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Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Ivano Ranzanici, giudice delegato |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 12 aprile 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 marzo 2007 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Uffico assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, celibe, indipendente, nato nel 1965, ha chiesto, mediante formulario ottenuto dalla Cancelleria Comunale di __________, il sussidio per fronteggiare il premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2007. A fondamento della sua domanda RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2004 che indica un reddito imponibile di CHF 9'100.- ed una sostanza di CHF 364'000.-.
1.2. L'Ufficio Assicurazione Malattia ha respinto la richiesta siccome, a causa dell'incidenza della sostanza, il reddito determinante è stato cifrato in CHF 24'000.- e quindi superiore ai limiti per la concessione del sussidio. Il reclamo formulato dall'assicurato non ha avuto miglior sorte siccome respinto con il provvedimento 16 marzo 2007 qui impugnato.
1.3. Con ricorso 12 aprile 2007 RI 1 rileva come la sua sostanza sia oggi diminuita sia perché nel frattempo gravata da ipoteche sia per l'esistenza di nuove stime e quindi non più attuale.
L'Ufficio Assicurazione Malattia si oppone all'accoglimento dell'impugnativa con argomenti che, se del caso, saranno ripresi in corso di motivazione.
Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'acquisizione di specifiche prove. Egli è rimasto silente.
in diritto
in ordine
2.1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e con conclusioni che appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).
2.3. Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.4. Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:
" … come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo"
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
… quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo.
2.5. In concreto l'amministrazione cantonale è partita, per la determinazione del diritto al sussidio, dalla decisione di tassazione 2004 del ricorrente. Tale tassazione prevede un reddito imponibile fissato in CHF 9'100.- cui deve essere aggiunto il quindicesimo della parte della sostanza che supera, per i singoli, i CHF 150'000.-. Nello specifico il ricorrente dispone di una sostanza, ritenuta nella tassazione 2004, di CHF 364'000.- da cui occorre ritenere la somma di CHF 14'266.65 ([316'000.- - 150'000.-] : 15) cui vanno aggiunti i CHF 9'100.- di reddito per un complessivo di CHF 23'366.65 che, come vuole la legge, va arrotondato al mille franchi superiore e quindi a CHF 24'000.-. Tale reddito è decisamente superiore al limite di CHF 20'000.- imposto dall'Esecutivo cantonale per delega del Parlamento.
2.6. Il ricorrente invoca la diminuzione della sua sostanza, da un lato per l'esistenza di nuove stime volute con la novella legislativa emanata ormai da anni dal Parlamento, e per l'aggravio dei fondi con cartelle ipotecarie. RI 1 sembra quindi voler far capo all'art. 67 RegLCAMal in particolare alla lettera m del medesimo. Nelle considerazioni che precedono è stato evidenziato come l'aumento di costi e di spese, rispettivamente l'accumularsi di debiti, cui il ricorrente sembra fare riferimento nel suo scritto doc. 2 del 1° marzo 2007 all'UAM, non possono essere presi in considerazione. In effetti, come evocato nella sentenza 27 marzo 2006 in re S (36.2005.137):
" Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni si è già espresso in proposito nella sentenza del 6 febbraio 2002 (36.2001.71 in re G.S. pubblicata in RDAT 2002 II pag. 91 e segg. in specie pag. 93), ripresa nella più recente STCA del 2 febbraio 2006 in re G.P., 36.2006.4, consid. 7:
"(…) Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata."
L’esecutivo cantonale ha quindi sostanzialmente considerato soltanto gli elementi che incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece ritenuto l’aumento delle uscite, delle spese. Analogamente a questi precetti deve valere l'assunzione dei costi dovuti alle cure mediche di cui necessita un figlio. È vero che l'ergoterapia praticata dal figlio del ricorrente, indispensabile a causa dell'asma di cui soffre, incide in maniera importante sulle uscite della famiglia dell'istante. Purtroppo, però, il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza."
Come detto quindi il legislatore ha fissato all'art. 67 RLCAMal un elenco di situazioni che incidono direttamente nel reddito della persona ed hanno attinenza quindi alle sue entrate e non all’incremento delle uscite, anche per spese necessarie quali - come in concreto - quelle per far fronte agli arretrati di mesi dei premi LAMal. Questo rilievo vale sia per la versione della norma precedente che per la nuova versione voluta con la modifica del 13 marzo 2007.
2.7. Non solo il legislatore non ha considerato l'aumento delle uscite quale elemento fondante la possibilità di accertamento autonomo del reddito determinante, ma non ha neppure direttamente considerato la sostanza (o meglio sua diminuzione). Ci si potrebbe chiedere se una diminuzione della sostanza, per distruzione ad esempio, che incide sul reddito dell'assicurato (valore locativo o reddito da pigioni) non dovrebbe comportare soluzione diversa. La questione può qui rimanere irrisolta. In concreto infatti il ricorrente non ha invocato una simile situazione che incida sul reddito locativo o sulla redditività della sua sostanza immobiliare.
Il fatto di gravare la propria sostanza con cartelle ipotecarie a garanzia di mutui non configura, di per sè e comunque in concreto, una diminuzione del reddito ai sensi dell'art. 67 litt. m RegLCAMal. L'accensione o l'aumento di un'ipoteca comporta - con tutta verosimiglianza - un aumento degli oneri (interessi passivi ed ammortamento) e, quindi, delle uscite e non incide invece sulle entrate economiche dell'assicurato.
Sul tema dell'alienazione di immobili o dell'aggravio (quale fattore riduttivo della sostanza) questo Tribunale si è recentemente espresso (inc. 36.2007.2 sentenza del 19 aprile 2007) dove si è rammentato come:
" Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 dove un assicurato benestante aveva alienato, facendone dono ai figli, beni immobili in parte di reddito per poi postulare la concessione del sussidio, nel caso della signora ___ la donazione ai figli della casa di famiglia, con mantenimento del diritto d’abitazione sulla stessa, si è rilevato atto non proteso ad aggirare le norme di legge. L’immobile della signora ___ abbisognava di risanamento e la soluzione reperita appare, lo si ripete e se ne dà atto alla ricorrente, non tesa ad aggirare le norme. Nel caso del 2004 questo Tribunale aveva infatti ritenuto che:
"con la donazione, X. ha rinunciato ad entrate per pigioni per un ammontare di CHF 13'200.- e quindi il suo reddito annuo è effettivamente diminuito. Questo procedere non può essere protetto quando la diminuzione del reddito avviene per atto volontario di alienazione senza contropartita della sostanza. Non si può, in altri termini, indebolire la propria posizione economica, arricchendo quella di terzi (ancor meno se non bisognosi come in casu, la circostanza non è infatti stata sostenuta dal ricorrente), senza obbligo giuridico, per far sborsare alla collettività parte del proprio premio di cassa malati. A fronte di tale volontaria spoliazione dei beni senza obbligo e contropartita la richiesta di ottenimento del sussidio si palesa quale manifesto abuso di diritto.
In questo senso André Grisel, Traité de droit administratif, Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel, 1984, pag. 397 e DTF 108 V 88 che estende esplicitamente il principio del divieto di abuso di diritto anche nelle assicurazioni sociali, e meglio:
"Das Prinzip von Treu und Glauben prägt die Beziehungen zwischen Verwaltung und Bürger (BGE 107 V 160 E. 2 a.A.); es gilt insbesondere auch im Sozialversicherungsrecht (vgl. z.B. BGE 106 V 33 E. 4 a.A.). Der Grundsatz ist Richtschnur einerseits für die Behörde, andererseits für den einzelnen (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5. Aufl., Bd. I, S. 458), somit auch für den Leistungsansprecher in der Sozialversicherung. Aus dem Grundsatz von Treu und Glauben fliessen u.a. das Verbot widerspruchsvollen oder rechtsmissbräuchlichen Handelns und das Vertrauensschutzprinzip (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., S. 458 und 462). Daraus folgt, dass das Verhalten (Willenserklärungen, faktische Handlungsweisen, Stillschweigen) desjenigen, welcher von einem Sozialversicherer Leistungen beansprucht, so aufzufassen ist, wie sie dieser in guten Treuen verstehen durfte und verstehen musste (GUHL/MERZ/KUMMER, OR, 7. Aufl., S. 91 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung)."
Sempre nella sentenza del 19 aprile 2007 (36.2007.2) questo Tribunale ha considerato:
" Sul tema del valore locativo e più generalmente dei redditi computabili, nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato che per il calcolo del reddito autonomamente eseguito da parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di questo reddito fa parte "ogni <altro> reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori.
Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata:
Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT:
L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."
Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:
il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;
per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."
La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza."
In altri termini una diminuzione della sostanza che abbia impatto sul reddito potrebbe essere considerata nell'ambito dell'art. 67 litt. m RLCAMal in circostanze ben determinate e comunque qui non ricorrenti, esclusa comunque un'alienazione della sostanza stessa (in particolare senza adeguata contropartita) o l'aggravio mediante onere ipotecario a fronte di mutuo.
2.8. In casu, come visto, il ricorrente non ha invocato motivi tali da dovere ritenere l’aggravio della sostanza immobiliare, mediante l’accensione di due ipoteche per CHF 75'000.-, e la loro conseguente incidenza finanziaria, sia nell’ottica della diminuzione della sostanza che dell’aumento degli oneri per gli interessi passivi e per l’ammortamento del debito, quale situazione avente quale conseguenza l’applicazione dell’art. 67 litt. m RLCAMal. In particolare non è stata invocata una diminuzione involontaria della sostanza che abbia incidenza sul reddito locativo come indicato in precedenza. Si rammenta come la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali sia retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente ed il giudice delegato ha facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato.
E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Secondo il TFA (sentenza 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, cons. 3b):
" (…) Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). Au demeurant, il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 n° U 349, p. 478 consid. 2b; DTA 1998 n° 48, p. 284). (…)."
2.9. Il ricorrente invoca, nel suo gravame, l’entrata in vigore della nuova legge sulla stima ufficiale, il 1. gennaio 1997, e le nuove stime attualmente vigenti. Va subito evidenziato come le nuove stime ufficiali, comunque efficaci dal 1. gennaio 2005, hanno condotto - in molti casi - alla riduzione del valore di stima di immobili tra cui la proprietà di RI 1.
Va qui osservato come il Consiglio di Stato abbia previsto di fare riferimento alla tassazione 2004, la quale, siccome riferita a periodo antecedente alle nuove stime immobiliari, prevede l'applicazione della previgente normativa e dei precedenti valori. L'applicazione delle nuove stime dovrebbe trovare piena concretezza dalla tassazione 2005 come rammenta la sentenza 6 dicembre 2006 in re M. (80.2006.127) della CDT. La tassazione 2004, per tutti i contribuenti proprietari di immobili in Ticino, considera i precedenti valori di stima (antecedenti alle nuove stime 1 gennaio 2005). Non vi è disparità di trattamento tra i contribuenti assicurati postulanti l’attribuzione del sussidio, ed il fatto che venga fatto riferimento alla tassazione 2004 da parte dell'Esecutivo non può qui essere censurato. Il legislatore ha mantenuto in vigore senza modifiche - sino ad oggi - l'art. 30 litt. b LCAMal e non ha apportato modifiche all'importo da considerare per la determinazione del diritto al sussidio, ciò verosimilmente anche per il riferimento fatto nel DE 14 novembre 2006 ad una tassazione (2004) che si basa anche su una sostanza determinata secondo le norme vigenti prima della nuova legge sulle stime immobiliari.
Il ricorrente, come rettamente rammenta l'UAM nelle sue puntuali osservazioni, avrebbe dovuto salvaguardare i suoi diritti dinanzi alle autorità fiscali e contestare in quella sede il valore di stima ritenuto dall'UT competente invocando semmai l'applicazione delle nuove stime (a quel momento in divenire).
Come rammenta la costante prassi di questo Tribunale va ancora ribadito che unicamente la tassazione ordinaria riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo può essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 RLCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 RLCAMal, si veda inoltre quanto evocato in STCA 36.2004.81 del 3 settembre 2004 e 36.2004.112 dell'11 ottobre 2004). In altri termini, una decisione di tassazione relativa ad un periodo fiscale diverso rispetto a quello voluto dall’esecutivo, con fissazione di importi inferiori ai parametri per la concessione del sussidio, non può essere utilizzata, trattandosi di periodo fiscale (per il quale una tassazione esiste) differente da quello determinato dall'esecutivo cantonale per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). Il giudice non può scostarsi dall’applicazione della normativa del Governo che concretizza una norma voluta dal Parlamento, salvo sussistano validi motivi (in questo senso STCA 36.2006.71, 72, 120 e 124 del 23 ottobre 2006 dove questo Tribunale si è scostato dai parametri fissati dall’esecutivo nel suo DE).
Alla luce di quanto precede l'aggravio della sostanza e la diminuita stima non possono comportare l'applicazione dell'art. 67 RLCAMal. La decisione dell'Ufficio Assicurazione Malattia appare corretta e va qui confermata. Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tassa di giustizia e spese e senza riconoscimento di ripetibili all’amministrazione vincente in causa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti