Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2007 di
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RI 1
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contro |
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Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
considerato, in fatto ed in diritto
• che RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto non intestato datato 22 gennaio 2007 con cui ha segnalato suo trasferimento in Ticino, successivo suo ricovero in un Ospedale confederato e fatturazione di quest'ultimo in parte poste a suo carico;
• che l'atto di RI 1 conclude con l'attesa "di un vostro riscontro";
• che il 23 gennaio 2007 il giudice delegato ha invitato l'assicurato a completare entro 20 giorni il suo esposto segnalando quanto segue:
" il gravame non ossequia i requisiti di cui all'art. 1a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6.4.1961 (LPAss);
osservato come l'assicurato non abbia prodotto la polizza assicurativa 2006 che lo lega alla Casa Malati CO 1;
evidenziato in particolare come il signor RI 1 non specifichi se, nel caso in esame, egli faccia valere solo pretese derivanti della copertura obbligatoria;
non è stata prodotta decisione formale, emessa su opposizione, impugnabile emessa dall'assicuratore e neppure un conteggio allestito dall'assicuratore successivamente alla nuova fattura dell'Ospedale Cantonale __________ del 17 gennaio 2007;
rilevato come l'indicazione, quale post scritto sul gravame, del numero di cellulare del signor RI 1 non appaia sufficiente per potere completare l'esposto;
richiamato l'art. 2 LPAss del 6.4.1961 secondo cui se un ricorso non risponde alle condizioni sopra indicate, il Giudice assegna alla parte ricorrente un termine sufficiente per la completazione del ricorso, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito." (Doc. II)
• che l'assicurato è rimasto silente e non ha reagito all'ingiunzione del Tribunale;
• che il termine di grazia concesso ad RI 1 con atto del 20 febbraio 2007 è pure trascorso infruttuoso e l'assicurato non ha recapitato nulla al Tribunale;
• che, di riflesso, l'atto - sia esso ritenuto ricorso sia esso da considerare petizione - va dichiarato irricevibile senza conseguenza di tasse e spese.
Per questi motivi
decreta
1. Il ricorso 22 gennaio 2007 formulato da RI 1 è irricevibile nel senso delle considerazioni esposte.
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti