Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 25 marzo 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 23 febbraio 2009 emanata da |
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Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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considerato, in fatto
A. RI 1, 1961, nubile e salariata, ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria della cure medico sanitarie per il 2009. La domanda è stata respinta dall'amministrazione. Contro tale provvedimento l'assicurata si è aggravata il 29 dicembre 2008 segnalando nel 2008 un reddito inferiore rispetto a quello conseguito nel 2006, periodo determinante e difficoltà economiche con l'inizio degli studi universitari da parte del figlio in corso d'anno.
Dopo avere eseguito i necessari accertamenti (doc. 4 e 5) l'amministrazione ha confermato la sua decisione negativa con provvedimento del 23 febbraio 2009.
B. Avverso la decisione su reclamo, con cui l'UAM ha rilevato un reddito imponibile nel 2006 di CHF 29'600 che non permette la concessione dell'aiuto sociale, RI 1 è insorta al TCA segnalando nuovamente di avere un figlio a carico, __________, nato nel 1989, studente liceale. RI 1 indica poi di non comprendere il motivo per il quale è considerata "persona sola" ai sensi della LCAMal quando deve provvedere al mantenimento del figlio.
C. Con lunghe e dettagliate osservazioni 6 aprile 2009 l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa richiamando la prassi di questo Tribunale. Sulle osservazioni dell'UAM si tornerà, laddove necessario, in corso di motivazione.
A RI 1 è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.
4. L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).
L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:
"a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari.".
Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".
5. Nel caso in esame, l'insorgente va considerata quale persona sola ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 lett. a LCAMal, essendo nubile senza figli minorenni conviventi. Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009 vale quindi il limite di reddito di Fr. 20'000.- (art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal).
Il figlio __________, maggiorenne e convivente con l'assicurata, ha ottenuto per sé stesso la riduzione del premio LAMal per il 2009 con decisione del 31 gennaio 2009.
Il diritto alla riduzione del premio LAMal della ricorrente risulta quindi dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal) e la ricorrente non vi ha diritto poiché il reddito imponibile ritenuto dall'Ufficio di tassazione competente per il 2006 assomma a CHF 29'600, che arrotondando come impone l'art. 30 LCAMal, conduce ad un reddito determinante di CHF 30'000 che supera il limite di CHF 20'000 previsto dall'art. 29 cpv. 1 lett. a LCAMal.
6. Unicamente in sede di reclamo, e non più in sede ricorsuale, RI 1 ha rilevato la diminuzione del suo reddito. L'amministrazione ha accertato un reddito lordo (salario) 2008 di CHF 57'461, netto CHF 48'296.
Questi importi non sono stati contestati o posti in discussione dalla ricorrente. Se raffrontati con i dati emergenti dalla tassazione 2006 (reddito netto da attività dipendente CHF 47'748) si ha che non vi è stata diminuzione delle entrate della ricorrente.
Il fatto che, non essendosi vista riconoscere il sussidio per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie 2008, la signora RI 1 abbia visto diminuire le sue disponibilità non permette l'applicazione dell'art. 31 Reg.LCAMal ossia il calcolo autonomo del reddito da parte dell'amministrazione per la sua successiva conversione.
Come correttamente rammenta l'UAM nelle proprie osservazioni questo TCA ha emesso numerose sentenze a proposito dell'accertamento autonomo del reddito (da ultimo STCA 15 febbraio 2009 inc. 36.2006.7 in re M. e 36.2009.2 in re M., in cui questo TCA così si è espresso:
" 2.2 (…) quando sia accertato un reddito [ndr: lordo ex art. 67 lett. m RLCAMal, mentre ora, in virtù del nuovo art. 31 lett. m RLCAMal, esso deve essere netto grazie alla modifica, dal 1° gennaio 2003, della Legge tributaria, che ha mutato il modo di compilare la dichiarazione d'imposta (ora si indicano i redditi da attività netti, non più lordi)] inferiore a quello [ndr: lordo, mentre dal 1° gennaio 2008 è netto] del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito [ndr: lordo, ora netto], essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito [ndr: lordo, sia prima della modifica del regolamento sia dopo] accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal [ndr: ora art. 17 cpv. 2 RLCAMal]) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento [ndr: ora art. 36 cpv. 1 RLCAMal].
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo [ndr: lordo anche dal 1° gennaio 2008] conseguito dall'assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo.".
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati [ndr: ora reddito netto] dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal [ndr: ora art. 31 RLCAMal] - posti a raffronto con i dati [ndr: ora reddito netto] ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l'accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."
Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già avuto modo di rammentare come la nascita di un bambino, che può accrescere le spese per il mantenimento (e che però in genere comporta il versamento di assegni) non costituisce una diminuzione del reddito (ma, semmai, della disponibilità) poiché non attiene alle entrate finanziarie.
In concreto l'aumento di spese per i premi di cassa malati a ragione della mancata concessione del sussidio non adempie i presupposti dell'art. 31 lett. m Reg.LCAMal.
Se fosse stata accertata una diminuzione del reddito compito dall'amministrazione prima e del giudice semmai successivamente sarebbe stato quello di fissare precisamente il nuovo reddito conseguito per il suo raffronto con quello del periodo fiscale determinato dal Consiglio di Stato nel suo annuale decreto per poi procedere alla commutazione del nuovo reddito mediante apposite tabelle allestite dall'autorità fiscale come impone l'art. 36 Reg.LCAMal (norma che ha sostituito il precedente art. 72 Reg.LCAMal in vigore sino al 16 novembre 2007).
Come rammenta l'UAM nelle sue osservazioni questo TCA ha limitato la possibilità di deduzioni dal reddito prima della sua concessione (36.2004.93 e 36.2003.116) limitate agli alimenti dovuti ed agli interessi passivi. Le tabelle di conversione considerando le altre normali ed usuali deduzioni.
In concreto si deve quindi ritenere assenza di diminuzione del reddito e quindi la non applicazione degli art. 31 LCAMal e 31 Reg.LCAMal.
Neppure l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, che comunque ha ottenuto il sussidio, permette l'applicazione dell'accertamento autonomo del reddito da parte dell'amministrazione per la sua conversione.
Quand'anche si volesse ammettere una diminuzione del reddito l'introito conseguito dalla ricorrente, convertito a mano delle apposite tabelle reperibili sul sito dell'IAS (www.iasticino.ch), non permetterebbe la concessione del sussidio.
7. Alla luce di quanto precede il ricorso va respinto. RI 1 va ritenuta persona sola siccome nubile, maggiorenne senza figli minorenni conviventi. In effetti __________ è ventenne, quindi maggiorenne, e posto al beneficio del sussidio. RI 1 non ha avuto diminuzione del suo reddito e comunque i suoi introiti non permettono la concessione del sussidio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti