Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2007.93

 

ir/td

Lugano

4 settembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 31 maggio 2007 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                       che con atto 31 maggio 2007 RI 1 ha trasmesso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni uno scritto destinato alla CO 1 ed avente per oggetto la "compensazione che volete effettuare a seguito" di un rimborso relativo a "sussidio sproporzionato";

 

                                       che lo scritto conclude implicitamente con la richiesta di emanazione di formale decisione;

 

                                       che, alla luce della contestazione di RI 1 a fronte di apparente denegata giustizia, il giudice delegato ha chiesto chiarimenti all'assicurato con scritto 12 giugno 2007;

 

                                       che in assenza di razione, richiamando l'art. 1a LPrTCA, il ricorrente è stato invitato a completare il suo esposto fornendo i necessari chiarimenti in difetto di che la procedura sarebbe stata stralciata;

 

                                       che RI 1 è rimasto inattivo;

                                       che l'atto di RI 1 palesemente non risponde alle esigenze minime di ricevibilità non essendo esplicitato quando RI 1 abbia sollecitato l'emanazione di una decisione formale, con quale esito, in quale preciso contesto fattuale;

 

                                       che il gravame non precisa neppure le conclusioni;

 

                                       alla luce di quanto precede il gravame va quindi dichiarato irricevibile alla luce dell'art. 2 cpv. 2 LPrTCA senza conseguenza di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.                    

 

Per questi motivi

 

decide

 

                                   1.   L'atto 31 maggio 2007 è  irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

 

                                   3.   Intimazione alle parti a mezzo raccomandata.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Gianluca Menghetti