Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 6 (recte: 7) febbraio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 10 gennaio 2008 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, nata nel __________, ha chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2008 (doc. 1).
La domanda è stata respinta dall’amministrazione cantonale con decisione formale 1° dicembre 2007, confermata dalla decisione su reclamo del 10 gennaio 2008. L’IAS ha in particolare accertato un reddito imponibile di fr. 15'000 ed una sostanza imponibile di fr. 275'000 da cui, giusta l’art. 30 LCAMal, un reddito determinante di fr. 24'000, superiore al limite di fr. 20'000 per ottenere il diritto di percepire il sussidio.
B. L’assicurata, rappresentata dal figlio RA 1, è tempestivamente insorta contro la predetta decisione. La ricorrente afferma di aver ottenuto, negli anni precedenti (2005, 2006 e 2007), il diritto al sussidio della Cassa malati. Nel frattempo vi è stata una modifica del valore locativo e “per un nostro errore contro la notifica di tassazione non è stato interposto ricorso”. In particolare il valore locativo è stato aumentato da fr. 7'264 a fr. 13'005. L’assicurata rileva che questa modifica non è corretta in quanto la casa presenta molti difetti e non è stata oggetto di alcuna manutenzione e, “sebbene non sia questa la sede per mettere in discussione il valore locativo attribuito, appare indubbio ed equo considerare come non sia possibile stabilire un valore in base a presunti “canoni locativi normali della zona”.
L’insorgente ritiene che la decisione di non concedere più il sussidio sul premio assicurativo è fondato su presupposti errati che portano ad una manifesta ingiustizia e ad un trattamento iniquo (doc. I).
C. Con osservazioni del 19 febbraio 2008 l’IAS propone di respingere il ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2. Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve situare al 10 gennaio 2008 (doc. A1), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il nuovo RLCAMal del 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono quelli fissati dagli 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4. Con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
5. A norma dell'art. 13 cpv. 1 RLCAMal (equivalente all'art. 48 vRLCAMal), gli assicurati possono presentare un'istanza di revisione sia della decisione di riduzione del premio sia dell'importo di riduzione del premio: lett. a) a seguito dell'emissione di una tassazione per l'inizio di assoggettamento, oppure lett. b) nel caso si verifichino le situazioni di cui all'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal). L'istanza di revisione deve essere inoltrata entro 3 mesi dal verificarsi di tali condizioni (art. 13 cpv. 2 RLCAMal).
In virtù dell'art. 31 RLCAMal (art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
6. Nel caso concreto, a giusta ragione, l’UAM ha fatto capo alla tassazione 2005 per stabilire l’ammontare del reddito determinante per il diritto al sussidio del 2008 conformemente a quanto previsto dal DE del 10 ottobre 2007. Come rammenta l’autorità cantonale, il TCA ha stabilito che la sostanza imponibile, anche se derivante da un diritto di usufrutto, deve essere computata (STCA del 26 settembre 2007, inc. 36.2007.71; STCA dell’8 ottobre 2002, inc. 36.2002.77 e STCA del 22 aprile 1999, inc. 36.1999.17). Per cui in concreto tutta la sostanza imponibile deve essere presa in considerazione.
Dalla tassazione 2005 emerge un reddito imponibile complessivo di fr. 15'000 a cui va aggiunto un quindicesimo della sostanza di fr. 275'000, dopo aver dedotto la quota esente di fr. 150'000, per un importo complessivo di fr. 24'000 (15'000 + {[(275'000 – 150'000)] : 15}) dopo l’arrotondamento al mille franchi superiore (art. 30 LCAMal), che supera il limite di fr. 20'000 previsto dal citato decreto esecutivo per il diritto al sussidio per le persone sole (cfr. consid. 3 e doc. A10).
Va qui evidenziato che l’aumento del valore locativo da fr. 7'264 a fr. 13'005 cui fa riferimento la ricorrente è avvenuto con la tassazione 2006 che tuttavia non è determinante per il sussidio 2008.
Per cui la mancata contestazione della tassazione 2006 non ha avuto alcuna influenza sul rifiuto del sussidio in esame. Di conseguenza anche l’affermazione secondo la quale il sussidio non è stato concesso per soli fr. 400 di troppo non trova riscontro, anche perché se, per pura ipotesi di lavoro, fosse stata determinante la tassazione 2006, al reddito imponibile di fr. 20'400, l’autorità cantonale avrebbe comunque ancora dovuto aggiungere un quindicesimo della sostanza imponibile calcolata dopo la deduzione dell’importo di fr. 150'000 (cfr. supra e art. 30 LCAMal).
Va poi abbondanzialmente rilevato che comunque l’interessata non avrebbe potuto prevalersi di una dimenticanza nel contestare la tassazione determinante poiché questo Tribunale ha già più volte ribadito che l’assicurato deve innanzitutto salvaguardare i propri interessi innanzi all’autorità fiscale.
Infatti l’UAM, ed il Tribunale, salvo eccezioni, non possono scostarsi dai dati ritenuti in sede fiscale senza una valida e particolare ragione.
A questo proposito con sentenza del 19 settembre 2005 (inc. 36.2005.105) il TCA ha affermato:
" La lamentela non può essere recepita. Infatti, per costante giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
In concreto spettava pertanto all’assicurato contestare in sede fiscale la presunta dimenticanza di alcune deduzioni. … “
7. La ricorrente rileva che in passato ha potuto beneficiare del sussidio e fa implicitamente valere il principio della buona fede.
Il diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono così essere formulate:
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3. la promessa dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (IMBODEN-RHINOW, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a edizione, n. 75 B III b 3);
4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è pregiudizievole;
5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68 segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid. 3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V 55).
La giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed. (DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. fed. (RAMI 2000 pag. 223).
In concreto l’amministrazione non ha fornito informazioni erronee. Infatti ogni anno l’interessata è tenuta a presentare una richiesta per ottenere il sussidio e l’UAM decide sulla base dei parametri del decreto esecutivo del Consiglio di Stato, che possono variare di anno in anno, in particolare per quanto concerne la tassazione fiscale da prendere in considerazione quale riferimento per il calcolo dell’aiuto statale.
Con sentenza del 4 settembre 2007 (inc. 36.2007.118) il TCA ha infatti ribadito che:
" il fatto che la ricorrente abbia beneficiato negli anni precedenti del sussidio non è motivo per ottenerlo. Da un lato mutano le basi di calcolo per la determinazione del sussidio, fissate annualmente dal Consiglio di Stato, dall'altro cambia la tassazione presa a base per la determinazione del diritto al sussidio stesso (per l'anno 2007 si tratta, come indicato, dalla tassazione 2004).
La concessione, negli anni precedenti, del sussidio non permette la salvaguardia della buona fede dell'assicurata.”
Neppure la circostanza che l’ufficio di tassazione avrebbe comunicato all’insorgente che dichiarare l’intero valore locativo e valore di stima nella sua tassazione, quale usufruttuaria, in luogo di ripartirlo tra tutti gli eredi, non avrebbe comportato alcuno svantaggio, può esserle d’aiuto. Infatti la presunta informazione proviene da un’autorità (ufficio di tassazione) che non è competente a decidere circa i sussidi di cassa malati.
Nel caso di specie non vi è pertanto alcuna violazione del principio della buona fede.
8. Infine va rilevato, seppure l’insorgente non lo abbia esplicitamente sollevato, che, come evidenzia l’UAM in sede di risposta, l’interessata nel 2007 percepiva dall’AVS un importo di fr. 2'143 al mese (doc. A12), ciò che corrisponde ad un ammontare annuo di fr. 25'716 (2'143 X 12), superiore rispetto a quello di fr. 25'020 dichiarato nel 2006. Per cui non può neppure trovare applicazione l’art. 31 Reg. LCAMal che prevede, tra i casi in cui è possibile calcolare il diritto al sussidio senza tenere conto della tassazione, la diminuzione importante del reddito da pensione rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili (art. 31 let. m Reg. LCAMal).
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va purtroppo respinto per il superamento dei limiti imposto dal computo della sostanza. La decisione impugnata merita conferma. Contrariamente a quanto sostiene l’UAM in sede di osservazioni, il TCA non vede alcun motivo, nel caso di specie, per considerare il ricorso temerario.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti