Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2009.1

 

cs

Lugano

27 aprile 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2009 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 16 dicembre 2008 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, nata nel __________, ha postulato, il 7 agosto 2008, la concessione del sussidio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il 2009 (doc. 1).

 

                                  B.   La richiesta ed il successivo reclamo sono stati respinti poiché il reddito determinante, calcolato, in seguito alla modifica del suo stato civile (vedova), sulla base dell’ultima tassazione fiscale disponibile (30.10.2007-31.12.2007), non rientra nei limiti previsti per ottenere l’aiuto statale.

 

                                  C.   Contro la decisione su reclamo RI 1 è tempestivamente insorta. La ricorrente chiede di far capo alla tassazione 2006, come previsto dal decreto esecutivo del 14 ottobre 2008 del Consiglio di Stato, rileva di essere vedova, di non ricevere alcuna rendita, né alcun aiuto sociale e di trovarsi di conseguenza in una difficile situazione finanziaria (doc. I).

 

                                  D.   Tramite risposta del 27 gennaio 2009 l’UAM propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

 

                                  E.   Pendente causa il TCA ha richiamato le tassazioni 2006 e 2007 della ricorrente e, dopo averla resa edotta circa le risultanze delle notifiche, le ha assegnato un termine per prendere posizione in merito (doc. X).

 

                                  F.   Il 6 marzo 2009 il TCA ha informato l’UAM che nella tassazione 2006 la ricorrente ha indicato di essere separata e che gli elementi di reddito (e le deduzioni) della relativa tassazione concernono solo l’insorgente (doc. XIV).

 

                                  G.   Con osservazioni del 30 marzo 2009 l’UAM ribadisce la sua presa di posizione con argomenti di dettaglio che verranno ripresi laddove necessario.

 

                                  H.   L’8 aprile 2009 l’insorgente ha affermato che “nel 2006 ero di fatto separata dal marito in quanto lui aveva spostato il suo domicilio in __________, ma legalmente sono stata sposata fino al momento della sua morte avvenuta il 29.10.2007. Erroneamente chi mi ha compilato il formulario delle imposte, ritenuto che il marito viveva all’estero, ha comunicato che ero separata, cosa non vera.” (doc. XIX)

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

nel merito

 

2.Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:

 

"  La riduzione di premio decade nei seguenti casi:

a)                                                                           se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;

b)                                                                           persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;

c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;

d)                                                                           famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”

 

                                         Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

 

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

 

                                         L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.

 

                                         Per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.

                                         Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.

 

                                   3.   Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).

 

L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:

 

"  a)                                                                           delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del

    loro reddito o della loro sostanza;

b)                                                                           delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)                                                                           in altri casi particolari."

 

L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg. LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)   persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)                                                                          diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”

 

                                         L’esecutivo cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo

 

"  Art. 36a

1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.

2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”

 

                                   4.   Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: sentenza del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:

 

"  2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.

Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui

 

"                                                 Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."

 

Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.

(…)

2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…).".

 

                                         Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle allestite dall’amministrazione competente in materia di sussidi (UAM) ed in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate.

                                         Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).

 

5.Nel caso concreto la richiesta di sussidio per il 2009 andrebbe, di principio, esaminata alla luce della tassazione 2006, come prevede l’art. 1 lett. a) del Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l’anno 2009.

 

                                         Tuttavia, dal 29 ottobre 2007 la ricorrente è vedova. In seguito al decesso del coniuge l’Ufficio di tassazione di __________, il 18 giugno 2008, ha emesso la notifica di tassazione 30.10.2007-31.12.2007.

 

                                         Per cui l’UAM non ha preso in considerazione la tassazione 2006, trattandosi di un periodo in cui l’insorgente era coniugata. Il diritto al sussidio è stato pertanto stabilito procedendo all’accertamento del reddito al di fuori della tassazione (2006) applicabile (art. 31 lett. d LCAMal e 31 lett. b Reg. LCAMal).

 

                                         In concreto, l’UAM, ha fatto capo alla tassazione per il periodo 30.10.2007-31.12.2007, in applicazione della giurisprudenza di questo Tribunale sviluppata con sentenza del 24 settembre 2004 (inc. 36.2004.68), quando il TCA ha ritenuto possibile utilizzare la tassazione 2003, in luogo della tassazione 2001/2002 per il sussidio del 2004, trattandosi della prima tassazione emessa quale nucleo familiare a seguito di matrimonio. In quel caso il TCA ha affermato che:

 

"  2.4. Nel caso concreto in corso di istruttoria l'UT X. ha emanato, per la prima volta e riferendosi al 2003, una decisione di tassazione relativa alla famiglia del ricorrente.

 

Non torna quindi più applicabile l'art. 67 litt. c Reg. LCAMal ma l'amministrazione, ritenendo sostanzialmente l'inizio dell'assoggettamento fiscale del nucleo famigliare dato dal matrimonio, propone rettamente di far capo alla tassazione emessa nel 2003 con la conseguenza che i presupposti per l'accoglimento del ricorso non sono dati.

Riserva va fatta per il reclamo pendente contro la tassazione che, se accolto nei limiti indicati dall'amministrazione nell'ultima presa di posizione, permetterà di domandare la revisione del sussidio a norma dell'art. 48 RegLCAMal.

2.5. Alla luce di quanto precede, visto come l'importo ritenuto in sede di tassazione cui occorre fare riferimento, assomma a 47'000.- arrotondati al mille franchi superiore, e rilevato come tale importo contempli già le ampie deduzioni per i figli volute con la nuova LT i parametri per la concessione del sussidio non sono dati.”        

 

                                         Già nella tassazione 2006 gli elementi di reddito e le deduzioni concernevano la sola insorgente, essendo il marito domiciliato all’estero, in __________ (cfr. anche la notifica di arrivo presso il Comune di __________ del 31 luglio 2007 dove in calce figura: “tasse separate” e “marito domiciliato all’estero” [doc. 8]).

                                         La sostanziale differenza tra la tassazione 2006 e la tassazione 30.10.2007-31.12.2007 è dovuta all’aggiunta di un importo di fr. 15'000 alla voce “altri redditi”, che tuttavia figura anche nella tassazione per il periodo 1.1.2007-29.10.2007, quando l’insorgente non era ancora vedova.

                                         Nella tassazione 2006 l’UT ha registrato l’insorgente come coniugata ed in seguito al decesso del marito ha emesso una tassazione per il periodo d’assoggettamento 30.10.2007-31.12.2007. La situazione in concreto è diversa da quella esaminata nella sentenza del 30 aprile 2008 (inc. 36.2008.20), da questo Tribunale, a proposito dell’applicazione dell’art. 31 lett. c Reg. LCAMal ad un’assicurata che dopo essere stata separata di fatto, ha divorziato.

                                         In quel caso si trattava di applicare le due ipotesi dell'art. 31 cpv. 1 litt. c RegLCAMal che la norma pone in alternativa per procedere all'accertamento autonomo del reddito. In concreto la separazione dei coniugi (o perlomeno delle tassazioni) trae seco delle conseguenze diverse rispetto a quelle che la vedovanza causa. Il legislatore ha considerato tali diverse conseguenze (si pensi all'intervento dell'assicuratore sociale per il versamento di rendita vedovile) fissando due distinti casi di accertamento del reddito in maniera autonoma in caso di separazione ed in caso di decesso del coniuge o del partner registrato (art. 31 litt. b RegLCAMal)

                                         In concreto, l’unica sostanziale divergenza tra la tassazione 2006 e la tassazione per il periodo 30.10.2007-31.12.2007 deriva dall’aggiunta di un importo di fr. 15'000 alla voce altri redditi, che figura comunque anche nella tassazione relativa al periodo di assoggettamento 1.1.2007-29.10.2007 e potrebbe non essere inerente la modifica dello stato civile.

                                         Lo scopo della norma è di permettere alla persona assicurata, che si vede confrontata con un mutamento significativo nello stato civile, mutamento che potrebbe avere conseguenze d'ordine economico ed imporre aiuto statale per il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di vedersi accertare il nuovo reddito.

                                         Nella sentenza del 30 aprile 2008 (inc. 36.2008.20), l’elemento posto alla base dell’accertamento autonomo del reddito determinante da parte dell’UAM sulla scorta dell’art. 31 lett. b RLCAMal era in sostanza il medesimo che si presentava due volte nel tempo: ad una separazione in atto è seguito un divorzio. Il TCA ha avuto modo di ritenere la:

 

"  ratio legis dell'art. 31 lett. c RLCAMal concerne il cambiamento della situazione economica dell'assicurato che subentra a seguito di un divorzio, di un matrimonio, di una separazione o di uno scioglimento dell'unione registrata, che potrebbe portare a migliorare o a peggiorare le condizioni dell'assicurato.

 

L'elemento posto alla base del diritto all'accertamento autonomo del reddito determinante da parte dell'UAM sulla scorta dell'art. 31 lett. c RLCAMal non va dunque compreso in senso stretto, ovvero non è il mero cambiamento di stato civile. Il mutamento di stato civile considerato dalla norma non ha una valenza formale ma sostanziale."

 

                                         In concreto va evidenziato come la ricorrente sia già stata oggetto di una nuova decisione di tassazione che considera il suo status di vedova. La nuova tassazione attesta un miglioramento di cui si deve tener conto.

                                         La nuova situazione economica, accertata dall'UT competente, va qui ritenuta per la determinazione del diritto al sussidio. Questa tassazione, per l'importo determinante per l'aliquota fissato in CHF 23'500.-, è tale da impedire la concessione del sussidio.

                                         Il ricorso va di conseguenza respinto senza carico di tasse e spese. La decisione impugnata è confermata __________.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                        

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti