Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2008.114

 

IR/sc

Lugano

29 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 18 luglio 2008 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto

 

                                  A.   RI 1, __________, coniugato con __________ e padre di __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________), ha chiesto la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2008 mediante formulario reperito presso la Cancelleria del Comune di suo domicilio (__________) trasmesso il 1° aprile 2008 all’amministrazione.

                                         A giustificazione del ritardo il signor RI 1 ha indicato l’ottenimento nel 2007 in maniera “automatica” del sussidio e l’intervento della Consigliera di Stato responsabile del DSS relativo alla concessione del sussidio in maniera automatica alle famiglie con imponibile limitato.

 

                                  B.   La richiesta è stata respinta il 30 aprile 2008 così come il successivo reclamo del 13 maggio 2008 è stato rigettato con decisione su reclamo del 18 luglio 2008 con cui l’amministrazione ha ritenuto tardiva la richiesta ed il ritardo ingiustificato.

                                         Avverso tale decisione insorge RI 1 con ricorso pervenuto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 13 agosto 2008 con cui, dopo avere ripercorso i dettami di legge che reggono la materia, indica formalismo da parte dell’amministrazione tale da precludere lo scopo del sussidio provocando una penalizzazione eccessiva all’assicurato. RI 1 lamenta poi la mancata trasmissione, come negli anni precedenti, del formulario per domandare l’aiuto sociale ed ha ritenuto “in buona fede di dovere attendere la tassazione … 2008” (recte 2007) giunta in corso d’anno. RI 1 contesta l’esistenza di una negligenza da parte sua avendo ricevuto in passato i formulari per la domanda di sussidio.

 

                                         L’amministrazione si oppone all’accoglimento del ricorso facendo puntualmente riferimento alla giurisprudenza del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. In corso di motivazione, laddove necessario, saranno ripresi i punti salienti delle osservazioni dell’UAM.

 

                                         Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di specifiche prove.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                   2.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-. Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

 

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

                                         Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007, che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000.- per le persone sole, Fr. 32'000.- per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio e Fr. 50'000.- è il reddito di riferimento.

 

 

                                   4.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente).

 

                                         L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare autonomamente il reddito determinante, trasformandolo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. L'art. 31 LCAMal ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 RLCAMal) ne seguenti casi:

 

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

 

In virtù dell’art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)  persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

 

                                         Nel corso del corrente anno, con pubblicazione avvenuta sul BU 37/2008 dell'11 luglio 2008 l'esecutivo cantonale ha previsto una modifica del Reg.LCAMal introducendo una nuova ipotesi (lettera o) per il calcolo autonomo del reddito (e della sostanza) da parte dall'amministrazione cantonale. In dettaglio tale novella - vigente retroattivamente dal 1° gennaio 2008 - prevede:

 

"  o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassa-

sazione applicabile, nel caso in cui si comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza."

 

                                         L'esecutivo cantonale ha poi previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all'alienazione di beni immobili da parte dell'assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 in re F, inc. 36.2004.40 e sino alla recente sentenza 11 settembre 2007 in re A. inc. 36.2007.9) introducendo nel REg.LCAMal il nuovo

 

"  Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi.

L'ammontare è ridotto annualmente di 10 000.- franchi.

 

                                         La nuova ipotesi di accertamento d'ufficio da parte dell'amministrazione cantonale è la conseguenza diretta, e necessaria, dell'introduzione, con effetto al 1° gennaio 2008, dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:

 

"  La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a)   se l'importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;

b)                                  persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60'000.--;

c)   persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80'000.--;

d)   famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90'000.--. Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno."

 

 

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

                                         L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

 

                                         a)  per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

                                         b)  per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

                                         c)   gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

                                         d)  gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

 

 

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

 

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

 

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

 

                                   6.   Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso del 2008, data del 31 marzo 2008 ed è pervenuta il giorno successivo all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia. Di per sé l’istanza è tardiva, poiché trasmessa oltre il termine previsto. Come noto determinante per il calcolo del sussidio 2008 è la tassazione 2005, che l’assicurato, tassato in via ordinaria, aveva a sua disposizione. Da notare che, anche in assenza della tassazione 2005, il ricorrente avrebbe comunque potuto inoltrare la sua istanza segnalando semplicemente l’assenza dell’atto siccome ancora non emesso. In sostanza l’emanazione della decisione di tassazione 2007 appare del tutto indifferente per quanto attiene la richiesta di sussidio del 2008 e la circostanza appariva chiaramente dal formulario stesso usato che richiedeva la produzione della copia della tassazione del 2005. Le motivazioni del ritardo saranno comunque dettagliatamente esaminate più avanti alla luce della abbondante prassi di questo Tribunale.

 

                                         Dal momento che l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 11 lett. a Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Come ribadito in maniera costante nella prassi di questo Tribunale nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente regolamentazione:

 

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

                                         Il Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo se date le precise condizioni qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007. Questo termine non è stato rispettato. Alla luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e giustificato.

 

                                   7.   L’art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMal prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'Istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell’alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l’assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre scorso (in re S. 36.2005.116) l’assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato “problemi a tutta la famiglia”. Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:

 

"  Ancora va verificato se il ritardo dell’istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all’amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell’inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell’avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per “ogni membro della famiglia regolarmente assicurato”. Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all’avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od in formazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all’avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per sè e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall’amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) … all’assicuratore malattia). L’avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque – nel 2004 – potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell’anno. L’ambiguità pretesa con la … mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell’avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell’amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell’inoltro dell’istanza."

 

                                         Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata, a proposito del tema della mancata trasmissione dei formulari per la richiesta dell’aiuto sociale, si rilevava poi come:

 

"  La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell’imponibile considerato in quella sede.

(…)

L’invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d’ufficio."

 

                                         Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l’informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell’inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell’assicura-zione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:

 

"  L’adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell’assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."

 

                                         Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:

 

"  (…) la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l’eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell’avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l’onere della mancata prova  ricade sulla ricorrente, allora l’inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall’ammini-strazione non permette di giustificare l’omissione dell’atto o suo ritardo.”

 

                                         Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16). Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).

 

                                         Nella sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stato ritenuto.

 

                                         Nel caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificante il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non é stata ritenuta elemento sufficiente (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano la madre di un assicurato da oltre un anno (sentenza 8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244). Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il periodo del sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo per la domanda inoltrata l'anno stesso (sentenza 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).

 

                                         Nella sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).

 

                                         Nella sentenza del 16 agosto 2007 in re P. (36.2007.86+108) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha evidenziato, nel caso di una giovane che, confrontata con la grave malattia di due strette congiunte di cui una domiciliata all’estero con necessità di impegnativi viaggi, congiunte poi mancate, e la grande prostrazione di tali eventi, non ha ritenuto giustificato il ritardo nella presentazione della domanda di sussidio ritenendo che:

 

"  Come appare dalla giurisprudenza riassunta al punto precedente la malattia, e la morte ad essa conseguente, di un congiunto, anche quando imponga trasferte impegnative e soggiorni all'estero prolungati, non sono tali da giustificare il ritardo nell'inoltro delle domande in questione. …  la richiesta del sussidio è procedura amministrativa semplice che comporta un impegno contenuto ed impone di allegare pochi documenti. La redazione dell’istanza comporta quindi onere contenuto anche per chi è meno avvezzo alle questioni amministrative. L’inoltro di una istanza incompleta non causa poi necessariamente declaratoria di irricevibilità ma, salvaguardato il termine d’inoltro, permette (rispettivamente impone all’amministrazione di domandare) suo successivo completamento mediante produzione dei documenti non ancora reperiti.

 

Pur con tutto il rispetto dovuto per le tribolazioni, le preoccupazioni e le sofferenze di un'intera famiglia, duramente toccata da due gravi lutti nel giro di pochi mesi uno dall'altro, lutti conseguenti a periodi di malattia con necessità di spostamenti ancheimportanti, in concreto il ritardo … nel chiedere il sussidio non appare giustificato e non può qui essere ritenuto.”

 

 

                                   8.   In concreto, come evidenziato nelle considerazioni che precedono, RI 1 ritiene che la causa del ritardo sia da ricondurre alla mancata trasmissione del formulario da parte dell’ammini-strazione. Ora nelle considerazioni che precedono è citata la giurisprudenza costante di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni secondo cui la mancata trasmissione da parte dell’UAM dei formulari non permette di giustificare il ritardo nell’inoltro della domanda di sussidio. La materia è retta da norme che debbono essere note. D’altra parte l’amministrazione cantonale, non diversamente da quella comunale, che tiene a disposizione delle persone che ne facciano richiesta i formulari per l’inoltro delle domande di sussidio, possono essere sempre consultate dagli utenti. Lo stesso ricorrente ha indicato di avere egli stesso chiesto all’UAM una copia del formulario quando ha rilevato il mancato invio da parte dell’amministrazione cantonale. Come visto il mancato invio non giustifica il ritardo, come pure la pretesa mancata informazione della necessità di inoltrare annualmente una nuova domanda per ottenere il sussidio. L’art. 55 cpv. 3 della LCAMal prevede che la negligenza nell’inoltro dell’istanza di sussidio, ossia il mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento per dimenticanza o mancata conoscenza, non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. La mancata consapevolezza dell’inol-tro annuale della domanda non può quindi essere ritenuta sufficiente, per costante prassi di questo Tribunale, come pure l'assenza di spedizione del formulario. In buona sostanza la legge, che il cittadino è presunto conoscere, prevede che il sussidio sociale dello Stato destinato ai bisognosi venga versato a richiesta dei cittadini che giustifichino la situazione di bisogno. A tal fine le norme prevedono l'inoltro annuale di una domanda di riduzione del premio, con uno specifico formulario, domanda accompagnata dalla produzione della necessaria documentazione.

                                         Il mancato invio dei formulari da parte dell'amministrazione all'assicurato non libera quest'ultimo del rispetto dei termini di legge e dall'ossequio delle condizioni per beneficiare del sussidio. D'altra parte l'inoltro di un formulario (non si dimentichi che si tratta di invii di massa fondati su indicazioni rilevate dai sistemi informatici) ad un assicurato che non adempie i presupposti per l'aiuto sociale non conferisce allo stesso nessun diritto alla protezione della sua buona fede.

                                         Le motivazioni addotte per giustificare la presentazione della domanda nel corso del 2008 non sono quindi sufficienti e non possono essere ritenute.

                                        

                                   9.   Implicitamente il ricorrente fa valere da parte dell’amministrazio-ne di un atteggiamento formalistico. Come evoca l'Ufficio Assicurazione Malattia nelle sue osservazioni il tema è già stato oggetto di esame nella sentenza 4 settembre 2007 in re G. (inc. 36.2007.116) ed ancora recentemente nella sentenza 25 febbraio 2008 inc. (36.2007.151), dove l'insorgente indicava di avere sostanzialmente diritto al sussidio negato unicamente per questioni formali. Anche in altro caso deciso dal TCA gli assicurati avevano proposto di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo il suo scopo ("Sinn und Zweck der Norm") e non grammaticalmente, poiché l'obiettivo delle prestazioni sociali è quello di aiutare, contribuire ed assistere chi si trova in condizioni economiche modeste. La questione è stata risolta nella sentenza         9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141) in cui il TCA ha accertato che, per quanto concerne la procedura applicabile nell'ambito della richiesta di sussidio, i Cantoni godono di ampia autonomia e possono pertanto adottare le norme procedurali necessarie senza violare il diritto federale.

 

                                         Per l'art. 65 LAMaI i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. Le riduzioni dei premi sono fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni di cui all'articolo 66 siano versati integralmente. I Cantoni provvedono affinché nell'esame delle condizioni d'ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell'assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a collaborare oltre quanto previsto nell'articolo 82 capoverso 3, purché siano adeguatamente indennizzati dai Cantoni. I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare l'attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

 

                                         Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all'art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che quest'ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 168 consid. 4a, 126 178 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 1 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 la 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

                                         Giusta l'art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L'assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull'ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all'art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversiche-rungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell'OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

 

                                         In simili condizioni si deve concludere che l'assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4).

                                         Va ancora ricordato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di "assicurati di condizione economica modesta" (cfr. anche DTF 122 I 343).

 

                                         Anche per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni godono di grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale prescrive l'obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l'anno precedente la corresponsione del medesimo, essa non viola il diritto federale preminente e tende a fissare regole precise - e non vessatorie - per l'erogazione dell'aiuto sociale. Tant'è che l'art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell'inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l'assicurato fa valere il suo diritto l'anno precedente l'inizio del versamento del sussidio.

 

                                         In concreto la norma di diritto cantonale non entra in conflitto con quella di diritto federale e va dunque tutelata.

 

                                         Per quanto concerne la richiesta evasa con il giudizio 9 gennaio 2006 (inc. 36.2005.141) di interpretare l'art. 28 cpv. 2 LCAMal secondo lo scopo (Sinn und Zweck der Norm) e non secondo la lettera, il TCA ha evidenziato che il significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale. Se il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (RAMI 2001, pag. 134, in particolare pag. 137 e segg.; DTF 126 V 105 consid. 3 con rinvii, DTF 126 III 101, consid. 2c, pag. 104).

 

                                         D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente al senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non         esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1 d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV). L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

 

                                         Come già ritenuto nel giudizio citato quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF '11-5 V 349 consid. 1 c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 111 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 I l 526 consid. 1d, 116 la 368 consid. 5c, 116 I I 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

 

                                         In concreto, il testo della legge è chiaro. Infatti, come emerge dall'art. 28 cpv. 2 LCAMal, l'istanza va presentata entro la fine dell'anno che precede l'anno di competenza. Ogni altra interpretazione che va contro la lettera della norma sarebbe inammissibile.

 

                                         Del resto ciò trova conferma anche nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, dove il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell'art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal, entrata in vigore l'1.1.2005, aveva rammentato che:

 

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell'istanza nel corso dell'anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell'anno che precede la competenza del sussidio l'assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell'anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal - art. 65 cpv. 3 - in base al quale i Cantoni, nell'esame delle condizioni per l'ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti)."

 

                                         In queste circostanze non c'è spazio per un’interpretazione diversa e maggiormente favorevole al ricorrente.

 

 

                                10.   Alla luce di quanto precede la decisione impugnata che dichiara tardiva l'istanza va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

                                         Si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese al ricorrente.

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti