Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2008.120

 

ir/td

Lugano

3 novembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

                                       con scritto datato 23 agosto 2008 RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni facendo riferimento a lettera dell'assicuratore malattia CO 1 del precedente 15 agosto;

 

                                       che RI 1 ha segnalato il fatto che CO 1 ha conteggiato in favore dell'assicurato accrediti per un complessivo di CHF 43.- importo che, per quel che si comprende dall'esposto, non sembra essere accettato dal signor RI 1;

 

                                       che il signor RI 1 segnala di pagare di tasca sua medicinali e segnala la titolarità di una relazione bancaria;

 

                                       che, come evidenziato, lo scritto è stato accompagnato un articolato conteggio in cui al signor RI 1 vengono riconosciuti, sostanzialmente con scadenze mensili, importi contenuti (CHF 1,40 prima e CHF 1,60 poi) che vengono versati una tantum;

 

                                       che gli importi ridotti ammessi quali accrediti in favore di RI 1 derivano dalla differenza esistente tra il premio LAMal dovuto ed il sussidio riconosciutogli da parte del Cantone;

 

                                       che il giudice delegato ha chiesto all'assicurato di volere emendare il suo esposto concedendo congruo lasso di tempo. L'esigenza di completazione derivava dall'assenza di emanazione, da parte di CO 1, di una decisione su opposizione impugnabile e dall'assenza di esposizione di sufficienti elementi per considerare il gravame quale impugnativa per denegata giustizia;

 

                                       che RI 1 non ha dato seguito all'invito del 26 agosto e neppure al sollecito del successivo 16 ottobre che contemplano la minaccia di declaratoria di irricevibilità dell'impugnativa;

 

                                       che, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

 

                                       che, in virtù dell'art. 1a LPrTCA del 1961 l'atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana su carta semplice e contenere l'indicazione del provvedimento impugnato, una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione oltre alle conclusioni del ricorrente;

 

                                       con il 1° ottobre 2008 è entrata in vigore la nuova legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 che si applica solo alle procedure incoate dinanzi al TCA successivamente alla sua vigenza. Tale complesso legislativo contempla, quo alle forme, norme uguali alla precedente normativa (art. 3 Lptca);

 

                                       che se il ricorso non rispetta le esigenze formali minime il giudice lo ritorna al mittente condendogli un termine (fisso di 15 giorni secondo la nuova procedura, variabile tra i 15 ed i 30 giorni secondo la precedente procedura del 1961) per emendarlo sotto pena di declaratoria di irricevibilità;

 

                                       che, in concreto, il ricorso in discussione non rispetta minimamente i requisiti di legge ed il ricorrente non ha provveduto ad emendarlo come richiestogli a due riprese;

 

                                       che, conseguentemente, l'atto va dichiarato irricevibile e non si deve procedere ad un esame del merito. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese.

 

                                                                               

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti