Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
ir/td |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
|||||
|
|
|||||
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2009 di
|
|
1. RI 1 2. RI 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di fissazione del diritto alla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, subordinatamente per denegata giustizia |
||
|
|
|
|
|
considerato, in fatto ed in diritto
- che, per quanto noto a questo Tribunale alla luce della procedura formante l'inc. 36.2008.7, RI 2 e RI 1 hanno postulato - per il 2008 - la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie;
- che la domanda era stata respinta, inizialmente, dall'Ufficio assicurazione malattia ed i signori __________ si erano rivolti al Tribunale cantonale delle assicurazioni con ricorso 9 gennaio 2008 invocando modifica delle condizioni economiche per la soppressione della rendita suppletiva per coniuge ed indicando entrate famigliari mensili di CHF 2'832.-;
- che il TCA aveva stralciato dai ruoli quella procedura poiché l'UAM aveva annullato il suo provvedimento concedendo il sussidio;
- che, per l'anno 2009, - per quanto desumibile dagli atti prodotti dalla signora RI 1 - l'Ufficio assicurazione malattia ha emanato, il 30 ottobre 2008, una decisione positiva concedendo l'aiuto sociale richiesto senza - come uso - quantificarlo;
- che, con l'emissione della polizza relativa all'anno 2009, i coniugi __________ hanno appreso che l'entità del sussidio percepito ammonta a CHF 16.60 mensili ciascuno;
- che, sempre per quanto desumibile dagli atti prodotti, essi evidenziano come (polizza 2008) l'anno precedente la riduzione assommava a CHF 216.- mensili per ogni membro della famiglia;
- che, con scritto 21 gennaio 2009, i signori RI 2 e RI 1 si sono rivolti all'Ufficio assicurazione malattia invitando l'amministrazione a verificare la decisione siccome "la nostra rendita è tutt'oggi uguale all'anno 2008". I signori __________ hanno comunicato all'amministrazione di non essere d'accordo con il calcolo effettuato;
- che non risulta, da parte dell'UAM, una reazione - sin qui - allo scritto dei signori __________, in particolare non risulta essere stata emanata una decisione formale relativa alla quantificazione della riduzione del premio con l'indicazione precisa del suo calcolo;
- che, con scritto 2 marzo 2009, i signori RI 1 e RI 2 si sono rivolti al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo di esaminare se "…i certificati __________ …sono effettivamente giusti";
- che non è stata chiesta all'amministrazione una presa di posizione;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- che i signori __________ non impugnano una decisione emessa su reclamo da parte dell'amministrazione in materia di sussidi;
- che il giudice non può, conseguentemente verificare l'entità del sussidio fissato dall'amministrazione e comunicato agli assicurati da parte della __________;
- che l'atto non può nemmeno essere considerato quale ricorso per denegata o ritardata giustizia non essendo esplicito in questo senso e non potendo essere oggettivamente considerato, il tempo trascorso dalla richiesta 21 gennaio 2009, come eccessivo ed ingiustificato;
- che si giustifica comunque la trasmissione di tutti gli atti (in originale) trasmessi dai signori __________ al Tribunale cantonale delle assicurazioni, all'Ufficio assicurazione malattia affinché provveda, in termini temporali il più possibile contenuti, a verificare il calcolo dell'entità dell'aiuto sociale, e ad emanare un provvedimento formale contemplante i rimedi di diritto, con cui si giustifichi la fissazione dell'importo del sussidio concesso;
- che il ricorso si rivela irricevibile, non si prelevano tasse e spese e non si riconoscono ripetibili;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Gli atti vengono trasmessi immediatamente all'Ufficio assicurazione malattia affinché provveda all'emanazione di una formale decisione indicante i mezzi di impugnazione.
3. Non si prelevano tasse e spese e non vengono riconosciute ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti