Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2007.173

 

cs

Lugano

13 febbraio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 novembre 2007 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2007 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nato nel __________, è affiliato alla CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

 

                                         Nel 2002 l’importo del premio mensile, dedotto il sussidio versato dal Cantone, ammontava a fr. 213.70. Nel 2003 il premio era invece di fr. 292.75 al mese (cfr. doc. 2).

 

                                         Nel corso del mese di marzo 2006 la Cassa malati ha fatto notificare a RI 1, dall’Ufficio esecuzione (di seguito: UE) di __________ un precetto esecutivo (di seguito: PE) di un importo di fr. 1'203,15 per i premi rimasti impagati da agosto a dicembre 2002, oltre a spese di richiamo (doc. 3). Al PE non è stata fatta opposizione.

 

                                         Il 15 novembre 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha decretato il fallimento di RI 1 (doc. 5). Con sentenza del 28 marzo 2007, nel frattempo cresciuta in giudicato, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha accolto il ricorso dell’assicurato ed ha annullato la dichiarazione di fallimento, condannando la CO 1 a pagare complessivamente fr. 180 all’insorgente quale indennità.

 

                                         Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha precisato:

 

“Nel merito, egli afferma di non aver debiti nei confronti di CO 1 sulla base del doc. D, datato 2 gennaio 2003, relativo al periodo 01.2002-12.2002 rispettivamente 07.2003-07.2003, e pertanto al periodo oggetto dell’esecuzione in esame, dal quale risulta effettivamente un suo credito di fr. 175.25 nei confronti della Cassa. In seguito alla richiesta di delucidazioni da parte di questa Camera, la creditrice ha prodotto un altro estratto delle quote di RI 1 per i mesi di luglio-dicembre 2002 che indica un saldo a favore della procedente di 1'203.15, rilevando che il credito di fr. 175.25 sarebbe stato da rimborsare o sarebbe stato conteggiato a favore dell’assicurato, solo se tutte le quote fossero state saldate. Sennonché, tale secondo estratto delle quote 2002 è in aperto contrasto con il doc. D, pure allestito dalla creditrice, che indica invece un credito a favore dell’escusso di fr. 175.25. In questa sede non è pertanto oggettivamente possibile stabilire quale dei due documenti sia corretto, e ciò a causa della mancanza di una coerente spiegazione da parte della creditrice sui motivi che l’hanno pur portata a rimettere all’assicurato il primo estratto, rispettivamente sulla pretesa carente validità dello stesso documento. Non v’è pertanto motivo per non ritenere valida l’estinzione del debito fatta valere dall’appellante con la produzione del conteggio doc. D, non contrastata dalla creditrice, assente dal contraddittorio davanti al primo giudice. Ne consegue che il fallimento di RI 1 deve essere annullato.” (doc. 11)

 

                                         L’importo di fr. 175.25 è stato “rimborsato” il 30 maggio 2007 (cfr. doc. 20).

 

                                  B.   Il 1° giugno 2007 CO 1 ha fatto spiccare due ulteriori precetti esecutivi nei confronti di RI 1. Con il primo (n. __________), l’assicuratore ha chiesto il pagamento dell’importo di fr. 1’203,15, comprensivo dei premi da agosto a dicembre 2002 (fr. 1'103.15) e delle spese di richiamo (fr. 100). Con il secondo (n. __________), la Cassa malati ha chiesto il pagamento dei premi per i mesi da marzo a giugno 2003 e da agosto a dicembre 2003 per fr. 2'634,75, oltre a spese per fr. 180.

 

                                         RI 1 si è opposto ad entrambi i PE.

 

                                         Tramite due distinte decisioni formali del 26 giugno 2007 (doc. 17 e 18), confermate dalla decisione su opposizione del 18 ottobre 2007, l’assicuratore ha tolto l’opposizione ai due precetti esecutivi e condannato RI 1 al pagamento degli importi indicati (doc. 21).

 

                                  C.   RI 1 è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione, rilevando in particolare che l’assicuratore sostiene che non avrebbe pagato importi mensili per periodi per i quali “io ero a credito nei loro confronti per CHF 175,25.” e che “da parte mia, in totale buona fede, son più che certo di non dovere alcunché.” (doc. I e III).

 

                                  D.   Con risposta del 19 dicembre 2007 l’assicuratore propone di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

                                   2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della LAMal.

 

                                         Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

                                         Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

 

                                         In concreto le decisioni formale e su opposizione si riferiscono a premi del 2002 e del 2003 e sono state emanate nel corso del 2007.

                                         Per cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per quanto concerne i premi dovuti nel 2002 vanno applicate le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).

                                         Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).

                                         Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi assicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

 

                                         Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

 

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 230 franchi per anno civile dal 1° gennaio 1998 (cfr. RU 1997 2435, in precedenza fr. 150). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 600 franchi per gli assicurati adulti e a 300 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

 

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a partire dal 1° gennaio 1998 a fr. 400, 600, 1200 e 1500 (cfr. RU 1997 2435; in precedenza a 300, 600, 1200 e 1500 franchi) per gli assicurati adulti e a 150, 300 e 375 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. L’assicuratore che esercita questa forma d’assicurazione deve offrire tutte le franchigie opzionali.

                                         Dal 1° gennaio 2004 la franchigia minima è stata portata a fr. 300 e la partecipazione ai costi annua a fr. 700 per gli adulti e fr. 350 per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cfr. art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal in vigore dal 1.1.2004). Dal 1° gennaio 2005 anche l’ammontare delle franchigie opzionali è stato modificato (la franchigia massima è ora di fr. 2'500).

                                         In virtù dell’art. 103 cpv. 1 OAMal la franchigia è dovuta per ogni anno civile.

 

                                         L'art. 90 OAMal, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005, al cpv. 1 prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

                                         Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

 

                                         Se nonostante diffida l’assicurato non paga i premi o partecipazioni ai costi scaduti, l’assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza beni, l’assicuratore ne informa la competente autorità d’assistenza sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che prevedono la previa notifica all’autorità preposta alla riduzione dei premi (cpv. 3).

 

                                         Con il 1° gennaio 2006 sono state apportate importanti modifiche all’art. 90 OAMal.

 

                                         Per l’art. 90 cpv. 3 OAMal i premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da eventuali altri pagamenti arretrati.

                                                                               

                                         Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in merito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa (cpv. 4).

 

                                         Se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5).

 

                                         Se entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale competente, quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione ai costi, nonché degli interessi di mora e delle spese di esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).

 

                                         Se l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’articolo 7 capoversi 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore ed è già stata decisa la sospensione delle prestazioni, quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente informa il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arretrati nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione sono stati completamente saldati (cpv. 7).

 

                                         Le norme sono state ulteriormente modificate con effetto dal 1° agosto 2007 (cfr. art. 105a-105e OAMal).

                                   4.   Nel caso di specie l’assicuratore, tramite la decisione su opposizione, chiede il pagamento di un importo complessivo di fr. 3'737.90 (fr. 1'103.15 per il 2002 e fr. 2'634.75 per il 2003) per premi rimasti impagati, oltre alle spese di richiamo per fr. 280 (fr. 100 per il 2002 e fr. 180 per il 2003).

 

                                         Di principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa è corretto per quanto concerne il 2003, mentre appare sbagliato per il 2002. Infatti nel 2002 il premio mensile ammontava a fr. 213.70 (dedotto il sussidio), nel 2003 a fr. 292.75 (cfr. doc. C e 2). Ciò corrisponde a fr. 1'068.50 (213.70 X 5) per i mesi di agosto-dicembre 2002 (e non a fr. 1'103.15 come indicato nella decisione su opposizione ed in sede di risposta) e a fr. 2'634.75 (292.75 X 9) per i mesi scoperti del 2003.

 

                                         La questione non merita tuttavia ulteriore approfondimento poiché, come si vedrà in seguito, per quanto concerne il 2002 il ricorso va comunque accolto.

 

                                   5.   L’insorgente, sulla base del doc. D (cfr. anche doc. 2), che gli ha permesso di ottenere soddisfazione innanzi al Tribunale d’appello, Camera di esecuzione e fallimenti, sostiene anche davanti al TCA di aver già soluto i premi chiestigli dalla Cassa.

 

                                         Il documento in questione, uno scritto del 2 giugno 2003 della Cassa all’insorgente, prevede in effetti un credito a favore di quest’ultimo di fr. 175.25, secondo il seguente calcolo:

 

“Conteggio premi LAMal no __________

 

RI 1                               __________

Ass. obblig. Medico-San. 01.2002-12.2002          252.70-       3032.40- Ass. obblig. Medico-San. 01.2002-12.2002                              213.70        2564.40 Ass. obblig. Medico-San. 07.2003-07.2003                              292.75          292.75

 

Totale LAMal                                                                             175.25-

 

Il vostro credito                                                                         172.25”

                                     

                                         

                                         L’assicuratore afferma che questo documento è fuorviante e che il credito si sarebbe realizzato solo se il debitore avesse pagato l’ammontare dei premi LAMal afferenti i mesi da agosto a dicembre 2002, ciò che, secondo la Cassa non sarebbe mai avvenuto (cfr. decisione su opposizione consid. 3: “tramite il machiavellico utilizzo di un fuorviante conteggio dell’assicuratore, datato 2 giugno 2003, e dal quale traspare la finzione contabile di un credito interno di CHF 175.25 in favore del debitore, il Signor RI 1 la spuntava dinnanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, la quale, con discutibile sentenza 28 marzo 2007 ….”).

 

                                         Sennonché, oltre ad essere già stato considerato fedefacente da un’altra Camera di questo Tribunale d’appello, il documento in questione è stato allestito dallo stesso assicuratore ed è stato spedito al qui ricorrente nel giugno 2003, ossia quando la Cassa doveva sapere se il presunto scoperto relativo ai mesi da agosto a dicembre 2002 era già stato soluto o meno.

                                         L’assicuratore, se il debito relativo ai mesi agosto-dicembre 2002 fosse ancora esistito, nel giugno 2003 non avrebbe dovuto allestire un calcolo con un conteggio favorevole al proprio assicurato e spedirglielo. Quest’ultimo infatti, sulla scorta di questa documentazione poteva ritenere adempiuto il suo obbligo contributivo nei confronti dell’assicuratore e ritenere inutile tenere in altro modo (ad esempio tramite ricevute) la prova dell’avvenuto pagamento.

 

                                         Del resto, a comprova che questo documento non può essere considerato fuorviante, vi è la circostanza, ritenuta poco importante dall’assicuratore e che invece va considerata decisiva, che la Cassa malati stessa, già il 30 maggio 2007, ha pagato, senza riserva alcuna, l’importo di fr. 175.25, ammettendo il proprio debito e dunque la correttezza del contenuto dello scritto del 3 giugno 2003.

 

                                         Inoltre, la sentenza della Camera esecuzione e fallimenti del 28 marzo 2007, le cui motivazioni sono state, impropriamente, ritenute discutibili e leggere dall’assicuratore, non è stata impugnata al TF. Ora, se le motivazioni fossero state veramente così poco convincenti, non è dato a capire per quale motivo la Cassa ha lasciato crescere in giudicato la pronunzia cantonale.

 

                                         Va ancora evidenziato che nel citato conteggio figura il pagamento anche del premio relativo al mese di luglio 2003. Ora, con la decisione in esame la Cassa chiede al ricorrente il pagamento dei premi del 2003 relativi ai mesi da marzo a dicembre 2003, escluso il mese di luglio. Ciò è un ulteriore indizio a favore della correttezza del conteggio allestito dall’assicuratore, spedito al ricorrente ed onorato tramite il pagamento dell’importo figurante quale credito a favore dell’insorgente.

 

                                         Affermare che la Cassa ha pagato i fr. 175.25 solo per “eliminare dalla procedura un conteggio fuorviante” non è sufficiente per mettere in dubbio la correttezza del suo contenuto.

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che l’insorgente ha prodotto un conteggio da cui risulta un credito a suo favore per i premi del 2002, non spetta a lui dimostrare, in altro modo, di aver pagato.

                                     

                                         Su questo punto la decisione deve di conseguenza essere annullata e l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del __________ di fr. 1'203.15 va confermata (doc. 15).

 

                                         Per quanto concerne il 2003 spetta invece all’assicurato comprovare di aver pagato i premi mensili.

                                         Infatti nel conteggio del 3 giugno 2003 figura unicamente il pagamento per il mese di luglio di quell’anno. Non vi sono invece indicazioni per gli altri periodi che la Cassa afferma essere ancora scoperti.

                                         Del resto con il ricorso l’insorgente sottolinea che secondo l’assicuratore “io non ho pagato gli importi mensili per periodi per i quali ero a credito nei loro confronti per CHF 175.25.”. Ciò concerne unicamente i periodi figuranti sul conteggio del 3 giugno 2003, ossia alcuni mesi del 2002 e il mese di luglio 2003.

 

                                         Non avendo trasmesso a questo Tribunale alcuna pezza giustificativa comprovante l’avvenuto pagamento dei premi nel corso del 2003 tramite l’invio di ricevute di pagamento o estratti bancari, la richiesta della Cassa, per quanto concerne i mesi marzo-giugno 2003 e agosto-dicembre 2003 va confermata.

 

6.L’insorgente afferma che, in buona fede, ritiene di non dovere alcunché alla Cassa.

 

                                         Va qui rammentato che secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a;  DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF  117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina  (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulati­vamente le seguenti condizioni:

 

1.-    l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;

 

2.-    essa deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.

 

3.-    la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.

       Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposi­zione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).

       Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

       Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comu­nicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);

 

4.-    l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.

 

5.-    la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55).

 

                                         La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF 121 V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI 2000 p. 223).

                                         In concreto, dagli atti non emerge che per il 2003 siano state fornite informazioni errate all’assicurato, né che l’assicurato abbia adottato un comportamento pregiudizievole.

                                         Questa censura va pertanto respinta.

 

                                   7.   Va ancora rammentato che in una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

 

                                         Il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal (sostituito dal 1° agosto 2007 dall’art. 105b cov. 3 OAMal) che prevede che se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati.

 

                                         Nel caso di specie dalle GCA prodotte dall’assicuratore emerge che per l’art. 29 se l’assicurato è in mora con i pagamenti, si percepiscono le seguenti tasse: 5 franchi per la prima sollecitazione e 15 franchi per la seconda sollecitazione.

 

                                         Nell’”estratto delle quote 2003” (doc. C), l’assicuratore ha indicato un importo di fr. 20 al mese per aver richiamato l’insorgente per il pagamento dei premi mensili.

 

                                         Per cui i fr. 180 di spese di richiamo per 9 mesi di ritardo sono giustificati (fr. 20 X 9).

 

                                         I fr. 70 di spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03).

 

                                   8.   Infine, per quanto concerne gli interessi di mora al 5% di cui la Cassa fa continuo riferimento senza tuttavia indicare a partire da quando sarebbero dovuti (cfr. doc. V, conclusioni punto 2: “… oltre gli interessi legali di mora del 5% …”), va rilevato quanto segue.

 

                                         L'art. 26 cpv. 1 LPGA prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

                                         Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal nel tenore in vigore fino al 31 luglio 2007 = art. 105a OAMal in vigore dal 1° agosto 2007).

 

                                         In simili condizioni, l’affermazione della Cassa secondo la quale sono dovuti degli interessi al 5% merita conferma. Tuttavia su questo punto non vi può essere rigetto dell'opposizione, poiché gli interessi non sono stati chiesti con il precetto esecutivo. Inoltre non può essere stabilito un punto di partenza dei medesimi poiché con la decisione impugnata, che delimita l’oggetto litigioso, l’assicuratore non indica la data a partire dalla quale sarebbero dovuti.

 

                                   9.   In conclusione, l’opposizione al PE n. __________ dell'UE di __________ del __________ va definitivamente rigettata per un importo di fr. 2'634.75, oltre a fr. 180 di spese (doc. 16).

 

                                         Per contro l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del __________ è confermata (doc. 15).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è modificata ai sensi dei considerandi.

                                         Di conseguenza:

                                     

                                    §   l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del __________ va definitivamente rigettata per un importo di fr. 2'634.75, oltre a fr. 180 di spese (doc. 16).

 

                                 §§   l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________ del __________ è confermata (doc. 15).

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti