Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2009.30

 

IR/sc

Lugano

18 maggio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 24 marzo 2009 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

                                     -   che RI 1 (così la carta intestata) si sono aggravati al Tribunale cantonale delle assicurazioni con atto del 24 marzo 2009 avverso "sussidio per il 2009";

 

                                     -   che i signori RI 1 hanno indicato che l'UAM ha ammesso la loro domanda di aiuto sociale e l'assicuratore ha comunicato loro l'ammontare del premio;

 

                                     -   che i signori RI 1 indicano l'aiuto sociale limitato a CHF 16.65 ciò che sarebbe insufficiente per il sostentamento a fronte di rendite AI "di fr. 1'406.-- e mia moglie fr. 1'306.--" con un figlio di 15 anni cui provvedere;

 

                                     -   che il sig. RI 1 ha segnalato la difficoltà per fronteggiare gli oneri della vita a fronte di un previsto intervento chirurgico;

 

                                     -   che palesandosi il ricorso manifestamente insufficiente sia nella  motivazione che nelle conclusioni è stato ordinato il completamento dell'impugnativa, il 25 marzo 2009, con concessione di un termine di 15 giorni trascorso infruttuoso;

 

                                     -   che copia dell'impugnativa è stata comunque trasmessa per conoscenza all'Ufficio assicurazione malattia;

 

                                     -   che l'amministrazione, a firma del responsabile del servizio sussidi, ha indicato dettagliatamente a RI 1 le modalità di calcolo del sussidio;

 

                                     -   che nel termine assegnato dal giudice delegato con lo scritto 25 marzo 2009 il signor RI 1 non ha reagito. Nessuna completazione del gravame è stata fatta pervenire al TCA;

 

                                     -   che RI 1 non ha neppure reagito allo scritto 8 aprile 2009 dell'UAM con le spiegazioni relative alla determinazione dell'ammontare del sussidio;

 

                                     -   che non sono state acquisite prove;

 

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007);

 

                                     -   che formalmente l'atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni del ricorrente. Al ricorso va annessa la decisione impugnata (art. 3 Lptca);

 

                                     -   che il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se tardivo o irricevibile;

 

                                     -   che, qualora il ricorso non risponda ai requisiti formali minimi imposti dall'art. 3 Lptca, il giudice delegato lo ritorna al ricorrente assegnandogli un termine per il suo completamento, termine perentorio;

 

                                     -   che in concreto, RI 1 non ha dato seguito all'invito del giudice delegato a volere completare il suo esposto mediante, in particolare, l'indicazione del provvedimento impugnato e le motivazioni addotte (quelle indicate non avendo attinenza al tema anche se umanamente comprensibili);

 

                                     -   che il ricorrente non ha dato seguito all'invito non solo nel termine assegnato ma anche successivamente e neppure a seguito dello scritto 8 aprile 2009 dell'Ufficio assicurazione malattia;

 

                                     -   che il ricorso si palesa così irricevibile e non può essere esaminato nel merito. Il ricorrente potrà ottenere dall'amministrazione interessata una decisione formale, soggetta a reclamo.

                                         L'eventuale decisione su reclamo potrà essere impugnata al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                         In concreto non risulta essere stata emanata una decisione impugnabile all'autorità giudiziaria.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti