Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2009.116

 

IR/sc

Lugano

3 luglio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

visto l'atto senza data (pervenuto il 5 giugno 2009 al Tribunale cantonale delle assicura-zioni, e consegnato alla posta il giorno precedente) formulato da

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 14 maggio 2009 emanata da

 

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

 

considerato,               

 

                                     -   che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto intestato "richiesta di colloquio";

 

                                     -   che con tale atto egli chiede "un colloquio tecnico" con un "incaricato del Tribunale ..." e ciò "... in merito alle vicende succedutemi anzitempo";

 

                                     -   che nessun documento è stato allegato alla richiesta;

 

                                     -   che l'atto, registrato dal Tribunale quale ricorso per non pregiudicare in nulla i diritti dell'interessato, non risulta firmato;

 

                                     -   che, l'8 giugno 2009, il Giudice delegato ha ordinato all'esponente la completazione del gravame segnalando in particolare che, qualora fosse stata l'intenzione di RI 1 di "impugnare una decisione emessa su reclamo o su opposizione", occorreva produrre la decisione impugnata con argomentazioni e precise conclusioni;

 

                                     -   che il Giudice delegato ha concesso - a norma dell'art. 4 cpv. 3 LPrTCA - un termine di 15 giorni per provvedere in merito;

 

                                     -   che a RI 1, siccome domiciliato all'estero, il decreto di completazione è stato intimato a mezzo invio raccomandato con avviso di ricezione;

 

                                     -   che l'atto è pervenuto a RI 1 il 12 giugno 2009 come desumibile dall'attestazione della posta di __________;

 

                                     -   che il termine è trascorso infruttuoso;

 

                                     -   che il Giudice deve quindi dichiarare l'irricevibilità dell'impugnativa non firmata e senza specifica dell'oggetto contro cui si aggrava. Ciò nonostante nei confronti di RI 1 sia stata pronunciata una decisione su reclamo da parte dell'Ufficio assicurazione malattia il 14 maggio 2009 in materia di obbligo assicurativo LAMal come appurato mediante verifiche presso gli assicuratori sociali e l'amministrazione;

 

                                     -   che, nonostante la superficialità dell'agire del ricorrente che neppure si è degnato di contattare il Tribunale cantonale delle assicurazioni, si prescinde dal carico di tasse e spese.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti