Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 26 dicembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 30 novembre 2006 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha chiesto, con formulario datato 7 agosto 2006, la riduzione individuale dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007. La signora RI 1 è nata nel 1929, è vedova e beneficia unicamente della rendita AVS.
La richiesta è stata respinta ed il reclamo del 16 ottobre 2006 non ha avuto miglior fortuna siccome rigettato con decisione 30 novembre 2006. Contro questa decisione l'assicurata si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni mediante ricorso 26 dicembre 2006 rilevando come la tassazione 2004 non debba essere ritenuta alla luce delle importanti spese per cure mediche, da un lato, e per la ristrutturazione dell'appartamento (necessaria per le condizioni di salute) con conseguente aggravio degli oneri passivi.
B. Con risposta di causa 25 gennaio 2007 l'Ufficio Assicurazione Malattia postula la reiezione dell'impugnativa rilevando l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 67 litt. m. Reg. LCAMal ed il superamento dei limiti per la concessione del sussidio della tassazione 2004.
Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove. Il giudice delegato ha eseguito gli accertamenti cui sarà cenno in corso di motivazione.
in diritto
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.— (reddito della famiglia).
4. Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:
" … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo"
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
… quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
5. RI 1, come il Tribunale ha potuto accertare acquisendo la tassazione 2004, è stata imposta per l'IC su un reddito di CHF 15'900.--. Oltre questo importo va ritenuto un quindicesimo della sostanza dedotta una franchigia di CHF 150'000.--. Dalla decisione di tassazione 2004 risulta che la signora RI 1 era proprietaria di un immobile a Chiasso del valore fiscale di CHF 214'000.--. Da tale valore della sostanza l’amministrazione ha quindi ritenuto un importo di CHF 4'266.65 (CHF 214'000.-- - 150'000.-- = 64'000.-- : 15). Questo importo sommato all’ammontare del reddito ritenuto nella decisione di tassazione, pari a CHF 20'166,65 va arrotondato al mille franchi superiore ossia a CHF 21'000.— e non consente quindi la concessione del sussidio poiché supera i CHF 20'000.— ritenuti dal Governo nel DE citato (l’importo corrisponde a quello legale).
La soluzione imposta dalla legge appare in se urtante per una persona, come la ricorrente, che può contare esclusivamente su un’entrata da rendita per complessivi CHF 21'516.— come desumibile dalla decisione di tassazione. In altri termini con CHF 1'793.— mensili, per la presenza di sostanza immobiliare non gravata da debiti di sorta, la ricorrente non riceve aiuto statale e deve provvedere al pagamento del suo premio intero per l’assicurazione di base. Dalla decisione fiscale emerge ancora come il valore locativo dell’immobile assommi a CHF 8'791.--. Da un punto di vista legale la decisione dell’amministrazione appare corretta poiché rispettosa dei parametri di legge.
6. Con il suo ricorso RI 1 invoca, implicitamente, una riduzione del reddito a causa di un incremento delle spese di cura e per l'aggravio ipotecario necessario al fine di risanare l’immobile in cui vive. Implicitamente quindi l'anziana ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 67 Reg. LCAMal.
7. A proposito di questa norma, e delle ulteriori norme del RLCAMal modificate il 13 marzo 2007 con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle leggi il 16 marzo scorso, va evidenziato il fatto che il Governo cantonale ne abbia previsto l’applicazione retroattivamente al 1 gennaio di quest’anno. Tale esplicita efficacia retroattiva pone più di un dubbio relativo alla sua validità ed ammissibilità.
Secondo il principio di non retroattività delle leggi un atto normativo non può esplicare i suoi effetti anteriormente alla sua entrata in vigore. Per la dottrina (si veda: Auer/Malinverni/Hottellier: Droit Constitutionnel Suisse, 2006, Stämpfli, vol. I, n. 1410) la non retroattività delle leggi è legata alla prevedibilità del diritto, ed ha trovato in primis il suo fondamento nel diritto penale. Al principio della non retroattività delle norme è comunque riconosciuta valenza più ampia rispetto al diritto penale perché lo stesso ha attinenza alla garanzia della parità di trattamento ed è diritto che assurge a rango costituzionale siccome dedotto dall'art. 4 v. Cost.Fed.. In questo senso quindi la non retroattività governa pure altri dominii del diritto tra i quali, oltre al diritto fiscale (in questo senso DTF 123 II 385 in re X. AG, in particolare pag. 197) o quello relativo agli stranieri (DTF 122 II 113 in re A.), anche quello delle assicurazioni sociali. In effetti nella sentenza del 19 dicembre 1996 concernente la Cassa Malati U., pubblicata in DTF 122 V 405 (in particolare nelle considerazioni al punto 3) il Tribunale Federale ha rammentato come:
«Dégagé de l'art. 4 al. 1 Cst., le principe de la non-rétroactivité fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur (ATF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 257 consid. 3a; GEORG MÜLLER, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4, no 74). Il est lié au principe de la prévisibilité, qui interdit à l'administration de prendre des mesures défavorables aux administrés en vertu de règles dont ils ne pouvaient attendre l'adoption (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 148; MÜLLER, ibidem; ATF 119 Ia 258 consid. 3b, 119 V 4 consid. 2a, 102 Ia 74). Sous certaines conditions, il est cependant possible de déroger au principe de la non-rétroactivité: il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi, qu'elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu'elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu'elle se justifie par des motifs pertinents, c'est-à-dire qu'elle réponde à un intérêt public plus digne d'être protégé que les intérêts privés en jeu et, enfin, qu'elle respecte les droits acquis (ATF 120 V 329 consid. 8b, 119 Ia 258 consid. 3b). En revanche, il n'y a pas de rétroactivité proprement dite si la nouvelle règle s'applique à un état de choses durable, non entièrement révolu dans le temps; il s'agit d'une rétroactivité impropre, qui est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (ATF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100 consid. 1a et les références citées)»
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 non fa esplicito cenno al divieto di retroattività ma lo stesso, come ricorda Etienne Grisel (in “Egalité. Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Stämpfli 2000, n. 111 e segg.), sarà applicabile come in vigenza della precedente Costituzione siccome questo principio appare inerente allo Stato di diritto. Lo Stato:
" … ne saurait modifier les règles du jeu au milieu de la partie et soumettre des faits anciens à des normes nouvelles; la sécurité, la prévisibilité de l’ordre juridique en pâtiraient, et la bonne foi des justiciables serait surprise."
Sempre per rimanere al testo del prof. Grisel (n. 113) va ricordato come per il Tribunale Federale retroattiva in senso stretto è ogni legge nuova che si applichi a fatti che “étaient entièrement révolus avant son entrée en vigueur” (DTF 124 II 453). Al contrario invece va qualificata di retroattività impropria la norma che esplica i suoi effetti per l’avvenire ma sulla scorta di uno stato di fatto esistente nel passato e che continui oltre la data d’entrata in vigore della nuova legge. Grisel evoca, a titolo d’esempio, l’Ordinanza sulla limitazione degli stranieri (OLS) operanti in Svizzera che fissava nuove condizioni per la trasformazione del permesso di stagionale al 31 dicembre 1994 e che si riferiva a persone che si trovavano già nella condizione di stagionale (il tema è stato affrontato in DTF 122 II 113 c. 3). La distinzione attiene ad un criterio temporale e concreto. Occorre verificare se lo stato di fatto cui si applica la norma sia compiuto (“abgeschlossen”) o se si estende su una durata anteriore e posteriore all’adozione della disposizione controversa.
Più precisamente, come rammenta André Grisel nel suo Traité de droit administratif, ed. Ides et calendes, 1984, pag. 147 e segg., si può parlare di retroazione propriamente detta di una norma quando la regola di diritto si applichi a fatti intieramente svoltisi prima della sua entrata in vigore. L’autore rammenta come il principio della non retroattività sia enunciato dall’art. 1 del Tit.Fin. CCS. Come indicato il concetto fa riferimento alla prevedibilità del diritto che impedisce all’amministrazione di prendere delle misure sfavorevoli agli amministrati in applicazione di regole la cui applicazione non poteva essere attesa. Il principio di non retroattività é di natura costituzionale ma non è assoluto, non può essere invocato se le norme di nuova adozione sono maggiormente favorevoli agli amministrati, rispettivamente può essere ammessa una retroattività quando, come evocato nella giurisprudenza riportata per esteso, siano realizzate le seguenti condizioni:
· la retroattività è espressamente prevista dalla legge;
· è limitata nel tempo in modo ragionevole;
· è giustificata da motivi pertinenti d'interesse pubblico;
· non dà luogo ad evidenti disparità di trattamento;
· non arreca pregiudizio ai diritti acquisiti.
In questo senso André Grisel (op. cit. pag. 149 in inizio) si veda anche Adelio Scolari, Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., n. 276.
Dottrina e la giurisprudenza concordano che la base legale che prevede la retroattività non debba essere espressa (esplicita) per ammettere la retroattività propriamente detta. È sufficiente che il legislatore manifesti in maniera chiara la volontà di fare retroagire le regole di diritto che edita. Deve poi trattarsi di norme sostanziali e non formali (e qui il riferimento della dottrina è più specificatamente fatto alle norme penali, v. A. Grisel, op. cit., loc. cit.). Per quanto attiene alla durata un anno sembra ancora essere ammissibile (DTF 102 Ia 73). Per essere pertinenti i motivi d’interesse pubblico debbono prevalere, in una pesata degli interessi in gioco, su quelli privati. La giurisprudenza ha negato tale interesse pubblico prevalente all’interesse dello Stato ad aumentare le proprie risorse finanziarie o ad evitare futuri carichi finanziari (A. Grisel, op. cit., loc. cit., e giurisprudenza ivi citata).
Per quanto rileva dalla retroattività impropria la stessa sussiste quando la nuova norma esplichi i suoi effetti ex nunc e pro futuro ma su fatti che sono nati, come evidenziato, nel passato e si protraggono o ripetono ulteriormente dopo la modifica dell’ordine giuridico. In questo caso la retroattività è ammissibile. “Les fait survenus sous l’empire de l’ancien droit, mais non encore révolus lors du changement de législation sont assimilés à ceux qui se produisent ultérieurement» (A. Grisel, op. cit., pag. 150). Anche in questo caso però giurisprudenza e dottrina indicano la possibilità di eccezioni (v. DTF 103 V 41).
D’avviso di questo Tribunale non tutte le norme della modifica adottata il 13 marzo 2007 del RLCAMal sembrano essere rispettose delle condizioni per ritenere possibile l’eccezione al principio di non retroattività delle leggi (termine qui usato nella sua accezione più ampia). In particolare laddove queste norme sembrano aggravare le condizioni necessarie per l’ottenimento del sussidio e possono creare disparità di trattamento con altri assicurati che hanno beneficiato dell’ordine giuridico previgente per sussidi riferiti allo stesso periodo. La questione non va comunque approfondita in questa sede alla luce dell’esito del gravame in discussione. In particolare, come si vedrà, nel caso concreto non cambia la situazione della ricorrente sia che la norma dell’art. 67 litt. m sia quella precedente la modifica sia quella della sua nuova formulazione.
8. Come evidenziato in precedenza la signora RI 1 invoca implicitamente l’applicazione dell’art. 67 litt. m RLCAMal. Nelle considerazioni che precedono è stato evidenziato come l'aumento di costi e di spese, qui per le partecipazioni e franchigie necessarie a seguito di cure, non possono, purtroppo, essere presi in considerazione. In effetti come, evocato nella sentenza 27 marzo 2006 in re S (36.2005.137):
" Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è già espresso in proposito nella sentenza del 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re G.S. pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e segg. in specie pag. 93), ripresa nella più recente STCA del 2 febbraio 2006 in re G.P., 36.2006.4, consid. 7:
(…) Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata.".
L’esecutivo cantonale ha quindi sostanzialmente considerato soltanto gli elementi che incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece ritenuto l’aumento delle uscite, delle spese. Analogamente a questi precetti deve valere l'assunzione dei costi dovuti alle cure mediche di cui necessita un figlio. È vero che l'ergoterapia praticata dal figlio del ricorrente, indispensabile a causa dell'asma di cui soffre, incide in maniera importante sulle uscite della famiglia dell'istante. Purtroppo, però, il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza."
Analogamente il Tribunale ha trattato il caso di una signora (sentenza 2 febbraio 2006 inc. 36.2006.4) non considerando le spese di un ricovero in casa anziani come rientranti nel concetto voluto dall’art. 67 litt. m RLCAMal. Il Tribunale si è espresso in questi termini:
" … il ricovero per una persona anziana in una struttura quale quella dove risiede oggi la ricorrente. E’ ben vero che tale ricovero incide in maniera importante sulle uscite della signora X., che il margine di agio finanziario a fronte delle entrate comunque contenute e derivanti da AVS e da una piccola rendita della Cassa Pensione si è notevolmente assottigliato con la degenza, purtroppo però il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza."
Segnalando, in quella circostanza, l’esperibilità di una domanda di prestazioni complementari in favore della signora.
Come detto quindi il legislatore ha fissato all'art. 67 RLCAMal un elenco di situazioni che incidono direttamente nel reddito della persona ed hanno attinenza quindi alle sue entrate e non all’incremento delle uscite, anche per spese necessarie. Questo rilievo vale sia per la versione della norma precedente che per la nuova versione voluta con la modifica del 13 marzo 2007.
Non può quindi essere qui ritenuto l'argomento derivante dalle spese mediche e quindi da un aumento delle uscite economiche.
9. La signora RI 1 invoca poi l'investimento immobiliare ed il conseguente aumento degli oneri per la conseguente accensione di un'ipoteca. Atteso che le verifiche operate hanno permesso di ritenere un investimento effettivo e certamente non discutibile ed una spesa apparentemente corretta ed adeguata alla situazione, occorre verificare se questa spesa incida nella formazione del reddito della signora RI 1. Va premesso che la signora RI 1 non ha personalmente effettuato il risanamento dell’immobile ma ha donato i mappali (2 particelle iscritte nel RFD di __________, una relativa alla casa, giardino, porticato ecc., la seconda di complessivi 257 mq relativa alla strada) ai tre figli, __________, __________ e __________ con atto sottoscritto il 1 marzo 2005 davanti al notaio ed iscritto a RF il giorno successivo. La signora si è riservata il diritto d’abitazione vita natural durante, gratuito, sulla particella intavolante la casa. Le spese connesse al trapasso sono state assunte dai donatari i quali hanno provveduto ad accendere un’ipoteca di CHF 300'000.-- sull’immobile per l’esecuzione di importanti lavori di risanamento dell’immobile (il tutto come descritto dal doc. IX/1).
10. Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 dove un assicurato benestante aveva alienato, facendone dono ai figli, beni immobili in parte di reddito per poi postulare la concessione del sussidio, nel caso della signora RI 1 la donazione ai figli della casa di famiglia, con mantenimento del diritto d’abitazione sulla stessa, si è rilevato atto non proteso ad aggirare le norme di legge. L’immobile della signora RI 1 abbisognava di risanamento e la soluzione reperita appare, lo si ripete e se ne dà atto alla ricorrente, non tesa ad aggirare le norme. Nel caso del 2004 questo Tribunale aveva infatti ritenuto che:
" con la donazione, X. ha rinunciato ad entrate per pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi il suo reddito annuo è effettivamente diminuito. Questo procedere non può essere protetto quando la diminuzione del reddito avviene per atto volontario di alienazione senza contropartita della sostanza. Non si può, in altri termini, indebolire la propria posizione economica, arricchendo quella di terzi (ancor meno se non bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata sostenuta dal ricorrente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla collettività parte del proprio premio di cassa malati.
A fronte di tale volontaria spoliazione dei beni senza obbligo e contropartita la richiesta di ottenimento del sussidio si palesa quale manifesto abuso di diritto.
In questo senso André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel, 1984, pag. 397 e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il principio del divieto di abuso di diritto anche nelle assicurazioni sociali, e meglio:
Das Prinzip von Treu und Glauben prägt die Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4 a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, andererseits für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das Verbot widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt, dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische Handlungsweisen, Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl., S. 91 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung)."
11. In concreto quindi la ricorrente, proprietaria delle due particelle cui è cenno, ha donato le stesse ai figli che hanno acceso importante ipoteca (CHF 300'000.--) per risanare l’immobile e ristrutturarlo. In pari tempo la ricorrente ha mantenuto sulla casa un diritto d’abitazione vita natural durante. Non si può ritenere che la cessione sia avvenuta senza reale motivo e senza adeguata controprestazione in favore della signora RI 1 da parte dei figli. Occorre quindi verificare se la cessione immobiliare abbia avuto un’incidenza nel reddito della signora RI 1. Di principio, alla luce del fatto che in maniera incontestata i versamenti da pensione della ricorrente non hanno subito flessione tra il 2004 (anno di computo della tassazione di riferimento) ed il 2007, una diminuzione del reddito potrebbe consistere nel valore locativo.
Sul tema del valore locativo e più generalmente dei redditi computabili, nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato che per il calcolo del reddito autonomamente eseguito da parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di questo reddito fa parte "ogni <altro> reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori.
Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata:
" Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT:
" L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."
Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:
" il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;
per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."
La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza.
Come indicato quindi nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che sarà successivamente commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle pigioni).
D'altro canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità dal reddito lordo prima della sua conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004; 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005 dove si sono escluse altre possibili deduzioni pur ammesse in sede fiscale:
" … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire."
Ne discende che, in caso di diminuzione del reddito ai sensi della lettera m dell’art. 67 RLCAMal nella versione precedente la modifica del 13 marzo 2007 vigente dal 1 gennaio 2007 (si rinvia alle considerazioni che precedono a proposito dell’ammissibilità di tale retroattività), e quindi anche in caso di diminuzione effettiva del reddito locativo, potevano essere ritenuti gli estremi di Legge per la determinazione autonoma da parte dell'UAM del reddito da convertire. Non però in caso di incidenza maggiore delle poste deducibili ammesse secondo costante giurisprudenza (più sopra citata), ossia dell’aumento degli oneri ipotecari. In effetti un siffatto aumento comporterebbe crescita nelle uscite e non diminuzione delle entrate ed i presupposti dell’art. 67 litt. m RLCAMal nella versione sino a fine 2006 non sarebbero adempiuti.
12. Ora nel caso concreto appare, a seguito degli accertamenti svolti dal Tribunale, come la ricorrente non si sia vista diminuire il reddito locativo a suo carico, comunque, alla luce dell’esistenza del diritto d’abitazione vita natural durante. D’altro canto l’esistenza di un onere ipotecario non compete alla ricorrente e, come indicato, non potrebbe comunque essere considerato per la determinazione di una diminuzione del reddito lordo secondo la vecchia lettera dell’art. 67 lett. m RLCAMal. Il nuovo tenore della norma esclude di considerare una diminuzione del reddito locativo, che potrebbe derivare da revisione significativa del valore di stima ad esempio, poiché prevede la possibilità di calcolo autonomo del reddito da convertire secondo le apposite tabelle da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia in caso di diminuzione importante del reddito netto, proveniente da attività dipendente od indipendente, o da pensioni, rendite e assegni, rispetto ai periodi fiscali applicabili. Da quanto precede si deve ritenere che la signora RI 1 non ha subito una diminuzione del suo reddito lordo ai sensi dell’art. 67 litt. m RLCAMal (versione 2006) tale da imporre un calcolo autonomo da parte dell’amministrazione con successiva commutazione a mano delle apposite tabelle (al proposito l’art. 72 cpv. 1 RLCAMal non risulta essere stato oggetto di modifica ed allora l’UAM continuerà, anche a fronte delle modifiche dell'art. 67 litt. m RLCAMal che impongono raffronto di redditi netti, senza precisare esattamente in cosa consista la parte lorda da non considerare, a commutare a norma dell’art. 71 cpv. 1 RLCAMal il “reddito lordo” con possibili difficoltà). Come emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente a richiesta del giudice delegato il reddito derivante dal versamento dell'AVS è aumentato, anche se in maniera non significativa, da CHF 21'516.-- annui agli attuali CHF 21'924.-- (pari a CHF 1'827.-- mensili, con il rilievo qui di importi decisamente contenuti e prossimi ai limiti della sopravvivenza a fronte di spese - principalmente per la salute - di notevole impatto sul reddito). Non sono quindi dati gli estremi per scostarsi dalla tassazione 2004 che non permette di concedere il sussidio.
13. Alla luce di quanto precede il ricorso va allora respinto senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
14. Con il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), applicabile in concreto poiché, per l’art. 132 cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.
A proposito della materia qui in esame (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art. 83 LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. L’art. 95 LTF prevede che il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett. c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d), del diritto intercantonale (lett. e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come, affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in particolare pag. 351 segg..).
Infine, l'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo. Al riguardo il cpv. 1 della norma stabilisce che "la parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (cpv. 1). Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura (cpv. 2) ed esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso."
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti