Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 10 (recte: 9) giugno 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 15 maggio 2008 emanata da |
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Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1 ha postulato, l’8 novembre 2007, per lui e sua moglie, la concessione del sussidio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie per l’anno 2008 (doc. I).
B. La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito determinante non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale.
C. Contro la decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorto, facendo valere di non ritenere valide le motivazioni dell’autorità cantonale, in particolare per quanto concerne l’ammontare del reddito, superiore a fr. 32'000, ritenuto dall’UAM.
L’insorgente rileva di percepire una pensione di fr. 3'200, oltre a fr. 1'200 che la moglie riceve per l’assistenza a domicilio della sorella invalida, importo che tuttavia viene utilizzato per le necessità di quest’ultima. Per quanto concerne le uscite, il ricorrente rammenta di dover pagare un’ipoteca di fr. 2'200, oltre alle spese per il mantenimento che, laddove necessario, possono essere documentate (doc. I).
D. Con risposta del 21 luglio 2008 l’UAM propone la reiezione del ricorso (doc. V). Dopo aver ribadito che l’insorgente supera ampiamente i limiti di reddito fissati dal Decreto esecutivo cantonale del 10 ottobre 2007 per ottenere il sussidio sulla base della tassazione 2005, l’autorità cantonale ha esaminato se, in virtù dell’art. 31 Reg. LCAMal, sarebbe possibile procedere con il calcolo autonomo del reddito, giungendo ad una conclusione negativa.
E. Pendente causa il TCA ha richiamato la tassazione fiscale 2005 del ricorrente, dandogliene informazione (doc. VII e seguenti).
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2. Occorre rilevare che il 16 novembre 2007 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU 57/2007) il nuovo Regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 13 novembre 2007 (RLCAMal), che abroga il precedente Regolamento del 18 maggio 1994 (art. 61).
In merito all'applicabilità del nuovo Regolamento, al capitolo delle disposizioni finali, l'art. 62 precisa che lo stesso è pubblicato nel BU ed entra immediatamente in vigore. Siccome il nuovo RLCAMal è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale di venerdì 16 novembre 2007, n. 57/2007 da pag. 673, è dunque a partire da quel giorno che esso è entrato a tutti gli effetti in vigore.
Resta quindi da esaminare se, alla fattispecie in questione, sia applicabile il vecchio o il nuovo Regolamento.
In caso di modifica delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (sentenza K 139/06 del 31 gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).
Nella fattispecie, dato che le prestazioni richieste riguardano il 2008 il nuovo regolamento va posto alla base del presente giudizio.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2008 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il DE del 10 ottobre 2007 che ha confermato quello del precedente anno (sul tema si vedano le sentenze TCA 36.2006.71, 72, 120, e 124). Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2005 mentre i limiti per la concessione del sussidio sono quelli fissati dagli art. 29 a 32, 35 a 38, 44 a 46 e 48 LCAMal. Il limite di reddito che conferisce diritto al sussidio per le persone sole è fissato a CHF 20'000.-, per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio a CHF 32'000.-- mentre il reddito di riferimento è stato fissato a CHF 50'000.--. Il limite di reddito massimo per il riconoscimento della riduzione di premio a figli di famiglie altrimenti non oggetto di riduzione di premio è stato fissato a CHF 60'000.- (reddito della famiglia).
4. Con l’art. 31 LCAMal, il legislatore ticinese ha riservato l’accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell’amministrazione (con successiva commutazione del reddito lordo accertato mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite) in casi particolari. In altri termini, l’amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) in casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d’applicazione (qui sotto riportati). L’amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) può anche calcolare da sola il reddito determinante, trasformando il reddito lordo mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio. La legge prevede il calcolo autonomo del reddito nei casi:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù dell'art. 31 RLCAMal (cfr. art. 67 vRLCAMal), il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.".
5. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".
Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
6.Nel caso in esame la richiesta di sussidio per il 2008 va innanzitutto esaminata sulla base dei dati evinti dalla tassazione 2005, determinante ai fini di stabilire il diritto all’aiuto statale (cfr. DE del 10 ottobre 2007). Dai dati fiscali emerge un reddito imponibile di fr. 60’300, da cui un reddito determinante di fr. 61'000 (art. 30 LCAMal), superiore all’importo limite di fr. 32'000 che conferisce il diritto al sussidio per le famiglie.
Va qui rammentato che per costante giurisprudenza, ogni tassazione è presunta conforme alla realtà. L’amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione.
L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale (cfr. STCA del 19 settembre 2005, inc. 36.2005.104+105). Per cui, ritenuto che la tassazione fiscale 2005 è cresciuta incontestata in giudicato, l’interessato non può più metterne in dubbio l’esattezza.
In ragione del fatto che l’insorgente, con il ricorso, ha fatto valere di disporre unicamente di una rendita di vecchiaia di fr. 3'200, oltre ad un importo di fr. 1'200 che la moglie percepisce per l’assistenza a domicilio della sorella invalida e del fatto che l’interessato ha indicato di dover far fronte ad un debito ipotecario di fr. 2'200 mensili oltre ad altre spese di mantenimento, l’UAM ha accertato se, in conformità dell’art. 31 lett. m Reg. LCAMal, vi è stata una diminuzione del reddito netto da pensioni, rendite e assegni rispetto al reddito netto esposto ai fini della tassazione 2005, escluso il reddito della sostanza.
In concreto l’interessato afferma di conseguire un reddito mensile di fr. 3'200 con la rendita di vecchiaia AVS, nonché un importo di fr. 1'200, corrispondente al sussidio per il mantenimento della sorella della moglie. A questo proposito l’insorgente rileva che l’importo è utilizzato unicamente per le necessità della sorella. Come questo Tribunale ha già avuto modo di accertare nell’ambito di procedure concernenti il calcolo dei contributi AVS, il sussidio per il mantenimento a domicilio versato alle persone anziane o invalide è considerato quale reddito in ambito fiscale per i contribuenti che si occupano effettivamente dell’aiuto di queste persone (cfr. STCA del 24 maggio 2004, inc. 30.2004.10, consid. 1.3, risposta di causa, nonché STCA del 6 agosto 2008, inc. 30.2008.12). Esso deve pertanto essere preso in considerazione nel calcolo del reddito netto conseguito.
Poiché il reddito netto complessivo (escluso il reddito della sostanza, cfr. art. 31 lett. m Reg. LCAMal) di fr. 52'800 ([3'200 X 12] + [1'200 X 12]) supera il reddito netto evinto dalla tassazione 2005 di fr. 51'797 (fr. 38'712 + fr. 13'085), non sono adempiute le condizioni poste dall’art. 31 lett. m Reg. LCAMal per procedere al calcolo autonomo del reddito ed occorre far capo alla tassazione 2005 che, come visto, non permette il versamento del sussidio.
7. Va ancora rilevato come l'autorità amministrativa non possa far capo alla tassazione riferita ad altro periodo rispetto a quello determinato dall’esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente (come ricordato nella sentenza 4 settembre 2007, inc. 36.2007.118). Nella sentenza 11 ottobre 2004 (36.2004.112) questo Tribunale ha ritenuto:
" Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).
In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal)."
Nel caso concreto non è pertanto possibile far capo alla decisione di tassazione 2006 anche se più attuale e più favorevole. La scelta dell’esecutivo cantonale, per delega del legislatore, non può essere discussa e revocata in dubbio dal giudice in assenza di valido, pertinente ed imperante motivo. La maggiore attualità dei dati (in particolare del reddito) non permette di fare riferimento – il principio di legalità lo vieta – a dati diversi da quelli voluti con il DE citato in entrata. Nella sentenza 36.2007.118 questo Tribunale aveva indicato come:
" Come rammentato in precedenza l’utilizzo di dati che sono nel tempo superati è correggibile grazie alla possibilità per l’ammini-strazione di determinare autonomamente il reddito se dati precise condizioni tra le quali quella della diminuzione del reddito (art. 67 Reg LCAMal [ora art. 31 n.d.r.], in particolare la lettera m, con successiva applicazione delle relative tabelle di conversione del reddito, tabelle che andrebbero opportunamente pubblicate da parte dell'amministrazione cantonale).”
8. L’UAM ha rilevato che alla richiesta di sussidio è stata allegata copia della documentazione relativa alla donazione immobiliare dei coniugi ricorrenti ai loro nipoti, con costituzione del diritto di usufrutto, del 7 aprile 2006.
Come ha rilevato l’autorità cantonale in sede di risposta, il TCA ha già deciso, con sentenza del 22 aprile 1999 (inc. 36.1999.17), confermata dalla sentenza dell’8 ottobre 2002 (inc. 36.2002.77) e, da ultimo, dalla sentenza del 6 settembre 2007 (inc. 36.2007.180), che la sostanza imponibile, anche se derivante da un diritto di usufrutto, deve essere computata.
In particolare nella sentenza dell’8 ottobre 2002 il TCA ha affermato:
" A livello fiscale la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 LT) e ciò analogamente all’imposta immobiliare che viene prelevata dall’usufruttuario e non dal nudo proprietario (art. 291 LT). Questa soluzione era già praticata dalla LT 1976 sotto l’egida della quale la giurisprudenza si era così espressa in merito alle norme ed alle critiche formulate contro di esse:
“ Secondo l'art. 12 LT i beni gravati da usufrutto o costituiti in enfiteusi e i relativi redditi sono aggiunti agli elementi imponibili del beneficiario. Analogamente, l'art. 21 cpv. 5 DIFD stabilisce che il reddito della sostanza gravata da usufrutto è aggiunto al reddito dell'usufruttuario.
La giurisprudenza di questa Camera assimila ai diritti di godimento elencati dall'art. 12 LT il diritto di abitazione, in quanto forma qualificata di usufrutto (cfr. RTT 1982, p. 183; CDT n. 446 del 28 novembre 1984 in re A.C.). L'interpretazione data dalla Camera è d'altronde in sintonia con la chiara ed inequivoca volontà del legislatore, secondo il quale 'l'enumerazione dei diritti di godimento non deve considerarsi esauriente, ma comprende tutti i diritti d'uso in senso lato da imporre a carico del beneficiario', per cui essa 'deve per esempio applicarsi anche al diritto di abitazione ai sensi dell'art. 776 CC' (cfr. Rapporto della Commissione speciale del 30 agosto 1976, p. 31 s.; inoltre CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., con riferimenti a dottrina e giurisprudenza, in RTT 1986, p. 491 ss.).
(…)
Ne consegue che l'imposta cantonale, sia per la sostanza sia per il reddito, viene messa a carico di chi gode il bene. Tale soluzione, ancorché criticata da parte della dottrina, con particolare riferimento all'attribuzione dell'intera imposta sulla sostanza al beneficiario, è stata ripetutamente avallata da questa Camera, soprattutto per gli innegabili pregi che offre dal profilo della semplicità e della praticabilità del diritto (cfr. CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., in RTT 1986, p. 491; inoltre Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1. ediz. 1977, p. 80; ASA 19, p. 20) (cfr. CDT n. 133 del 22 maggio 1989 in re B.B.).
(…)
La medesima soluzione si impone con riferimento all'imposta federale diretta, ove la sola differenza è costituita dall'assenza dell'imposta sulla sostanza. Secondo Känzig (Wehrsteuer, vol. I, Basilea 1982, p. 468), si evince dalla chiara lettera dell'art. 21 cpv. 5 DIFD dass der Gesetzgeber den vollen Genuss eines Grundstückes i.S. von Art. 745 ZGB dem Nutzniesser als Einkommen zurechnen will'; ciò vale sia che l'usufrutto si fondi su norme del diritto di famiglia o del diritto successorio sia che invece scaturisca da un negozio giuridico a titolo gratuito tra proprietario dell'immobile ed usufruttuario. Infatti, 'hier gewinnt die sachenrechtliche Natur dieses Rechtsinstitutes die Oberhand über das der Nutzniessung zu Grunde liegende obligationenrechtliche Rechtsgeschäft' (Känzig, op. cit., p. 468 s.).“
(CDT n. 78 del 3 maggio 1993)
Lo scopo del legislatore appare essere quello di imporre il reale beneficiario della sostanza gravata dal diritto reale limitato.
Quindi l’autorità fiscale ha ritenuto correttamente l’intera sostanza, al valore di stima, donata da Y, nella partita fiscale della stessa ricorrente.
2.4. Come rilevato nella sentenza evocata dall’amministrazione in sede di risposta di causa (ST 22 aprile 1999 nella causa X. inc. 36.1999.17) il TCA ha ritenuto che:
“ la natura della sostanza ritenuta in sede fiscale é, del tutto, irrilevante: determinanti e vincolanti sono i dati fiscalmente accertati (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid 4b; DTF 110 V pag. 86 consid 4) e ritenuti in tale sede come sostanza.”
considerando nel calcolo per la determinazione del sussidio del ricorrente X. anche la sostanza (rilevante) relativa a delle quote di partecipazione detenute in usufrutto dal richiedente il sussidio. Non diversamente occorre fare in questa sede.”
In concreto non vi sono motivi per scostarsi dalla costante giurisprudenza di questo Tribunale.
Va ancora rammentato che, comunque, con sentenza del 28 febbraio 2008 (inc. 36.2007.172) il TCA ha stabilito che la diminuzione del valore locativo non deve essere considerata nei redditi di cui all’art. 67 lett. m vReg. LCAMal, ora art. 31 lett. m Reg. LCAMal, e non impone di conseguenza un accertamento autonomo del reddito da parte dell’UAM, rilevando nel contempo che, invece, “qualora l’amministrazione debba procedere alla verifica del reddito in maniera indipendente rispetto ai dati fiscali per il sussistere di una delle ipotesi dell’art. 67 (oggi 31) del regolamento, nel novero dei redditi di cui l’assicurato beneficia (per la successiva commutazione a mano delle tabelle) andrà considerato anche il valore locativo.”
In queste condizioni, il diritto al sussidio deve essere esaminato in base ai dati evinti dalla tassazione 2005, che, come visto al consid. 6, non permettono l’assegnazione dell’aiuto statale poiché il reddito imponibile di fr. 60'300, derivante dalla somma delle rendite di vecchiaia, del sussidio per il mantenimento della sorella e del valore locativo e dalla quale sono stati dedotti, tra l’altro, gli interessi ipotecari e le spese di gestione e manutenzione dell’immobile, supera il limite di fr. 32'000 figurante nel decreto esecutivo del 10 ottobre 2007 del Consiglio di Stato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
9. In virtù dell’art. 82 lett. a della Legge federale sul Tribunale federale (LTF), la presente sentenza è impugnabile al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti agli art. 95 e seguenti LTF. Inoltre, a norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.
Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). Giusta l’art. 116 LTF, con questo ricorso può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti