Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2008.125

 

IR/sc

Lugano

14 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 2 luglio 2008 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia,

6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto

 

                                  A.   RI 1, divorziato, nato nel 1944, senza attività lucrativa siccome al beneficio di una rendita AI, ha chiesto l’8 aprile 2008, con formulario ottenuto presso la Cancelleria del Comune di __________, la concessione del sussidio per fronteggiare il premio LAMal 2008. A giustificazione del ritardo con cui la domanda è stata formulata RI 1 evidenzia l’esistenza a suo carico di procedure esecutive per imposte non pagate e per premi non soluti dell’assicurazione malattia. La difficoltà finanziaria, fatta risalire al 2002 quando il ricorrente sarebbe stato vittima di un reato patrimoniale a suo danno, sarebbe appunto sfociata in pignoramenti della rendita già nel corso del 2007.

 

                                         A sostegno delle sue indicazioni fattuali RI 1 ha prodotto un’attestazione dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali da cui si desume l’importo delle rendite versate nel corso del 2007 ed attestazioni mediche di un libero professionista di __________.

 

                                         La domanda è stata respinta dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia così come il successivo reclamo formulato contro la decisione amministrativa rigettato con decisione del12 luglio 2008.

 

                                  B.   Con ricorso trasmesso da __________ il 19 agosto 2008 RI 1 conferma la sua richiesta richiamando la documentazione già prodotta e chiedendo un riesame della situazione.

 

                                         Dal canto suo con osservazioni del 19 settembre 2008 l’ammini-strazione ribadisce la sua posizione richiamando la prassi del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni. Le puntuali e dettagliate argomentazioni dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia saranno riprese, laddove necessario, in corso di motivazione.

 

                                         Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’assunzione di prove.

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni del 1961 ancora applicabile al caso in virtù dell'art. 32 Lptca 2008 (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                   2.   Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni      economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

 

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

 

L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

 

Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'impo-sta cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono quelli fissati dagli art. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).

 

                                   4.   Con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accerta-mento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati).

                                         L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:

 

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

 

In virtù dell'art. 31 RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)  persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte."

 

                                         Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (fra tutte si possono citare le sentenze: STCA del 27 novembre 2003 in re R.S., 36.2003.84; 36.2003.99/112 in re S. e 36.2003.116 in re T. entrambe STCA del 26 gennaio 2004; STCA 24 giugno 2005 in re M.F., 36.2004.132; STCA del 3 settembre 2004 in re M., 36.2004.92; STCA del 20 luglio 2006 in re O.B., 36.2006.46; STCA del 18 dicembre 2006 in re A.N., 36.2006.1999; STCA del 7 maggio 2007 in re A.T. ed in re C.C, 36.2007.41 rispettivamente 36.2007.44) evidenziando:

 

"  2.2 (…) che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (...) accertato va obbligatoriamente (...) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle (...).

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito (...) conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito (...) cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui:

 

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

 

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno - come indicato in precedenza (...) - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)"

 

                                         Quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 31 RegLCAMal - in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito netto inferiore a quello accertato mediante la notifica di tassazione applicabile del periodo di riferimento (lett. m) - l'Amministrazione deve procedere alla sua esatta fissazione e successivamente commutare il nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite dall’autorità fiscale (art. 36 RegLCAMal). Queste tabelle considerano le normali deduzioni dal reddito per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto cui vengono applicate. L'UAM acquisisce dunque tutte le informazioni necessarie e determina il reddito come la legge impone.

 

Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, negando la possibilità di deduzione altra che non siano alimenti versati ed interessi su debiti ipotecari.

In particolare, nelle sentenze 36.2003.99/112 nella causa S. e 36.2003.116 nella causa T. tutte del 26 gennaio 2004, è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza 36.2004.33 nella causa S. il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza 36.2004.93 nella causa D. del 3 settembre 2004 in cui era ricorrente un divorziato cui l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Nella sentenza 19 ottobre 2004 nella causa M. 36.2004.129, questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi del TCA è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze 36.2005.70 nella causa D. del 14 settembre 2005, 36.2005.94-95 del 21 settembre 2005 nella causa D., 36.2005.99 del 27 settembre 2005 nella causa N., 36.2005.117 nella causa S. del 24 ottobre 2005 e nella sentenza 36.2005.66-67 nella causa F. del 30 novembre 2005 a composizione completa del Tribunale.

 

                                   5.   Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.

 

                                         L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.

                                         Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:

 

  a)      per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;

  b)      per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;

  c)      gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;

  d)      gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.

 

                                         Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.

 

                                         Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 54 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva. Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

 

"  Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

 

                                   6.   Nel caso in esame l'istanza di sussidio 2008 è stata inoltrata nel corso dell’aprile 2008. L’istanza non rispetta la scadenza del 31 dicembre 2007. Poiché l’assicurato è tassato in via ordinaria, in virtù dell’art. 45 lett. a Reg. LCAMal, avrebbe dovuto inoltrare la sua richiesta entro fine 2007. Nel Messaggio n. 5589 del 15 ottobre 2004, il Consiglio di Stato, a proposito della modifica dell’art. 28 cpv. 2 e 3 della LCAMal entrata in vigore l’1.1.2005, ha rammentato la previgente regolamentazione:

 

"  I sussidi individuali devono essere richiesti entro il 31 dicembre dell’anno che precede quello di riferimento: il Regolamento contempla già i casi per i quali è invece giustificata la presentazione dell’istanza nel corso dell’anno di competenza del sussidio. Si tratta sostanzialmente degli assicurati tassati alla fonte, oppure delle situazioni in cui il 31 dicembre dell’anno che precede la competenza del sussidio l’assicurato non dispone dei dati fiscali consolidati di riferimento, e infine degli assicurati che nel corso dell’anno di competenza subiscono cambiamenti importanti nella loro situazione economica (ciò che risponde al dettato imperativo della LAMal – art. 65 cpv. 3 – in base al quale i Cantoni, nell’esame delle condizioni per l’ottenimento del sussidio, devono considerare le circostanze economiche e familiari più recenti).”

 

                                         Il Consiglio di Stato ha quindi rammentato che i sussidi, prima della modifica della legge, potevano essere chiesti nell’anno di competenza del sussidio solo se date le precise condizioni (più sopra riportate in esteso) e qui palesemente non adempiute (ciò che nemmeno il ricorrente pretende). La richiesta andava pertanto presentata entro il 31 dicembre 2007.

 

                                         Alla luce di ciò occorre verificare se il ritardo nell’inoltro della domanda sia scusabile e giustificato. In questo senso il ricorrente rileva come il mancato rispetto del termine sia da ricondurre alle procedure esecutive ed ai pignoramenti posti in atto nei suoi confronti e ciò nel corso del 2007 egli indica quindi implicitamente la diminuzione delle entrate e richiama, sempre implicitamente, l’art. 31 Reg.LCAMal alla lettera m (norma più sopra citata).

 

 

                                   7.   Come rammentato ancora in recenti giudizi di questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il tema giuridico della diminuzione del reddito è argomento che ha dato spunto a più di un esame. Occorre in concreto analizzare ed interpretare l'art. 31 LCAMal e l'art. 31 del relativo Regolamento nell’ottica della citata giurisprudenza. In una sentenza di principio pubblicata nella RDAT I - 2002 pag. 91, sentenza emessa dal TCA nella sua composizione completa (inc. 36.2001.71 del 6 febbraio 2002), giudizio poi più volte ripreso (v. sentenze 27 novembre 2003 inc. 36.200'3.84 e sentenza 6 febbraio 2006 inc. 36.2006.4), questa Corte ha ritenuto:

 

"  Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari”.

 

Il Consiglio di Stato ha emanato l’art. 67 Reg. LCAMal [ora sostituito dall'art. 31 Reg. LCAMal di analogo tenore] in cui ha previsto, quali casi specifici tali da giustificare l’accertamento del reddito da parte dell’Istituto delle Assicurazioni sociali, il decesso del coniuge, matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto … la cessazione dell’attività lavorativa per pensionamento od invalidità, la cessazione temporanea dell’attività per riqualificazione, o per maternità, od ancora quando la persona interessata sia stata posta al beneficio di misure LADI "dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa". L’esecutivo ha così ritenuto elementi che incidono direttamente nelle entrate finanziarie delle persone interessate (ossia la cessazione di una attività lucrativa per motivi specifici), ha considerato le persone a beneficio di prestazioni LADI rispettivamente “al beneficio di prestazioni della Legge sull’assistenza sociale” ed ha considerato motivi d’ordine familiare che hanno incidenza finanziaria, in questo senso il matrimonio, separazione, divorzio. La nascita di un figlio manca precisamente in questo contesto. Tale assenza non può essere ritenuta comunque una lacuna del testo legale del regolamento in discussione. Il Consiglio di Stato ha considerato nell’elencazione situazioni giuridiche che – normalmente – incidono direttamente nel reddito conseguito dalle persone interessate e che, in genere, conducono all'emanazione di tassazioni intermedie e non, invece, fattori che cagionano una spesa. Va considerato come la nascita di un figlio, pur comportando un aumento delle spese per il mantenimento non incide nel reddito della persona interessata … . Non si può quindi ritenere che il Consiglio di Stato abbia regolamentato differentemente fattispecie giuridiche che andavano trattate in maniera simile. Si deve quindi concludere che una applicazione per analogia dell’art. 67 Reg. LCAMal al caso della nascita di un figlio all’assicurato che postula la concessione del sussidio, non appare giustificata."

 

 

Nella sentenza 6 febbraio 2006 (inc. 36.2006.4) questa Corte ha poi precisato che:

 

"  Come evidenziato dalla giurisprudenza quindi nel RegLCAMal l’esecutivo cantonale ha sostanzialmente considerato elementi che incidono direttamente sulle entrate delle persone, sui redditi, e non ha invece ritenuto l’aumento delle uscite, delle spese. Analogamente quindi a questi precetti deve valere il ricovero per una persona anziana in una struttura quale quella dove risiede oggi la ricorrente. E’ ben vero che tale ricovero incide in maniera importante sulle uscite della signora X., che il margine di agio finanziario a fronte delle entrate comunque contenute e derivanti da AVS e da una piccola rendita della Cassa Pensione si è notevolmente assottigliato con la degenza, purtroppo però il Giudice deve applicare i principi di legge vigenti e dedotti dalla giurisprudenza. V’è qui da domandarsi se la ricorrente non possa beneficiare addirittura di prestazioni complementari all’AVS (PC), circostanza questa che non deve essere qui esaminata lasciando alla signora X. stessa od a chi della ricorrente si occupa la valutazione della percorribilità di una domanda di PC. Resta, purtroppo a fronte – si ribadisce – di contenute entrate, l’impossibilità di considerare una autonoma determinazione del reddito da parte dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia per le ragioni esposte. A giusta ragione l’amministrazione ha fatto capo al reddito imponibile della ricorrente come desumibile dalla tassazione 2001 – 2002 e che non permette, per il superamento dei limiti citati in corso di motivazione, di concedere il sussidio.”

 

                                         Per una dettagliata esposizione del concetto di reddito ai sensi dell'art. 31 Reg. LCAMal ed in particolare per il concetto della diminuzione del reddito locativo si veda la sentenza 28 febbraio 2008 inc. 36.2007.172 in particolare cons. 2.7.6 dove è stato richiamato lo scopo

 

"  … dell'accertamento autonomo del reddito da parte dell'amministrazione, che costituisce eccezione, in caso di riduzione del reddito facendo riferimento all'intervento dello Stato "in ragione di un'importante diminuzione delle effettive entrate finanziarie disponibili" (…) fa chiaro riferimento alle situazioni che sono "suscettibili ... di portare ad un repentino cambiamento delle entrate effettive, foriero di un disagio economico - sociale forte". L'intervento di nuova ed autonoma valutazione del reddito, per la sua successiva convenzione a mano delle tabelle, da parte dello Stato deve avvenire solo a fronte di una diminuzione delle effettive disponibilità dell'assicurato. La giurisprudenza di questo Tribunale ha ritenuto ad esempio che la nascita di un figlio costituisce un incremento delle spese e delle uscite per il soddisfacimento dei bisogni del neonato ma non incide nelle entrate in quanto tali. Analogamente ciò deve valere per il valore locativo che rappresenta un ipotetico reddito nella misura in cui evita al proprietario immobiliare che occupa il suo stabile, di dovere sborsare l'importo della locazione. Se l'immobile occupato diventasse inagibile il proprietario si potrebbe trovare in condizioni di dovere spendere denaro per locare un oggetto sostitutivo. Non vedrebbe però diminuire le proprie entrate dirette ed effettive”

 

                                         Dalle considerazioni di diritto che precedono si deve ritenere che il legislatore cantonale - nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme federali - ha considerato soltanto le variazioni sulle entrate delle persone interessate e non invece l'aumento delle uscite, per procedere al calcolo autonomo del reddito per l'accertamento del diritto al sussidio.

 

                                         Alla luce di ciò discende che il pignoramento di un salario o di una rendita non costituisce una diminuzione delle entrate, effettive e reali conseguite dall’assicurato che postula il sussidio, ma al contrario un aumento – forzato ed imposto dalle autorità preposte all’applicazione della LEF – delle uscite destinate a scopi diversi da quelli che la persona interessata sceglierebbe verosimilmente. Non è possibile ritenere adempiuti i presupposti di cui all’art. 31 Reg.LCAMal e non è quindi possibile per il ricorrente inoltrare una domanda di aiuto sociale nel corso del 2008 per il sussidio sempre del 2008.

 

                                   8.   Come evidenziato in recenti decisioni di questo Tribunale il legislatore cantonale - nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme federali - ha considerato soltanto le variazioni sulle entrate delle persone interessate e non invece l'aumento delle uscite, per procedere al calcolo autonomo del reddito per l'accertamento del diritto al sussidio.

 

                                         Il Giudice è vincolato al diritto federale e cantonale e non può scostarsi da un testo chiaro di legge senza valido motivo.

 

                                         Per l’art. 73 della Costituzione Cantonale i tribunali esercitano il potere giudiziario e decidono in modo indipendente. Sono vincolati dalla legge con il rilievo che possono eccezionalmente prescindere dall’applicazione di norme cantonali quando queste siano in contrasto con il diritto o con la Costituzione cantonale

 

                                         Il principio della legalità è quindi evocato nella Costituzione Cantonale con l’unica eccezione possibile, sempre nel solco comunque del principio della legalità, della priorità del diritto federale o della superiorità del testo costituzionale cantonale. L’art. 73 cpv. 2 secondo periodo Cost. cant., come rilevato,  prevede infatti la possibilità per i tribunali di non applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale. Come ricorda la sentenza del TRAM (Tribunale Cantonale Amministrativo) del 29 maggio 2006 (inc. 52.2006.159):

 

"  Pertanto, allo scopo di rispettare il principio della preminenza del diritto superiore, l’autorità di ricorso può esaminare la compatibilità di una norma di diritto cantonale con il diritto federale e internazionale e può paralizzarne l’applicazione in caso di esame di atti concreti. Non può invece annullarla o modificarla operando un controllo astratto (abstrakte Normenkontrolle) della norma stessa (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., n. 375 segg. e riferimenti)."

 

                                         In concreto le norme della Legge Cantonale di Applicazione alla LAMal costituiscono diritto cantonale autonomo (in questo senso in questo senso STFA 3 maggio 2005 in re B; K 165/04 e DTF 124 V 9). Il TFA ha, in particolare, rammentato come, in virtù dell’allora vigente art. 128 OG, fosse sua competenza decidere in ultima istanza in materia di ricorsi di diritto amministrativo contro decisioni ai sensi degli art. 97, 98 lett. b – h, e 98 a OG, in materia di assicurazioni sociali rilevando comunque come:

 

"  les cantons jouissent d’une grande liberté dans l’aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu’il faut entendre par «condition économique modeste». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d’«assurés de condition économique modeste».

 

                                         Per tale motivo ha ritenuto che:

 

"  les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l’assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome"

 

                                         e ne ha concluso che:

 

"  un prononcé cantonal de dernière instance qui violerait ces règles ne peut pas, en principe, être déféré au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. En revanche, un tel prononcé peut être attaqué par la voie du recours de droit public (art. 84 al. 2, art. 86 al. 1 et art. 87 OJ)"

 

                                         ciò, come indicato, durante la vigenza dell'abrogata OG. Diversa la situazione con la nuova LTF.

 

                                         La LAMal prevedeva all’art. 65, nella versione iniziale approvata dalle Camere, la riduzione dei premi da parte dei Cantoni. In virtù di questa norma i Cantoni erano obbligati ad accordare, agli assicurati di condizione economica modesta (la cui definizione è stata lasciata come indicato ai Cantoni stessi), delle riduzioni dei premi fissate in modo che i sussidi annui della Confederazione e dei Cantoni, così come regolati dall’art. 66 LAMal, fossero versati interamente. L’art. 66 prevedeva che la Confederazione accordasse ai Cantoni dei sussidi annualmente per finalizzare la riduzione dei premi, sussidi fissati mediante decreto federale semplice di durata quadriennale tenuto conto dell’evoluzione dei costi dell’assicurazione delle cure medico sanitarie obbligatoria e della situazione finanziaria della Confederazione stessa.

 

                                         Le regole adottate dal legislatore ticinese rispettano detti principi. In maniera autonoma, con ampio potere d’apprezzamento, il legislatore ticinese ha adottato regole che definiscono lo stato di disagio economico o meglio le condizioni economiche modeste. Le norme fissano i parametri vincolandoli – come appare dalle considerazioni che precedono – alla situazione fiscale della persona, indicando come il sopravvenire di una modifica, delle entrate unicamente, possa essere indicatore di condizione economica modesta intervenuta.

 

                                         A tal proposito va rammentato (come d’altra parte fatto nella sentenza del 15 febbraio 2007, inc. 36.2006.228, e nella sentenza del 9 gennaio 2006, inc. 36.2005.141) che:

 

"  Per l’art. 65 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta. Il Consiglio federale può estendere la cerchia degli aventi diritto a persone tenute ad assicurarsi che non hanno il domicilio in Svizzera, ma vi soggiornano per un lungo periodo. …  I Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. I Cantoni informano regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi. Gli assicuratori sono tenuti a collaborare … I Cantoni forniscono alla Confederazione i dati anonimi concernenti gli assicurati beneficiari così da permettere di verificare l’attuazione degli scopi di politica sociale. Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni.

 

Per il principio della forza derogatoria del diritto federale di cui all’art. 49 cpv. 1 Cost. il diritto cantonale deve sempre cedere il passo al diritto federale nei campi che la Costituzione o un decreto federale urgente hanno deciso essere di competenza della Confederazione e che quest’ultima ha effettivamente disciplinato. Questo principio esclude tuttavia ogni regolamentazione cantonale solo nelle materie che il legislatore federale ha inteso disciplinare in modo esaustivo, i Cantoni conservando la competenza, quando tale non è il caso, di emanare disposizioni di diritto pubblico i cui fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto federale (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 3.2; DTF 127 I 68 consid. 4a, 126 I 78 consid. 1; cfr. riguardo al previgente art. 2 Disp. Trans. vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 375 consid. 4a, 433 consid. 3b, 480 consid. 2a, 114 Ia 355 consid. 4a e sentenze ivi citate).

 

Giusta l’art. 117 Cost. la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. L’assicurazione malattia è quindi di competenza federale, tuttavia alcuni compiti sono stati delegati ai Cantoni (cfr. sull’ammissibilità di questo tipo di delega: Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5a ed., Zurigo 2001, cifra marg. 1151-1152, 1155-1156), come ad esempio la riduzione dei premi per gli assicurati di condizione economica modesta (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4; art. 65 LAMal; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, pag. 4-5, in cui vi è un elenco delle competenze delegate ai cantoni; cfr. con riferimento all’art. 34bis vCost., Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, pag. 252). Secondo la dottrina, inoltre, le competenze cantonali indicate nella LAMal e nell’OAMal non sono esaustive, vi è quindi spazio per una completazione da parte dei Cantoni (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, pag. 5).

 

In simili condizioni si deve concludere che l’assicurazione malattia non è disciplinata esaustivamente dal diritto federale e che alle condizioni indicate sopra i Cantoni possono emanare disposizioni (STFA del 22 ottobre 2002, K 102/00, consid. 4).

Va ancora rammentato che con STFA del 3 maggio 2005, pubblicata in DTF 131 V 202, al consid. 3.2.2., il TFA ha rammentato che la giurisprudenza considera che i Cantoni dispongono di una grande libertà per quanto concerne la regolamentazione della riduzione dei premi, nel senso che possono definire autonomamente la nozione di “assicurati di condizione economica modesta” (cfr. anche DTF 122 I 343).

 

Per quanto concerne la procedura applicabile alla richiesta di ottenere dei sussidi, i cantoni godono pertanto di una grande autonomia. Nella misura in cui la legge cantonale prescrive l’obbligo, tranne casi particolari, di chiedere il sussidio entro l’anno precedente la corresponsione del medesimo, esso non viola il diritto federale preminente. Tant’è che l’art. 65 cpv. 3 seconda frase LAMal prevede che, stabilita la cerchia dei beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il loro obbligo di pagare i premi. Ossia che le decisioni vengano prese prima dell’inizio del diritto al sussidio, ciò che è possibile unicamente se l’assicurato fa valere il suo diritto l’anno precedente l’inizio del versamento del sussidio.”

 

                                         Per quanto è più specificatamente dell’obbligo di considerare la situazione economica e famigliare più recente su richiesta dell’assicurato la norma del Cantone Ticino, sia quella della legge (art. 31 LCAMal) che quella di concretizzazione lasciata all’esecutivo cantonale (art. 31 Reg. LACAMal), appaiono ampiamente rispettose dei dettami federali. Un tale diritto esiste, viene codificato in maniera precisa ed il riferimento fatto alle entrate appare non solo pienamente rispettoso del dettato federale ma anche assolutamente logico e teso ad evitare possibili situazione ambigue e non chiare a fronte di spese non sempre necessarie.

                                         La critica del ricorrente appare quindi destituita di fondamento e non può essere seguita in questa sede.

 

                                         Da quanto precede discende che l'UAM ha operato correttamente non considerando il pignoramento cui fa cenno il ricorrente nell'ambito dell'art. 31 LCAMal.

 

                                   9.   Il ricorso va respinto senza carico di tassa di giustizia e delle spese. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

                                         Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese e non vengono attribuite ripetibili all’amministrazione vincente in causa.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti