passivi per CHF 2'923.12.

 

                                         Per l'amministrazione il reddito da convertire assomma annualmente a CHF 39'133.13 che supera i limiti di legge per la concessione del sussidio.

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e con conclusioni che appaiono chiaramente desumibili.

                                     

                                   2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

 

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.

Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-.

 

Con decreto esecutivo del 18 novembre 1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell'art. 49 LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1998. Questi limiti sono aumentati a CHF 22'000.- per le persone sole ed a CHF 34'000.- per le famiglie.

 

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a) del reddito imponibile desunto del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta del periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie.

 

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

 

                                         Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e so­stituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo­sta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).

 

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

 

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

 

In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (Reg. LCAMal) il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili.”

 

                                         Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 Reg. LCAMal, è data la possibilità di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino in corso dell'anno gli estremi di cui al citato art. 67 Reg. LCAMal.

 

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Per l'art. 28 cpv. 2 LCAMal per gli assi­curati tassati in via ordinaria, l'istanza è presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presenta­zione dell'istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 44 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'UAM ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza dev'essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

 

Per l'art. 45 cpv. 1 Reg. LCAMaI l'istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

 

"  a)   per gli assicurati tassati in via ordinaria  l'istanza è    presentata

      nel corso dell'anno che precede la corresponsione del sussidio;

b)   per gli assicurati tassati alla fonte l'istanza è presentata nel corso dell'anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;

c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l'istanza nel corso dell'anno stesso per cui si richiede il sussidio;

d)   gli assicurati che nel corso dell'anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d'inizio di assoggettamento, o per le situazioni di cui all'art. 67), ritenessero di rientrare nel di­ritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell'anno stesso."

 

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni compro­vate, l'UAM può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Giusta l'art. 53 LCAMaI il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/Al. Il sussidio retroattivo è og­getto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza desi­gnata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroat­tivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è con­siderata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMaI, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

 

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza informa tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa compe­tente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle ri­chieste.

La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il ri­conoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

 

                                   6.   In concreto non è questione di tempestività della domanda di sussidio ancorché la stessa sia pervenuta all'UAM il 6 marzo 2007. In effetti RI 1 è beneficiario di un permesso B, è tassato alla fonte e, quindi, a norma dell'art. 45 cpv. 1 RegLCAMal, è data tempestività in caso di inoltro della richiesta di sussidio nell'anno medesimo per cui il sussidio è chiesto.

 

                                         L'UAM ha quindi correttamente proceduto al calcolo del reddito percepito dal ricorrente RI 1 non ha contestato minimamente gli importi concernenti il salario e gli assegni per i figli che l'UAM ha evidenziato da ultimo nelle osservazioni al ricorso del 31 ottobre 2007. In effetti tali importi appaiono corretti e trovano conferma negli atti prodotti dal ricorrente.

                                         Più specificatamente il salario annuo di RI 1 assomma a CHF 55'165.05 non CHF 55'164.85 come indicato in sede di osservazioni (v. annessi al doc. 11).

 

                                         Correttamente l'amministrazione segnala un'uscita per alimenti in favore dei figli per Euro 1000.-.

                                         Da agosto compreso (si veda l'annesso al doc. 6) RI 1 deve versare CHF 1680.- mensili, per il periodo precedente l'UAM ha applicato un tasso di conversione dell'euro fissato dall'UFAS per il 2007.

 

                                         L'amministrazione ha ritenuto gli interessi passivi sul debito ipotecario e ciò senza considerare la proprietà dell'oggetto, non verificata tabularmente, e senza ritenere il valore locativo dello stesso.

 

                                         Da evidenziare poi come il ricorrente, a richiesta dello stesso UAM che lo invitava a produrre "un documento ufficiale che attesti l'obbligo di versare alla sua ex moglie, oltre gli alimenti, l'affitto (mutuo) della casa", ha prodotto unicamente una attestazione dell'avv. __________ di __________, con cui la stessa rammenta l'obbligo, per sentenza, di pagare gli alimenti mentre indica che "oltre a quanto sopra" il ricorrente "continua a pagare le rate di mutuo della casa coniugale nonostante" la stessa sia assegnata alla moglie.

 

                                         Un obbligo giuridico, quale aspetto del dovere di mantenimento, per RI 1 non è quindi stato debitamente comprovato. Da evidenziare che la memoria 20 luglio 2004 degli avv. __________ e __________ non si esprime su un tale tema ed anzi fa riferimento all'autosufficienza economica della moglie separata.

 

                                         A prescindere dalla necessità di ritenere o meno gli interessi passivi sul mutuo (ciò che implicherebbe il necessario accertamento della proprietà immobiliare) e senza verifica dell'ammontare del valore locativo dell'immobile spettante al/ai proprietari, ed ancora senza necessità di migliore accertamento della situazione debitoria (i documenti allegati sub 6 e sub 2 rilasciati dalla Banca __________ di __________ non appaiono facilmente intelleggibili e fanno riferimento a rate di rimborso, gli interessi passivi accertati sono comunque quelli ritenuti dall'UAM come desumibile dalla documentazione bancaria prodotta sub. 2), il ricorrente non ha palesemente diritto al sussidio.

 

                                         In effetti, anche volendo ritenere un obbligo riferito agli interessi passivi e pur volendo considerare gli importi elencati per il 2007 considerati dall'UAM (per complessivi CHF 2923.12 come a riscontro degli atti) RI 1 potrebbe contare su un reddito che, convertito, non permette la concessione del sussidio.

 

                                         In effetti dai lordi 4597.09 mensili andrebbero dedotti CHF 1680.- per il mantenimento dei figli e CHF 243.60 per gli interessi passivi (escluso comunque l'ammortamento del debito) per un reddito cifrato in CHF 2673.50 che - convertito - a mano delle apposite tabelle - conduce ad un reddito di CHF 23'000.- e quindi superiore ai limiti.

                                         Non può essere seguito invece RI 1 laddove indica la deduzione dell'onere fiscale prelevato alla fonte.

 

                                         Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto senza tasse e spese.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti