Raccomandata |
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Incarto n.
ir/gm |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 5 marzo 2009 di
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RI 1
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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considerato, in fatto ed in diritto
- che con atto 5 marzo 2009 RI 1 di __________ si è rivolta al Tribunale cantonale delle assicurazioni per "una decisione, a mio parere arbitraria" della CO 1;
- che RI 1 ha in particolare evidenziato come il suo dentista abbia riscontrato, durante una visita, "un'infezione in profondità" che le provocava dolore;
- che per guarire RI 1 ha dovuto essere operata dal dentista Dott. __________ di __________;
- che gli interventi avvenuti il 4 novembre e nei giorni 9 e 12 dicembre 2008 sono stati fatturati dal professionista il 2 marzo 2009 con l'esposizione di un importo complessivo di CHF 579.15 per "Anestesia per infiltrazione", "Resezione apicale" e per una radiografia;
- che, considerando tali interventi a carico dell'assicuratore CO 1, RI 1 ha trasmesso la fattura all'assicuratore che ne ha rifiutato l'assunzione con l'emanazione di un conteggio in cui è previsto che le prestazioni fatturate non sono prese a carico nell'ambito della copertura assicurativa;
- che nel suo ricorso/petizione 5 marzo 2009, RI 1 – senza specifica motivazione e senza fare riferimento alle prestazioni obbligatorie rispettivamente a quelle complementari – chiede "mi venga riconosciuto integralmente il lavoro eseguito dal Dott. __________";
- che il giudice delegato ha, il 6 marzo 2009, concesso alla ricorrente un termine di 15 giorni per emendare il suo testo e per completarlo;
- che copia dello scritto 6 marzo 2009 è stata trasmessa all'assicuratore (servizio giuridico);
- che il 16 marzo 2009 __________ invece del completamento del ricorso ha fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni la copia di uno scritto 16 marzo 2009 destinato all'assicuratore, copia da "allegare all'incarto 36.2009.15";
- che in tale scritto all'assicuratore l'assicurata ribadisce che le spese di cura dell'infezione in profondità dovrebbero essere assunte dall'assicuratore CO 1;
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);
- che, nel termine concesso dal giudice delegato conformemente all'art. 4 Lptca del 23 giugno 2008, RI 1 non ha emendato il suo esposto, non ha precisato se si tratti di ricorso per denegata giustizia (ritenuta l'assenza di una decisione emessa su opposizione da parte dell'assicuratore) rispettivamente una petizione fondata sulle coperture complementari;
- che RI 1 non ha altrimenti giustificato la sua pretesa osservato come la copia dello scritto 16 marzo 2009 destinato a CO 1 non sia sufficiente quale emendamento dell'impugnativa;
- che, siccome decorso infruttuoso il termine, la procedura va stralciata dai ruoli senza conseguenza di tasse e spese;
- che RI 1 potrà, in caso di emanazione di una decisione su opposizione che non la soddisfacesse, ulteriormente adire questo Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- che, d'altro canto, all'assicuratore, che riceve copia della presente, deve essere sin d'ora chiara la necessità di emanare una decisione formale in tempi contenuti;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti