Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2007.27

 

CI

Lugano

7 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Carlo Iazeolla, giurista

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2007 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 gennaio 2007 emanata da

 

Cassa Malati CO 1

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Come evidenziato nella sentenza 12 ottobre 2006 di questo Tribunale (inc. 36.2006.151, il ricorso 15 novembre 2006 di RI 1 al Tribunale Federale delle Assicurazioni è stato dichiarato inammissibile in difetto di versamento dell'anticipo richiesto, cfr. STFA 14 febbraio 2007 inc. K 138/06) RI 1 è affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (inc. 36.2006.151 doc. 1). Dal 1. gennaio 2006 il premio mensile do­vuto dall’assicurato, dedotto il sussidio versato dal Cantone, ammonta a CHF 90.20 (nr. 36.2006.151 doc. I).

 

                                         RI 1 non ha versato l’importo convenuto dei primi tre mesi del 2006 (CHF 270.60) per tale motivo è stato escusso e l'assicuratore ha emanato le decisioni di sua competenza in merito (PE n. __________). La causa giudiziaria che ne è seguita è sfociata nella citata sentenza 12 ottobre 2006 con cui il Tribu­nale Cantonale delle Assicurazioni (TCA) ha parzialmente accolto il suo ricorso unicamente per quanto attiene agli interessi moratori riconosciuti all'assicuratore solo a partire dal 23 marzo 2006.

 

                                         Come indicato il ricorso al Tribunale Federale delle Assicurazioni (TFA; dal 1. gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) del 15 novembre 2006, è stato dichiarato inammissibile con sentenza 14 febbraio 2007.

 

                                  B.   RI 1 non ha versato l’importo dei premi per i mesi da aprile a giugno 2006 (CHF 270.60). L’assicuratore, in seguito a ri­chiamo del 18 maggio 2006 (doc. 1), successiva diffida con rela­tiva costituzione in mora del 16 giugno 2006 (doc. 2) e precetto esecutivo (PE n. __________), notificato l'11 settembre 2006 (doc. VIII), ha condannato l’interessato con decisione formale del 18 ottobre 2006 (doc. 3) a versare l’importo di CHF 350.60 (CHF 270.60 più CHF 40.-- di spese amministrative, CHF 30.-- di spese del pre­cetto e CHF 10.-- di spese di notifica), ed ha riget­tato l’opposizione presentata al PE (doc. A1), senza pronun­ciarsi in me­rito all'importo di circa CHF 8'500 riven­dicato dall'inte­ressato.

 

                                         In seguito alle contestazioni presentate dall’assicurato tramite lettera del 13 novembre 2006, il 5 gennaio 2007 la Cassa ha emanato una decisione su opposizione, tramite la quale ha con­fermato la condanna di RI 1 al pagamento dell’importo sopra citato e il rigetto dell’opposizione al PE (doc. A1-4).

 

                                  C.   Con ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 15 febbraio 2007 RI 1 ha contestato l’importo chiesto dalla Cassa, facendo valere da una parte che l’assicuratore avrebbe già incassato, grazie ai sussidi versati dal Cantone, parte dei premi dovuti e dall’altra che l’assicuratore do­vrebbe versargli un importo complessivo di circa CHF 6'500.--, per cui il suo debito sarebbe comunque estinto. Egli ha conte­stato inol­tre il pagamento delle spese di diffida, di richiamo e di notifica e ha chiesto il riconoscimento delle spese (francobolli, buste, fo­gli, computer, ecc.) da lui sostenute (doc. I).

 

                                         Con risposta del 2 marzo 2007 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV). In data 15 marzo 2007 l’insorgente ha pro­dotto nuove prove (doc. VI).

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

                                      

                                   2.   L'assicuratore fa valere che il ricorso è irricevibile in quanto tar­divo. Secondo l'art. 60 cpv. 1 della Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla no­tificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa. Giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. g della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), i ricorsi contro le decisioni pronunciate dagli assicura­tori autorizzati all' esercizio ai sensi della legge fe­derale sull' as­sicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal), in materia di assicurazione sociale contro le malattie, sono da in­terporre entro 30 giorni dalla loro intimazione al Tribunale canto­nale delle assi­curazioni (Sezione del Tribunale di appello). Per l'art. 60 cpv. 2 LPGA, gli articoli 38-41 sono applicabili per analo­gia. Secondo l'art. 38 cpv. 1 LPGA, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decor­rere il giorno dopo la notificazione. Una comunicazione conse­gnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cpv. 2bis). In base alla costante prassi del TF (fra le tante: sentenza 4A.8/2007 del 16 marzo 2007), per la verifica della tempestività di un ricorso fa stato il timbro postale.

 

                                         In concreto il primo tentativo di consegna della decisione su oppo­sizione dell'assicuratore, datata 5 gennaio 2007, è stato effettuato l'8 gennaio 2007. La notificazione è pertanto avvenuta il 15 gennaio 2007. Il termine per il ricorso a questo Tribunale è quindi decorso a partire dal 16 gennaio 2007 ed è scaduto il 15 febbraio 2007. Il ricorso di RI 1 è pervenuto a questo Tribunale il 16 febbraio 2007 come dimostra il timbro apposto dalla Cancelleria. Il ricorso sembra essere stato inviato per posta A. La prima pagina del ricorso rileva il logo della posta e la dicitura "20030707 A standard" oltre al codice postale CH-__________. La busta invece non presenta affrancature bollate pur presentando (in calce sulla parte destra in colore arancione) una sorta di codice a barre indicante l'invio a mezzo posta. Ne discende che, se pervenuto per invio postale il 16 febbraio, il gravame è stato consegnato alla posta il giorno precedente e, di conseguenza, è tempestivo.

 

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda ec­cezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1).

                                         L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differi­scono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2).

                                         Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (mino­renni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3).

                                         Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis).

                                         Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia i premi sono calcolati in fun­zione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana pre­scrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi as­sicurati (cpv. 4). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbli­gatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

 

                                         Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi ec­cedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5).

 

                                         Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'art. 64 cpv. 2 lett. a LAMal ammonta a CHF 300.-- per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'art. 64 cpv. 2 lett. b LAMal ammonta a CHF 700.-- per gli assicurati adulti e a CHF 350.-- per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3).

 

                                         A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordina­ria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono eserci­tare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono sce­gliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali am­montano a CHF 500.--, 1000.--, 1500.--, 2000.-- e 2500.-- per gli adulti e i giovani adulti, a CHF 100.--, 200.--, 300.--, 400.--, 500.- e 600.-- per gli as­sicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicura­tore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Can­tone.

 

                                         Per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o parte­cipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora.

 

                                         Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continua­zione dell’esecuzione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le parte­cipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio canto­nale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicura­zione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici.

 

                                         A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal, se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

 

                                         In deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’art. 7 cpv. 3 e 4.

 

                                         Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

 

                                         L'art. 90 cpv. 1 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

 

                                         Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

 

                                         I premi e le partecipazioni dovuti dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere oggetto di una diffida e di una procedura di esecuzione per debiti separate da even­tuali altri pagamenti arretrati (cpv. 3).

                                                                               

                                         Se l’assicurato è in mora con il pagamento di tre premi mensili ed è stato diffidato senza successo, deve essere avviata in me­rito una procedura di esecuzione per debiti, al più tardi 40 giorni dopo l’ultima diffida infruttuosa (cpv. 4).

 

                                         Se l’assicurato ha causato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi degli assicurati (cpv. 5).

 

                                         Se entro tre mesi dalla comunicazione al servizio cantonale com­petente, quest’ultimo non ha dato il suo accordo all’assunzione dei premi arretrati, della partecipazione ai costi, nonché degli in­teressi di mora e delle spese di esecuzione, l’assicuratore può compensare i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto della procedura d’esecuzione nonché le relative spese di esecuzione con pretese dell’assicurato (cpv. 6).

 

                                         Se l’assicurato che deve cambiare l’assicuratore in virtù dell’art. 7 cpv. 3 o 4 LAMal è in mora con il pagamento al momento del passaggio al nuovo assicuratore ed è già stata decisa la so­spensione delle prestazioni, quest’ultima ha effetto anche con il nuovo assicuratore. L’assicuratore precedente in­forma il nuovo assicuratore sulla sospensione delle prestazioni. Lo informa nuovamente non appena i premi e le partecipazioni ai costi arre­trati nonché gli interessi di mora e le spese di esecu­zione sono stati completamente saldati (cpv. 7).

 

                                   4.   Nel caso di specie l'assicuratore, tramite la decisione su opposi­zione, chiede il pagamento di un importo complessivo di CHF 310.60, oltre alle spese (cfr. doc. A1).

 

                                         Di principio, per quanto concerne i premi, il calcolo della Cassa, del resto non contestato dal ricorrente, è corretto. Le parti sono infatti concordi nel ritenere che il premio mensile di CHF 331.-- (doc. IV) dopo la deduzione dell’importo versato dal Cantone ammonta a CHF 90.20. Ciò comporta un debito di CHF 270.60 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2006.

 

                                   5.   Per l’art. 90 cpv. 1 OAMal il premio viene di regola pagato mensil­mente. A norma dell’art. 15.1 delle condizioni generali d’assicurazione i premi sono pagabili in anticipo alle scadenze convenute. Già nella STCA 36.2006.151 del 12 ottobre 2006 è stato accertato che, in base alla proposta di assicurazione del 26 novembre 1986 ed in deroga all'art. 90 cpv. 1 OAMal, il ricor­rente dal 1° marzo 1987 ha sempre pagato i premi trimestral­mente.

                                        

                                         Per cui, in virtù degli accordi intercorsi tra le parti, la richiesta di pagare i premi anticipatamente, dedotto il sussidio, entro fine marzo 2006 è cor­retta, così come la procedura seguita dalla Cassa (richiamo, dif­fida, precetto esecutivo, decisione di rigetto dell’opposizione: cfr. art. 64a LAMal e 90 OAMal).

 

                                         L’insorgente fa tuttavia valere che il Canton Ticino ha già pagato gran parte del premio.

                                         Ora, a prescindere da quanto l’autorità cantonale versa all’assicuratore per la riduzione del premio, va rilevato che co­munque l’interessato, per la parte non coperta dal sussidio, resta obbligato a versare l’importo dovuto nei termini pattuiti. Poiché l’assicurato non ha versato quanto dovuto nei modi e nei tempi concordati, l’assicuratore era legittimato a mettere in atto la pro­cedura prevista dagli art. 64a LAMal, 90 OAMal e 17 CGA.

 

                                   6.   L’assicurato fa poi valere presunti suoi crediti nei confronti della Cassa malati, chiedendone la compensazione con quanto da lui dovuto.

 

                                         Come già stabilito nella STCA 36.2006.151 del 12 ottobre 2006, la richiesta non può essere accolta. Infatti, con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa L. (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TF ha affermato che:

 

"  Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vi­gente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di prestazioni con con­tributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensa­zione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di pre­sta­zioni; cfr. pag. 186 in fine).

 

Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensa­zione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le ma­lattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione con­tra­ria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla

sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chia­rita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti signifi­care paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzio­nare, senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligato­ria, il rapporto assicurativo.

 

Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto."

                                         Il ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti crediti nei confronti della Cassa.

 

                                         Tuttavia, nella misura in cui l’interessato chiede il pagamento di circa CHF 6'500.-- (cfr. doc. I, doc. A4), la richiesta (non differentemente per quanto avvenuto con la sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006) va trasmessa all’assicuratore per l’emanazione di una decisione formale tra­mite la quale motiverà il mancato pagamento al ricorrente dell’importo rivendicato.

                                         Contestualmente CO 1 dovrà decidere circa la richiesta dell’assicurato di vedersi rimborsare le spese sostenute nell’ambito dei passi intrapresi per ottenere il rimborso dell’importo litigioso (franco­bolli, buste, fogli, ecc.).

 

                                   7.   L’insorgente contesta infine di dover le spese di ingiunzioni, dif­fide, interessi ed altro.

                                         In una sentenza del 18 giugno 1999 pubblicata in DTF 125 V 276 il TF ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il paga­mento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese sup­plementari cagionate da mora dell'assicurato al mo­mento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di ver­samento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le dispo­sizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contem­plino una regolamentazione al riguardo.

 

                                         Con il 1° gennaio 2006 è entrato in vigore l’art. 90 cpv. 5 OAMal, applicabile in concreto, che prevede che se l’assicurato ha cau­sato a torto spese cui si sarebbe ovviato in caso di pagamento tempestivo, l’assicuratore può esigere, in adeguata misura, spese di diffida o spese supplementari, nella misura in cui ne preveda il disciplinamento nelle sue disposizioni generali sui di­ritti e sugli obblighi degli assicurati.

 

                                         Nel caso di specie l’art. 17.1 delle condizioni generali prevede che l’assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di CHF 10.-- e di CHF 30.--.

 

                                         In concreto l’assicuratore, con richiamo del 16 maggio 2006, ha accollato al ricorrente un importo di CHF 10.-- per “fatturazione spese richiamo” (doc. IV/1). Il 16 giugno 2006, costatato che l’interessato non ha versato quanto richiesto, la cassa lo ha diffi­dato chiedendo un importo di CHF 30.-- per la “fatturazione spese diffida” (doc. IV/2). Infine, con la decisione formale del 18 ottobre 2006 la Cassa ha rigettato l’opposizione al PE per un ammontare di CHF 310.60 ed ha chiesto un importo supple­mentare di CHF 40.-- per le spese del precetto, oltre interessi al 5% (cfr. doc. IV/3).

 

                                         L’importo complessivo di CHF 40.-- (CHF 10.-- + CHF 30.--) è dovuto in virtù dei combinati art. 90 cpv. 5 OAMal e 17.1 CGA.

                                         I CHF 40.-- di spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Amonn/D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. edi­zione, Berna 1997, p. 114). Non essendo oggetto della proce­dura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronun­ciare il rigetto (STFA del 22 lu­glio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giu­gno 2004 nella causa B., K 144/03).

 

                                         Infine, circa gli interessi, per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contri­buti dovuti o di contributi indebitamente riscossi sotto­stanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Con­siglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e ter­mini di breve durata.

                                         Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

 

                                         Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TF ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base le­gale per la riscossione di interessi di mora o di interessi com­pensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pa­gare un interesse di mora sulle prestazioni da re­stituire.

 

                                         Come rammenta Kieser, in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad art. 26, n 8:

 

"  Verzugszinsen sind auf den fälligen Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass Gläubiger bei der Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf. Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus der Natur des Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung eintritt, legt das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit angenommen werden können.

Nicht verlangt ist somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners. Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen. Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art. 104 Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf das zusätzliche Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu Zürcher, Verzugszinsen, 63)."

 

                                         A proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, ram­menta:

 

"  (…)

Mit der Einführung einer allgemeinen Verzugszinspflicht für Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien grundsätzlich der Verzugszinspflicht."

 

                                         Nel caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impe­gnato a solvere trimestralmente entro l’inizio del mese di gen­naio. Per questo motivo l’assicuratore chiede interessi al 5% dal 1° aprile 2006  (doc. VIII; cfr. art. 90 OAMal; cfr. STFA del 26 agosto 2004, K 68/04, dove il ricorrente si era accordato con la Cassa per il pagamento semestrale dei premi [cfr. consid. 6 della citata STFA] e gli interessi dovuti sui premi arretrati del primo semestre 2003 hanno iniziato a decorrere con il 1° gennaio 2003 [cfr. con­sid. 5.3 e 8 della citata STFA]).

 

                                         In concreto tuttavia le condizioni generali, all’art. 17.1, prevedono che “l’assicurato che, dopo vari richiami, non adempie ai suoi obblighi, è costituito in mora. Se tale diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni, l’assicurato diventa imme­diatamente debitore dei premi dovuti fino alla prossima scadenza e viene introdotta una procedura di riscossione in via di pigno­ramento o in via di fallimento nei suoi confronti. (…). L’assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei ri­chiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di CHF 10.-- e di CHF 30.--.”

 

                                         Le parti si sono pertanto accordate nel senso che con la sca­denza dei premi (in concreto il 1° aprile 2006), l’assicurato non si trova immediatamente in mora. Solo dopo vari richiami l’assicurato è costituito in mora (cfr. art. 17.1. prima frase CGA) e solo se la successiva diffida non è seguita da pagamento entro 5 giorni l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi dovuti (cfr. art. 17.1 seconda frase CGA).

 

                                         Nel caso di specie il primo richiamo è del 18 maggio 2006 (doc. IV/1). La diffida e la relativa costituzione in mora sono del 16 giugno 2006 (doc. IV/2). Infatti l’art. 17.1 CGA ultima frase pre­vede la ri­chiesta di un importo di CHF 30.-- all’assicurato al mo­mento della costituzione in mora. Con lo scritto del 16 giugno 2006 la Cassa ha chiesto il predetto importo (cfr. doc. IV/2).

 

                                         Per cui gli interessi sono dovuti dal 22 giugno 2006 (5 giorni dopo notifica della diffida; cfr. art. 17.1 seconda frase CGA).

                                        

                                         Inoltre, gli interessi non possono essere chiesti sulle spese di diffida ed esecutive, analogamente a quanto previsto per le par­tecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40).

 

                                         In questo senso la decisione va modificata ed il ricorso parzial­mente accolto.

 

                                         L’opposizione al PE n. __________ dell’__________ di __________ notificato l'11__________ va definitivamente rigettata per un importo di CHF 310.60, oltre ad interessi al 5% su CHF 270.60 dal 22 giu­gno 2006 (doc. IV/3).

 

                                   8.   L’insorgente chiede il pagamento delle spese da lui sostenute nella presente procedura.

 

                                         La procedura ricorsuale è retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA).

                                         In particolare per l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabi­lito dal tribunale delle assicurazioni. L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento.

                                         L’art. 20 LPTCA stabilisce che la procedura è per principio gra­tuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura.

                                         In virtù dell’art. 22 LPTCA il ricorrente che vince la causa ha di­ritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio.

                                         Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86).

                                         Per quanto concerne l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

                                         L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente propor­zionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

 

                                         In concreto non vi sono i presupposti per accordare al ricorrente il diritto a ripetibili e al rimborso delle spese soste­nute, trattan­dosi di una causa semplice in cui gli interessi in gioco non sono importanti.

                                         

                                    9.   Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e).  A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg.).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione impugnata è modificata ai sensi dei considerandi.

                                         Di conseguenza:

                                         l’opposizione al PE n. __________ dell’__________ di __________ notificato __________ va definitivamente rigettata per un importo di CHF 310.60, oltre ad interessi al 5% su CHF 270.60 dal 22 giu­gno 2006.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribu­nale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti