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Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Ivano Ranzanici, giudice delegato |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 13 novembre 2007 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su reclamo del 29 ottobre 2007 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, 1935, domiciliato a __________, pensionato, coniugato con __________, 1941, ha postulato la concessione del sussidio per fronteggiare il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie del 2008. La domanda è stata respinta per il superamento dei limiti di reddito (CHF 33'900.-- il reddito determinante per la fissazione dell’aliquota dell’IC che, arrotondato come impone la legge, cifra in CHF 34'000.-- il reddito cui fare riferimento).
Scontento della decisione RI 1 ha dapprima reclamato e, quindi, ha impugnato la decisione su reclamo del 29 ottobre 2007 che confermava il rifiuto del sussidio, dinanzi a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Nell’impugnativa RI 1 e RI 2 segnalano che l’Ufficio di Tassazione ha esposto d’ufficio, anche nelle tassazioni passate, un reddito “per una casa di montagna di nostra proprietà in Italia”, reddito che esclude la possibilità di ottenere il sussidio. Il reddito ritenuto in passato dall’amministrazione fiscale sarebbe stato, nella tassazione 2006, diminuito. Per questo motivo i ricorrenti chiedono che venga concesso loro l’aiuto sociale.
1.2. Dal canto suo l’amministrazione postula la reiezione del ricorso rammentando come non si possa far capo ad una tassazione diversa da quella stabilita dal Consiglio di Stato, dovendo semmai l’amministrazione procedere all’accertamento autonomo del reddito in caso di realizzazione dei presupposti del Regolamento d’applicazione della LCAMal. In concreto per l’UAM non sono dati i presupposti per una diminuzione del reddito, anzi aumentato per l’innalzamento dei versamenti dell’AVS.
Al ricorrente è stata concessa la possibilità di prendere posizione sulla risposta di causa e di chiedere l’assunzione di specifiche prove.
1.3. Il giudice delegato ha acquisito in visione gli incarti relativi alle tassazioni 2005 e 2006 del ricorrente ed ha posto al tassatore precise domande relative al valore locativo dell'immobile italiano dei signori __________. Il funzionario competente ha dato seguito con scritto 10 gennaio 2008. Gli atti sono stati sottoposti alle parti per una presa di posizione.
Il 17 gennaio successivo il giudice delegato ha interpellato l'UAM a ragione del tema particolare sollevato con il gravame in discussione della diminuzione del valore locativo di un immobile (doc. XVII).
In particolare all'amministrazione è stato chiesto:
" (...)
Per l'analisi di questi fatti occorre fare riferimento all'art. 67 litt. m RegLCAMal non potendo fare riferimento l'amministrazione (ed il giudice) alla tassazione 2006 siccome periodo diverso. Nella sua versione sino al 31 dicembre 2006 la norma citata prevedeva che in caso di diminuzione "del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile della tassazione" l'UAM operasse l'accertamento autonomo del reddito.
Con la novella 16 marzo 2007 - in vigore dal 1° gennaio 2007 - si deve invece ritenere la "diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Con la presente, al fine di comprendere la portata della nuova norma e quindi per determinare se la stessa comprenda pure una diminuzione del valore locativo, le chiedo se è stato allestito un rapporto (all'attenzione del Consiglio di Stato o dell'amministrazione stessa (UAM)) relativo a tale norma, le chiedo di indicarmi se la bozza di modifica è stata trasmessa al Consiglio di Stato accompagnata da una memoria e di indicarmi cosa ha mosso il Consiglio di Stato alle modifiche indicate." (Doc. XVII)
Il Capo Ufficio dell'UAM ha trasmesso il 21 gennaio 2008 al Tribunale una lunga ed articolata presa di posizione in cui evidenzia in particolare:
" (...)
Nell'ambito della procedura decisionale, al Consiglio di Stato è stato trasmesso, oltre evidentemente al testo della novella in ispecie, una sintesi degli ambiti decisionali, che illustra i cambiamenti apportati alle norme di Regolamento (doc. 15.02.2007 allegato).
Per quanto attiene alla ratio della nuova versione di cui alla lettera m) dell'ex art. 67 Reg. LCAM 18.05.1994 - poi ripresa testualmente nel nuovo Reg. LCAMaI [art. 31 lett. m)] -, indico quanto segue.
Bisogna partire dal principio che le situazioni di accertamento del reddito al di fuori dei dati fiscali di riferimento devono costituire le eccezioni.
La ratio generalis della norma in narrativa è quella di porre rimedio a situazioni di grande precarietà esistenziale determinata da una carenza di fonti economiche per sopravvenute situazioni improvvise, e pertanto non codificabili fiscalmente in termini utili.
Per fare questo si ricorre a una procedura speciale (commutazione del reddito lordo in reddito imponibile a partire dalle specifiche tabelle di conversione). Si tratta, in sostanza, di porre argine a importanti flessioni alle entrate effettive che si ripercuotono sul tenore ordinario di vita.
Questa carenza, in determinati casi eccezionali, deve portare ad analizzare la possibilità di applicare un aiuto concreto al pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, che notoriamente costituisce una delle spese vincolate più importanti delle economie domestiche elvetiche.
Partendo dall'assunto che l'incidenza del premio dell'assicurazione malattie obbligatoria sui bassi redditi è considerevole, a fortiori bisogna concludere che ove si sono determinati gravi e comprovati casi di peggioramento delle entrate economiche effettive, di natura eccezionale ed improvvisa, occorre verificare la possibilità di un intervento ausiliario.
Nello specifico, si osserva che la modifica regolamentare in rassegna è da leggere in concomitanza con le conseguenze del passaggio dalla tassazione biennale prenumerando alla tassazione annuale postnumerando.
Con la tassazione annuale, il periodo di accertamento fiscale ordinario è più ravvicinato nel tempo rispetto alla tassazione biennale, ragione per la quale le modifiche intervenute possono essere registrate fiscalmente in termini molto più brevi.
E di conseguenza, in tempi più contenuti, possono essere integrate nel sistema di definizione del diritto, e dell'eventuale importo, di riduzione di premio LAMal.
In quest'ottica l'interrogativo si è posto in ordine ad un'eventuale restrizione dei casi di rigore passibili di accertamento del reddito al di fuori della tassazione applicabile, atteso che, come poc'anzi rilevato, tali cambiamenti saranno assimilati in tempi più brevi nel sistema di decisione fiscale.
La risposta, sui casi di principio, è stata negativa: tutte le casistiche già contemplate ex art. 67 Reg. LCAM 18.05.1994 sono state ritenute suscettibili di un intervento immediato quo alla verifica delle condizioni per l'applicazione della riduzione di premio LAMal, in quanto di principio foriere di forte disagio economico, e quindi anche sociale in senso lato.
Il principio del forte disagio economico sociale del momento - in ragione di un'importante diminuzione delle effettive entrate finanziarie disponibili - si è quindi riconfermato come elemento fondamentale atto a giustificare procedure straordinarie in ambito di applicazione della riduzione di premio LAMaI.
L'unica norma che, pur essendo stata confermata nella linea di principio, è tuttavia stata meglio delimitata in ordine ai principi già citati - e meglio: situazioni suscettibili, intrinsecamente, di portare ad un repentino cambiamento delle entrate effettive, foriero di un disagio economico-sociale forte, tale da dover essere sanato con assoluta immediatezza - è proprio stata quella di cui alla lett. m).
La precedente versione del Regolamento faceva riferimento alla "diminuzione importante del reddito lordo".
Ora il reddito lordo è stato ritenuto concetto troppo ampio, in quanto comprende numerose componenti che non necessariamente possono essere riferite a situazioni immediate, o correnti, di entrate effettive necessarie alla quotidianità. Intervenissero cambiamenti in ambiti meno sensibili per l'immediato, la sanatoria può avvenire già nella prossima tassazione annuale, che potrà dar luogo ad un eventuale diritto alla riduzione di premio LAMaI.
Con la tassazione biennale, in situazione di metodo prenumerando, questo elemento correttore era di certo molto più procrastinato nel tempo.
L'essenziale - ossia la discriminante che richiede l'intervento immediato - è dunque stato individuato - e codificato - nelle entrate economiche dirette e "ordinarie", con riferimento proprio alla nomenclatura fiscale.
Si tratta in sostanza di "redditi concreti", ossia di "entrate ordinarie" su cui la persona interessata può legittimamente far conto, per comprovata consuetudine, per le spese che derivano dal tenore di vita consuetudinario.
Tali "redditi concreti" sono stati così identificati: reddito netto da attività lavorativa (dipendente o indipendente), oppure redditi da pensioni, rendite e assegni.
La nota riassuntiva al Consiglio di Stato specifica proprio, a questo riguardo, che "Per le definizioni e le procedure applicative, il riferimento è posto in direzione della sistematica fiscale relativa alle forme di reddito qui menzionate".
In applicazione della ratio di cui sopra, ad esempio, una diminuzione degli introiti dovuti ad affitti, trattandosi di entrate concrete che possono influenzare in via diretta il tenore di vita di una persona interessata, può dar luogo ad una procedura di definizione del reddito, e/o dell'importo di riduzione di premio, al di fuori dei parametri fiscali ordinari.
Una volta appurata la diminuzione importante dei redditi di cui all'art. 67 lett. m) Reg. LCAM 18.05.1994 nella versione 16.04.2007 - oppure, ratione legis, all'art. 31 lett. m) Reg. LCAMal 13.11.2007 -, si procede alla determinazione del reddito imponibile a partire dalle tabelle di conversione (artt. 72 Reg. LCAM 18.05.1994; 36 Reg. LCAMal 13.11.2007).
Questa conversione in reddito imponibile si diparte dal reddito lordo sensu stricto; e più precisamente dal nuovo reddito lordo accertato nei casi che discendono dalle norme di riferimento di cui sopra.
Infatti solo il reddito lordo - e non il reddito netto - può dar luogo alla commutazione in reddito imponibile attraverso le apposite tabelle (artt. 72 Reg. LCAM 18.05.1994; 36 Reg. LCAMal 13.11.2007), che si fondano su deduzioni standardizzate." (Doc. XVIII)
Su questa presa di posizione la parte ricorrente ha avuto possibilità di esprimersi rinunciando a tale diritto.
in diritto
in ordine
2.1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2.2. Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 29 ottobre 2007 (doc. A1), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva ancora il RLCAMal del 1994 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
2.3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.--.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
A norma dell'art. 49 LCAMal infatti il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni
singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l'importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l'aumento dei limiti di reddito previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell'entrata in vigore della LAMa1.
2.4. Come indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo 2007 no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente - dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m è stato così modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da evidenziare qui come, nella modifica del Regolamento in vigore dal 13 novembre 2007 (e qui non applicabile) il testo dell'art. 67 lett. m, divenuto l'art. 31 lett. m, è rimasto invariato.
Va ancora rammentato come a tenore dell'art. 48 RLCAMaI, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell'art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma si veda la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M.; del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004).
2.5. A proposito di quest'ultima norma (art. 67 Reg. LCAMal), il TCA ha emanato numerose sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T., entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 27 marzo 2006 in re I.S., 36.2005.137) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario. (…) 2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."
2.6. Va ancora evocato come, a norma dell’art. 57 Reg. LCAMal, per i contribuenti tassati nel Cantone soltanto per una parte del loro reddito o della loro sostanza, occorre ritenere la somma dei fattori di reddito “che è servita di base per l’applicazione dell’aliquota di imposta, così come il valore della sostanza”. In questo senso la sentenza 2 giugno 1999 inc. 36.1999.28. Il nuovo regolamento di applicazione della LCAMal del 13 novembre 2007 prevede una norma (art. 21) dal tenore uguale a quello dell’art. 57 citato e quindi la medesima regolamentazione e, di riflesso, la prassi sviluppata da questo Tribunale, rimarranno applicabili in futuro.
In concreto, secondo questo Tribunale, l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha fatto corretto riferimento al reddito determinante per l’aliquota della tassazione 2005 fissato in CHF 33'900.--, arrotondati in CHF 34'000.-- come impone la Legge e quindi superiori ai limiti per la concessione del sussidio come evidenziato nelle considerazioni che precedono.
In effetti non è possibile all’amministrazione ed al Giudice scostarsi, salvo l'accertamento autonomo del reddito esposto in precedenza, dalla tassazione decisa dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto di fissazione dei parametri per la concessione del sussidio od ancora fare riferimento a tassazione emessa per un altro periodo, diverso, da quello imposto dall’esecutivo cantonale.
Nella sentenza del 11 ottobre 2004 in re E. questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato come:
" La decisione di tassazione sulla quale l'amministrazione deve basarsi al fine di determinare il diritto al sussidio è quella del periodo fiscale … Il (cui) reddito ... va ritenuto …. Poco importa se tale reddito è stato fissato dall'amministrazione fiscale considerando un "reddito d'altra fonte" che l'assicurata sembra contestare. Il giudice è vincolato dalla decisione di tassazione."
Nella sentenza 29 marzo 2004 in re S. (36.2004.91) pag. 7/8 è stato ritenuto come:
"Per prassi di questo TCA ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata (cfr. STCA 2 giugno 1999 36.1999.28 in re M.). In ambito di fissazione dei contributi AVS, per costante giurisprudenza del TFA si è sempre ritenuto che:
"Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Gli stessi principi sono stati evocati anche nella sentenza 22 maggio 1997, 36.96.79."
Sempre nella sentenza 11 ottobre 2004 citata veniva inoltre evidenziato, principio poi a più riprese ricordato, che:
" Nel suo ricorso E. fa riferimento alla tassazione 2003 B ed al reddito imponibile ritenibile in quella sede.
Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale … (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati … non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Va evocato come le recenti novelle legislative hanno modificato la determinazione del reddito imponibile in particolare aumentando la possibilità di deduzioni. Tale motivo è verosimilmente alla base della decisione del Consiglio di Stato di non modificare i parametri di cui al DE citato del 12 novembre 2003 ma di rinviare comunque alla tassazione 2001-2002.”
2.7. Con la loro impugnativa i signori __________ invocano sostanzialmente la diminuzione del reddito conseguente alla diminuzione del valore locativo dell’immobile di proprietà della moglie e sito in Italia (provincia di __________) in zona montana. Implicitamente essi fanno riferimento all'applicazione dell'art. 67 litt. m. RegLCAMal. La diminuzione del reddito sarebbe dimostrata dalla decisione di tassazione 2006 emessa su reclamo dove l’Ufficio di Tassazione competente di __________ ha finalmente deciso per un valore locativo di CHF 2'000.-- annui e non più, come in precedenza, di CHF 6'000.--annui.
L’amministrazione ritiene invece che, per determinare se vi sia una diminuzione del reddito che permetta l'accertamento autonomo da parte dell'UAM, non si debba fare capo ad altro se non alle entrate del ricorrente e non vadano quindi ritenuti elementi estranei. L’UAM cita la sentenza (36.2001.71 del 6 febbraio 2002 in re S.) pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 dove questo Tribunale aveva ribadito il concetto secondo cui:
" L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate … , ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente <al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale> ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione,… La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta … una lacuna del testo legale.”
Occorre allora esaminare in concreto se la diminuzione di un reddito locativo debba essere apparentata ad una diminuzione del reddito di una persona sussumibile all'art. 67 litt. m RLCAMal.
2.7.1. In una sentenza 36.2006.52 del 13 giugno 2006, emanata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua composizione a tre giudici, è stato evidenziato, nell’ambito dell’accertamento di un reddito da parte dell’amministrazione destinato ad essere convertito a mano delle apposite tabelle al fine di verificare i presupposti della concessione dell’aiuto sociale, come:
" G. … ha potuto contare - nel corso del 2005 - su un reddito conseguito in qualità di "indipendente" (perlomeno per una piccola parte del primo semestre 2005), per piccoli lavori di … A questo reddito potrebbe essere ancora aggiunto - sempre quale reddito d'altra fonte - il valore locativo della stanza a disposizione del ricorrente nella casa.
Il Reg. LCAMal fa obbligo (art. 69 e 71) all'assicurato di fornire tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni, "altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte.”
Occorre quindi analizzare se all'art. 67 litt. m RLCAMal il concetto di reddito, e più particolarmente di reddito proveniente da rendite, debba essere valutato in maniera analoga e debba contemplare anche il reddito da valore locativo.
In merito al tema del valore locativo di un immobile questo Tribunale, nella sentenza 19 aprile 2007 inc. 36.2007.2 ha evidenziato:
" Il tema pone la questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolto in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori."
Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in RtiD I-2007 N. 2 t pag. 591 seg.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
La sentenza cantonale citata ricorda inoltre che:
" Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.):
" L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."
Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:
" il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;
per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."
La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza.
2.7.2. Come indicato quindi nell’ambito della determinazione del reddito, che sarà successivamente commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valore di mercato delle pigioni).
D'altro canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità dal reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione, prima della sua conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004 (confermata nei giudizi 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005) dove si sono escluse altre possibili deduzioni pur ammesse in sede fiscale:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito ..., successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire."
Ne discende che, in caso di diminuzione del reddito ai sensi della lettera m dell’art. 67 RLCAMal, alla luce in particolare della giurisprudenza citata per la determinazione del reddito da convertire occorre considerare tutti i redditi conseguiti - valore locativo compreso - ed in deduzione sono ammessi solo alimenti versati ed interessi passivi.
Da questa giurisprudenza, pronunciata sotto l'egida del testo dell'art. 67 litt. m RLCAMal in vigore sino a fine 2006, che faceva generico riferimento alla diminuzione del reddito lordo, si potrebbe ritenere che tra i redditi soggetti a diminuzione da considerare per l'applicazione dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal, anche per il parallelismo con il riconoscimento della deducibilità degli oneri ipotecari gravanti la proprietà immobiliare nell’ambito della commutazione del reddito accertato a mano delle tabelle allestite dall’amministrazione cantonale, vi era pure il reddito locativo degli immobili nella disponibilità della persona, o della famiglia, chiedente l’aiuto sociale. Una diminuzione di tale reddito poteva ad esempio subentrare a causa della perdita dell'abitabilità dell'immobile (non compensata da coperture assicurative) o della diminuzione di tale valore a seguito di una diversa valutazione fiscale (come in concreto).
Una simile evenienza non è mai stata concretamente sottoposta al TCA nel periodo di vigenza del tenore dell'art. 67 litt. m. Reg. LCAMal valido fino a fine 2006.
2.7.3. Occorre ora esaminare se a fronte del testo modificato con novella 13 marzo 2007 e vigente retroattivamente dal 1° gennaio 2007 il reddito locativo, e meglio la sua diminuzione, vada considerata nell'ambito dell'art. 67 litt. m RLCAMal (versione 1° gennaio 2007 in tutto ripresa nel testo dell'art. 31 litt. m. RLCAMal vigente dal 13 novembre 2007). Occorre quindi esaminare se il concetto di reddito locativo vada apparentato al concetto di "rendite" voluto dalle norme citate.
Il tema non è privo di portata pratica siccome il reddito locativo, in taluni casi, può essere anche importante economicamente ed un parallelismo potrebbe essere fatto con il reddito proveniente da locazione a terzi. Il reddito locativo di un immobile può rappresentare un'importante fonte di sostentamento per famiglie e persone sole anche non abbienti (si faccia riferimento alla vertenza 36.2004.58 in re G. del 2 settembre 2004). Molte persone dispongono di immobili, spesso ereditati, in tutto od in parte dati in locazione per arrotondare redditi da lavoro o pensioni non sempre sufficienti. La diminuzione di un valore locativo ad esempio per l'inutilizzabilità del bene immobile, che imporrebbe agli assicurati scelte locative diverse, o la diminuzione importante di un reddito locativo potrebbero avere serie conseguenze per taluni assicurati.
Nell'intento di verificare se una importante diminuzione del valore locativo di un immobile debba essere considerata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha interpellato l'amministrazione con specifico riferimento alle motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Stato a volere modificare - nel marzo 2007 con effetto all'inizio del medesimo anno - l'art. 67 litt. m Reg. LCAMal.
Il tenore di tale norma prevede infatti l'obbligo per l'amministrazione di calcolare autonomamente gli introiti dell'assicurato in caso di diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, da pensioni, rendite o assegni.
2.7.4. Come rammentato nella sentenza 23 ottobre 2006 (inc. 36.2006.120, consid. 2.5) per costante giurisprudenza federale il significato di una norma deve essere inteso innanzitutto in senso letterale. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma in questione, così come dalla relazione con altre disposizioni (cfr. STFA del 2 febbraio 2006 nella causa S., B 124/04; DTF 131 V 93; DTF 131 V 128; DTF 135 V 232; RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).
Secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore (SVR 2006 ALV Nr. 11). Devono cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).
L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).
Invece, quando il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev’essere ricercata quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (SVR 2006 ALV Nr. 11; DTF 130 II 71 consid. 4.2, DTF 130 V 232 consid. 2.2, DTF 130 V 295 consid. 5.3.1, DTF 130 V 428 consid. 3.2, DTF 130 V 475 consid. 6.5.1, DTF 130 V 484 consid. 5.2, DTF 130 V 129 V 284 consid. 4.2 e riferimenti).
I lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
Ad esempio, in una sentenza pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 11 il TFA ha stabilito che il testo dell’art. 36 cpv. 3 LADI è “chiaro e univoco” e che dal “messaggio del Consiglio federale 2 luglio 1980 concernente una nuova legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (FF 1980 III 532 seg.) non si evince nulla a sostegno della tesi opposta”, sostenuta dall’amministrazione.
In un’altra sentenza pubblicata in DTF 131 V 90, nella quale ha ritenuto chiaro il senso dell’art. 86 cpv. 1 lett. b OPI, l’Alta Corte ha così riassunto gli abituali metodi d’interpretazione della legge:
" 4.1 Dans la mesure où l’application des dispositions régissant l’indemnité pour changement d’occupation est en cause, le sens et la porte de ces dispositions doivent être déterminés selon les règles usuelles d’interprétation de la loi. Ainsi, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique).
Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 129 V 263 s. consid. 5.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 130 II 71 consid. 4.2, 130 V 50 consid. 3.2.1, 129 II 356 consid. 3.3, 129 V 165 consid. 3.5, 284 consid. 4.2 et les références).”
2.7.5. La norma dell'art. 67 litt. m Reg. LCAMal non contempla, tra le sue ipotesi, quella di una diminuzione del valore locativo ossia del reddito ipotetico dato dall'immobile occupato dal proprietario medesimo. Il reddito che deve risultare diminuito in maniera importante è quello derivante dall'esercizio di una attività dipendente od indipendente. A tale concetto di reddito da attività dipendente o indipendente va certamente associato ogni introito anche svolto a tempo parziale od a titolo accessorio. Pure entrate derivanti da locazioni debbono essere considerate in quanto entrate dirette con le quali l'assicurato provvede al proprio sostentamento.
Con reddito da pensioni, si debbono intendere sia le rendite AVS AI IPG che quelle versate dal secondo pilastro (LPP) così come le rendite della previdenza personale vincolata. Vanno inoltre considerate le indennità per perdita di guadagno in caso di malattia. La norma prevede il concetto di "assegni" che non può essere assimilato al valore locativo.
Letteralmente quindi il tenore della norma in questione non permette di ritenere il valore locativo - a differenza del reddito da locazione che potrebbe rientrare nel novero, ma tale questione non va qui risolta - e la sua possibile diminuzione.
Come accertato in corso d'istruttoria il Consiglio di Stato ha voluto modificare la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal per riprendere i concetti della Legge Tributaria del 1994 e meglio gli articoli 16 e 17 rispettivamente 18 che definiscono i redditi da attività dipendente ed indipendente nonché i redditi da fonti previdenziali previsti all'art. 21 ed i versamenti sostitutivi di provento dell'attività lucrativa dell'art. 22 LT.
Altre forme di reddito non sono esplicitamente considerate, si pensi ai diritti da brevetti o licenze, al reddito di titoli o capitali, le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti.
2.7.6. Come indicato in precedenza il giudice delegato ha interpellato l'UAM circa i lavori preparatori e la ratio della nuova norma.
Il responsabile dell'Ufficio ha richiamato lo scopo dell'accertamento autonomo del reddito da parte dell'amministrazione, che costituisce eccezione, in caso di riduzione del reddito facendo riferimento all'intervento dello Stato "in ragione di un'importante diminuzione delle effettive entrate finanziarie disponibili".
Lo scritto 31 gennaio 2008 fa chiaro riferimento alle situazioni che sono "suscettibili ... di portare ad un repentino cambiamento delle entrate effettive, foriero di un disagio economico - sociale forte".
L'alto funzionario ha richiamato quindi il concetto di entrate effettive.
A ragione. L'intervento di nuova ed autonoma valutazione del reddito, per la sua successiva convenzione a mano delle tabelle, da parte dello Stato deve avvenire solo a fronte di una diminuzione delle effettive disponibilità dell'assicurato.
La giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto ad esempio che la nascita di un figlio costituisce un incremento delle spese e delle uscite per il soddisfacimento dei bisogni del neonato ma non incide nelle entrate in quanto tali.
Analogamente ciò deve valere per il valore locativo che rappresenta un ipotetico reddito nella misura in cui evita al proprietario immobiliare che occupa il suo stabile, di dovere sborsare l'importo della locazione. Se l'immobile occupato diventasse inagibile il proprietario si potrebbe trovare in condizioni di dovere spendere denaro per locare un oggetto sostitutivo. Non vedrebbe però diminuire le proprie entrate dirette ed effettive.
2.7.7. Alla luce del tenore letterale della norma e vista la ratio legis si deve ritenere escluso dal novero dei redditi elencati e voluti dal legislatore all'art. 67 litt. m Reg. LCAMal, il valore locativo.
Ne discende che la diminuzione di tale elemento del reddito ritenuto in sede fiscale non deve essere considerato nell'ambito della norma e non impone un accertamento autonomo da parte dell'UAM.
Resta invece fermo il fatto che, qualora l'amministrazione debba procedere alla verifica del reddito in maniera indipendente rispetto ai dati fiscali per il sussistere di una delle ipotesi dell'art. 67 (oggi 31) del regolamento, nel novero dei redditi di cui l'assicurato beneficia (per la successiva commutazione a mano delle tabelle) andrà considerato anche il valore locativo.
Nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) questo TCA ha rammentato infatti che "Il Reg. LCAMal, fa obbligo (art. 69 e 71) all'assicurato di fornire tutte le informazioni relative al reddito di cui fa parte ogni "altro" reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte" (sentenza citata pag. 6).
L'art. 69 Reg. LCAMal fa poi esplicito riferimento al "reddito netto della sostanza".
Il fatto di non considerare il valore locativo tra le ipotesi per le quali l'UAM deve, in maniera autonoma, accertare il reddito e di recepire tale valore nel reddito da convertire non è contraddittorio. La legge prevede letteralmente tale diverso modo di considerare il reddito locativo.
Come visto nell'ambito dell'art. 67 m Reg. RCAMal il reddito locativo non costituisce condizione d'applicazione della norma.
Nell'ambito invece della commutazione del reddito la situazione economica e quindi il complessivo bisogno effettivo dell'assicurato deve imporre di ritenere i suoi redditi in tutte le varie forme.
2.8. In concreto va senz’altro evidenziato, come dimostrano gli atti fiscali acquisiti dal giudice delegato, che il valore locativo dell’immobile sito in località montana della provincia di __________ (a __________, che guarda sul lago di __________) è fissato in CHF 2'000.-- annui. Questo valore locativo è stato determinato nell’ambito di procedura fiscale ed è inferiore rispetto a quello ritenuto negli anni precedenti senza che il bene immobile abbia subito modifiche o sia stato in qualche modo deteriorato. La diminuzione è dovuta semplicemente a ragioni giuridiche. In precedenza l’UT aveva ritenuto un valore non rispettoso dei parametri senza che, comunque, i ricorrenti si opponessero alle decisioni dell’autorità fiscale. Il nuovo valore, che sarà ritenuto dall’UT anche per le prossime tassazioni (in assenza di sostanziali modifiche) così come verificato da questo TCA presso l'UT competente, appare quindi corretto e rispettoso dei precetti fiscali che reggono la materia. Ciò comporta una diminuzione del reddito locativo, che però non va ritenuta nell’ambito dell’art. 67 litt. m (rispettivamente del nuovo art. 31 litt. m) RLCAMal. Stante l'assenza dei presupposti per un calcolo autonomo del reddito da parte dell’amministrazione, il gravame va respinto e la decisione confermata poiché occorre riferirsi alla tassazione 2005 che presenta il superamento dei limiti di concessione del sussidio.
2.9. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto nel senso delle considerazioni esposte, senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 13 novembre 2007 formulato da RI 1 e RI 2, __________, è respinto.
2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti