Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2007.18

 

cs

Lugano

4 giugno 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2007 di

 

 

1. RI 1

2. RI 2

tutti rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 20 dicembre 2006 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 e RI 2, di nazionalità __________, domiciliati ad __________ dal 1. giugno 2006, nati nel __________, rispettivamente nel __________, sono titolari di una rendita di vecchiaia svizzera e di una rendita __________.

 

                                         Il 17 agosto 2006 gli interessati hanno richiesto l’esenzione dall’obbligo assicurativo giacché assicurati in __________, presso la __________ di __________, nonché presso la __________.

                                         L’UAM, con decisione formale del 30 agosto 2006, confermata tramite decisione su reclamo del 20 dicembre 2006, ha respinto l’istanza non essendo adempiute le condizioni previste dall’art. 2 cpv. 8 OAMal (doc. 7).

 

                                  B.   Contro la predetta decisione i coniugi __________, rappresentati dall’avv. RA 1, sono tempestivamente insorti, facendo valere di aver ottenuto, nel precedente Cantone di domicilio, l’auspicata esenzione. Essi rilevano inoltre da una parte che sulla base della Convenzione per la sicurezza sociale tra la Svizzera e la __________ possono beneficiare all’estero di cure mediche ambulatoriali e stazionarie e dall’altra che l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha modificato la prassi precedentemente in vigore, rendendo estremamente più flessibili i presupposti per ottenere l’esenzione dall’obbligo assicurativo.

 

                                  C.   Con osservazioni del 19 febbraio 2007 l’UAM propone di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.

 

                                  D.   Pendente causa le parti hanno comunicato al Tribunale che i ricorrenti, dal 1. marzo 2007, si sono assicurati presso la Cassa malati __________ (doc. V e VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del contendere è quello di stabilire se i ricorrenti, cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e beneficiari di una rendita svizzera e di una rendita __________, possono chiedere l'esonero dall'assicurazione obbligatoria svizzera in virtù del loro rapporto assicurativo in __________.

                                         Va qui evidenziato come la circostanza che nel frattempo, e meglio a partire dal 1. marzo 2007, gli insorgenti si sono affiliati presso un assicuratore svizzero è ininfluente, poiché gli insorgenti, in Ticino, sono rimasti senza copertura assicurativa obbligatoria dal 1. giugno 2006 al 28 febbraio 2007. Per cui, in ogni caso, occorre verificare se vi è un ritardo nell’affiliazione.

 

                                   3.   Secondo l'art. 3 LAMal

 

"  1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di Stati esteri.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA);

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera".

 

                                         L'art. 1 cpv. 1 OAMal precisa in proposito che

 

"  1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conformemente all’articolo 3 della legge."

 

                                         Una persona ha il proprio domicilio civile ove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 CCS) e dove si trova il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi (DTF 125 V 78 consid. 2 a e giurisprudenza citata; DTF 123 III 100).

 

                                   4.   Ritenuta l’esistenza di un domicilio in Svizzera, non contestato in concreto, va esaminato se gli insorgenti sono obbligati ad assicurarsi nel nostro Paese.

 

                                         L'art. 3 cpv. 2 e 3 LAMal dà infatti facoltà al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per le persone che possono godere dei privilegi del diritto internazionale, in particolare i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri.

 

                                         Facendo uso della delega di cui all'art. 3 cpv. 2 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art. 2 OAMal che prevede diverse ipotesi di eccezione all'obbligo di assicurazione. Tale disposto ha subito un'importante modifica con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (RS 0.142.112.681, di seguito: ALC; a proposito della conformità alla Costituzione ed all’ALC dell’arrt. 2 cpv. 2 e 8 OAMal: DTF 132 V 310).

 

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal prevede che non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione:

 

"  e. le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Ac­cordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo alle­gato K e dell'appendice 2 dell'allegato K;

 

                                         L’art. 2 cpv. 8 OAMal prevede che:

 

"  8 A domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assogget­tamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere cor­redata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informa­zioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esen­zione senza un motivo particolare."

 

                                   5.   Come detto il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’ALC che rinvia, per quanto concerne la sicurezza sociale al "Regolamento (CEE) N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità".

 

                                         Va innanzitutto esaminato se al caso di specie l’ALC ed il regolamento (CEE) n. 1408/71 sono applicabili.

 

                                         Ratione temporis sono applicabili sia l’ALC che il regolamento (CEE) n. 1408/71 poiché le decisioni sono state emanate nel 2006 e concernono la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo dal giugno 2006, vale a dire un periodo successivo all’entrata in vigore dell’accordo (cfr. STF del 25 gennaio 2007, C 124/06, consid. 4.2; STFA del 24 luglio 2006 nella causa M., I 667/05, consid. 6.2; DTF 130 V 53 consid. 4.3; Pratique VSI 2004 pag. 209 consid. 3.2 [sentenza del 27 febbraio nella causa M., H 281/03]; SVR 2004 AHV no. 12 pag. 38 consid. 5 [sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03]; cfr. pure la sentenza della CGCE del 7 febbraio 2002 nella causa C-28/00, Kauer, Racc. 2002, pag. I-1343, punto 45).

 

                                         L’Accordo ed il regolamento si applicano pure ratione personae. L’assicurato è di nazionalità svizzera e pertanto cittadino di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC). Inoltre in qualità di beneficiario di una rendita di vecchiaia svizzera e __________ è stato soggetto alla legislazione di almeno uno Stato contraente (art. 2 n. 1 in relazione con l’art. 1 lett. a del regolamento n. 1408/71). Quanto al necessario nesso transforntaliero, esso è senz’altro dato. Nulla osta peraltro all’invocazione di dette disposizioni anche nei confronti del proprio Stato d’origine (STF del 27 gennaio 2007, C 124/06 consid. 4.3; DTF 129 II 260 consid. 4.2 in fine; sentenza della CGCE del 7 luglio 1992 nella causa C 370/90, Singh, Racc. 1992, pag. I-4265, punti 15-24; Silvia Bucher, Das Freizügigkeitsabkommen im letztinstanzlichen Sozialversicherungsprozess, in: Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven [in seguito: Usinger-Egger, AusgeWählte Rechtsfragen], Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 1 segg. Pag. 12 segg.).

 

                                         La presente vertenza ricade anche ratione materiae nel campo di applicazione del regolamento.

                                         Quest’ultimo si applica infatti a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari (art. 4 n. 1; cfr. a tal proposito: DTF 132 V 50 consid. 3.2.3; DTF 131 V 395 consid. 3.2).

 

                                         Alla fattispecie va pertanto applicato l’ALC ed il regolamento (CEE) 1408/71.

 

                                   6.   In concreto i ricorrenti beneficiano, in __________, di due assicurazioni distinte, la __________ e la __________.

 

                                         La __________ è l’assicurazione obbligatoria __________.

 

                                         Infatti, lo stesso assicuratore, nel compilare il formulario intitolato “Erklärung über private Krankenversicherungsdeckung mittels Privatversicherer” atto a stabilire se vi sono i presupposti per concedere l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera in virtù dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, ha corretto le indicazioni figuranti nel documento, cancellando le parole “Private” e “Privatversicherer” ed inserendo “Gesetzlichen Versicherung”  (cfr. allegato al doc. 4). L’assicuratore ha inoltre rilasciato la Carta europea d’assicurazione che, di principio, viene emessa dagli assicuratori statali in virtù del regolamento comunitario al fine di coordinare i vari regimi di assicurazione malattie a livello europeo e facilitare la libera circolazione delle persone (cfr. anche il fascicolo informativo dell’Ufficio estero di collegamento per gli assicurati affiliati in __________ e residenti all’estero: “Meine Krankenversicherung bei Wohnort im Ausland, Eine Informationsbroschüre für Rentner, die in __________ gesetzlich krankenversichert sind.”, sottolineatura del redattore), in particolare in caso di urgenze che si verificano all’estero (“Wenn Sie während eines Urlaubsaufenthaltes in einem der genannten Länder erkranken, bitte einfach die __________ dem dortigen Vertragsarzt oder Krankenhaus als Versicherungsnachweis vorlegen. Weitere wichtige Hinweise zu Ihrem Krankenversicherungsschutz im Ausland finden Sie auf der Rückseite”, doc. D):

 

"  Mit der Einführung der __________ wurden medizinischen Leistungen im Ausland nicht verändert. Sie werden wie bisher nach dem dort gültigen Recht behandelt. In vielen Fällen müssen Sie Zuzahlungen leisten. Wird die __________ an Ihrem Reiseziel nicht akzeptiert, bezahlen Sie bitte die Rechnung und wenden Sie sich nach der Rückkehr an Ihr __________. Wichtig: Aus den quittierten Rechnungen muss genau hervorgehen, welche Leistungen erbracht wurden. Die __________ prüft dann, ob und welcher Betrag erstattet werden kann.“ (doc. D)

 

                                         Del resto l’esenzione accordata dal Canton __________, nel 1997, è stata riconosciuta, tra l’altro, poiché i ricorrenti erano obbligatoriamente assicurati all’estero (“die nach ausländischem Recht obligatorisch krankenversichert sind”, doc. B).

 

                                         La __________, è invece un’assicurazione privata che copre le „stationäre Heilbehandlung (privatärtzliche Behandlung und Zweibettzimmerzuschlag)“ per entrambi, nonché un „krankenhaustagegeld bei stationärer Heilbehandlung“ per il marito (doc. E).

 

                                         Per cui, va esaminato dapprima se le norme di diritto internazionale (ALC o accordi bilaterali tra la Svizzera e la __________ sulla sicurezza sociale) permettono ai ricorrenti di mantenere l’assicurazione obbligatoria __________ e, in caso di risposta negativa, se il diritto interno svizzero prevede la possibilità di esonero in caso di assicurazione (privata o obbligatoria) all’estero.

 

                                   7.   L'art. 20 ALC stabilisce che, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi - riservata una loro riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC.

 

                                         Per l'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1408/71, nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del regolamento, quest'ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli:

 

                                         a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure

                                         b) almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per definire i quali non debba intervenire nessuna istituzione di uno di questi ultimi Stati.

 

                                         Per l'art. 13 paragrafo 1 del regolamento (CEE) 1408/71, le persone per cui è applicabile il regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies (qui non applicabili).

                                         Il paragrafo 2, lett. f prevede che la persona cui cessi d'essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui gli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.

 

                                         Per cui, salvo eccezioni, sono applicabili unicamente le disposizioni derivanti dal regolamento (CEE) 1408/71, in quanto sospendono le convenzioni bilaterali tra gli Stati membri.

                                         A questo proposito il TFA (dal 1. gennaio 2007: TF) con sentenza del 5 febbraio 2004 nella causa S., H 37/03, nel caso di un cittadino italiano che invocava l'applicazione della Convenzione sociale tra Svizzera e Italia per poter beneficiare del versamento forfettario della rendita di vecchiaia, ha affermato:

 

"  6.2 Sennonché, l'art. 20 ALC stabilisce che, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi - riservata una loro riattivazione in caso di abrogazione dell'ALC (Messaggio 23 giugno 1999 del Consiglio federale concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 V 5274) - a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Similmente, gli art. 6-8 del regolamento n. 1408/71, sempre applicabili in virtù del rinvio di cui all'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, dispongono che il regolamento si sostituisce per principio alle convenzioni concluse tra due o più Stati purché i loro campi d'applicazione siano identici, ferma restando tuttavia la possibilità per gli stati membri di mantenere in vigore talune disposizioni delle loro convenzioni a condizione che siano iscritte nell'allegato III del regolamento (art. 7 n. 2 lett. c del regolamento n. 1408/71; cfr. pure sentenza del 18 settembre 2003 in re D., I 449/03, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale; FF 1999 V 5275).

6.3 L'Allegato III, parte A, del regolamento n. 1408/71 menziona, in ambito comunitario, le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale tra i singoli Stati che rimangono applicabili nonostante l'art. 6 del regolamento. Per la Svizzera vale per contro quanto stabilito dalla cifra 1 lett. i della Sezione A dell'Allegato II ALC, la quale enuncia quali norme convenzionali relative alla sicurezza sociale concluse dal nostro Paese con singoli Stati membri della Comunità europea continuano ad essere applicabili e devono essere aggiunte nell'Allegato III, parte A (del regolamento n. 1408/71, n.d.r). In particolare, per quel che attiene ai rapporti italo-svizzeri, quest'ultima disposizione precisa che rimangono applicabili l'art. 3, seconda frase, della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo, come pure l'art. 9 par. 1 di detta Convenzione. Non contemplato è per contro il disposto dell'art. 7 lett. a della medesima Convenzione.

6.4 Gli art. 45 segg. del regolamento n. 1408/71 non prevedono, direttamente o indirettamente - in virtù del rinvio alle disposizioni della legislazione nazionale applicabile (cfr. art. 46 n. 1 lett. a punto i e n. 2 del predetto regolamento, giusta il quale l'autorità competente [svizzera] calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto a norma delle sole disposizioni della legislazione [LAVS] che essa applica) - alcuna modalità di liquidazione forfetaria delle pretese pensionistiche di vecchiaia.

6.5 Ora, essendo in concreto il campo di applicazione dell'ALC, rispettivamente dei regolamenti di riferimento, da un lato, e della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962, dall'altro, identico - entrambi gli ordinamenti disciplinando la liquidazione delle prestazioni pensionistiche in caso di vecchiaia e morte -, e non prevedendo l'ALC alcuna riserva espressa in favore del mantenimento della regolamentazione di cui all'art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera, se ne deve concludere che la rendita minima non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (cfr. FF 1999 V 5295; Roland. A. Müller, Soziale Sicherheit, in: Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Roger Zäch [editori], Bilaterale Verträge Schweiz - EG, Zurigo 2002, pag. 167; Alessandra Prinz, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale 2002, pag. 81; Beatrix De Cupis, Les prestations de l'AVS et de l'AI, in: Erwin Murer [editore], Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, Berna 2001, pag. 145 seg.). La soppressione di questa forma di liquidazione è dovuta al fatto che i versamenti all'estero devono avvenire secondo le stesse modalità dei pagamenti interni (Jürg Brechbühl, Die Auswirkungen des Abkommens auf den Leistungsbereich der ersten und der zweiten Säule, in: Erwin Murer [editore], Das Personenverkehrsabkommen mit der EU und seine Auswirkungen auf die soziale Sicherheit der Schweiz, pag. 109).

7. Resta da esaminare se la normativa bilaterale italo-svizzera possa eventualmente comunque essere richiamata per il fatto che essa sarebbe, come sembra pretendere il ricorrente, maggiormente favorevole rispetto alla nuova disciplina prevista dall'ALC e dai regolamenti di riferimento.

7.1 Appellandosi a questo principio, l'insorgente sembra invocare l'applicazione della giurisprudenza sviluppata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CdGCE) in materia di mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni (sulla rilevanza, per i tribunali svizzeri, della prassi da essa instaurata cfr. art. 16 cpv. 2 ALC, a norma del quale, nella misura in cui l'applicazione dell'accordo implica nozioni di diritto comunitario, si terrà conto della giurisprudenza pertinente della CdGCE precedente alla data della sua firma [21 giugno 1999]).

7.2 Dopo avere in un primo tempo, in una sentenza del 7 giugno 1973, nella causa 82/72, Walder, Racc. 1973 pag. 599, stabilito che gli art. 6 e 7 del regolamento n. 1408/71 - stante i quali, come detto (consid. 6.2), quest'ultimo sostituisce le convenzioni sulla previdenza sociale stipulate fra Stati membri - hanno natura imperativa e non ammettono eccezioni all'infuori di quelle espressamente previste dal regolamento e dai suoi allegati, essa Corte, pronunciandosi sulla compatibilità di tale soluzione con il principio della libera circolazione dei lavoratori enunciato dal Trattato CE, ha avuto modo di osservare in una seconda fase che gli art. 48 par. 2 e 51 dello stesso Trattato (corrispondenti agli art. 39, rispettivamente 42, nella versione consolidata [cfr. Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24 dicembre 2002, pag. 33 segg.], i quali, oltre ad assicurare la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità e a vietare qualsiasi forma di discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, sollecitano il Consiglio ad adottare in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori) ostano a che un lavoratore, il quale abbia già esercitato il suo diritto di libera circolazione, perda vantaggi previdenziali a causa dell'inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 (sentenza del 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. 1991 pag. I-323; cfr. pure sentenza del 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon, Racc. 1995 pag. I-3813). Concetto, questo, che è stato riaffermato recentemente in una sentenza del 5 febbraio 2002, causa C-277/99, Kaske, Racc. 2002 pag. I-1261, che ha ribadito la possibilità di disapplicare le disposizioni del regolamento n. 1408/71 per continuare ad applicare al lavoratore cittadino di uno Stato membro una convenzione bilaterale cui tale regolamento di regola si è sostituito, anche qualora tale lavoratore abbia esercitato un diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore di detto regolamento e quando il Trattato CE non era ancora efficace nello Stato d'origine del lavoratore medesimo, vale a dire in un momento in cui esso non poteva invocare, nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa, gli art. 39 segg. (ex art. 48 segg.) del Trattato CE (punto 28).

 

7.3 Ora, indipendentemente dal fatto che la sospensione delle convenzioni bilaterali disposta dall'art. 20 ALC abbia - come osserva l'UFAS - o meno reso inapplicabile tale giurisprudenza, all'assunto ricorsuale osta la constatazione che, a ben vedere, il sistema istituito dall'ordinamento bilaterale italo-svizzero, accordante all'assicurato il diritto a una indennità forfetaria, non potrebbe comunque definirsi senz'altro maggiormente vantaggioso rispetto a quello instaurato dall'ALC e dai regolamenti di riferimento. Da un lato, infatti, l'indennità forfetaria non costituisce, di per sé, una prestazione maggiormente favorevole rispetto alla rendita mensile, bensì configura unicamente una modalità di pagamento della stessa, trattandosi in sostanza dell'importo capitalizzato di quest'ultima. Dall'altro lato, il confronto tra due diverse regolamentazioni imponendo, per la loro stessa natura, di fare astrazione dalla situazione concreta del singolo caso, il ricorrente non può invocare una condizione di estremo bisogno a cagione di una - peraltro non meglio specificata e sostanziata - infermità di uno dei due coniugi per fare ritenere maggiormente vantaggiosa la normativa dell'art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera e pretendere così l'erogazione di una prestazione in capitale.

 

7.4 La domanda ricorsuale dovendo di conseguenza essere respinta, può restare aperta la questione di sapere se la predetta giurisprudenza della CdGCE, sviluppata in via d'interpretazione del Trattato CE - e, in quanto tale, non vincolante per la Svizzera -, sia altrimenti, in via generale, richiamabile nell'ambito applicativo dell'ALC in ragione della comunanza di finalità (garanzia della libera circolazione dei lavoratori) perseguita dai due ordinamenti (apparentemente in tal senso Bettina Kahil-Wolff/Robert Mosters, Struktur und Anwendung des Freizügigkeitsabkommens Schweiz/EG, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, San Gallo 2001, pag. 14; cfr. a tal proposito per es. pure Stephan Breitenmoser/Michael Isler, Der Rechtsschutz gemäss dem Personenfreizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: Die Durchführung des Abkommens EU/CH über die Personenfreizügigkeit [Teil Soziale Sicherheit] in der Schweiz, San Gallo 2001, pag. 210, nel cui ambito gli autori postulano la ripresa di questa giurisprudenza già solo per motivi legati alla protezione della situazione acquisita)."

 

                                   8.   Nel caso di specie la cifra 1 lett. i della Sezione A dell'Allegato II dell’ALC, per quanto concerne i rapporti tra __________ e Svizzera ed in particolare la Convenzione del __________ sulla sicurezza sociale, prevede che rimangono applicabili l’articolo 4, paragrafo 2, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un paese terzo (“Sempreché la presente convenzione non disponga diversamente, le prestazioni giusta le disposizioni legali di una delle Parti sono concesse ai cittadini dell’altra Parte che dimorano abitualmente fuori dei territori delle Parti alle stesse condizioni che ai cittadini della prima Parte che dimorano abitualmente fuori di detti territori”.), il punto 9b paragrafo 1, punti 2 a 4 del protocollo finale (che concerne le persone che risiedono sul territorio del Comune di __________) e il punto 9e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale (“Se una persona che dimora abitualmente nella __________ o che trasferisce la dimora abituale dalla Svizzera nella __________, esce dalla cassa malati riconosciuta presso la quale era assicurata, l’uscita dall’assicurazione svizzera delle cure mediche e farmaceutiche è equiparata, per il diritto a continuare volontariamente l’assicurazione presso una cassa malati __________, alla cessazione di un’attività comportante l’obbligo d’assicurazione. Questa continuazione dell’assicurazione è autorizzata soltanto se l’interessato non si trasferisce in altro luogo per sottoporsi a un trattamento medico o a una terapia. (…) . Nella misura in cui le disposizioni legali __________ non dispongono altrimenti, l’assicurazione viene continuata dalla cassa malati generale locale (__________) competente per il luogo della dimora abituale”).

 

                                         Per il resto questa Convenzione, con l’entrata in vigore dell’ALC, è sospesa (cfr. art. 20 ALC, nonché art. 6-8 Regolamento 1408/71).

 

                                         In concreto, considerato che le norme non sospese della Convenzione tra la Svizzera e la __________ sulla sicurezza sociale, non concernono la questione qui in esame, trovano applicazione esclusivamente le norme dell’ALC e del Regolamento 1408/71, fatto salvo il principio della protezione della situazione acquisita.

 

                                         A questo proposito va infatti sottolineato che l'Alta Corte (STFA del 5 febbraio 2004, H 37/03), pur lasciando la questione aperta, sembrava essere propensa ad applicare la giurisprudenza della Corte Europea circa la garanzia della situazione acquisita prima dell'entrata in vigore degli Accordi bilaterali (cfr., a tal proposito, anche la STCA del 7 luglio 2004, inc. 36.2004.22).

 

                                         Anche nel caso di specie la questione può rimanere aperta, essendo le prestazioni fornite dalla LAMal maggiormente convenienti per un cittadino dell’Unione europea domiciliato in Svizzera rispetto all'assicurazione __________.

 

                                         Infatti, come emerge dallo scritto del 22 giugno 2006 dell’assicuratore ai ricorrenti, la copertura assicurativa __________ in Svizzera vale in caso di urgenze o di permanenze di breve durata (“Wenn Sie während eines Urlaubsaufenthaltes in einem der genannten Länder erkranken, bitte einfach die __________ dem dortigen Vertragsarzt oder Krankenhaus als Versicherungsnachweis vorlegen. Weitere wichtige Hinweise zu Ihrem Krankenversicherungsschutz im Ausland finden Sie auf der Rückseite”, doc. D). Nel citato scritto figura:

 

"  Mit der Einführung der __________ wurden medizinischen Leistungen im Ausland nicht verändert. Sie werden wie bisher nach dem dort gültigen Recht behandelt. In vielen Fällen müssen Sie Zuzahlungen leisten. Wird die __________ an Ihrem Reiseziel nicht akzeptiert, bezahlen Sie bitte die Rechnung und wenden Sie sich nach der Rückkehr an Ihr __________. Wichtig: Aus den quittierten Rechnungen muss genau hervorgehen, welche Leistungen erbracht wurden. Die __________ prüft dann, ob und welcher Betrag erstattet werden kann.“ (doc. D)

 

                                         Per cui, in ogni caso, i ricorrenti non possono pretendere di beneficiare di una copertura migliore rispetto a quella che otterrebbero in Svizzera, non essendoci in caso di affiliazione nel nostro Paese alcuna necessità di urgenza per l'assunzione dei costi in caso di malattia (cfr., anche la STCA del 7 luglio 2004, inc. 36.2004.22). Del resto, dagli atti emerge che l’assicuratore pagherebbe le prestazioni sulla base delle tariffe __________ e non delle tariffe svizzere (allegato al doc. 4).

 

                                         In simili condizioni, non essendo il regime dell’assicurazione sociale __________ più vantaggioso rispetto a quello della LAMal, per i cittadini domiciliati in Svizzera, l'esonero dall'assicurazione obbligatoria, dopo l'entrata in vigore degli Accordi bilaterali, non può essere concesso sulla base della protezione della situazione acquisita.

                                      

                                   9.   Di principio gli assicurati sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quella dello Stato in cui lavorano (principio dell'assoggettamento contributivo).

 

                                         L'art. 17 bis del Regolamento (CEE) 1408/71 prevede che il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonerato, a sua richiesta, dall'applicazione della legislazione di quest'ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell'esercizio di un'attività professionale.

                                         Il Titolo III del regolamento (CEE) 1408/71 contiene le disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni.

 

                                         In particolare per l'art. 27 del Regolamento (CEE) 1408/71 il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest'ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a carico di questa istituzione, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest'ultimo Stato membro.

 

                                         Ciò significa che in caso di beneficio di rendite pensionistiche del Paese di lavoro, diverso da quello di residenza, e contemporaneamente anche del Paese di residenza, l'assoggettamento all'assicurazione sociale malattie deve avvenire nel Paese di residenza (cfr. anche sito dell'UFAS: www.soziale-sicherheit-ch-eu.ch).

 

                                         In simili condizioni, essendo gli insorgenti domiciliati in Svizzera e beneficiari di una rendita di vecchiaia svizzera, oltre che __________, in virtù dell'ALC e del regolamento (CEE) 1408/71 sono tenuti ad affiliarsi nel nostro Paese (cfr. anche, e contrario, l’art. 2 cpv.  1 lett. e OAMal che prevede che non sono soggetti all’obbligo assicurativo le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'Ac­cordo sulla libera circolazione delle persone e del relativo allegato II o a una rendita islandese o norvegese in virtù dell'Accordo AELS, del relativo alle­gato K e dell'appendice 2 dell'allegato K).

 

                                10.   Va ora esaminato se l'esonero può essere ottenuto in virtù del diritto interno svizzero.

 

                                         L’art. 2 cpv. 8 OAMal prevede che a domanda sono esentate dall'obbligo d'assicurazione le persone a cui l'assogget­tamento all'assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un'assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev'essere cor­redata di un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informa­zioni necessarie. L'interessato non può revocare l'esenzione o la rinuncia all'esen­zione senza un motivo particolare.                                       

                                         Va qui rammentato che, come emerge dalle circolari dell'UFAS destinate ai Cantoni e intitolate "Effets de l'Accord sur la libre circulation des personnes avec la Communauté européenne au regard de l'assurance-maladie", citate nella STCA del 4 febbraio 2004 nella causa E., inc. 36.2003.14, un esonero dall'obbligo assicurativo in applicazione dell'art. 2 cpv. 8 OAMal è possibile unicamente nella misura in cui l'assicurazione estera è un'assicurazione privata. Un'altra interpretazione svuoterebbe infatti gli Accordi bilaterali del loro scopo e renderebbe facilmente eludibile l'obbligo assicurativo all'assicurazione contro le malattie svizzera. L'UFAS ha infatti affermato:

 

"  En outre, les cantons doivent, sur requête, excepter de l'obligation de s'assurer les personnes venant de l'étranger qui disposent déjà d'une bonne protection d'assurance auprès d'un assureur étranger privé, lorsqu'un assujettissement de ces personnes à l'assurance suisse aurait pour effet d'amoindrir sensiblement leur protection d'assurance ou la prise en charge des coûts par rapport à leur ancienne situation et qu'elles ne pourraient pas, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. Pour qu'un canton soit tenu, en vertu de cette disposition, d'excepter une personne de l'obligation de s'assurer, il faut que les conditions suivantes soient cumulativement remplies:

 

la personne doit disposer d'une assurance étrangère privée dont la couverture dépasse de beaucoup les prestations selon la LAMal, c'est-à-dire d'une assurance privée avec une couverture d'assurance complète dans le monde entier ou au moins sur tout le territoire de la Communauté européenne;

 

en raison de son âge et/ou de son état, cette personne ne pourrait plus conclure une assurance complémentaire de la même étendue que son ancienne assurance ou ne pourrait le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. En ce qui concerne l'âge, il s'agit de tenir compte du fait que la plupart des grands assureurs-maladie suisse ont fixé à 55 ou 60 ans l'âge maximum pour conclure des assurances complémentaires pour l'hospitalisation en division "semi-privée" ou "privée". C'est pourquoi une limite d'âge fixée à 55 ans semble se justifier. Il ne faut pas poser des conditions sévères quant à l'état de santé, car il n'existe pas d'obligation d'admission dans les assurances complémentaires. L'admission peut être refusée en cas de maladie bénigne ou elle peut être assortie de réserves. C'est pourquoi il suffit de l'existence d'une maladie, c'est-à-dire de toute atteinte à la santé physique ou mentale qui nécessite des examens et des traitements médicaux. Cela vaut également pour des maladies antérieures qui, selon l'expérience, peuvent entraîner des rechutes.

 

Il faut joindre à la requête une attestation écrite de l'organe étranger compétent comportant toutes les indications nécessaires. L'exception ou une renonciation à l'exception ne peut pas être révoquée sans motifs particuliers." (sottolineature del redattore)

 

                                         Con lettera del 9 luglio 2002 ai Governi cantonali, anch'essa citata nella STFA del 4 febbraio 2004 nella causa E., inc. 36.2003.14, l'UFAS ha affermato:

 

"  Solo per l'applicazione della cosiddetta regolamentazione dei casi di rigore (articolo 2 capoverso 8 OAMal) si esige una copertura assicurativa più estesa, cioè di un'assicurazione privata che copra molte più prestazioni rispetto alla LAMal. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell'organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.

 

I Cantoni hanno espresso il desiderio di ricevere da parte dell'UFAS un elenco degli assicuratori malattie dell'UE/dell'AELS che offrono una copertura assicurativa equivalente in caso di soggiorno in Svizzera. Viste le considerazioni precedenti, tale elenco non è né opportuno né realizzabile e non esonererebbe comunque le persone che desiderano l'esenzione in base al diritto svizzero in materia di assicurazione malattie dall'obbligo di presentare l'attestato previsto nel loro caso. L'istituzione comune LAMal pubblicherà e terrà costantemente aggiornato sul sito Internet un elenco degli assicuratori privati da lei esaminati in relazione all'esenzione di pensionati dall'obbligo assicurativo." (sottolineatura del redattore)

 

                                         In RAMI 2000 pag. 16 segg. il TFA ha rilevato che l'art. 3 cpv. 2 LAMal conferisce al Consiglio federale un ampio margine di manovra nel determinare i casi di esenzione dall'assicurazione obbligatoria in Svizzera. L'Alta Corte ha in particolare affermato:

 

"  Dass Art. 2 Abs. 2 KVV nicht die Befreiung jener Personen vom Obligatorium vorsieht, die im Ausland über eine nicht-obligatorische Krankenversicherung verfügen, kann zwar, wie auch der vorliegende Fall zeigt, durchaus zu Problemen für die Betroffenen führen; dies namentlich für ältere Personen, die eine freiwillige ausländische Krankenversicherung besitzen. Diesen Personen steht des Abschluss einer tragbaren Zusatzversicherung nicht ohne weiteres offen; auch können sich bei einer allfälligen Rückkehr ins Herkunftsland Schwierigkeiten ergeben, wenn die frühere freiwillige Krankenversicherung im Hinblick auf das schweizerische Obligatorium gekündigt worden ist. Diese Probleme dürften sich indessen in manchen Fällen lösen lassen, etwa auf dem Wege der Sistierung des ausländischen Versicherungsvertrags oder der temporären Umwandlung der ausländischen Versicherung in eine Ergänzungsverischerung zur Schweizerischen obligatorischen Krankenversicherung. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass sich möglicherweise auch neue Regelungen im (nationale oder zwischenstaatlichen) schweizerischen Recht aufdrängen." (sottolineature del redattore)

 

                                         Ne segue che effettivamente l'art. 2 cpv. 8 OAMal, invocato dai ricorrenti, può trovare applicazione unicamente se essi beneficiano di un'assicurazione privata.

                                         Ciò è il caso dell’assicurazione „__________ “ (per quanto concerne la __________ si è già detto che si tratta di un’assicurazione sociale estera, per cui l’art. 2 cpv. 8 OAMal non si applica. Comunque, anche se si applicasse, non sarebbe di giovamento ai ricorrenti, poiché l’assicuratore estero versa le prestazioni in base alle tariffe __________, e non svizzere, per cui verrebbe a mancare la condizione del netto peggioramento della protezione assicurativa in caso di assicurazione in Svizzera e poiché, di regola, all’estero, interviene solo nei casi di urgenza: cfr. anche la STCA del 4 febbraio 2004, inc. 36.2003.14).

 

                                         Dagli atti emerge che la “__________” copre unicamente le „stationäre Heilbehandlung (privatärtzliche Behandlung und Zweibettzimmerzuschlag)“ per entrambi, nonché anche un „Krankenhaustagegeld bei stationärer Heilbehandlung“ per il marito.

 

                                         Ciò, manifestamente, non adempie i presupposti dell’art. 2 cpv. 8 OAMal, poiché l’assicurazione non copre i rischi della malattia qualitativamente e quantitativamente meglio che non in Svizzera (cfr. anche la STCA del 4 febbraio 2004, inc. 36.2004.62).

 

                                         In queste condizioni, a giusta ragione l’esonero è stato rifiutato sulla base dell’art. 2 cpv. 8 OAMal.

 

                                11.   Infine gli assicurati sostengono che vi sia un’incongruenza di prassi cantonali (Canton Ticino e __________) tanto diverse tra di loro nell’applicazione di normative federali.

 

                                         Va innanzitutto evidenziato come l’esonero ottenuto dai ricorrenti nel 1997 si basava sull’art. 2 cpv. 2 OAMal che prevedeva la possibilità di rimanere affiliati all’estero laddove le persone erano obbligatoriamente assicurate all’estero, l’assoggettamento in Svizzera costituiva un doppio onere e beneficiavano di una copertura equivalente per le cure in Svizzera. Con l’entrata in vigore dell’ALC le norme relative all’assoggettamento sono state modificate (cfr. consid. 4 e seguenti).

                                         Per cui la precedente decisione si basava su disposti nel frattempo modificati.

                                         L’esonero ottenuto nel 1997 non può essere paragonato a quello richiesto dopo l’entrata in vigore dell’ALC.

                                         Non spetta peraltro a questo Tribunale stabilire per quale motivo dopo l’entrata in vigore dell’ALC la pratica non sia stata riesaminata dalle autorità __________.

                                         Inoltre, va evidenziato come l’amministrazione cantonale decide in perfetta autonomia non dovendosi fare influenzare da eventuali decisioni in senso contrario di altre autorità cantonali (cfr. STCA del 6 febbraio 2006 nella causa E., inc. 36.2005.84).

                                        

                                         Infine questo Tribunale evidenzia abbondanzialmente che non può esserci uguaglianza di trattamento qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

                                        

                                         In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza:

 

"  (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références). (…)."

 

                                         Ne segue che neppure la censura circa le presunte incongruenze tra le prassi cantonali può trovare accoglimento.

 

                                         In queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti