Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2007.59

 

cs

Lugano

18 aprile 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 aprile 2007 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione del 13 marzo 2007 emanata da

 

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

ritenuto che,                    con risoluzione del 13 marzo 2007 il Consiglio di Stato, esaminata l’istanza 24 gennaio 2007 della dr.ssa __________, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal, richiamati gli art. 36 e 55a LAMal, l’Ordinanza del Consiglio federale del 3 luglio 2002 che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare a carico della LAMal (OFL) e il decreto cantonale di applicazione dell’art. 55a LAMal, ha autorizzato l’interessata ad esercitare quale medico, specializzata in oftalmologia, a carico della LAMal a contare dal 1. giugno 2007 nello studio ubicato a __________ (doc. A),

                                         conformemente a quanto indicato al punto 5 del dispositivo, la dr. ssa __________, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA con ricorso dell’11 aprile 2007, con il quale chiede lo stralcio dal dispositivo della risoluzione del punto 2 (ossia: “l’attività di medico, specializzato in oftalmologia, deve essere praticata nello studio medico ubicato a __________”), nonché la concessione dell’effetto sospensivo per quanto concerne l’applicazione del punto 2 del dispositivo,

 

                                         con sentenza del 22 marzo 2004 (inc. 36.2003.85), questo Tribunale, dovendo statuire su un ricorso inoltrato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 del 15 dicembre 2003 (FU 104/2003, pag. 9089; BU n. 7 del 13 febbraio 2004, pag. 70; RL 6.4.6.1.6), ha accertato la propria competenza a decidere in merito ai ricorsi presentati contro le risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato in applicazione dell’Ordinanza federale che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (OFL), adottata in applicazione dell’art. 55a LAMal,

 

                                         il 15 dicembre 2003 il Parlamento cantonale ha adottato il decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 il cui scopo è quello di definire quali categorie di fornitori di prestazioni sono e quali non sono sottoposte alla limitazione di esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dall'ordinanza federale (art. 1 cpv. 1 DL) e di definire la procedura e le condizioni applicabili alle ammissioni dei fornitori sottoposti al regime della limitazione (art. 1 cpv. 2 DL),

 

                                         l’art. 11 cpv. 1 del decreto cantonale prevede che contro le decisioni emanate sulla base del decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione,

 

                                         con 4 sentenze del 12 ottobre 2005 (inc. 36.2005.36, 36.2005.33, 36.2005.37, 36.2005.41), il TCA ha statuito nel merito di 4 ricorsi inoltrati contro le risoluzioni del Consiglio di Stato che avevano negato l’autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal in applicazione dell’art. 55a LAMal e dell’OFL,

                                         il 10 maggio 2006 il Gran Consiglio, preso atto che il Consiglio federale ha modificato, il 25 maggio 2005, con effetto dal 4 luglio 2005, l’OFL, prolungando la moratoria sugli studi medici fino al 3 luglio 2008, ha adottato il Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a LAMal per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008 (RS 6.4.6.1.6), mantenendo, all’art. 11, la facoltà di ricorso al TCA contro le decisioni emanate in applicazione del decreto,

 

                                         contro le sentenze dei Tribunali cantonali in ambito di autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal era dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 128 OG, giusta il quale il TFA giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso degli articoli 97, 98 lettere b-h e 98a in materia di assicurazioni sociali (cfr. anche sentenza del Tribunale federale del 27 novembre 2003, 2P.305/2002, consid. 5.3.2.2, pubblicata in DTF 130 I 26),

 

                                         il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), il cui art. 34 prevede che il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui agli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 7, 51, 54, 55 e 55a delle legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie,

 

                                         per l’art. 33 lett. i della LTAF il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale,

 

                                         giusta l’art. 46 Cost. fed. i Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge (cpv. 1). La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità (cpv. 2 ). La Confederazione tiene conto dell’onere finanziario derivante dall’attuazione del diritto federale. Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e provvede a un’adeguata perequazione finanziaria (cpv. 3),

 

                                         a norma dell’art. 49 cpv. 1 Cost. fed. il diritto federale prevale su quello cantonale,

 

                                         per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate),

 

                                         per costante giurisprudenza federale il significato di una norma deve essere inteso innanzitutto in senso letterale. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi di interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito scostarsi dal senso letterale solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma in questione, così come dalla relazione con altre disposizioni (cfr. STFA del 2 febbraio 2006 nella causa S., B 124/04; DTF 131 V 93; DTF 131 V 128; DTF 135 V 232; RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

                                         Secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore (SVR 2006 ALV Nr. 11). Devono cioè esistere delle ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60;

 

                                         DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV),

 

                                         l'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b),

 

                                         invece, quando il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev’essere ricercato quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d’interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (SVR 2006 ALV Nr. 11; DTF 130 II 71 consid. 4.2, DTF 130 V 232 consid. 2.2, DTF 130 V 295 consid. 5.3.1, DTF 130 V 428 consid. 3.2, DTF 130 V 475 consid. 6.5.1, DTF 130 V 484 consid. 5.2, DTF 130 V 129 V 284 consid. 4.2 e riferimenti),

 

                                         i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b),

 

 

                                         l’art. 34 LTAF (assicurazione malattie) prevede che il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui, segnatamente, all’art. 55a delle legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie,

 

                                         riguardo all’art. 30 del progetto della LTAF, diventato l’attuale art. 34, il Consiglio federale nel Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale (FF 2001 3764, pag. 3942 e seguenti) ha affermato:

 

"  Secondo l’articolo 53 della legge sull’assicurazione malattie (RS 832.10), attualmente il Consiglio federale decide sui ricorsi contro le decisioni dei governi cantonali.

Nella prospettiva di decentralizzare i compiti, occorre sgravare il nostro Consiglio dalla maggior parte delle sue funzioni giurisdizionali, conformemente agli obiettivi principali della riforma giudiziaria (cfr. messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 462, Walter Kälin, Justizreform, AJP 1995, p. 1004 segg., p. 1005).

 

(…)

 

Sgravare il Consiglio federale dalle funzioni giurisdizionali significa permettere a quest’ultimo, comunque sempre oberato di lavoro, di concentrarsi maggiormente sui compiti che gli sono propri, ossia quelli inerenti al governo. Nel contempo, il principio funzionale della separazione dei poteri è rispettato; secondo tale principio la giurisprudenza non compete al secondo ma al terzo potere.

Il compito di deliberare su simili ricorsi è delegato al Tribunale amministrativo federale.

Il giudizio dei ricorsi contro le decisioni cantonali non è certo uno dei compiti tradizionali di tale tribunale. Ma la necessità in materia di protezione giuridica in questo settore deve essere garantita a livello federale. Il sovraccarico di lavoro esclude la possibilità di ricorrere davanti al Tribunale federale, anche sotto forma di ricorso contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale. In questo ambito,

il Tribunale amministrativo federale decide definitivamente (cfr. art. 78 lett. o LTF).

La possibilità di ricorrere al Tribunale federale non esiste nemmeno oggi (le decisioni sui ricorsi emanate dal Consiglio federale non possono essere impugnate davanti al Tribunale federale). Introdurre tale possibilità prolungherebbe l’iter ricorsuale. Tale possibilità deve essere evitata poiché tali controversie devono essere decise definitivamente il più rapidamente possibile (per questo motivo la legge sull’assicurazione malattie prevede anche termini di trattamento).

La delega della competenza dal Consiglio federale al Tribunale amministrativo federale permette inoltre di risolvere il problema secondo cui determinati casi dell’articolo 53 LAMal in quanto controversie «di diritto civile» potrebbero rientrare nel campo d’applicazione dell’articolo 6 CEDU e devono quindi essere giudicati da un tribunale (segnatamente gli elenchi ospedalieri). In una decisione del 1° maggio 2000 concernente il rifiuto di registrare un ospedale nell’elenco ospedaliero, il TFA ha lasciato aperta la questione di determinare se il criterio «di diritto civile» fosse adempiuto poiché il ricorrente non aveva alcun «diritto» ai sensi della Convenzione e quindi già per questo motivo non era entrato nel merito (DTF 126 V 182). La Corte europea dei diritti dell’uomo, che interpreta autonomamente le disposizioni della Convenzione, non ha ancora deciso sulla questione di un’eventuale applicazione della garanzia della via giudiziaria dell’articolo 6 CEDU in questo ambito. La soluzione adottata con la presente revisione permetterebbe di ridurre sensibilmente sin dall’inizio la portata di tale questione.

 

Nei casi di cui all’articolo 30 LTram, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei governi cantonali. L’istanza inferiore non è quindi un’autorità amministrativa federale, ma contrariamente alla norma, un’autorità cantonale.

I casi dell’articolo 30 LTram sono elencati separatamente (accanto all’art. 29 lett. h LTram) poiché sono incluse le decisioni il cui carattere di decisione è contestato (p. es. tariffe, elenchi ospedalieri). Indipendentemente dal loro carattere dubbio, tali decisioni possono essere impugnate direttamente davanti al Tribunale amministrativo

federale sulla base dell’articolo 30 LTram.” (pag. 3942-3944),

 

 

                                         a proposito dell’attuale art. 33 lett. i LTAF (ex art. 29), il Consiglio federale ha rilevato (FF 2001, pag. 3942):

 

"  Il Tribunale amministrativo federale è istituito in primo luogo per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell’Amministrazione federale (cfr. art. 191a Cost. - Riforma giudiziaria). Per questo motivo le autorità cantonali (lett. h [nota del redattore: ora lett. i]) sono autorità inferiori del Tribunale amministrativo federale solo eccezionalmente, segnatamente solo se una legge federale (un’ordinanza non è sufficiente) prevede il ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le loro decisioni, come per esempio nell’ambito dell’assistenza internazionale in materia penale (cfr. art. 25 e 80e AIMP, RS 351.1) e nel settore dell’agricoltura (cfr. art. 166 cpv. 2 LAgr, RS 910.1).",

 

                                         dal tenore letterale dell’art. 34 LTAF emerge che il legislatore ha inteso conferire al nuovo Tribunale amministrativo federale la competenza di decidere in merito alle impugnative contro le risoluzioni prese dai Governi, che precedentemente venivano decise dapprima dai Tribunali cantonali ed in ultima istanza dal TFA,

 

                                         la norma precisa espressamente che il TAF decide sui ricorsi dei Governi cantonali, e non, quindi, di altre autorità o tribunali cantonali,

                                        

                                         l’interpretazione letterale del testo della norma va nel senso che il ricorso deve essere interposto direttamente al Tribunale amministrativo federale,

 

                                         l’interpretazione letterale è confermata anche dal citato Messaggio del Consiglio federale, dove figura che le “decisioni possono essere impugnate direttamente davanti al Tribunale amministrativo federale” e che le “controversie devono essere decise definitivamente il più rapidamente possibile”,

                                         del resto le altre decisioni dei Governi cantonali prese in applicazione degli art. 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 7, 51, 54 e 55 LAMal, sono impugnate direttamente al TAF e concernono aspetti prevalentemente “amministrativi” (elenco degli Ospedali e altri Istituti, convenzioni tariffali), come il rilascio di un’autorizzazione ad esercitare l’attività di medico a carico della LAMal in applicazione dell’art. 55a LAMal,

 

                                         pertanto con questa novella legislativa si è voluto attribuire al TAF la competenza di decidere sulle questioni prevalentemente “amministrative” in senso stretto (elenco degli ospedali, convenzioni tariffali, autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal), decise dai Governi cantonali,

 

                                         inoltre a giustificazione dell’attribuzione di competenza al TAF il Consiglio federale ha menzionato anche l’art. 6 CEDU e la necessità di far capo ad un’autorità giudiziaria per decidere in merito alle vertenze sorte sulle risoluzioni prese in applicazione delle norme elencate nel previgente art. 53 LAMal, ciò che non sarebbe stato necessario se la competenza in ambito di art. 55a LAMal fosse stata lasciata ai Tribunali cantonali,

 

                                         alla luce di quanto sopra, in virtù degli art. 33 lett. i LTAF e 34 LTAF la competenza per decidere in merito alle controversie derivanti dall’art. 55a LAMal (e dall’ordinanza di applicazione; OFL) contro le decisioni del Governo cantonale è del Tribunale amministrativo federale ed esclude la possibilità di impugnare le risoluzioni innanzi al TCA,

 

                                         su questa questione, nell’ambito dei lavori preparatori per la revisione della legge cantonale di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), questo Tribunale ha interpellato l’Ufficio federale di Giustizia, a Berna, chiedendo:

 

"  il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino ha preso atto che il nuovo articolo 34 LTAF (assicurazione malattie), in vigore dal 1.1.2007, prevede che “il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui agli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1-3, 49 capoverso 7, 51, 54, 55 e 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie."

 

In particolare l’art. 34 LTAF, a differenza del vecchio art. 53 LAMal sul ricorso al Consiglio federale, rende competente il Tribunale amministrativo federale a decidere anche contro i ricorsi in materia di limitazione dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione malattie di cui all’art. 55a LAMal.

 

Nel 2006 il Ticino, in sostituzione del Decreto del 15 dicembre 2003 concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 LAMal per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005, ha adottato il Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a della LAMal per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008 (6.4.6.1.6).

 

L’art. 6 del Decreto prevede che la domanda di ammissione eccezionale deve essere inoltrata al Consiglio di Stato il quale accerta se le condizioni previste all’art. 5 del decreto sono soddisfatte. Per l’art. 11 contro le decisioni emanate sulla base di questo decreto è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, ed in particolare della nuova normativa federale che dà competenza al TAF di decidere sui ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui, tra l’altro, all’art. 55a LAMal, vi chiediamo se la via di ricorso al nostro Tribunale cantonale delle assicurazioni viene a cadere e se è dato ricorso diretto al TAF contro le decisioni del Consiglio di Stato in questo ambito.”,

 

                                         nella sua risposta del 1. marzo 2007 l’Ufficio federale di Giustizia ha affermato:

 

"  Accusiamo ricevuta del Suo scritto del 16 febbraio 2007. In base a quanto da Lei esposto dopo l’entrata in vigore della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) per il Cantone Ticino si pone la domanda se la via di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni prevista dal diritto cantonale venga a cadere (art. 11 del Decreto legislativo del 10 maggio 2006 concernente l’applicazione dell’art. 55a della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo del 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008 [RL 6.4.6.1.6]).

 

Come da lei correttamente riconosciuto nel Suo scritto l’art. 34 LTAF, a differenza dell’art. 53 cpv. 1 LAMal [RU 1995 1328] sul ricorso del Consiglio federale, rende competente il Tribunale amministrativo federale a decidere anche contro i ricorsi in materia di limitazione dell’autorizzazione ad esercitare a carico dell’assicurazione malattie (art. 55a LAMal), questo come ultima istanza. Infatti, il ricorso davanti al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di assicurazione malattie ai sensi dell’articolo 34 LTAF (art. 83 lett. r della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).

 

Detto questo, rimane da chiarire la questione di fondo, cioè se contrariamente a quanto previsto dal diritto cantonale le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti l’art. 55a LAMal debbano essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale, escludendo la via di un precedente ricorso ad un’istanza giudiziaria cantonale.

 

In riferimento al Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale (FF 2001 3764, pag. 3942 e seguenti), si può affermare che con l’articolo 34 LTAF (cfr. anche l’art. 33 lett. i LTAF) si è voluto istituire la possibilità di impugnare le decisioni dei Governi cantonali direttamente davanti al Tribunale amministrativo federale.

 

In conclusione possiamo dunque confermare che con l’art. 34 LTAF il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni viene a cadere.”,

 

                                         in queste condizioni l’art. 11 del Decreto cantonale concernente l’applicazione dell’art. 55a LAMal per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2008 (RS 6.4.6.1.6) non è più applicabile,

 

                                         il TCA non è competente per decidere nel merito del ricorso presentato dalla dr.ssa med. __________,

 

                                         il ricorso va trasmesso al Tribunale amministrativo federale, poiché competente a decidere in merito,

 

                                         al riguardo, in una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità incompetente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é irricevibile per incompetenza del TCA.

 

                                   2.   L’incarto è trasmesso al Tribunale amministrativo federale.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti