Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2009.146

 

ir/lb

Lugano

30 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

visto il ricorso del 16 luglio 2009 formulato da

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione emessa il 17 giugno 2009 su reclamo dell'Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di sussidi

 

 

 

 

 

considerato,

 

                                     -   che RI 1 si è rivolto al Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 16 luglio 2009 indicando unicamente la sua volontà di impugnare la decisione "del 31 marzo 2009" dell'UAM;

 

                                     -   che l'UAM ha, in realtà, emanato una decisione su reclamo il 17 giugno 2009;

 

                                     -   che con il suo ricorso RI 1 non indica nessun motivo alla base della sua impugnativa, non esprime nessuna considerazione e non formula conclusioni;

 

                                     -   che il giudice delegato ha ordinato la completazione e l'emendamento dell'esposto con decreto 17 luglio 2009;

 

                                     -   che al signor RI 1 è stato concesso un termine di 15 giorni, perentorio in virtù dell'art. 4 cpv.3 LPrTCA, per produrre un atto conforme a procedura;

 

                                     -   che il termine è scaduto infruttuoso dopo la decorrenza delle ferie giudiziarie a fine agosto 2009;

 

                                     -   che, nemmeno successivamente alla scadenza del termine e sino alla data di redazione del presente, è giunto al Tribunale un emendamento conforme a procedura;

 

                                     -   che l'impugnativa va, conseguentemente dichiarata irricevibile e la procedura stralciata senza carico di tasse e spese.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti