Raccomandata |
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Incarto n.
ir/lb |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 19 maggio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 29 aprile 2009 emanata da |
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Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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considerato, in fatto
A. RI 1, docente e titolare di un __________ all’__________, 1980, domiciliata a __________, nubile, salariata ed assicurata presso __________, ha chiesto, il 17 novembre 2008, mediante formulario ottenuto presso la Cancelleria Comunale di __________, la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia per il 2009. Con la sua richiesta l’assicurata ha prodotto all’Ufficio dell’Assicurazione Malattia la decisione di tassazione 2006 che, per l’IC, indica un imponibile di CHF 32'600.--.
B. L’amministrazione ha respinto la domanda per il superamento dei limiti. RI 1 si è aggravata contro tale provvedimento con reclamo del 19 febbraio 2009 in cui evidenzia la diminuzione dei suoi redditi nel 2007 e, per quell’anno, un imponibile di CHF 5'900.--. Dopo avere svolto accertamenti tesi alla verifica di una diminuzione del reddito nel 2009 (doc. 4), con decisione emessa su reclamo il 29 aprile 2009, l’Ufficio dell’Assicurazione Malattia ha ribadito il rifiuto del sussidio. Dopo avere determinato, infatti, in CHF 47'000.-- annui il reddito determinante l’amministrazione ha accertato il superamento del limite di CHF 20'000.-- fissato dalla legge per l’ottenimento dell’aiuto sociale per le persone sole.
C. RI 1 si è aggravata, contro l’ultimo provvedimento amministrativo, al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con atto del 19 maggio 2009 in cui ribadisce il suo diritto al sussidio evidenziando gli importi ritenuti nella tassazione 2007 (conseguenza della perdita del lavoro), il lavoro svolto presso il Comune di __________ a ore fino a giugno durante la fine della sua formazione accademica ed i problemi fisici avuti nel 2008. La ricorrente evidenzia poi l’aggravante incoerenza dell’amministrazione che dovrebbe fondarsi sulla tassazione 2007.
Dal canto suo, con motivazioni che – laddove necessario – saranno riprese in corso di motivazione, l’UAM propone la reiezione dell’impugnativa.
Alla luce delle argomentazioni addotte e delle richieste della ricorrente il giudice delegato ha indetto un’udienza, alla sola presenza della signora RI 1 il 17 luglio 2009, nel corso della quale è stato accertato un imponibile IC per il 2006 superiore ai limiti e, dal settembre 2008, attività di docente a __________ (incarico d’insegnamento).
in diritto
in ordine
1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.
4. L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
5. In concreto per la determinazione del diritto al sussidio 2009 occorre fare riferimento alla decisione di tassazione (imposta cantonale) 2006. La decisione di tassazione 2006 di RI 1 presenta un imponibile IC superiore a CHF 32'000.-- e quindi ampio superamento dei limiti per la concessione dell’aiuto sociale.
Come ha correttamente ricordato l’UAM nelle osservazioni 17 giugno 2009 non è possibile – come chiede la ricorrente – fare capo ad una decisione di tassazione riferita ad un periodo diverso rispetto a quello voluto dal Consiglio di Stato sulla base del decreto annualmente emesso in base all’art. 49 LCAMal. L’esecutivo cantonale deve infatti, ogni anno, determinare le basi di calcolo del sussidio, in particolare fissando “il periodo fiscale per l’accertamento del reddito e della sostanza imponibile”.
Per l’anno 2009 il periodo fiscale determinante è il 2006. Una tassazione emessa per altro periodo non può essere utilizzata, anche se più favorevole alla persona interessata, in virtù del necessario rispetto della legge. L’art. 49 LCAMal fonda una sufficiente, chiara ed adeguata base legale per questa determinazione. Violerebbe il principio di legalità e quello della parità di trattamento l’amministrazione od il giudice che ritenesse una tassazione diversa da quella determinata dal Consiglio di Stato. In effetti tutti i richiedenti il sussidio dovrebbero essere trattati in maniera uguale ed il loro reddito valutato sulla scorta del medesimo parametro (cfr. anche sentenza 11 ottobre 2004 in re E., inc. 36 2004.112).
In caso di modifica, e meglio di diminuzione, dei redditi – come invocato in concreto – il giudice non è libero di scegliere altro periodo fiscale per la determinazione del diritto al sussidio, ma deve procedere – come impone l’art. 31 LCAMal – ad un accertamento del reddito determinante secondo precise modalità imposte dal Regolamento d’applicazione della Legge (RegLCAMal).
In casu la richiesta di RI 1 di applicare la decisione di tassazione IC 2007 non può essere seguita.
6. Il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve quindi verificare se, nel caso in esame, sono dati i presupposti di cui all’art. 31 litt. m. RegLCAMal. Come risulta dalla documentazione prodotta dai collaboratori dell’UAM – il cui agire puntuale, corretto e professionale va apprezzato e lodato – RI 1 – da settembre 2008 – svolge attività di docente con (dal gennaio 2009) un salario di CHF 4'708,25 lordi ossia CHF 4'013,80 netti con diritto alla tredicesima. Il reddito annuo netto è di CHF 52'179,40. Questa somma è inferiore (anche se di poco) al reddito netto da attività dipendente conseguita dalla ricorrente ed esposto nella tassazione 2006 (CHF 52'466.--). Sono dati, in concreto, gli estremi per la determinazione del reddito in maniera autonoma da parte dell’amministrazione.
7. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
"Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)"
Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.
Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
A proposito del valore locativo, nella determinazione del reddito da convertire a mano delle apposite tabelle, occorre qui riprendere i concetti espressi a più riprese da questo Tribunale e rammentati nella sentenza del 25 maggio 2009 (in re Z. 36.2009.68):
" A giustia ragione l’UAM ha aggiunto l’importo di … pari al valore locativo e di fr. 200.--, derivante dal reddito di titoli e capitali …, essendo gli ultimi importiconosciuti che l’amministrazione ha ripreso dall’ultima tassazione fiscale …" (cfr. la sentenza del 17 novembre 2008, inc. 36.2008.79).
Il ricorrente contesta la presa a carico del valore locativo.
A torto.
Infatti, il TCA ha più volte ricordato che questa posta deve essere presa in considerazione nel calcolo del reddito determinante. Con sentenza del 25 aprile 2008 (inc. 36.2007.183), questo Tribunale ha infatti affermato (cfr. anche, da ultimo, la sentenza del 17 novembre 2008, inc. 36.2008.79):
“In merito al tema del valore locativo di un immobile, da considerarsi nell’ambito del calcolo autonomo del reddito da parte dell’amministrazione per la determinazione del diritto al sussidio o meno, questo Tribunale (sentenza 19 aprile 2007 inc. 36.2007.2) ha evidenziato:
Il tema … del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori."
Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata:
" Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT (RtiD I 2007 N. 2t pag. 591 e segg.):
" L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)."
Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:
" il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;
per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."
La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza.
Il valore locativo del proprio immobile, soggetto alla percezione delle imposte sul reddito come descritto nelle considerazioni precedenti, deve essere considerato nell'ambito dei redditi da commutare. Il testo dell'art. 69, cui rinvia l'art. 71 RLCAMal è, al proposito, esplicito e tende a ritenere anche il "reddito netto della sostanza" che, per gli immobili, è costituito dalle pigioni o dagli affitti e, quando la sostanza immobiliare è goduta personalmente dall'assicurato, del valore locativo.
Come indicato quindi nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che va successivamente commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle pigioni). Questo principio è stato in particolare espresso e ritenuto dal TCA nella sua composizione a 3 giudici nella sentenza 28 febbraio 2008 (Inc. 36.2007.172).
Come rileva l’UAM in sede di osservazioni e come indicato, secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale le uniche deduzioni dal reddito lordo ammesse sono quelle relative agli alimenti ed agli interessi passivi, altre deduzioni non possono essere considerate (cfr. consid. 4). Del resto le tabelle di conver-sione applicate in concreto ed elaborate dall’Amministrazione delle contribuzioni, sono allestite al fine di corrispondere in ma-niera più conforme possibile ad una tassazione ordinaria, pur con tutti i limiti del caso. Infatti le tabelle di conversione consi-derano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliate al caso concreto in cui vengono applicate (cfr. sentenza del 14 marzo 2007, inc. 36.2006.250, cfr. anche sentenza del 26 gennaio 2004, 36.2003.99).
8. Alla luce di quanto precede l’UAM ha calcolato in maniera corretta – ciò che la ricorrente non ha posto in discussione – il reddito da ultimo percepito. Come indicato al punto 6 il reddito mensile di RI 1 è, lordo, di CHF 4'708,25 percepito 13 volte. Riportato su 12 mensilità il reddito lordo è di CHF 5'100,60 (4'708,25 x 13:12) che – convertito a mano delle tabelle dà un reddito di CHF 47'397.-- – cui va aggiunto il reddito da titoli (CHF 51.--) e dal quale vanno dedotti gli oneri per interessi passivi (CHF 491,55 come indicato nella decisione impugnata). L’importo dovuto, arrotondato come impone la legge al mille franchi superiore, è di CHF 47'000.--, superiore ai limiti per la concessione del sussidio 2009.
9. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. L’argomentazione addotta dalla ricorrente relativa al suo stato di salute non può essere recepita in questa sede in difetto di rilevanza legale.
Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti