Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2008.61

 

cs

Lugano

21 luglio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 (recte: 30) aprile 2008 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 aprile 2008 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 ha già interessato questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nel corso dei recenti mesi con 4 distinti ricorsi formanti gli incarti 36.2006.151 (evaso con sentenza 12 ottobre 2006), 36.2007.27 (evaso con sentenza 7 maggio 2007), 36.2007.147 (evaso con sentenza 3 ottobre 2007) e 36.2008.6 (evaso con sentenza 19 febbraio 2008).

 

                                         L’assicurato, come ricordano le sentenze citate, è affiliato presso la Cassa malati CO 1 per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con un premio mensile di fr. 77.45 dal 1° gennaio 2007 e ciò grazie al sussidio cantonale.

 

                                         Con decisione su opposizione del 2 aprile 2008 CO 1 ha confermato la decisione formale del 21 febbraio 2008 tramite la quale ha chiesto a RI 1 il pagamento di un importo complessivo di fr. 302.05 oltre interessi al 5% ed ha rigettato l’opposizione al precetto esecutivo no. __________ notificato il 7 febbraio 2008 (doc. 7).

                                         In particolare l’assicuratore ha chiesto il pagamento dei premi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2007 per un importo di fr. 232.05 (77.45 + 77.45 + 77.25), oltre a fr. 10 di spese di richiamo, a fr. 30 di spese di diffida e fr. 30 del precetto per complessivi fr. 302.05 (doc. 7).

 

                                         Il 7 febbraio 2008 a RI 1 è stato notificato il precetto esecutivo no. __________ da parte dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per un importo di fr. 232.05 oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2007 e fr. 40 di spese amministrative (doc. 6). L’assicurato ha fatto opposizione.

 

                                  B.   Con tempestivo ricorso datato 29 aprile 2008 l’assicurato è insorto al TCA sollevando argomenti già fatti valere, e respinti da questo Tribunale, con le precedenti impugnative.

                                         In particolare l’insorgente afferma, per l’ennesima volta, di non voler pagare il premio poiché il Cantone versa già il 75% della quota per l’anno seguente. Per cui l’assicuratore ha la garanzia di essere pagato. Egli contesta qualsiasi spesa di richiamo, diffida o amministrativa e chiede una compensazione per il tempo, e non solo, che deve dedicare alla questione (interessi e spese).

                                         L’assicurato afferma inoltre che “dal momento che la cassa malati non effettua i pagamenti, come da richiesta dell’__________, e trattiene la cifra arbitrariamente, non avendo ancora emesso alcuna decisione a riguardo, all’assicurato non resta che subire, paziente, la lentezza degli enti preposti.” (doc. I).

 

                                  C.   CO 1

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

 

                                   2.   Con scritto del 9 maggio 2008 il ricorrente ha affermato che per impegni diversi sarebbe stato assente ed irreperibile fino al 14 giugno 2008 compreso e “si chiede di tenerne conto per scadenze eventuali termini risposta.” (doc. III).

 

                                         La risposta, con il termine di 10 giorni per presentare eventuali prove è stata notificata il 21 maggio 2008 (doc. V). Poiché il termine di 10 giorni per presentare eventuali mezzi di prova è scaduto infruttuoso, anche volendolo calcolare dal 16 giugno 2008, questo TCA può emanare la sentenza.

 

                                         nel merito

 

                                   3.   Giusta l'art. 61 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Se non previsto altrimenti dalla legge l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali (cpv. 1). L'assicuratore può graduare i premi se è provato che i costi differiscono secondo i Cantoni e le regioni. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato. L’Ufficio federale stabilisce in modo unitario le regioni per l’insieme degli assicuratori (cpv. 2). Per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (minorenni), l'assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d'età superiore (adulti). Egli è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni (cpv. 3). Il Consiglio federale può stabilire le riduzioni di premio di cui al capoverso 3 (cpv. 3bis). L'ammontare dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve essere approvato dal Consiglio federale. Prima dell'approvazione, i Cantoni possono prendere posizione in merito alle tariffe dei premi previste per la loro popolazione; la procedura d'approvazione non deve esserne ritardata (cpv. 5).

                                         Per l'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute. La partecipazione ai costi comprende un importo fisso per anno (franchigia) e il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale) (cpv. 2). Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari (cpv. 5). Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo 64 cpv. 2 lett. a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile dal 1° gennaio 2004 (cfr. RU 2003 3249). L'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lett. b della legge ammonta a 700 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni (cpv. 2). Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è determinante la data della cura (cpv. 3). A norma dell'art. 93 cpv. 1 OAMal, oltre all’assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori possono esercitare un’assicurazione per la quale gli assicurati possono scegliere una franchigia superiore a quella prevista nell’articolo 103 capoverso 1 (franchigie opzionali). Le franchigie opzionali ammontano a 500, 1000, 1500, 2000 e 2500 franchi per gli adulti e i giovani adulti, a 100, 200, 300, 400, 500 e 600 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Un assicuratore può offrire franchigie diverse per gli adulti e i giovani adulti. Le offerte dell’assicuratore devono essere valide in tutto il Cantone.

 

                                         Per l’art. 64a cpv. 1 LAMal se l’assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l’assicuratore deve diffidarlo per scritto, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Per l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante diffida, l’assicurato non paga e se è già stata depositata una domanda di continuazione dell’esecu-zione per debiti, l’assicuratore sospende l’assunzione dei costi delle prestazioni finché i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione non sono stati pagati integralmente. Nello stesso tempo informa della sospensione delle prestazioni l’ufficio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurazione. Sono fatte salve le prescrizioni cantonali che prevedono una notifica ad altri uffici. A norma dell’art. 64a cpv. 3 LAMal se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente, l’assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni fornite durante la sospensione.

                                         In deroga all’art. 7, gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione. E’ fatto salvo l’articolo 7 capoversi 3 e 4.

                                         Il Consiglio federale disciplina le modalità d’incasso dei premi e della procedura di diffida e i dettagli relativi alle conseguenze della mora (art. 64a cpv. 5 LAMal).

                                         L'art. 90 OAMal prevede che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 105 a cpv. 1 OAMal).

 

                                         I premi e le partecipazioni ai costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie scaduti e non pagati devono essere oggetto, nei tre mesi che seguono la loro esigibilità, di una diffida scritta preceduta da almeno un richiamo e distinta da quelle vertenti su altri eventuali pagamenti arretrati. Con la diffida, l’assicuratore deve impartire all’assicurato un termine di 30 giorni al fine di permettergli di adempiere il suo obbligo e attirare la sua attenzione sulle conseguenze in cui incorre se non paga (art. 105 b cpv. 1 OAMal).

 

Se l’assicurato non paga entro il termine impartito, l’assicuratore deve avviare una procedura esecutiva relativa al debito nei quattro mesi successivi, in modo distinto da altri eventuali pagamenti arretrati (art. 105 b cpv. 2)

 

                                         Se l’assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicu-ratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato (art. 105 b cpv. 3).

 

                                         Conformemente all’art. 105 c OAMal se ha depositato una domanda di continuazione dell’esecuzione, l’assicuratore sospende il rimborso dei costi (sistema del terzo garante) o la rimunerazione delle prestazioni (sistema del terzo pagante). La sospensione ha effetto il giorno della comunicazione. Essa si applica a tutte le fatture che pervengono all’assicuratore durante il periodo di sospensione del rimborso dei costi o della rimunerazione delle prestazioni.  La sospensione termina non appena sono stati pagati i premi e le partecipazioni ai costi oggetto della richiesta di continuare la procedura, nonché gli interessi di mora e le spese d’esecuzione scaduti. L’assicuratore deve informare il servizio cantonale incaricato di vigilare sul rispetto dell’obbligo di assicurarsi in merito ai certificati di carenza di beni che ha ricevuto. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che prevedono una notifica a un altro ufficio. Durante la sospensione della presa a carico delle prestazioni gli assicuratori non possono compensare le prestazioni con premi o partecipazioni ai costi loro dovuti. Se garantisce la presa a carico o il rimborso forfetario dei premi, delle partecipazioni ai costi, degli interessi di mora e delle spese d’esecuzione irrecuperabili, il Cantone può convenire con uno o più assicuratori le condizioni alle quali gli assicuratori rinunciano a sospendere la presa a carico dei costi.

 

                                         Come rammenta l’art. 105 d OAMal l’assicurato è in mora ai sensi dell’articolo 64a capoverso 4 della legge a decorrere dalla notifica della diffida scritta di cui all’articolo 105b capoverso 1. Se l’assicurato in mora disdice il rapporto assicurativo, l’assicuratore deve informarlo che la disdetta non ha alcun effetto se i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora oggetto di una diffida fino a un mese prima della scadenza del termine di disdetta o le spese d’esecuzione accumulate fino a tale momento non sono integralmente pagate prima della scadenza di detto termine. Se le somme in arretrato conformemente al capoverso 2 non sono pervenute all’assicuratore entro la scadenza del termine di disdetta, quest’ultimo deve informare l’assicurato che egli continua ad essere assicurato presso di lui e che può cambiare assicuratore soltanto al successivo termine previsto nell’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge.

 

                                   4.   In concreto l’insorgente non ha pagato i premi relativi agli ultimi 3 mesi del 2007, circostanza che il ricorrente non contesta.

                                         Egli si oppone al pagamento con argomenti che sono già stati esaminati dal TCA nelle 4 citate sentenze (consid. A). Come rammentato nella pronunzia del 3 ottobre 2007 (inc. 36.2007.147), citata da ultimo nella sentenza del 19 febbraio 2008 (inc. 36.2008.6):

 

"  (...)

Pendente la causa formante l’inc. 36.2006.151 tra le medesime parti il TCA ha chiesto all’assicuratore di trasmettere gli accordi che derogano all’art. 90 cpv. 1 OAMal, poiché la Cassa aveva chiesto, già a fine dicembre 2005, il pagamento dei premi dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2006 (doc. XI inc. 36.2006.151).

 

Con scritto 22 settembre 2006 l’assicuratore aveva precisato che il ricorrente, dal 1° marzo 1987, ha sempre pagato i premi trimestralmente ed aveva allegato copia della proposta di assicurazione del 26 novembre 1986 (doc. XII + Bis inc. 36.2006.151). Nella sua impugnativa il signor RI 1 non indica, e nemmeno rende verosimile, che detta situazione giuridica sia mutata in corso dell’anno 2006. Va quindi ammesso l’obbligo di pagare anticipatamente trimestralmente il premio dovuto e la richiesta della Cassa va ammessa. La procedura seguita dalla Cassa (richiamo, diffida, precetto esecutivo, decisione di rigetto dell’opposizione: cfr. art. 64a LAMal e 90 OAMal) è pure corretta.

 

L’insorgente fa valere che il Canton Ticino ha già pagato gran parte del suo premio (così come ha già fatto nelle precedenti procedure). Come già rammentato nella sentenza 36.2006.151 va ricordato che, a prescindere da quanto l’autorità cantonale versa all’assicuratore per la riduzione del premio, comunque l’interessato, per la parte non coperta dal sussidio, resta obbligato a versare l’importo dovuto nei termini pattuiti. Poiché l’assicurato non ha versato quanto dovuto nei modi e nei tempi concordati, l’assicuratore era legittimato a mettere in atto la procedura prevista dagli art. 64a LAMal, 90 OAMal e 17 CGA (analogamente a quanto ritenuto nella sentenza 36.2006.151 del 12 ottobre 2006).

 

L’assicurato fa valere, nuovamente come nelle altre procedure decise, presunti suoi crediti nei confronti della Cassa malati, chiedendone la compensazione con quanto da lui dovuto. La richiesta non può essere accolta. Come già evocato nella sentenza 12 ottobre 2006 (inc. 36.2006.151) con sentenza del 22 luglio 2005 nella causa L. (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005, KV 343, pag. 358, il TFA ha affermato che:

 

"  Nella più volte citata sentenza pubblicata in DTF 110 V 183, resa vigente la LAMI, questa Corte, alla ricerca di una soluzione uniforme per i vari settori delle assicurazioni sociali, aveva stabilito - come già s'è visto - che gli assicurati, contrariamente alle casse malati, non potevano procedere alla compensazione di prestazioni con contributi rimasti impagati. Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine). Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo. Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto."

 

                                         Il ricorrente non può pertanto compensare quanto da lui dovuto con i presunti crediti nei confronti della Cassa. (...)"

 

                                         L'insorgente ribadisce, senza peraltro comprovarli, né allegare alcun giustificativo, l'esistenza di suoi diritti nei confronti dell'assicuratore. Come già rammentato la Cassa, alla quale l’incarto va trasmesso per competenza, deve procedere all'emanazione di formali decisioni sui punti controversi tra le parti, ma l'assicurato non può trattenere il premio dovuto a compensazione di sue, asserite, pretese.

 

                                         Come rammentato nella sentenza 3 ottobre 3007 (inc. 36.2007.147):

 

"  (...) l’assicuratore dovrà provvedere all’emanazione di una decisione formale tramite la quale motiverà il mancato riconoscimento delle pretese del signor RI 1. A questo scopo gli atti sono già stati trasmessi ad CO 1. L’assicuratore dovrà svolgere, se non lo ha ancora fatto, gli accertamenti necessari. Se il ricorrente ritiene che, con ingiustificato ritardo, l’assicuratore non emana i provvedimenti dovuti, pur adempiendo alle richieste dell’assicuratore di produrre i documenti necessari (se disponibili od ottenibili), potrà rivolgersi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni mediante ricorso per denegata giustizia. Il signor RI 1 indica di non avere autorizzato la compensazione di premi da lui dovuti con suoi crediti nei confronti dell’assicuratore. Il tema non è in discussione alla luce della decisione su opposizione impugnata. CO 1 pretende il versamento di premi scaduti, anticipatamente dovuti come agli accordi tra le parti e non indica compensazione con crediti dell’assicurato. (...) (sottolineatura del redattore)

 

                                   5.   L’assicurato protesta indennità in suo favore a causa dell'atteggiamento tenuto dall'assicuratore. In merito nella sentenza 3 ottobre 2007 (inc. 36.2007.147) il TCA aveva evidenziato:

 

"  (...)

L’insorgente postula ancora il versamento di indennità per il tempo da lui messo a disposizione affinché CO 1 non approfitti della sua posizione dominante. Alla luce dell’esito della procedura appare che CO 1 non ha approfittato della sua posizione, ha esercitato gli obblighi e diritti che le derivano dalla legge, procedendo mediante diffida, quindi con la precettazione e le decisioni che le competono per l’incasso di premi dovuti. Diverso è il discorso dei diritti rivendicati dall’assicurato sui quali  dovrà chinarsi nei tempi più contenuti. In ogni caso al ricorrente non possono qui essere riconosciuti diritti di sorta (...)"

 

                                         Analogo discorso vale qui oggi.

 

                                         L’insorgente è in ritardo nel pagamento dei premi dovuti e le motivazioni per opporsi al pagamento sono già state più volte esaminate dal TCA. Il suo atteggiamento diviene, così, palesemente defatigatorio. Egli, con il suo agire, cagiona il suo impegno. Al ricorrente è già stato comunicato come fare valere correttamente i suoi diritti.

 

                                   6.   Accertata l'entità del premio ed il debito del ricorrente occorre esaminare se l’insorgente debba inoltre versare gli importi delle spese pretese dall’assicuratore.

                                         Come evocato in precedenza e sulla scorta dei principi già ricordati nelle sentenze citate se l'assicurato cagiona per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere, in misura appropriata, spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105 b cpv. 3 OAMal).

 

                                         In concreto l’assicuratore chiede complessivamente fr. 40.- a fronte del sollecito (fr. 10.--) e della diffida (fr. 30.--). Agli atti l’assicuratore ha prodotto le condizioni d'assicurazione che fondano il suo diritto alla percezione di dette spese (cfr. art. 17.1 CGA nonché art. 17.3). Gli importi sono proporzionati. Gli stessi sono palesemente dovuti.

 

                                         Come ricordato nella sentenza 3 ottobre 2007:

 

"  (...)

L’art. 17.1 delle condizioni generali prevede che l’assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.

(...)

L’importo di fr. 40.-- (fr. 10 + fr. 30) per trimestre è dovuto (...)

Gli importi delle spese esecutive non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03; STCA del 14 settembre 2004 nella causa H., 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts, Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA del 22 luglio 2005 nella causa L., K 114/03, STFA del 26 agosto 2004 nella causa M., K 68/04 e del 18 giugno 2004 nella causa B., K 144/03). (...)"

 

                                         L'importo dovuto dal ricorrente assomma quindi a fr. 232.05 (fr. 77.45 + 77.45 + 77.15) di premi + fr. 40 di spese di sollecito e diffida per un totale di fr. 272.05. L’interessato deve inoltre fr. 30 di spese del precetto su cui tuttavia non è possibile pronunciare il rigetto, poiché seguono le sorti del dell’esecuzione.

 

                                   7.   CO 1 chiede interessi al 5% dal 17 dicembre 2007. In sede di opposizione l’assicuratore ha modificato l’inizio della decorrenza, fissandola al 23 dicembre 2007 (doc. 9).

 

                                         In merito al tema degli interessi nella sentenza 3 ottobre 2007 (inc. 36.2007.147) è stato rilevato come:

 

"  (...)

Infine, circa gli interessi (...), per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui premi scaduti ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5 per cento all’anno (art. 90 cpv. 2 OAMal).

 

Con sentenza del 12 gennaio 2006 (K 40/05), pubblicata in RAMI 2006, KV 356, pag. 40, il TFA ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della LPGA non sussiste alcuna base legale per la riscossione di interessi di mora o di interessi compensativi sulle partecipazioni ai costi non corrisposte dall’assicurato. Dall’art. 26 cpv. 2 LPGA non può essere desunto l’obbligo di pagare un interesse di mora sulle prestazioni da restituire.

 

Come rammenta Kieser, in ATSG- Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, pag. 297 ad art. 26, n 8:

 

"  Verzugszinsen sind auf den fälligen Beitragsforderungen zu entrichten. Fälligkeit bedeutet, dass Gläubiger bei der Schuldnerin die Leistung einfordern und sie einklagen darf. Der Zeitpunkt der Fälligkeit einer Forderung kann sich aus Vereinbarung, aus der Natur des Rechtsverhältnisses oder gestützt auf eine gesetzliche Bestimmung ergeben (vgl. dazu Art. 75 OR). Wann die Fälligkeit einer Beitragsforderung eintritt, legt das ATSG nicht fest. Damit eine Verzugszinspflicht entstehen kann, muss somit gestützt auf die einzelgesetzliche Regelung der Eintritt der Fälligkeit angenommen werden können.

Nicht verlangt ist somit der Eintritt des Verzuges des Schuldners. Dieser muss also nicht gemahnt werden, um die Verzugszinspflicht auszulösen. Deshalb ist der Begriff <<Verzugszins>> nicht im Sinne von Art. 104 Abs. 1 OR zu verstehen. Der Wortlaut von Art. 26 ATSG übernimmt damit die öffentlich-rechtliche Verwendung des Begriffes Verzugszins, welche generell auf das zusätzliche Erfordernis der Inverzugsetzung des Schuldners verzichtet (dazu Zürcher, Verzugszinsen, 63)."

 

A proposito della LAMal Kieser, a pag. 309, n. 32 ad art. 26, rammenta:

 

"  (…)

Mit der Einführung einer allgemeinen Verzugszinspflicht für Beitragsforderungen unterliegen die bei Fälligkeit nicht entrichteten Prämien grundsätzlich der Verzugszinspflicht."

 

Nel caso di specie l’insorgente non ha versato quanto si è impegnato a solvere trimestralmente entro l’inizio del mese di luglio ed ottobre. Per questo motivo l’assicuratore chiede interessi al 5% dal 15 dicembre 2006 (cfr. art. 90 OAMal; cfr. STFA del 26 agosto 2004, K 68/04, dove il ricorrente si era accordato con la Cassa per il pagamento semestrale dei premi [cfr. consid. 6 della citata STFA] e gli interessi dovuti sui premi arretrati del primo semestre 2003 hanno iniziato a decorrere con il 1° gennaio 2003 [cfr. consid. 5.3 e 8 della citata STFA]).

 

In concreto tuttavia alla luce dell’art. 17.1 delle condizioni generali (richiamata qui la sentenza 12 ottobre 2006) “l’assicurato che, dopo vari richiami, non adempie ai suoi obblighi, è costituito in mora. Se tale diffida non è seguita da un pagamento integrale entro 5 giorni, l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi dovuti fino alla prossima scadenza e viene introdotta una procedura di riscossione in via di pignoramento o in via di fallimento nei suoi confronti. (…). L’assicurato è tenuto a partecipare alle spese dovute all’emissione dei richiami ed alla costituzione in mora a ragione, rispettivamente di fr. 10.- e di fr. 30.-.”

 

Le parti si sono pertanto accordate nel senso che con la scadenza dei premi (in concreto 1.7.2006 e 1.10.2006), l’assicurato non si trova immediatamente in mora. Solo dopo vari richiami l’assicurato è costituito in mora (cfr. art. 17.1. prima frase CGA) e solo se la successiva diffida non è seguita da pagamento entro 5 giorni l’assicurato diventa immediatamente debitore dei premi dovuti (cfr. art. 17.1 seconda frase CGA). Nel caso di specie l’ultima diffida risale al 15 dicembre 2006 per gli interessi dell’ultimo trimestre. L’interesse va allora ammesso a partire dal 21 dicembre 2006 mentre per il primo trimestre dovrebbe essere il 21 settembre 2006 ma CO 1 ha (cfr PE) rinunciato alla percezione degli interessi sino al 15 dicembre 2006.

 

Correttamente CO 1 ha ritenuto che gli interessi non possono essere chiesti sulle spese di diffida ed esecutive, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni ai costi (cfr. RAMI 2006, KV 356, pag. 40). (...)"

 

                                         In concreto gli interessi decorrono trascorsi 5 giorni dalla diffida del 17 dicembre 2007, e cioè dal 23 dicembre 2007 come indicato nella decisione su opposizione.

 

                                   8.   Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto e l'opposizione interposta al PE __________ dell'UEF di __________ del 31 gennaio 2008 è rigettata per complessivi fr. 272.05, oltre ad interessi al  5% su fr. 232.05 dal 23 dicembre 2007.

 

                                   9.   Come evocato nella sentenza 19 febbraio 2008 (inc. 36.2008.6):

 

"  (...)

L’insorgente, come già indicato nella sentenza 12 ottobre 2006 e per gli stessi motivi ivi contenuti, non ha diritto a rimborso delle spese di procedura da lui sostenute rispettivamente a vedersi riconoscere ripetibili in questa sede. La procedura di ricorso é infatti retta dal diritto cantonale. Tuttavia essa deve soddisfare determinati requisiti (cfr. art. 61 LPGA). In particolare per l’art. 61 let. g LPGA il ricorrente patrocinato che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. (cfr. art. 22 LPTCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss). L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del procedimento. L’art. 20 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA) stabilisce che la procedura é per principio gratuita. Solo in caso di ricorso temerario o inoltrato per leggerezza possono venire addossate al ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura. Se e a quali condizioni la parte vittoriosa ha diritto alle ripetibili si valuta secondo il diritto federale (DTF 114 V 86). L'Alta corte federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

 

In concreto non vi sono palesemente i presupposti per accordare all’insorgente il diritto a ripetibili e al rimborso delle spese sostenute, anzi il ricorso, ai limiti della temerarietà, avrebbe potuto provocare il carico di tassa di giustizia e spese (alla luce delle 2 sentenze già emesse e note al ricorrente) se non fosse per l’inesattezza dell’amministrazione a calcolare la data di decorrenza dell’interesse richiesto. Di conseguenza il ricorso è solo minimamente ammesso alla luce delle considerazioni esposte, non si percepiscono tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili. (...)"

 

Ebbene l'atteggiamento del ricorrente ha comportato 4 sentenze dal TCA di analogo tenore. Il comportamento temerario non sarà ulteriormente tollerato e ciò anche a fronte di esigue imprecisioni di CO 1. RI 1 è avvisato che, qualora persistesse nel suo atteggiamento con le medesime modalità ed argomentazioni, verrà in futuro percepita tassa di giustizia e saranno attribuite, a controparte, ripetibili.”

 

                                         Visto l’atteggiamento defatigatorio del ricorrente, al medesimo vengono accollate le spese di fr. 200.--, nonché la tassa di giustizia di fr. 100.--. Non si attribuiscono, per il momento, ripetibili.

 

                                         Va infine ribadito che l’incarto va trasmesso all’assicuratore affinché emani le decisioni di sua competenza per quanto concerne eventuali arretrati da rimborsare all’assicurato. L’insorgente è reso attento che se l’assicuratore non emanerà, in tempi brevi, la decisione richiesta, potrà inoltrare a questo Tribunale un ricorso per denegata giustizia, tramite il quale dovrà tuttavia indicare in cosa consiste l’eventuale ritardo e, tramite giustificativi, quali sono le prestazioni da lui rivendicate.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                        

                                         Di conseguenza:

                                         L'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di __________ del 31 gennaio 2008 è rigettata in via definitiva per l'importo di complessivi fr. 272.05.-- oltre interessi al 5% su fr. 232.05 dal 23 dicembre 2007.

                                     

                                   2.   L’incarto è trasmesso all’assicuratore per l’emanazione di una decisione conformemente ai considerandi.

 

                                   3.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 200.-- sono poste a carico di RI 1. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti