Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 12 novembre 2007 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su reclamo del 23 ottobre 2007 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1941, ed RI 2, 1956, hanno beneficiato di prestazioni complementari all'AVS/AI dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004.
Nel periodo successivo, la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG ha eseguito la revisione del loro diritto, con conseguente sospensione del versamento delle prestazioni complementari nell'attesa dell'esito di questa procedura. Il loro diritto alle prestazioni complementari è stato ripristinato dal 1° marzo 2006 e si è concluso al 31 agosto 2006, con la partenza definitiva dalla Svizzera.
Tuttavia, malgrado il diritto alle PC fosse stato sospeso, l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha continuato – per prassi - a pagare i premi dell'assicurazione malattia obbligatoria di entrambi direttamente alle rispettive Casse malati.
1.2. L'esito della revisione del diritto alle PC ha comportato che il 12 marzo 2007 l'UAM ha emanato due distinte decisioni di restituzione dei premi dell'assicurazione malattia da esso versati alle rispettive Casse malati (Fr. 5'751,60 e Fr. 6'834.-), dedotti i sussidi a cui RI 2 (Fr. 3'131,70) e RI 1 (Fr. 3'317,70) hanno diritto. La prima doveva quindi restituire Fr. 2'619,90 (doc. 3), il secondo Fr. 3'516,30 (doc. 4).
1.3. Con istanza del 12 aprile 2007 (doc. 5) gli assicurati hanno chiesto che sia concesso loro il condono sugli importi da restituire, viste le ridotte entrate economiche ammontanti a Fr. 1'500.- per RI 2 ed a Fr. 700.- per RI 1.
1.4. Con un'unica decisione del 2 agosto 2007 (doc. 6), l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto la domanda di condono degli assicurati, evidenziando che non era dato il presupposto dell'onere eccessivamente gravoso di cui all'art. 25 LPGA e che essi avevano la possibilità di restituire a rate quanto dovuto, non pregiudicando così la loro qualità di vita.
1.5. Il reclamo presentato il 14 settembre 2007 (doc. 7) dal figlio degli assicurati, ormai residenti in __________, ha evidenziato che il padre percepisce una rendita pensionistica di Fr. 700.-, mentre la madre una rendita d'invalidità di Fr. 1'150.- dall'Ufficio assicurazione invalidità e di Fr. 450.- dal II pilastro (doc. 9).
1.6. La decisione su reclamo del 23 ottobre 2007 (doc. 10) dell'UAM ha respinto il reclamo per difetto della condizione dell'onere gravoso, negando quindi agli assicurati il condono delle somme da restituire e rilevando la possibilità di una restituzione rateale.
1.7. Patrocinati dal figlio, RI 1 ed RI 2 ripropongono con ricorso del 12 novembre 2007 (doc. I) l'istanza di condono, a causa dei problemi di salute di entrambi che pesano sulle loro già ristrette condizioni economiche.
La risposta del 14 dicembre 2007 (doc. VII) dell'Ufficio assicurazione malattia conferma il rifiuto di concedere il condono e propone la rateizzazione del pagamento in Fr. 102,27 mensili.
I ricorrenti non hanno prodotto nuovi mezzi di prova (doc. VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 23 ottobre 2007 (doc. 10), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del 1994 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
Una soluzione diversa potrebbe comportare delle disparità, laddove, eventualmente, il nuovo Regolamento fosse più restrittivo della normativa vigente in precedenza su cui si è invece basata l'Amministrazione per la sua decisione. In quell'evenienza, le autorità di prima e di seconda istanza giudicherebbero sì su fatti uguali, ma applicherebbero discriminatoriamente un diritto diverso.
2.2. Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la LPGA.
Per quanto concerne le decisioni di restituzione, l'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
A norma dell'art. 3 cpv. 2 OPGA, nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono.
L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (art. 3 cpv. 2 OPGA).
Le decisioni di restituzione del 12 marzo 2007 non menzionano la possibilità di chiedere il condono, perciò violano il citato disposto. Tuttavia, nella fattispecie non si fa luogo al rinvio degli atti all'UAM per una nuova decisione in tal senso, siccome i ricorrenti hanno preservato questo loro diritto formulando spontaneamente all'Ufficio assicurazione malattia un'istanza di condono e perciò i loro diritti non sono stati pregiudicati dall'errato agire dell'UAM.
La domanda di condono degli assicurati può dunque essere esaminata nel merito da questo TCA.
Per le future decisioni di restituzione, l'Ufficio assicurazione malattia è pertanto invitato a conformarsi immediatamente al contenuto dell'art. 3 cpv. 2 OPGA.
nel merito
2.3. Oggetto del ricorso è unicamente la domanda di condono della somma da restituire, mentre il principio della restituzione da parte dei ricorrenti dei premi LAMal pagati dall'UAM è incontestato.
2.4. In virtù dell'art. 59 cpv. 1 LCAMal, le riduzioni di premio indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all'assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all'Amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all'assicurato giusta l'art. 39 cpv. 1 seconda frase, o nei casi di perdita della PC all'AVS/AI.
Per quanto concerne la domanda di condono dell'obbligo di restituzione di sussidi indebitamente percepiti, essa è rivolta dall'assicurato, direttamente o tramite il proprio assicuratore, all'istanza designata dal Consiglio di Stato (art. 60 LCAMal).
Il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di condono (art. 61 LCAMal).
A questo proposito va evidenziato che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di affermare che l'autorità competente in ambito di condono è l'Istituto delle assicurazioni sociali (STCA del 10 agosto 2004, 36.2003.72), perciò l'istanza di condono è stata correttamente formulata all'UAM, che è un settore dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS).
Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, cui rinvia l'art. 59 cpv. 2 LCAMal, le prestazioni indebitamente riscosse non devono essere restituite se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
2.5. Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2003, n. 19 all'art. 25):
- l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
- la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta il condono non può essere concesso.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., n. 25 all'art. 25).
Il Giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
L'art. 5 cpv. 2 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
Il capoverso 3 dell'art. 5 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
La norma dell'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000.- per le persone sole, Fr. 12'000.- per i coniugi e Fr. 4'000.- per gli orfani ed i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS e dell'AI.
2.6. In specie, la condizione dell'onere gravoso è stata messa in dubbio dall'amministrazione, la quale sostiene che la possibilità concessa ai ricorrenti di restituire la somma dovuta (Fr. 6'136,20) a rate mensili di Fr. 102,27 non influenzi in modo negativo il loro "normale tenore di vita, o addirittura le condizioni esistenziali in genere dei ricorrenti.".
Innanzitutto va osservato che l'UAM non ha eseguito alcun calcolo per giungere a questa soluzione. V'è unicamente un'informale indicazione a matita sul documento 9, dove viene effettuato il totale dei redditi degli assicurati.
Inoltre, agli atti vi sono soltanto le attestazioni bancarie delle entrate incassate dagli insorgenti l'11 settembre 2007 (doc. 9), dalle quali risulta che nel 2007 la Cassa svizzera AVS/AI ha versato a RI 1 una rendita di vecchiaia di Fr. 725.- (€ 435,75) ed a RI 2 una rendita d'invalidità di Fr. 1'193.- (€ 717,03). V'è pure l'avviso bancario del 2 ottobre 2007 dell'accredito dell'importo di € 282,51 da parte della Cassa di compensazione __________.
Se, da un lato, è possibile risalire alle entrate mensili degli assicurati, d'altro lato non è invece dato a sapere quale siano le spese a cui devono fare fronte i ricorrenti mensilmente (affitto, cassa malati, ecc.).
Ritenuto quindi che, ad ogni buon conto, l'esame delle gravi difficoltà va eseguito sulla sola base del citato art. 5 OPGA, occorre pertanto stabilire con esattezza i redditi determinanti dei ricorrenti e le loro spese riconosciute ai sensi della LPC e della citata lista esaustiva contemplata dall'OPGA.
Di conseguenza, siccome l'Ufficio assicurazione malattia non si è pronunciato sull'istanza di condono degli assicurati facendo riferimento a queste norme, l'incarto va rinviato a questa stessa autorità affinché vi proceda secondo quanto esposto ed emani quindi una nuova decisione che, semmai, potrà essere impugnata dapprima presso la medesima Amministrazione, poi presso la scrivente Corte.
2.7. Per quanto concerne la condizione della buona fede, va osservato che l'UAM non si è pronunciata sulla stessa, ritenendo che, non essendo dati i presupposti per ammettere l'onere gravoso, non fosse necessario esaminare neppure l'altro elemento cumulativo dell'art. 25 LPGA.
In queste circostanze, qualora l'Amministrazione dovesse ammettere, dopo l'apposito esame, le gravi difficoltà dei ricorrenti ai sensi dell'art. 5 OPGA, l'UAM dovrà pronunciarsi anche sul requisito della buona fede dei medesimi.
2.8. Stanti così le cose, il ricorso è accolto, mentre la decisione su reclamo che rifiuta il condono ai ricorrenti deve essere annullata.
Malgrado siano vincenti in causa, siccome non patrocinati da un legale, ai ricorrenti non vanno accordate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su reclamo è annullata e gli atti rinviati all'UAM per i suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti