Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2008.159

 

TB

Lugano

16 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 novembre 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 31 ottobre 2008 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Il 23 luglio 2008 (doc. 1) RI 1, nato nel 1948 ed esercitante un'attività indipendente, ha postulato la riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2009 per sé e per la moglie, senza attività lucrativa.

 

                                  B.   Fondandosi sulla notifica di tassazione IC 2006, il 29 agosto 2008 (doc. A1) l'Ufficio assicurazione malattia (UAM) ha respinto l'istanza di sussidio per superamento dei limiti di reddito per famiglia senza figli minorenni.

 

L'assicurato ha quindi fatto presente che la sua situazione finanziaria era peggiorata rispetto all'anno precedente (doc. 2), così l'UAM gli ha chiesto di giustificare le sue condizioni economiche dell'anno 2007 (doc. 5).

Il 16 settembre 2008 (doc. 6) il richiedente ha prodotto il bilancio dell'attività dell'intero anno 2007 e dell'anno 2008 fino al 30 giugno 2008, osservando di avere ancora un figlio a carico.

 

                                  C.   Il 31 ottobre 2008 (doc. 9) l'Amministrazione ha respinto con decisione su reclamo la domanda di riduzione del premio per superamento del limite di reddito. L'UAM ha calcolato in Fr. 39'262,10 il reddito aziendale annuo conseguito nel 2008; questa somma deriva dal riporto su 12 mesi dell'utile aziendale indicato dall'assicurato al 30 giugno 2008 (Fr. 17'323,45) e dalla deduzione degli interessi passivi (Fr. 6'112,45) e delle spese non professionali (Fr. 2'307,60). Al totale è stato poi aggiunto il valore locativo (Fr. 11'764.-), per ottenere un reddito determinante arrotondato al mille franchi superiore pari a Fr. 52'000.-, che non permette quindi la concessione del sussidio laddove il limite fissato dal Consiglio di Stato per l'anno 2008 per le famiglie senza figli è di Fr. 32'000.-.

 

                                  D.   Con ricorso del 14 novembre 2008 (doc. I) RI 1 ha evidenziato di avere un'entrata mensile variante tra i Fr. 3'000.- ed i Fr. 3'200.- e di non capire quindi il motivo del rifiuto del sussidio di cassa malati per il 2009, avendo anche una moglie ed un figlio da mantenere. Inoltre, ha osservato che gli anni precedenti aveva diritto alla riduzione dei premi sulla scorta della sola notifica di tassazione, mentre ora gli si è chiesto di presentare la contabilità tenuta come indipendente.

 

L'UAM ha dettagliatamente esposto un nuovo calcolo autonomo del reddito determinante del ricorrente alla base del rifiuto alla riduzione del premio di cassa malati, fissato in Fr. 45'000.-, indicando comunque la possibilità di chiedere la revisione della decisione di rifiuto non appena egli sarà in possesso della notifica di tassazione IC 2008 (doc. V).

 

L'insorgente ha ribadito la sua richiesta di concessione della riduzione del premio di cassa malati per l'anno 2009, precisando di essere stato licenziato e quindi disoccupato, con conseguenti difficoltà economiche che nel 2009 dovrebbero essere ancora peggiori di quelle a cui ha dovuto fare fronte nel 2007 e nel 2008 (doc. VII).

 

                                         in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                   2.   Il ricorrente si è lamentato che la sua domanda di riduzione del premio è stata trattata da diverse persone, ognuna delle quali gli ha chiesto di produrre della documentazione, che a volte aveva già trasmesso su invito di un altro funzionario. Egli si è quindi chiesto "se i sussidi vengono assegnati casualmente "ad una persona si ed una no" o se viene tenuto conto della situazione finanziaria di ogni persona, visto che la pratica viene passata da una persona all'altra come una palla da tennis, però senza far sapere al prossimo giocatore che informazioni ha avuto il precedente sul richiedente il sussidio." (doc. I).

 

La decisione formale è stata allestita dal funzionario incaricato dell'Ufficio assicurazione malattia __________, mentre la decisione su reclamo è stata redatta da __________, ma è stata firmata dal capo ufficio dell'UAM __________ insieme al capo servizio sussidi __________.

La richiesta di informazioni complementari del 9 settembre 2008 è stata preparata da __________, ma firmata dal capo servizi sussidi __________.

La risposta di causa, redatta da __________, è stata firmata dal vicedirettore dell'istituto delle assicurazioni sociali __________ e dal capo ufficio dell'assicurazione malattia __________.

 

Riguardo alla separazione personale e gerarchica tra chi ha adottato le decisioni e chi ha esaminato il reclamo, il Tribunale federale si è già pronunciato affermando di non vedere motivi per sanzionare l'operato dell'Amministrazione (STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008, consid. 2). In effetti, una separazione personale non è imposta né dall'art. 52 LPGA – che dispone unicamente che le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate - né da altre norme di legge, bensì può tutt'al più esserlo a seconda dell'organizzazione dei singoli assicuratori (STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008).

A questo proposito, in numerose sentenze questo Tribunale ha già affermato che affinché all'assicurato possa essere garantita la massima trasparenza ed obbiettività, è preferibile che l'esame dell'opposizione (in specie: del reclamo) avvenga, come nel caso concreto, per il tramite di un altro funzionario rispetto a quello che ha trattato la decisione formale, seppure non vi sia un obbligo legale a procedere in tal senso (STCA del 21 novembre 2007, 30.2007.22; STCA del 24 marzo 2003, inc. 38.2003.28; STCA del 6 giugno 2003, inc. 38.2003.34; STCA del 18 agosto 2003, inc. 38.2003.30; STCA dell'8 settembre 2003, inc. 38.2003.32; STCA del 24 novembre 2003, inc. 38.2003.49).

 

La separazione personale e gerarchica adottata dall'Ufficio assicurazione malattia va quindi a favore degli assicurati, ai quali va così garantita una maggiore indipendenza dei singoli funzionari nel processo decisionale, i quali, ovviamente, devono unicamente attenersi al rispetto dell'applicazione delle norme legali.

Pertanto, la procedura adottata dall'Amministrazione è corretta.

 

In merito alle differenti richieste di produzione di documentazione da parte dei funzionari incaricati della trattazione della pratica concernente il ricorrente, questo Tribunale osserva che dagli atti all'inserto non risulta che egli abbia dovuto presentare diverse volte gli stessi giustificativi.

Anzi.

Infatti, con l'istanza di riduzione del premio LAMal per il 2009 egli ha dovuto allegare la notifica di tassazione IC 2006; poi, a seguito del suo reclamo, al quale l'assicurato ha allegato la notifica di tassazione IC 2007 (doc. 2), l'UAM gli ha chiesto di produrre il bilancio ed il conto economico al 31 dicembre 2007 come pure la distinta degli interessi passivi dovuti per l'anno 2007 (doc. 5); prontamente l'istante ha ritrasmesso la notifica IC 2007 e per la prima volta ha presentato il bilancio al 31 dicembre 2007 e quello al 30 giugno 2008, oltre ai giustificativi dell'avvenuto pagamento degli acconti dei contributi personali AVS/AI/IPG concernenti i primi due trimestri del 2008 (doc. 6).

 

Non si vede, dunque, in quali occasioni l'Amministrazione avrebbe chiesto più volte all'interessato di produrre della documentazione che egli aveva già presentato, suscitando così il suo malumore. Pertanto, le lagnanze del ricorrente sull'operato dell'Ufficio assicurazione malattia, non trovano qui alcun valido fondamento.

Anche questa censura deve dunque essere respinta, con conseguente entrata in materia sulla domanda di sussidio dei premi.

nel merito

 

                                   3.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

 

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

 

L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

 

Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.

 

                                   4.   In altri termini, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati).

 

L'amministrazione deve calcolare da sola il reddito determinante in casi particolari. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:

 

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari."

 

Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)  cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)  persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

 

 

 

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

 

                                   5.   Innanzitutto, l'insorgente va considerato come una famiglia senza figli ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a LCAMal, quindi vale il limite di reddito di Fr. 32'000.- (art. 29 lett. b LCAMal). Il figlio, maggiorenne, è stato giustamente ritenuto persona sola.

 

Basandosi quindi su questi disposti legali, il diritto alla riduzione del premio LAMal risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).

 

Come chiesto nell'atto ricorsuale dall'assicurato, l'Ufficio assicurazione malattia ha proprio proceduto in questo senso, ovvero ha esaminato la sua istanza di sussidio alla luce della notifica di tassazione IC 2006, valida, come visto, per l'anno 2009.

In questi termini, il ricorrente non ha diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il 2009, giacché il reddito imponibile accertato dal competente Ufficio di tassazione è stato fissato in Fr. 40'561.- (doc. 8) e quindi il reddito determinante va stabilito in Fr. 41'000.- (doc. 3). Pertanto, la domanda di sussidio è stata respinta, a motivo che il summenzionato limite di Fr. 32'000.- è stato superato.

 

                                   6.   Tuttavia, poiché l'assicurato ha sostenuto nell'opposizione (recte: reclamo) dell'8 settembre 2008 (doc. 2) che la sua situazione finanziaria era peggiorata rispetto al 2007, a buon diritto l'Amministrazione ha proceduto a calcolare autonomamente il reddito determinante dell'insorgente, partendo non più dalla notifica di tassazione IC 2006, ma dai dati più recenti a sua disposizione.

In effetti, conformemente al citato art. 31 RLCAMal, l'UAM è tenuto ad accertare autonomamente il reddito dell'assicurato soltanto se vi sono delle modifiche riguardo allo statuto personale e/o economico dell'interessato e della sua famiglia.

 

Nel caso concreto, solo la lettera m di questa norma può, eventualmente, tornare utile. Occorre però che vi sia stata una diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni rispetto al medesimo dato desumibile dalla notifica di tassazione applicabile all'anno per il quale l'assicurato chiede il sussidio.

 

In merito all'art. 31 RLCAMal, va osservato che il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (prima fra tutte: STCA del 27 novembre 2003, 36.2003.84; fra le ultime: STCA del 18 gennaio 2008, 36.2007.182; STCA del 1° febbraio 2008, 36.2008.4; STCA del 25 aprile 2008, 36.2007,183; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.57) rilevando come:

 

"  2.2 (…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito (…) accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv. 2 RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito (…) conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito (…) cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

 

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".

 

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."(sottolineature ed evidenziature in grassetto della redattrice).

 

                                   7.   Pertanto, occorre esaminare se le entrate nette del ricorrente dal 1° gennaio 2008 in poi (dato più recente a disposizione) sono diminuite rispetto al reddito esposto nella notifica di tassazione IC 2006, dato che per il 2009 la tassazione applicabile si riferisce all'anno 2006.

In altre parole, il reddito netto conseguito dall'assicurato nel 2008 deve essere inferiore alle entrate percepite nel 2006.

Più concretamente, siccome il ricorrente esercita un'attività lucrativa indipendente, il suo reddito presumibile (art. 34 RLCAMal) risulta dal bilancio della sua attività indipendente.

Ora, come ha ben rilevato l'UAM, nella distinta del 16 settembre 2008 (doc. 6) si osserva l'indicazione tanto di spese e ricavi professionali quanto di spese meramente di ordine privato che, come tali, non possono essere fatte rientrare nel bilancio professionale di un'attività indipendente. Pertanto, dall'incasso delle fatture ammontanti a Fr. 29'500.- vanno dedotte unicamente gli acconti versati per i contributi AVS (Fr. 1'256,50) e le spese per l'ufficio (Fr. 1'500.-). Per contro, i premi della Cassa malati (Fr. 2'307,60), l'accantonamento per il III pilastro (Fr. 1'000.-) e gli interessi passivi per far fronte all'ipoteca sull'abitazione primaria (Fr. 6'112,45) non sono evidentemente giustificabili come spesa professionale. In queste circostanze, l'utile netto aziendale va dunque calcolato in Fr. 26'743,50 (Fr. 29'500.- - Fr. 1'256,50 – Fr. 1'500.-).

Tuttavia, poiché questo ricavo attesta una situazione economica parziale, dato che si riferisce al 30 giugno 2008, esso va dunque moltiplicato per due, così da ottenere un reddito netto (ipotetico) annuo al 31 dicembre 2008, confrontabile con il dato simile, ossia annuo, rilevabile dalla notifica di tassazione 2006 (doc. 8).

 

Dalle informazioni fornite dal ricorrente si ottiene così da una parte un reddito aziendale netto per il 2008 pari a Fr. 53'487.- (Fr. 26'743,50 x 2) e d'altra parte un reddito netto nel 2006 assommante a Fr. 62'233.- (Fr. 6'010.- [reddito da attività dipendente del marito] + Fr. 11'076.- [reddito da attività indipendente del marito] + Fr. 45'147.- [indennità per perdita di guadagno]).

 

In virtù della risultante diminuzione dei redditi netti nel confronto fra la situazione del 2008 con quella del 2006, sono dunque soddisfatti i presupposti legali per applicare alla fattispecie l'art. 31 lett. m RLCAMal. Ciò comporta che il diritto alla riduzione del premio LAMal per il 2009 deve essere stabilito sulla base del reddito accertato autonomamente.

 

                                   8.   La situazione di una persona che svolge un'attività indipendente differisce da quella del salariato, per il quale il reddito accertato va convertito in reddito imponibile a partire dalle tabelle ufficiali allestite dalla Divisione delle contribuzioni (art. 36 cpv. 1 RLCAMal).

Conformemente all'art. 36 cpv. 2 RLCAMal, infatti, il reddito imponibile della persona che esercita un'attività lucrativa indipendente è stabilito defalcando dal reddito aziendale la deduzione relativa al reddito d'attività lucrativa dei coniugi, dei partner registrati e quella per i figli a carico, in analogia con i disposti del diritto tributario.

In specie, se da un lato la moglie del ricorrente esercita(va) un'attività lucrativa, d'altro lato i coniugi hanno un figlio a carico (cfr. notifiche di tassazione IC 2006 e IC 2007, quest'ultima emanata il 26 agosto 2008 e quindi ultimo dato conosciuto).

Pertanto, il reddito imponibile dell'assicurato nel 2008 corrisponde al suo reddito aziendale (Fr. 53'487.-) meno la deduzione del figlio a carico (Fr. 10'800.-), per un totale di Fr. 42'687.-.

 

                                   9.   Inoltre, in virtù della recente giurisprudenza di questo Tribunale, al reddito imponibile così calcolato va ancora aggiunto il reddito della sostanza di proprietà del ricorrente (art. 33 cpv. 1 lett. b RLCAMal su rinvio dell'art. 34 RLCAMal), ossia il valore locativo (STCA del 28 febbraio 2008, 36.2007.172; STCA del 25 aprile 2008, 36.2007.183; STCA del 17 novembre 2008, 36.2008.79).

 

Nel caso in esame, per l'anno 2007 (ultimo dato conosciuto e non contestato) questo valore è stato stabilito dall'autorità fiscale in Fr. 11'764.-, per ottenere così un reddito complessivo pari a Fr. 54'451.-.

 

                                         Infine, per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, secondo cui le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi; altre deduzioni non possono essere considerate (cfr., fra le ultime, STCA del 27 agosto 2008, 36.2008.81; STCA del 24 settembre 2008, 36.2008.48; STCA del 29 settembre 2008, 36.2008.112; STCA del 30 settembre 2008, 36.2008.121).

 

Visto quanto precede, vanno quindi dedotti gli interessi passivi ipotecari di Fr. 12'225.- (Fr. 6'112,45 x 2) che il Tribunale, sulla scorta di quelli già versati alla banca creditrice al 30 giugno 2008 (Fr. 6'112,45), ritiene verosimilmente dovuti al 31 dicembre 2008, come per il calcolo del reddito aziendale. Peraltro, questa cifra non si distanzia in modo incisivo dagli interessi passivi accertati fiscalmente al 31 dicembre 2007 (doc. 2: Fr. 11'951.-).

 

Si ottiene così un reddito imponibile di Fr. 42'226.- (Fr. 54'451.- - Fr. 12'225.-) che, arrotondato al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), dà un reddito determinante di Fr. 43'000.- e quindi superiore al limite di reddito fissato dal Consiglio di Stato per ottenere nel 2009 il diritto alla riduzione dei premi LAMal.

 

In queste condizioni, l'insorgente non ha diritto all'aiuto statale.

 

                                10.   Quand'anche si volesse considerare, come ritenuto dall'UAM, che il reddito aziendale valido per il calcolo autonomo ammonti a Fr. 44'500.- come stabilito per l'anno 2007 dall'autorità fiscale, al reddito imponibile di Fr. 44'313.- calcolato nella risposta di causa occorre ancora sottrarre l'importo per i figli a carico.

Si otterrebbe così un reddito imponibile complessivo assommante a Fr. 33'513.- rispettivamente a Fr. 33'239.- se si tenesse conto degli interessi passivi stabiliti in Fr. 12'225.- dal TCA in via ipotetica per il 2008, anziché l'importo di Fr. 11'951.- dedotto dall'Amministrazione.

Con un reddito determinante di Fr. 34'000.-, l'istanza di riduzione del premio di cassa malati sarebbe comunque respinta.

 

                                11.   Va infine rilevato che la notifica di tassazione IC 2007 allegata dal ricorrente non può essere presa in considerazione.

 

Infatti, l'autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessato, fare uso della decisione di tassazione 2007 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.

Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante altre successive - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:

 

"  (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). (…)."

 

Nel caso concreto non è pertanto possibile far capo alla decisione di tassazione 2007, anche se più attuale e più favorevole all'insorgente rispetto a quella del 2006, applicabile per i sussidi del 2009. Il principio di legalità vieta di riferirsi a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata, motivo per il quale la scelta dell'Esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e messa in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo.

 

                                12.   È opportuno ancora ricordare che qualora i dati definitivi fiscali attinenti ai redditi conseguiti dall'assicurato nell'anno 2008 dovessero attestare una situazione economica differente (peggiore) rispetto a quella accertata autonomamente dal Tribunale conformemente all'art. 31 RLCAMal, entro tre mesi dalla ricezione della notifica di tassazione IC 2008 (art. 13 cpv. 2 RLCAMal) l'insorgente potrà chiedere all'Amministrazione la revisione della decisione di negargli il sussidio per l'anno 2009.

 

Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                                13.   L'assicurato ha chiesto anche in sede di ricorso di essere sentito.

 

Il TCA, che dispone del potere di indagare d'ufficio e di applicare d'ufficio il diritto, rinuncia a sentire il ricorrente. Infatti, l'interessato ha potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi al TCA che in precedenza, facendo valere in più occasioni le sue argomentazioni. Una sua audizione non modificherebbe l'esito del ricorso, dato che, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto della riduzione dei premi di cassa malati deciso dall'Ufficio assicurazione malattia è corretto.

 

Inoltre, l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999, H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

 

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti