Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 6 dicembre 2007 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
ritenuto, in fatto
A. RI 1, __________, celibe, domiciliato a __________, salariato ha chiesto, il 16 agosto 2007, mediante formulario ottenuto presso al Cancelleria del suo Comune di domicilio, la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2007.
A giustificazione del ritardo con il quale è stato chiesto l'aiuto sociale RI 1 ha indicato il suo arrivo in Ticino a __________ il 1° novembre 2006 ed il fatto di non essere stato "al corrente delle modalità di richiesta". La domanda è stata respinta e, con scritto 22 novembre 2007, RI 1 ha reclamato all'UAM segnalando nuovamente la sua situazione e la decisione di tassazione nel frattempo emessa con un imponibile di CHF 21'000.-- per l'IC, importo che supera comunque i limiti per la concessione del sussidio. Ritenendo tardiva comunque la richiesta l'UAM ha respinto il reclamo dell'assicurato con provvedimento del 6 dicembre 2007.
B. Con ricorso 18 dicembre 2007 emendato su richiesta del giudice delegato, RI 1 ha impugnato la decisione amministrativa chiedendone implicitamente l'annullamento.
All'accoglimento del ricorso si oppone l'UAM con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in diritto
in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
3. Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.
Conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
In specie, quindi, il TCA si deve porre al 6 dicembre 2007 (doc. A5), quando l'UAM ha emanato la decisione negativa su reclamo. Ora, a quel momento vigeva già il RLCAMal del 16 novembre 2007 che, pertanto, va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
4. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.-- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.--.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di CHF 150'000.- per le persone sole e CHF 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2007 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE 14 novembre 2006 - che annulla e sostituisce il DE 17 ottobre 2006 a seguito delle sentenze emanate da questo Tribunale nel corso dello scorso anno (STCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2004. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è stato fissato a CHF 20'000.--, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.-- (reddito della famiglia).
A norma dell'art. 49 LCAMal infatti il Consiglio di Stato determina annualmente - nei limiti della legge (su questo tema si vedano le sentenze 23 ottobre 2006 inc. 36.2006.71/72/120 e 124) - le basi di calcolo del sussidio, in particolare:
" a) il periodo fiscale determinante per l'accertamento del reddito e
della sostanza imponibili;
b) i premi riconosciuti per il calcolo dei sussidi nei confronti di ogni
singolo assicuratore;
c) la quota media cantonale ponderata;
d) i limiti di reddito che danno diritto al sussidio, nei casi di:
- persone sole,
- famiglie,
- reddito di riferimento;
e) la quota minima a carico degli assicurati;
f) gli importi di sostanza imponibile non considerati nel calcolo del reddito determinante;
g) l'importo minimo annuo di sussidio;
h) il limite di reddito massimo per l'esonero dei figli di famiglie altrimenti non sussidiate dal pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
i) l'aumento dei limiti di reddito previsti dall'Ordinanza speciale sulle prestazioni complementari AVS/AI a seguito dell'entrata in vigore della LAMal.
5. Come indicato con l'art. 31 LCAMaI il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l'utilizzo di tabelle appositamente allestite il cui uso è obbligatorio) in casi particolari caratterizzati dalla diminuzione delle entrate e non dall'aumento delle uscite, casi elencati dalla legge e precisati dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati). In altri termini, se date le condizioni di legge precisate nel regolamento l'amministrazione (e meglio l'UAM) si scosta dai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo voluto dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) e procede a calcolare autonomamente il reddito lordo da ultimo acquisito dalla persona interessata, trasformandolo successivamente in reddito imponibile ipotetico mediante tabelle - attualizzate di anno in anno - appositamente allestite dall'IAS d'intesa con la Direzione Cantonale delle Contribuzioni, verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 67 del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato 18 maggio 1994, già modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 ° gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'IAS in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi":
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a CHF 6'ooo.- secondo il biennio fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensiona
mento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
1) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo
dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Da rilevare come, con novella pubblicata sul BU del 16 marzo scorso no. 14/2007 a pagina 100, il RLCAMal 1994 aveva già subito alcune modifiche vigenti - retroattivamente - dal 1 ° gennaio 2007. In particolare l'art. 67 alle lett. d ed m era stato così modificato:
" d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esi-
stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'ooo.--, secondo il periodo determinante;
(...)
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili."
Il tenore delle modifiche del marzo 2007 è stato ripreso nel nuovo testo del 16 novembre 2007 all'art. 31 che qui trova applicazione.
6. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 44 Reg. LCAMal in vigore sino al novembre 2007 prevedeva che l'istanza di sussidio fosse inoltrata per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza doveva essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale. I nuovi articoli 10 e segg. RegLCAMal sono di uguale tenore.
Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal (uguale al precedente art. 45 cpv. 1 salvo una modifica redazionale senza rilievo sostanziale) l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata
nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione del premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione del premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per cui si richiede la riduzione del premio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento, fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione del premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.”
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste.
La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
7. Nel caso in esame la domanda di sussidio 2007 porta la data del 16 agosto 2007 (doc. 1) ed è stato ricevuta dall’UAM il giorno successivo. La richiesta è tardiva poiché inoltrata dopo il termine della fine dell’anno 2006.
8. Come rammentato da ultimo in particolare nella sentenza 5 settembre 2007 in re D. (cons. 10) l'art. 11 cpv. 2 Reg. LCAMaI prevede, per casi particolari e per ragioni comprovate, che l'istituto delle assicurazioni sociali possa ritenere anche richieste che giungessero fuori dei termini stabiliti. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha sviluppato una giurisprudenza dettagliata in merito e ciò alla luce dell'alto numero di decisioni che è stato chiamato a rendere in particolare negli ultimi mesi. Nei casi giudicati in precedenza è già stato considerato che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante malattia dello stesso assicurato non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente (STCA 24 aprile 2002 nella causa J. inc. 36.2002.5), così come non è stato considerato quale motivo sufficiente l'assenza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino (STCA 9 dicembre 2002 nella causa D. inc. 36.2002.119). Nemmeno l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata motivo adeguato per giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25 settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata informazione quale elemento giustificante il ritardo. Va ancora rilevato che con sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane età dell'assicurata ancora studentessa liceale e quindi la sua immaturità e la sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 nella causa W. 36.2002.54) e nel caso giudicato il 6 ottobre 2005 (in re S. 36.2005.116) l'assenza di una decisione di tassazione non è stata comunque considerata elemento adeguato a motivare il ritardo per un apprendista non ancora tassato il cui fratello ammalato per lunghi periodi aveva creato problemi a tutta la famiglia". Nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. (36.2005.112) il Tribunale ha considerato che:
" Ancora va verificato se il ritardo dell'istanza formulata da X. X. tendente ad ottenere la concessione del sussidio 2005, redatta e trasmessa all'amministrazione nel corso del 2005, possa essere considerato giustificato. Nelle considerazioni precedenti già si è precisato che la negligenza nell'inoltro della domanda non è giustificato. In casu il ritardo nella trasmissione viene ricondotto alla ambiguità della decisione formulata dalla Cassa alla domanda di sussidio dell'avv. Y. X. e della moglie, laddove la decisione accenna al diritto al sussidio per "ogni membro della famiglia regolarmente assicurato". Ora il concetto di famiglia, come precisato più sopra, è un concetto giuridico specifico della LCAMal, circostanza che all'avv. X. padre del ricorrente e suo patrocinatore non poteva sfuggire, in altri termini i coniugi compongono, con o senza figli, la famiglia, ritenuto che comunque i figli sono tali unicamente sino al compimento dei 18 anni, successivamente vengono considerati persone sole (ancorché conviventi con i genitori od informazione). Se ne deve dedurre che la decisione 31 agosto 2004 trasmessa all'avv. Y. X., che aveva redatto ed inoltrato la domanda di sussidio 4 agosto 2004 per se e per la moglie (come nel caso del 2004, mentre la domanda 2004 di X. era stata sottoscritta dallo stesso), non poteva essere intesa altrimenti che come indicato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, ciò anche a fronte della pretesa mancata trasmissione a X. X. della formale decisione relativa ai suoi sussidi 2004 (comunque ammessi e debitamente (annunciati) ... all'assicuratore malattia). L'avv. X., per il figlio X., avrebbe comunque - nel 2004 - potuto e dovuto lamentare la mancata notifica della decisione formale relativa ai sussidi di quell'anno. L ‘ambiguità pretesa con la ... mancata notifica della decisione sui sussidi 2004 a X. e scaturente dai termini della decisione 31 agosto 2004 emessa in favore dell'avv. Y. X. non solo non costituisce promessa od impegno dell'amministrazione tale da giustificare la buona fede degli assicurati, ma neppure valida giustificazione del ritardo nell'inoltro dell'istanza."
Sempre nella sentenza 3 ottobre 2005 in re S. citata si rilevava poi come:
" La mancata trasmissione dei formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione dell'istanza. L'argomento del ricorrente non regge già ad un rimo sommario esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d'ufficio ai potenziali beneficiari da parte dell'amministrazione sulla scorta della decisione di tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza dell'imponibile considerato in quella sede.
(...)
L'invio dei formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre 2005 nell'inc. B. 36.2005.78). Infatti l'invio errato non può fare ritenere agli assicurati l'esistenza degli estremi per la concessione del sussidio. L'eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo nell'inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B. citata). La diligenza che incombe all'assicurato - cui è noto per le campagne informative che da anni l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più generalmente l'amministrazione cantonale conducono - gli impone di provvedere al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di mancata trasmissione d'ufficio."
Si aggiunga che nella sentenza del 10 ottobre 2005 in re F. 36.2005.124 l'informazione fornita da un assicuratore mesolcinese fondata sulle norme applicative della LAMal relative ai sussidi vigente nel Cantone Grigioni, in parte diversa da quella ticinese, non è stata ritenuta motivo giustificante il ritardo nell'inoltro della domanda di riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattia obbligatoria. Questo Tribunale ha infatti considerato che:
" L'adozione di modalità diverse in altri cantoni non può essere ritenuta. Come detto le informazioni errate di un assicuratore malattia e la non conoscenza della prassi da parte dell'assicurato sono stati esclusi quali motivi giustificanti il ritardo."
Nella sentenza in re R. del 17 ottobre 2005 (36.2005.86 cons. 12) il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha inoltre ritenuto:
" ... la motivazione che soggiace al ritardo è costituita dal convincimento, o meglio dalla certezza della madre della ricorrente, di avere tempestivamente inoltrato la domanda ancora nel 2004. La mancata ricezione degli atti, l'eventuale smarrimento degli stessi od il mancato corretto invio, non assurgono palesemente a motivo giustificante il ritardo. Se la prova dell'avvenuta tempestiva spedizione fosse stata adeguatamente prodotta, e l'onere della mancata prova ricade sulla ricorrente, allora l'inoltro di una nuova richiesta nel corso del 2005, a fronte del dimostrato smarrimento della documentazione da parte dello Stato, sarebbe stato da considerare motivo sufficiente. Il semplice assunto di avvenuta spedizione non recepita dall'amministrazione non permette di giustificare l'omissione dell'atto o suo ritardo."
Il TCA nemmeno ha considerato come motivo giustificativo il fatto che l'assicurato fosse tossicodipendente - con conseguenti difficoltà fisiche e psichiche - nel periodo per il quale ha chiesto il diritto alla riduzione del premio di cassa malati. Infatti, essendo coniugato e ritenuto come sua moglie si fosse occupata di lui e l'avesse aiutato a passare il brutto periodo che stava vivendo, è stato ritenuto che il ricorrente potesse e dovesse fare capo alla moglie anche per la gestione delle sue pratiche correnti e quindi anche quella relativa alla riduzione dei premi di cassa malati (STCA del 14 marzo 2006 nella causa C.B., 36.2006.16).
Alla medesima soluzione il TCA è giunto nel caso di un assicurato alla ricerca di un lavoro la cui moglie, gestante, ha avuto problemi di salute sia prima sia dopo il parto. Queste difficoltà non avrebbero comunque impedito di compilare e spedire la richiesta di sussidio, operazione che in sé richiede poco tempo (STCA dell'11 ottobre 2006 nella causa D.A., 36.2006.113).
Nella sentenza 15 febbraio 2007 (inc. 36.2006.253) un giovane studente universitario impegnato a Milano aveva giustificato il ritardo con il trasferimento per gli studi nella capitale lombarda e con gli impegni universitari. Anche in quel caso il motivo, non attinente alle capacità di gestire le problematiche amministrative per periodi prolungati, non era stata ritenuta.
Nel caso giudicato il 13 febbraio 2007 il trasferimento in Ticino dal Canton Sciaffusa di un assicurato con la sua famiglia qualche mese prima della scadenza del termine per l'inoltro della domanda di sussidio non era stato ritenuto giustificativo il ritardo (inc. 36.2006.225). Non diversamente, ossia non giustificante il ritardo, è stata considerata l'assenza dei documenti da annettere alla domanda. Nell'inc. 36.2006.245-246 (sentenza del 9 febbraio 2007) l'assenza della tassazione di riferimento - siccome non ancora emessa - non era stata ritenuta (analogamente al caso giudicato con la sentenza 15 gennaio 2007, inc. 36.2006.216). Insufficienti, ancora, i gravi motivi di salute che attanagliavano la madre di un assicurato (sentenza 8 febbraio 2007, inc. 36.2006.244).
Anche il pensionamento intervenuto già l'anno precedente il sussidio non ha permesso ad un assicurato di giustificare il suo ritardo (domanda inoltrata nell'anno stesso del sussidio come ritenuto nella sentenza 17 gennaio 2007, inc. 36.2006.232).
Nella sentenza 25 maggio 2007 la dimenticanza della scadenza del termine per una persona attiva socialmente e che ha privilegiato “il suo lavoro in maniera certamente altruista e lodevole” invece della propria necessità, non è stato ritenuto sufficiente (inc. 36.2007.55), ciò analogamente al caso di una giovane donna che, per ragioni umanamente comprensibili, si è avviata con notevoli difficoltà nel mondo del lavoro in un’epoca di concreta difficoltà (sentenza 21 maggio 2007 inc. 36.2007.50).
A proposito della sentenza in re S. del 13 febbraio 2007 inc. 36.2006.225 relativo al trasferimento di una famiglia dal Cantone di Soletta al Ticino questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha in particolare evidenziato:
" Nel caso di specie l’insorgente fa valere che quando ha notificato il suo arrivo all'Ufficio controllo abitanti di … nessuno l'ha informato sul termine entro cui inoltrare l'istanza di sussidio. Inoltre, provenendo da un altro Cantone, l'assicurato non era a conoscenza della procedura da adottare nel Cantone Ticino per l'ottenimento della riduzione del premio di cassa malati.
Secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, RAMI 2000 KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Nella fattispecie, non ci sono state informazioni erronee fornite dalle autorità competenti; pertanto, il principio della buona fede non è stato violato. La circostanza che il Comune non ha avvisato l'assicurato delle modalità per l'ottenimento del sussidio non permette di ammettere che ci sia stata un'informazione di per sé errata.
Infatti, a proposito del principio della buona fede, con sentenza del 25 settembre 2003 (inc. 36.2002.119), confermata ancora nella recente STCA del 9 gennaio 2007 nella causa J.R. (inc. 36.2006.154), in un caso relativo a due coniugi che avevano fatto valere di aver ricevuto informazioni errate dal proprio assicuratore, il TCA ha affermato:
" (…) 2.7. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che, come appena indicato, uno dei presupposti fondamentali per tutelare la buona fede di un assicurato è che l'informazione ricevuta emani da un organo competente. Nel caso di specie, questa condizione non risulta adempiuta: l'informazione errata, che i coniugi Y sostengono di avere ricevuto dai funzionari della Cassa malati X, non emana infatti dall'autorità competente, dato che competente in materia di sussidi di Cassa malati è lo Stato, ovvero l’autorità cantonale.
Questa circostanza è risaputa: l’esistenza della LAMal applicabile in Svizzera, che tanto è stata dibattuta prima della sua adozione (ed invero anche dopo) e che è stata oggetto di votazione popolare il 4 dicembre 1994, è notoria a tutti coloro che risiedono in Svizzera.
Di conseguenza, i coniugi Y dovevano essere perfettamente a conoscenza del fatto che l'unica autorità competente ed in grado di stabilire se essi avevano o meno diritto ai sussidi per il secondo ed il terzo figlio era l'Istituto delle assicurazioni sociali e non la Cassa malati X, che in materia non ha nessun potere decisionale.
Essi avrebbero pertanto dovuto indirizzare le loro richieste di sussidio all'autorità competente."
Ogni situazione deve essere valutata separatamente e, come visto, nel caso in esame non ci sono motivi sufficienti per ammettere tardivamente la richiesta di sussidio del ricorrente (art. 45 cpv. 2 RLCAMal).
(…).
Va poi rammentato che, di principio, il sussidio dell’assicurazione malattia viene concesso solo se l’assicurato bisognoso ne fa esplicita richiesta. Se l’interessato non inoltra l’istanza, il sussidio non viene attribuito. Solo i beneficiari di prestazioni complementari, di regola, ottengono la riduzione del premio automaticamente (cfr. art. 28 e 40 LCAMal).
Non esiste invece, di regola, un obbligo, per l’UAM, di informare personalmente tutti i cittadini residenti in Ticino della possibilità di ottenere il sussidio. L’informazione avviene in forma generale con pubblicazioni sui giornali e sul Foglio Ufficiale. In particolare le modifiche legislative ed i decreti esecutivi con i quali il Consiglio di Stato fissa i limiti di reddito che danno diritto all’ottenimento della riduzione del premio sono pubblicati sul Foglio Ufficiale, mentre i termini per l’inoltro della richiesta, oltre ad essere fissati nella legge, posso essere chiesti agli Uffici competenti per il rilascio di tali informazioni (in particolare l’UAM e le cancellerie comunali).
Occorre ancora osservare che, di regola, l’autorità cantonale trasmette ai potenziali beneficiari del sussidio il relativo formulario (art. 44 RLCAMal). Tuttavia, ciò avviene, di principio, solo se l’UAM ha a disposizione la tassazione determinante dell’assicurato.
Peraltro, neppure il mancato invio del formulario da parte dell'UAM al potenziale beneficiario è comunque un motivo per poter chiedere il sussidio in ritardo.
Infatti, con sentenza 3 ottobre 2005 nella causa S. (36.2005.112) ripresa, da ultimo, nella citata STCA del 9 gennaio scorso, il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che si lamentava di non aver ricevuto direttamente dall’UAM il formulario per la richiesta del sussidio. (…)
Alla luce di quanto precede, le giustificazioni fornite dal ricorrente, come per altri analoghi casi, non possono essere ritenute valide."
9. Nel caso concreto RI 1 si lamenta della mancata informazione del sistema vigente in Ticino e del fatto che egli non sapesse del termine vigente per l’inoltro delle domande di sussidio. Ebbene tale sconoscenza non può giovare al ricorrente che avrebbe dovuto interessarsi del tema, bastando a ciò una semplice telefonata all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia a Bellinzona. Soprattutto a fronte di una situazione economica non florida la diligenza da porre in essere appare condizione minima. Non solo. Il ricorrente è giunto in Ticino da __________ con sufficiente anticipo rispetto alla fine dell’anno precedente l’anno di sussidio. Arrivando il 1° novembre 2006 egli disponeva quindi del tempo sufficiente per potere domandare la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria conto le malattie. Non avendo prestato la diligenza dovuta e non avendo postulato tempestivamente l’aiuto sociale non può ottenere ragione in questa sede.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
10. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF) la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli artt. 95 e seguenti LTF.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali. L'art. 119 LTF prevede la possibilità di inoltrare un ricorso ordinario simultaneo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti