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Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Ivano Ranzanici, giudice delegato |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 18 aprile 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 20 marzo 2007 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, 1925, vedova e beneficiaria di rendite, domiciliata a __________, ha postulato la riduzione del premio individuale dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per l'anno 2007.
La domanda è stata inoltrata su formulario ufficiale ed è pervenuta all'amministrazione l'11 agosto 2006.
A fondamento della richiesta il rappresentante della ricorrente, __________, ha prodotto una serie di documenti tra cui la decisione di tassazione 2004, che indica un reddito imponibile nullo ed una sostanza di CHF 3'000.--, e quella relativa al 2005 - che indica un imponibile di CHF 15'400.-- e sostanza CHF 7'000.--.
1.2. La domanda di sussidio è stata respinta ed il successivo reclamo non ha avuto miglior fortuna siccome rigettato il 20 marzo 2007.
Nella sua ultima decisione l'Ufficio Assicurazione Malattia evidenzia per la signora RI 1 "…un reddito nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a" CHF 6'000.-- con conseguente applicazione dell'art. 32 cpv. 1 LACAMal.
Conseguentemente, per stabilire il diritto al sussidio 2007, l'UAM ha indicato la necessità di far capo al reddito "della persona o della famiglia da cui" l'assicurata "dipende per" il sostentamento, ma l'indicazione di tale reddito non deve avvenire se "…al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore a" CHF 1'470.--. L'UAM ha considerato un reddito di CHF 2'955.-- mensili dell'assicurata che, convertiti a mano delle apposite tabelle, impongono di ritenere un reddito ipotetico di CHF 26'000.-- superiore ai CHF 20'000.-- che danno diritto al sussidio.
1.3. Con ricorso 18 aprile 2007 RI 1 ribadisce il suo diritto al sussidio. Essa indica un reddito imponibile 2004 formalmente a zero a seguito delle deduzioni ammesse dall’autorità fiscale per spese di rinnovo dell'immobile di sua proprietà. Dal canto suo l'amministrazione, con osservazioni 8 maggio 2007, evidenzia come la tassazione 2004 sia vincolante per l'amministrazione e ribadisce sostanzialmente il contenuto della decisione impugnata, confermando quindi la necessità di procedere all’accertamento autonomo del reddito e sua conversione a mano delle apposite tabelle con negazione del diritto al sussidio. Alla parte ricorrente è stata concessa la possibilità di esprimersi ulteriormente e di domandare l'acquisizione di specifiche prove.
in diritto
in ordine
2.1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.-. A norma dell’art. 49 LCAMal il Consiglio di Stato determina annualmente – nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) – le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
"a) il periodo fiscale determinante per l’accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l’importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per l’esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l’aumento dei limiti di reddito previsti dall’Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell’entrata in vigore della LAMal."
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
"a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o
intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla
tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie."
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.— (reddito della famiglia).
2.3. Come indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall’aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle – attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall’Istituto delle Assicurazioni Sociali d’intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell’art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal) e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
"a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m)diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da rilevare come, con modifica pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal ha subito alcune modifiche vigenti – retroattivamente – dal 1 gennaio 2007. In particolare l’art. 67 alle lettere d) ed m) è stato così modificato:
"d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono
esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.--, secondo il periodo determinante;
(…)
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
2.4. Le modifiche portate dall’esecutivo cantonale al Regolamento di applicazione della Legge Cantonale d’applicazione della LAMal non si limitano però al tenore di alcune voci dell’art. 67 come visto. In effetti il Consiglio di Stato ha voluto adeguare, sia alla luce di alcune sentenze di questo Tribunale ma soprattutto a fronte delle modifiche intervenute a livello della legislazione fiscale, il tenore di ulteriori norme. In particolare l’art. 51 RLCAMal il cui nuovo testo è il seguente:
"Art. 51 Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.–, che ritengono di aver diritto alla riduzione dei premi, devono indicare il reddito di riferimento."
Mentre il precedente testo faceva riferimento al “reddito lordo annuo” inferiore a CHF 6’000.-- e “desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio determinante”, per il resto il testo è rimasto invariato.
D’altra parte il testo dell’art. 52 RLCAMal è ora il seguente:
"Art. 52 1. Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.–, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile.
2. Il diritto alla riduzione di premio e il calcolo della stessa sono definiti tramite la trasformazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione."
e l’art. successivo:
"Art. 53 1. Le persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.–, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se, al momento dell’istanza, cumulativamente:
a) conducono un’esistenza autonoma;
b) hanno un’età non inferiore a 35 anni, ma non superiore all’età AVS.
2. Il diritto alla riduzione di premio e il calcolo della stessa sono definiti a partire dai dati dell’istante desunti dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato."
Il precedente testo degli art. 52 e 53 RLCAMal faceva riferimento al reddito “lordo annuo inferiore” a CHF 6’000.— ed ancora il riferimento era fatto al “biennio fiscale determinante”. In merito all’applicabilità delle nuove norme si vedano le considerazioni espresse a proposito della retroattività espresse ai punti seguenti.
2.5. Va rammentato che, a tenore dell’art. 48 RLCAMal, è data la possibilità alla persona interessata di ottenere la revisione di una decisione in materia di sussidio in caso si verifichino, nel corso dell'anno, le condizioni dell’art. 67 RLCAMal. In merito a quest'ultima norma va rammentato come la giurisprudenza di questo TCA (cfr. STCA 24 giugno 2005, 36.2004.132 in re M-F; 36.2004.92 in re M. del 3 settembre 2004 36.2003.99/112 in re S. a pag. 9/10; 36.2003.116 in re T. entrambe del 26 gennaio 2004) ha ritenuto:
"… come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo"
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
… quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attanagliati al caso concreto in cui vengono applicate."
La giurisprudenza di questo Tribunale ammette la possibilità di dedurre dal reddito lordo da convertire unicamente interessi passivi debitamente comprovati ed alimenti versati in virtù di preciso obbligo. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla sentenza 7 maggio 2007 in re T. (36.2007.41) che ricapitola la prassi di questo Tribunale in merito alle possibili deduzioni.
2.6. Nel caso di specie la ricorrente, come ha indicato il suo rappresentante, nella tassazione 2004 presenta un reddito pari a zero siccome ha proceduto ad investire nel suo immobile che necessitava una ristrutturazione, circostanza riconosciuta ed ammessa dalle autorità fiscali.
RI 1 nel 2004 poteva contare su rendite AVS per CHF 19’536.-- e su un valore locativo di CHF 4'650.— per un totale di redditi registrati nella tassazione applicabile (2004) di CHF 24'186.--.
Essa si è vista riconoscere dall’Ufficio di tassazione deduzioni per oneri assicurativi, spese di cura, spese di gestione e manutenzione degli immobili nonché per interessi passivi privati, un importo superiore a CHF 24'000.—, ritenuta poi la deduzione di legge per beneficiari dell’AVS (CHF 7'000.--) l’importo del reddito imponibile è sceso a zero mentre la sostanza si è ridotta a soli CHF 3'000.--.
Alla luce di ciò l’amministrazione ha ritenuto la necessità di accertare le entrate conseguite dalla ricorrente al fine di verificare il superamento dei limiti dell’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS come rammenta il regolamento d’applicazione alla LCAMal (art. 52).
In merito a queste norme può qui essere fatto riferimento a recente sentenza di questo Tribunale dove il tema era così specificato (cfr. sentenza 7 maggio 2007 in re T., 36.2007.41):
"Nel caso in esame l’assicurato disponeva di un reddito nullo per il periodo di tassazione determinante fissato dall’esecutivo cantonale. (…) Secondo l’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006 il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC è di CHF 18'140.— In altri termini se, al momento dell’inoltro della domanda di sussidio, l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione deve verificare l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 18’140.— annui, pari a CHF 1'511,65 mensili. L'obiettivo del legislatore è quello di non intervenire a sostegno in particolare dei figli in formazione poiché tale obbligo incombe ai genitori (in questo senso la citata TCA 36.2005.6 del 7 marzo 2005 e TCA 36.2004.149 in re DP del 15 marzo 2005) rispettivamente di non intervenire in favore di coloro che, successivamente al periodo della tassazione di riferimento (indicante inesistenza di reddito imponibile od insufficienza di reddito) inizino un’attività lavorativa che permetta loro entrate adeguate e sufficienti a fronteggiare l’onere causato dal pagamento del premio dell’assicurazione malattia. Sarebbe infatti urtante, da un lato a fronte dell’obbligo di sostentamento da parte dei genitori per i figli in formazione e dall’altro a fronte di sufficienti entrate conseguite dalla persona interessata, che lo Stato utilizzasse risorse della collettività a fronte della capacità finanziaria per fronteggiare la spesa dei premi dell’assicurazione di base. Se il giovane dispone di una tassazione indicante un reddito inferiore ai CHF 6'000.— annui l’amministrazione deve in sostanza verificare gli introiti al fine di determinare se l’ammontare massimo per persona sola fissato dall’Ordinanza sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI sia superato o meno. Se tale ammontare non è superato si deve fare capo al reddito imponibile del genitore della persona assicurata (sentenza TCA 36.2004.149 del 15 marzo 2003 si vedano ancora le decisioni 36.2006.6 in re B. del 19 aprile 2006, 36.2006.210 in re Z. del 2 maggio 2007 e 17 aprile 2007 in re G. inc. 36.2007.25)."
Sul tema, in generale di un reddito imponibile nullo o di un reddito lordo indicato in sede di tassazione inferiore ai CHF 6'000.--, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nella sua composizione plenaria, si è espresso in una sentenza di principio del 6 aprile 2006 in re C. (36.2006.37) nei seguenti termini:
"Un'eccezione al principio del diritto al sussidio per le persone sole aventi un reddito determinante inferiore a Fr. 20'000.- va fatta, quindi, per le persone sole con un reddito imponibile nullo o un reddito lordo annuo inferiore a Fr. 6'000.- in base ai dati fiscali applicabili, poiché in tal caso il reddito determinante per stabilire il diritto al sussidio è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento (art. 32 cpv. 1 LCAMal e art. 51 RLCAMal). Il sussidio è concesso se questo reddito di riferimento non supera Fr. 50'000.- per l'anno di competenza dei sussidi (art. 32 cpv. 2 LCAMal). (…) Il Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 (RLCAMal, RL 6.4.6.1.1) e parzialmente modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999, avente valenza dal 1° gennaio 2000, definisce, fra gli altri concetti, il diritto ed il calcolo al sussidio.
In virtù dell’art. 52 cpv. 1 RLCAMal:
"Le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'000.--, secondo il biennio fiscale determinante, sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento dell'istanza hanno un'entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari AVS/AI, su base mensile."
Al riguardo, si veda la sentenza 7 agosto 2000 (inc. 36.1999.113 in re B.) pubblicata in RDAT II-2001 pag. 115 seg. (…)
Nel caso concreto, se, da un lato, il reddito determinante del ricorrente, persona sola, non supera i Fr. 20'000.-, d'altro canto occorre accertare se torni applicabile l'eventualità dell'art. 31 lett. c LCAMal.
Escluso un reddito imponibile nullo (doc. A2: la notifica di tassazione 2003 l'ha fissato in Fr. 4'500.-), resta da verificare se il reddito lordo annuo dell'istante, in base ai dati fiscali applicabili, era inferiore a Fr. 6'000.-. Dalla determinazione del reddito lordo dell'assicurato dipende infatti la necessità di verificare o meno l'esistenza di un reddito proprio dell'assicurato non inferiore al limite massimo per persone sole previsto dalla LPC (nel 2006: Fr. 17'640.- annui, pari a Fr. 1'470.- mensili), ciò che esenterebbe l'assicurato dallo specificare il reddito determinante del nucleo primario (art. 52 RLCAMal).
Va innanzitutto precisato che per "il biennio fiscale determinante" (art. 31 lett. c LCAMal), per "i dati fiscali applicabili" (art. 32 cpv. 1 LCAMal) e per la "tassazione ordinaria o intermedia del biennio determinante" (art. 51 RLCAMal) si devono intendere le classificazioni annue dell'imposta cantonale che, per le domande di sussidio per l'anno 2006, equivalgono alla notifica di tassazione per l'anno 2003 (art. 1 lett. a del DE del 25 ottobre 2005 citato sub. 2.2.).
In merito a questa specificazione, va osservato che la terminologia appena citata ed adottata nel 1996 dalla LCAMal, è ormai superata a seguito della sostanziale modifica della Legge tributaria intervenuta il 4 giugno 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003. Con la novella legislativa, infatti, nel Cantone Ticino le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale (art. 50 cpv. 1 LT) ed il periodo fiscale corrisponde ora all'anno civile (art. 50 cpv. 2 LT). In questo senso, si è passati dal sistema di tassazione biennale prenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando senza però conseguente modifica della LCAMal e del relativo regolamento, motivo per cui le norme applicative cantonali della LAMal si riferiscono ancora al "biennio fiscale determinante".
Prima dell'adozione della citata modifica, ovvero fino alla tassazione 2001/2002 compresa, il formulario della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche valida per l'imposta cantonale e federale diretta, prevedeva l'inserimento del "I. REDDITO LORDO" a pagina 2 e delle "II. DEDUZIONI" a pagina 3. L'assicurato compilava questa pagina inserendo il reddito lordo "Da attività dipendente" e/o "Da attività indipendente", come pure gli altri redditi conseguiti (p. es.: da valore locativo, da pigioni, da titoli e capitali, ecc.) il totale dei quali, derivante dalla somma dei lordi esposti per il biennio fiscale precedente, era suddiviso in due ed il risultato ottenuto costituiva il reddito lordo, che veniva poi riportato nella notifica di tassazione emessa dall'Ufficio di tassazione.
In questo reddito lordo totale i dipendenti inserivano quanto percepito dal datore di lavoro prima delle deduzioni dei contributi dovuti agli assicuratori sociali. In altri termini il certificato di salario allestito dal datore di lavoro comprendeva il totale del salario lordo a cui il lavoratore aveva diritto. Da questo importo, venivano poi riconosciute deduzioni fissate per tutti i contributi sociali e della previdenza professionale (esposti a pagina 3 come deduzioni), per ottenere infine lo stipendio netto (fatte salve eventuali altre deduzioni da parte del datore di lavoro a dipendenza di circostanze particolari).
In questo senso si inserisce la tesi dell'UAM, secondo cui "il concetto di reddito lordo esposto all'art. 31 lett. c) LCAMal è da intendere quale somma di tutti i redditi esposti nella notifica di tassazione fissata dal Consiglio di Stato prima delle deduzioni fiscali.".
Con la nuova LT la posizione dell'UAM non è più sostenibile ed applicabile alle domande di sussidio per gli anni dal 2006 in poi, poiché esse si basano sulle nuove tassazioni fiscali annuali.
Diversa, in effetti, è la situazione che si presenta dal 1° gennaio 2003, poiché le dichiarazioni di tassazione 2003, 2004 e quelle che seguiranno, si fondano su norme diverse. Infatti i redditi conseguiti durante un solo anno civile oggetto di tassazione sono inseriti in modo differente nel formulario della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche.
Come ha ben evidenziato il ricorrente, infatti, con i nuovi formulari della dichiarazione d'imposta delle persone fisiche ora non si espone più il reddito lordo totale che il salariato percepisce. Va invece già indicato il cosiddetto "salario netto II", ovvero la risultante del calcolo del salario lordo totale dedotti i contributi ordinari AVS/AI/IPG/AD ed il premio AINP (il "salario netto I" corrisponde invece al salario lordo totale meno le deduzioni sociali AVS/AI/IPG/AD, senza AINP). Ciò significa che nella pagina 3 delle nuove dichiarazioni fiscali non si espongono più, a titolo di deduzioni, gli oneri sociali che vengono detratti dalla busta paga del lavoratore.
Di conseguenza anche la notifica di tassazione va letta in maniera differente. Il "totale dei redditi" (posta 9) è la somma dei vari redditi indicati dall'assicurato, ma per quanto concerne il reddito da attività dipendente e/o indipendente, la cifra esposta, come visto, non va più intesa come un reddito lordo, ma come una sorta di reddito al netto dei contributi sociali e del premio AINP, a cui vanno ancora sottratte le eventuali deduzioni per spese professionali ed altre ammesse dalla LT (definite "deduzioni fiscali" dall'UAM). Una volta calcolate anche queste ultime deduzioni si ottiene il reddito fiscale netto (posta 23), che dà luogo al reddito imponibile (posta 25).
Da quanto precede discende che per risalire al reddito lordo puro di un assicurato partendo da una nuova notifica di tassazione annuale, occorre aggiungere al "totale dei redditi" (posta 9) gli oneri sociali, e meglio occorre semplicemente riferirsi (per i dipendenti) direttamente al certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro e rilevare dalla prima cifra esposta il salario lordo totale, prima delle deduzioni sociali. Questo è l'importo che va considerato (in uno con gli altri redditi conseguiti) per sapere se il reddito lordo annuo dell'istante è inferiore al limite di Fr. 6'000.- di cui agli artt. 31 lett. c e 32 LCAMal, art. 51 e 52 RLCAMal."
Alla luce delle recenti modifiche del RLCAMal più sopra riportate in esteso le difficoltà nell’accertamento del reddito lordo segnalate nella sentenza citata appaiono oggi superate.
2.7. Nel caso concreto la ricorrente non è una giovane che finisce la sua formazione e che entra nel mondo del lavoro ma persona che ha percorso già un lungo tratto di esistenza, avendo superato gli ottant’anni, e che si trova in una situazione sostanzialmente stabile siccome al beneficio di una rendita AVS. E’ vero che la norma in questione non è prevista unicamente per i giovani a fine formazione (come ben lascia intendere il testo dell’art. 53 lettera b. RLCAMal) per cui un esame, anche nel caso concreto, deve trovare applicazione. In effetti la ricorrente dispone di un reddito imponibile nullo nella tassazione 2004. In concreto i presupposti della norma che impone l’accertamento autonomo del reddito da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia sono dati. Il regolamento, non differentemente dalla Legge, fa riferimento al reddito di CHF 6'000.— quale reddito lordo (o, secondo il nuovo tenore delle norme: redditi registrati nella tassazione applicabile) alternativamente al reddito imponibile nullo. Essendo data una delle due condizioni i presupposti dell’art. 53 e 52 RLCAMal appaiono adempiuti e, correttamente, l’amministrazione ha svolto gli accertamenti che le incombevano per determinare il reddito dell’assicurata e, conseguentemente, procedere a sua successiva commutazione a mano delle tabelle.
Nel caso in discussione, quindi, l’amministrazione doveva accertare il reddito della signora RI 1 e lo ha fatto partendo dai dati indicati dalla stessa per il tramite del signor __________. Questo Tribunale deve verificare se l’amministrazione ha operato correttamente, in particolare, non ritenendo l’assegno grandi invalidi, considerando – oltre alla rendita AVS – anche il versamento eseguito da __________ in favore dell’assicurata e ritenendo lo stesso quale rendita (CHF 20.— al giorno), nonché valutando correttamente le entrate per locazione e gli oneri ipotecari.
2.8. Ebbene nessuna discussione pone il tema della rendita AVS. La stessa risulta correttamente ritenuta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia in CHF 1'705.--. Altrettanto correttamente l’amministrazione non ha considerato l’importo dell’assegno grandi invalidi. In effetti, in applicazione della Legge Tributaria, gli assegni grandi invalidi sono redditi esenti dalla percezione dell’imposta (art. 23 litt. d LT; sul tema si veda la sentenza 14 settembre 2001 della CDT inc. 80.2001.114 al punto 4.2.2). L’amministrazione non ha invece considerato, in maniera erronea, l’importo degli interessi passivi indicato dal rappresentante della signora RI 1. Nel documento 2 (lettera 26 febbraio 2007 all’UAM) l’assicurata ha specificato di avere un debito garantito e di versare “ca. Fr. 1'600.-- (inter. Ipot.+ass.ni)”. Il rappresentante della ricorrente ha indicato al Giudice delegato l’esistenza di un debito di CHF 42'000.-- con un interesse passivo di CHF 1260.-- annui. Alla luce già di tale aspetto il gravame va accolto per il necessario rinvio degli atti all’amministrazione per le doverose e puntuali verifiche e per l’emanazione di una nuova decisione previa acquisizione della documentazione a comprova del versamento degli interessi passivi.
2.9. Ulteriore aspetto che il Tribunale deve esaminare è relativo alla presa in considerazione da parte dell’UAM dell’importo versato da __________ all’assicurata in virtù di copertura complementare all’assicurazione obbligatoria delle cure. In effetti l’assicuratore malattia della signora RI 1 versa all’assicurata l’importo di CHF 20.— giornalieri in conseguenza al suo ricovero in un’adeguata struttura. La signora RI 1 percepisce per ogni giorno di ricovero alla Casa __________ di __________ CHF 20.— per un versamento mensile medio di CHF 600.— che l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia ha considerato quale reddito computabile. Questo Tribunale è chiamato a verificare se questo importo è stato correttamente considerato dall’amministrazione tra i redditi della ricorrente.
A livello fiscale l’importo di cui sopra non sembra essere normalmente considerato quale reddito imponibile analogamente a quanto avviene per le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria voluta dalla LAMal. Dal sito dell’assicuratore malattia __________ che offre la complementare in discussione emerge che:
"L’assicurazione __________ offre la copertura assicurativa per malattie croniche o per le conseguenze croniche d’infortunio fino all’ammontare della somma forfetaria giornaliera assicurata per i costi non coperti di soggiorno e vitto in caso di cura stazionaria, così come per i costi non coperti per assistenza e aiuto domiciliare in caso di cura ambulatoriale a domicilio."
In altri termini __________ versa, nell'ambito della copertura __________, l’importo concordato e ciò a fronte di spese effettive di assistenza e costi non coperti in caso di soggiorno in casa di cura. Le Condizioni d’assicurazione prevedono in particolare che:
"Una fornitura di prestazioni presuppone sia la necessità regolare di prestazioni della cura di base e di trattamento dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sia la necessità di cure …"
Con la precisazione che:
"La necessità di cure sussiste quando la persona assicurata, a causa di un danno alla salute, deve ricorrere più volte a settimana all’aiuto di terzi per attività della vita quotidiana, p. es. l’assunzione di cibo, l’igiene del corpo o la mobilità …"
Le prestazioni sono in stretta connessione con lo stato di salute del paziente, come rammenta l’art. 6 delle CSA __________:
"Esiste un diritto a prestazioni se sono soddisfatte le condizioni di prestazione ai sensi del par. 3, se il trattamento è necessario dal profilo medico e se la degenza avviene in una casa di cura o in un particolare reparto ospedaliero per malattie di lunga durata e malati cronici, riconosciuto secondo la pianificazione cantonale degli ospedali e delle case di cura."
Le prestazioni sono periodiche e vengono versate a tempo indeterminato se date le condizioni di salute che le impongono ed a fronte della presentazione di attestazioni mediche ogni 6 mesi. Per l'ottenimento delle diarie è inoltre necessario presentare il conteggio di fattura della casa di cura.
Questi versamenti si apparentano quindi a quelli che l’assicuratore malattie effettua in favore dell’assicurato nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria. Si tratta in sostanza di versamenti effettuati a fronte di effettive e supplementari spese sopportate dall’assicurato e quindi a rimborso – perlomeno parziale - delle stesse. Il versamento ha una causale e non ha una pura natura di rendita ed è connesso, come detto, ad un ricovero. L’importo ricevuto tende a compensare spese, in particolare di cura, altrimenti non coperte. Come indicato a livello fiscale i versamenti eseguiti dall’assicuratore malattia nell’ambito della copertura obbligatoria non sono qualificati dalla dottrina quale reddito e quindi sottoposti alla percezione di imposte. Il prof. Peter Locher, dell’Università di Berna, nel suo "Kommentar zum DGB", Verlag für Recht und Gesellschaft AG, Therwil/BS, 2001, 1 parte, rammenta che:
"Weil es sich dabei um blossen Auslagenersatz handelt, werden diese Entschädigungen einkommensteuerrechtlich nicht erfasst."
Nella misura in cui tra i redditi dell’assicurato debba contemplarsi un versamento eseguito dall’assicuratore malattia in virtù di copertura complementare quale quella in discussione e che detto versamento sia ricorrente e tenda, comunque in maniera generica e non specificatamente riferita ad una precisa cura o ad uno specifico medicamento, al rimborso di spese di cura cagionate da una malattia, anche se la patologia impone il versamento di prestazioni obbligatorie come in casu, questo rimborso deve comunque essere contemplato quale reddito nell’ambito della determinazione del diritto al sussidio.
Nonostante il trattamento fiscale che la dottrina indica per tali versamenti, infatti, la giurisprudenza del Tribunale Federale (sino a fine 2006: Tribunale Federale delle Assicurazioni) ha ritenuto – nell’ambito dell’applicazione della Legge sulle prestazioni complementari – detti versamenti computabili per la determinazione del diritto alle prestazioni complementari, facendoli rientrare nel concetto di “altre prestazioni periodiche” ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. c LPC. In particolare il TF ha ritenuto che i contributi alle spese di soggiorno in una casa di cura versati periodicamente da una cassa malati in virtù di un’assicurazione per le spese di lunga durata rientrano nelle “altre prestazioni periodiche” ai sensi del citato art. 3 LPC e come tali fanno parte del reddito determinante. Il caso trattato dal TF (DTF 123 V 184 e segg.) era relativo al versamento effettuato in favore di una donna nata nel 1909 e degente da un paio d’anni presso una casa di cura (Pflegeheim), donna beneficiaria di un versamento giornaliero di CHF 50.—“an die Heimkosten”. Nelle sue motivazioni il TF rileva come (pag. 186) il versamento avvenisse in favore dell’assicurata “aus der Langzeitpflegeversicherung für ungedeckte Kosten im Pflegeheim und für Hauskrankenpflege und Haushalthilfen”. Il TF ha rilevato come l’art. 3 LPC contasse nel concetto di altre prestazioni periodiche anche rendite, pensioni ed altre prestazioni periodiche connesse alle rendite AVS o AI. Il TF si è quindi chiesto se “der Pflegebeitrag der Krankenkasse” dovesse essere ritenuto “… als andere wiederkehrende Leistung“ e quindi dovesse essere ritenuto nell’ambito dell’art. 3 LPC. L’alta Corte ha considerato:
" Mit dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG, von dem bei der Auslegung in erster Linie auszugehen ist … lässt sich eine solche Annahme ohne weiteres vereinbaren, handelt es sich doch beim Pflegebeitrag klarerweise um eine (andere) periodisch ausgerichtete Leistung. Nichts anderes ergibt sich aus der bisherigen Gerichtspraxis, die sich bei der Auslegung an der Entstehungsgeschichte der fraglichen Bestimmung orientiert. Im unveröffentlichten Urteil G. vom 4. Juli 1983 hat das Eidg. Versicherungsgericht zum Begriff der "anderen wiederkehrenden Leistungen" folgendes dargelegt: Das wesentliche Kennzeichen der gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG als Einkommen anrechenbaren Leistungen ist deren Periodizität. So hält die Botschaft vom 21. September 1964 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung fest: "Als Renten und Pensionen haben periodische Leistungen im weitesten Sinne zu gelten, also neben den Sozialversicherungsrenten die Renten öffentlicher und privater Pensionskassen und Versicherungen, die freiwilligen periodischen Leistungen der Arbeitgeber und die Renten im Sinne des Zivilrechts" (BBl 1964 II 705). Daraus ergibt sich, dass Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG nach dem Willen des Gesetzgebers offenbar die grundsätzliche Anrechenbarkeit aller wiederkehrenden Leistungen statuiert. Abweichungen von dieser Regel ergeben sich insofern, als Art. 3 Abs. 3 ELG "die Priorität der versicherungsmässigen Ergänzungsleistungen gegenüber Leistungen mit Fürsorge- oder Unterstützungscharakter" zum Ausdruck bringt (BBl 1964 II 705). Diese Auffassung wird auch von WERLEN (Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Diss. Fribourg 1995, S. 138) vertreten. Als andere wiederkehrende Leistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG bezeichnet er sämtliche wiederkehrenden Leistungen, unabhängig von ihrem Rechtsgrund, die nicht unter den Begriff der Renten und Pensionen fallen. Der Gesetzgeber habe mit der Generalklausel "andere wiederkehrende Leistungen" all jene Fälle erfassen wollen, die nicht explizit aufgezählt sind. Davon ausgenommen seien lediglich Leistungen mit ausgesprochenem Fürsorge- oder Unterstützungscharakter (im gleichen Sinn auch CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zürich 1995, S. 112 und 114 f.)."
Il TF, in una sentenza dell’8 febbraio 2007 (in re T., P 41/05) al considerando 3 ha ribadito nella sostanza la sua giurisprudenza in ambito di LPC. In particolare ha evidenziato come:
" Gemäss Art. 3c Abs. 1 lit. d ELG sind Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliesslich der Renten der AHV sowie der IV, als Einnahmen anzurechnen. Das kantonale Gericht hat die vom Krankenversicherer im Zeitraum vom 1. Juni 1999 bis 31. Dezember 2001 im Hinblick auf die Hospitalisierung der Beschwerdeführerin in der Klinik L.________ vergüteten Tagestaxen grundsätzlich zu Recht unter dem Titel "andere wiederkehrende Leistungen" im Sinne der angeführten Gesetzesbestimmung als Einnahmen angerechnet (BGE 123 V 184; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 91; Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Diss. Fribourg 1995, S. 138; Urs Müller, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Murer/Stauffer [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2006, Rz 428)."
Parallelamente a quanto avviene in materia di prestazioni complementari nel caso concreto il versamento di CHF 20.—giornalieri, periodico, finalizzato, per riprendere i termini delle Condizioni d’assicurazione Helsana, a far fronte ai “… costi non coperti di soggiorno e vitto in caso di cura stazionaria” deve essere ritenuto nell’ambito dei redditi computabili e quindi convertito a mano delle apposite tabelle come evidenziato in precedenza. Per non essere ritenuto il versamento di un assicuratore malattia in favore di un assicurato non deve avere il carattere di periodicità e non essere svincolato da precisa spesa medica, deve essere – in altri termini - in diretta connessione con una spesa di cura finalizzata al miglioramento della salute del paziente, deve quindi tendere alla copertura di spese di cura di una malattia o di un’infermità e non riferirsi al sostentamento e genericamente essere vincolato unicamente alla permanenza in casa per anziani od in una struttura quale quella abitata dalla ricorrente.
Come detto un versamento nell’ambito di coperture quali quella in discussione, anche se dovesse tendere a coprire spese supplementari cagionate dal ricovero, debbono essere computate analogamente a quanto avviene nell’ambito dell’applicazione della LPC.
In concreto correttamente quindi l’amministrazione cantonale ha ritenuto i CHF 20.-- giornalieri percepiti dalla ricorrente da parte di __________.
2.10. Alla luce di quanto precede la procedura messa in atto dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia, ossia l’accertamento autonomo del reddito dell’assicurata per la successiva conversione a mano delle apposite tabelle a fronte del reddito imponibile azzerato, appare corretto. L’amministrazione non può invece essere seguita laddove non ritiene, e meglio non accerta in maniera compiuta, gli importi deducibili del reddito segnalati dal rappresentante dell’assicurata (interessi passivi), mentre appare corretta la valutazione dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia riferita all’importo di CHF 600.— mensile derivante dal versamento di __________ a fronte della necessità di ricovero dell’assicurata.
Il ricorso va allora accolto nel senso delle considerazioni che precedono, la decisione annullata, e gli atti rinviati all’amministrazione affinché determini accuratamente, con l’assistenza del rappresentante della ricorrente, l’importo degli interessi passivi e fissi quindi il reddito da considerare per la commutazione al fine di determinare se la ricorrente RI 1 abbia o meno diritto al sussidio. Alla luce dell’esito della procedura, favorevole alla ricorrente rappresentata dal signor __________, non si giustifica il carico di tasse e spese alla stessa. L’amministrazione, alla luce del patrocinio che ha comportato l’assunzione di spese (invii, copie, telefonate), verserà l’importo omnicomprensivo di CHF 200.— alla signora RI 1 a titolo di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto come alle considerazioni esposte. Di conseguenza:
1.1. La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia affinché proceda a determinare il reddito come indicato nei motivi e determini conseguentemente l'eventuale diritto al sussidio della ricorrente.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio dell'Assicurazione Malattia verserà alla ricorrente, comprensivi dell’IVA eventualmente dovuta, l’importo di CHF 200.-- a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti