Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2009.159

 

ir/lb

Lugano

30 ottobre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 15 agosto 2009 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con prolisso ricorso 15/19 agosto 2009 RI 1 si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni lamentando il mancato rimborso di CHF 376.- (controvalore di "Euri 238", come indica l'assicurata) oltre a CHF 150 per spese ed accessori da parte dell'assicuratore malattia CO 1 nell'ambito della copertura obbligatoria delle cure medico sanitarie.

                                         La fattura reclamata è quella del 19 marzo 2005 della "__________ di __________" (Comune di __________).

                                         In conclusione delle sue 6 pagine fitte e dense la signora RI 1 ha chiesto la condanna dell'assicuratore al rimborso, ciò in totale assenza di qualsiasi provvedimento impugnabile al Tribunale. Che vi fosse la necessità di ottenere da CO 1 una decisione emessa su opposizione per adire il Tribunale è cosa certamente nota alla ricorrente per i suoi numerosi precedenti interventi presso questo Tribunale (per non citare che gli ultimi si faccia

                                        

 

 

 

                                         riferimento agli incarti 36.97.133/145, 36.99.116/129/130, 36.00.124, 36.01.47, 36.01.58, 36.02.74, 36.02.88, 36.03.17 e 36.03.49, noti anche all'assicuratore).

 

                                  B.   Con scritto 20 agosto 2009 il giudice delegato ha comunicato alla signora RI 1 che il suo scritto sarebbe stato "esclusivamente considerato nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie", spiegandole ulteriormente i minimi dettati della procedura, significando alla ricorrente non solo le lacune procedurali e le carenze nella documentazione annessa al ricorso, ma segnalandole che l'inutilmente lungo gravame sarebbe stato trattato quale ricorso per denegata giustizia e trasmesso a CO 1 per una risposta di causa per "evitare inutili perdite di tempo" che il necessario emendamento avrebbe provocato.

 

                                  C.   Dopo avere ottenuto una proroga del termine di 20 giorni CO 1 ha fatto pervenire la sua risposta di causa indicando - nell'esame non necessario del merito del caso - come nei confronti di RI 1 fosse in atto, all'epoca, la sospensione delle prestazioni, come le prestazioni siano state ottenute in Italia e, siccome non urgenti ed ottenibili in Svizzera, le stesse non sarebbero state da onorare. Quo alla pretesa denegata giustizia CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso osservando che, ancorché non dovute (e, semmai, non dovute nella misura pretesa dalla ricorrente), la fattura sarebbe stata pagata (doc. 3) esclusi comunque interessi moratori e spese esecutive.

 

                                  D.   A RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.

Con nuovamente lungo scritto datato 20 ottobre 2009 la signora RI 1, giustamente contrariata dall'atteggiamento della Cassa, ha prodotto documenti ed atti attestanti non solo l'assenza di una valida sospensione ma anche le gravi lacune e mancanze dell'assicuratore. La ricorrente non si dichiara soddisfatta del versamento ottenuto, lamenta l'emanazione di una decisione e fa riferimento ai danni provocati da CO 1 con il suo atteggiamento indicando responsabilità dell'assicuratore.

 

 

L'atto è stato trasmesso per conoscenza a CO 1 alla luce dell'esito della procedura.

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

nel merito

 

                                   2.   Oggetto del presente giudizio è verificare il sussistere di una denegata rispettivamente ritardata giustizia commessa da CO 1 nei confronti della ricorrente.

                                         Il tema giuridico in discussione non è infrequente. Nel giudizio 7 settembre 2009 (inc. 36.2009.153) questo Tribunale aveva ritenuto:

 

"  (…)

•  che giusta l’art. 56 cpv. 2 LPGA un ricorso può essere interposto se l’assicuratore, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560);

 

Ÿ  che con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03);

 

Ÿ  che secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560);

 

Ÿ  che secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);

 

Ÿ  che nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483);

 

Ÿ  che il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

 

Ÿ  che dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                  Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali);

 

Ÿ  che in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110); (…)"

 

                                   3.   In concreto CO 1 non ha emesso una decisione formale soggetta ad impugnativa mediante opposizione e neppure una decisione su opposizione impugnabile. L'assicurata ha trasmesso la fattura __________ di __________ Italia del 6 agosto 2005 a CO 1 che ha scritto alla signora RI 1 il successivo 22 luglio 2005 negando l'obbligo di rimborso stante la sospensione della remunerazione delle prestazioni.

                                         A questa presa di posizione RI 1 ha reagito con prolisso scritto del 7 ottobre 2005 cui ha fatto seguito lo scritto 16 novembre 2005 della Cassa che ha richiesto la produzione della fattura in originale. Ottenuto il documento (doc. G) l'assicuratore ha operato il suo conteggio negando la sua prestazione (riferita alla sola montatura, doc. H). Con lettera (doc. I) del 14 dicembre 2005 RI 1 ha contestato l'agire della Cassa ed il 9 gennaio 2006 l'assicurata ha nuovamente contestato la risposta 23 dicembre 2005 di CO 1.

                                         Il 23 ottobre 2006 RI 1 ha ricordato a CO 1, nell'ambito di corrispondenza, "che finora non ho ricevuto il rimborso della fattura…__________…" Di analogo tenore un successivo scritto (doc. O) del 3 febbraio 2007 e del 2 aprile 2007 di RI 1. In modo conciliante, va qui osservato, con lo scritto doc. O la ricorrente ha indicato di rinunciare al "rimborso della Fattura __________ di __________ per la montatura".

                                         Ebbene, a fronte di tale sequela di richieste, con cui l'assicurata ha anche fissato tempi stretti per dare seguito alle sue richieste, CO 1 non ha emesso alcuna formale decisione. RI 1 rammenta di avere fatto spiccare ben 2 precetti esecutivi a carico di CO 1 il 9 agosto 2007 ed il successivo 8 agosto 2008, atti che non hanno destato l'assicuratore e non lo hanno indotto ad emanare un provvedimento impugnabile.

In sostanza nonostante tutta la contrarietà di RI 1 alla presa di posizione di CO 1, contrarietà manifestatasi con numerosi scritti, contestazioni puntuali e con l'introduzione di due procedure esecutive, CO 1 ha atteso sino alla procedura giudiziaria per pagare parte delle somme pretese senza comunque emanare decisioni.

 

                                         Con la risposta di causa CO 1 ha prodotto le copie di due lettere (14.05.2007 e 13.02.2006) all'assicurata con cui ha ribadito la sua posizione ma non ha annesso formali decisioni.

                                         Solo con l'inoltro del ricorso per denegata giustizia CO 1 ha riesaminato il dossier.

                                         Non ha comunque, come indicato, emanato nessuna decisione formale e ciò nonostante gli anni trascorsi, le innumerevoli richieste di RI 1 e la pendenza di un ricorso per denegata giustizia. CO 1 ha riconosciuto la pretesa della signora RI 1 esclusi comunque spese esecutive ed interessi moratori, specificatamente pretesi dalla ricorrente, per motivi estranei agli obblighi di legge.

 

                                   4.   In concreto è palesemente data una denegata giustizia.

                                         La signora RI 1 ha chiesto nell'estate 2005 un rimborso e, non ottenendolo, ancora nel corso del medesimo anno ha più volte ribadito il suo buon diritto (come descritto nelle considerazioni del punto che precede). RI 1 ha poi insistito ancora nel 2006 e 2007 e nel 2008 per ottenere il rimborso delle spese sostenute.

                                         Palese doveva essere, anche senza una formale richiesta di emanazione di una decisione formale, l'esigenza dell'assicurata di ottenere un atto impugnabile. L'insistenza era tale che non lasciava adito a dubbi. D'altro canto l'atto richiesto era semplice - visti i pregressi esami del caso e le argomentazioni sollevate nelle corrispondenze - e facilmente poteva essere intimato alla ricorrente.

 

                                   5.   Il ricorso per denegata giustizia ha per scopo di indurre l'amministrazione interessata ad emanare il provvedimento richiesto in tempi ragionevoli. Se una decisione impugnabile viene emessa nelle more di un ricorso per denegata giustizia il gravame diviene privo d'oggetto.

                                         In concreto CO 1 ha unicamente comunicato la sua intenzione di pagare la somma pretesa ad esclusione degli altri importi reclamati da RI 1. CO 1 non ha emesso nessuna formale decisione in merito sia alle pretese riconosciute che a quelle respinte. CO 1 è quindi ancora oggi in mora e deve emettere una formale decisione in tempi brevi.

                                        

Alla luce delle argomentazioni della signora RI 1, CO 1 dovrà a brevissimo termine emanare una decisione formale, soggetta ad opposizione, con cui si determinerà sulle prestazioni il cui rimborso è preteso dall'assicurata.

Si determinerà sugli interessi moratori pretesi, sulle spese assunte dall'assicurata (PE compresi) che la signora ha dovuto affrontare.

CO 1 dovrà valutare non solo l'emanazione di una decisione nell'ambito di prestazioni come giustamente preteso dalla ricorrente ma valuterà anche - semmai - la pretesa di CHF 150.- ed il rimborso delle spese esecutive richieste nell'ambito di una decisione nell'ottica dell'art. 78a LAMal, richiamato l'art. 78 LPGA.

 

                                   6.   Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati all'assicuratore affinchè provveda nei tempi più contenuti. Visto l'atteggiamento superficiale e negligente dell'assicurazione malattia che, dopo 4 anni ed innumerevoli richieste, non ha emesso - e ciò senza valido argomento atto a giustificare il ritardo -, la sua decisione e ciò neppure in sede di ricorso per denegata giustizia, concedendo solo il pagamento con argomentazioni che non tocca a questo giudice esaminare in questa sede ("...senza riconoscimento di debito alcuno ma solo per chiudere il caso" "ha generosamente" "corrisposto prestazioni assicurative" "in analogia alla posizione 25.02.01001 EMAp") si giustifica il carico di tasse e spese a CO 1 nonchè il carico all'assicuratore delle spese che la signora RI 1 ha dovuto sopportare (invii raccomandati e copie) per la causa in discussione.

                                         Sarebbe urtante che la signora RI 1, vincente in causa a fronte di atteggiamento quale quello assunto da CO 1, dovesse sopportare le spese di procedura da lei anticipate.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto. Gli atti sono rinviati a CO 1 affinchè dia seguito ai suoi obblighi come esposto nelle considerazioni.

 

                                   2.   La tassa di giustizia fissata in CHF 200.- e le spese, cifrate in CHF 50.- sono poste a carico di CO 1 che rifonderà alla ricorrente CHF 80.- per le spese da essa sopportate per la procedura in causa.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti