Raccomandata

 

Incarto n.
36.2009.36

 

TB

Lugano

17 agosto 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2009 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 6 marzo 2009 emanata da

 

Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   __________, coniugato e senza attività lucrativa, il 10 ottobre 2008 (doc. 1) ha chiesto la riduzione del premio dell'assicurazione malattia per il 2009 per sé e per la moglie RI 1, salariata ad ore.

 

                               1.2.   Il 29 dicembre 2008 (doc. A2) l'Ufficio assicurazione malattia ha respinto la domanda dei coniugi __________, a motivo che il loro reddito determinante superava il limite per coniugi di Fr. 32'000.-.

 

                               1.3.   Con decisione su reclamo del 6 marzo 2009 (doc. 10) l'UAM ha respinto il reclamo del 7 gennaio 2009 (doc. 2).

Dopo avere proceduto all'accertamento del reddito (doc. A1) ed avere riscontrato una diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente, ha calcolato in Fr. 39'000.- il reddito determinante che, superiore al limite di Fr. 32'000.- per coniugi, non permette la concessione della riduzione del premio LAMal.

 

                               1.4.   RI 1 si è rivolta il 28 marzo 2009 (doc. I) al Tribunale cantonale delle assicurazioni, osservando che la notifica di tassazione IC 2006, da cui emerge un reddito netto di Fr. 33'000.-, è errata, siccome è stato aggiunto d'ufficio l'importo di Fr. 10'000.-. La ricorrente ha contattato il capo del competente Ufficio di tassazioni, il quale le avrebbe confermato questa circostanza (doc. A3). Pertanto, ha chiesto la concessione del sussidio per il 2009, che si basa su questa "nuova" notifica IC.

 

                               1.5.   Il 20 aprile 2009 (doc. III) l'Ufficio assicurazione malattia ha rilevato di essersi attenuto al (nuovo) calcolo del reddito netto allestito dall'Ufficio di tassazione, il quale, oltre a considerare l'indennità di disoccupazione percepita per 34 giorni (Fr. 2'957.-) riportata sull'arco di un anno (Fr. 31'309.-), vi ha aggiunto un reddito d'altra fonte di Fr. 10'000.-, per un totale dei redditi netti di Fr. 41'309.- e quindi per giungere ad un reddito imponibile di Fr. 33'000.-. L'UAM ha calcolato in Fr. 43'891,30 il reddito netto per il 2008, che è quindi superiore al reddito esposto nella notifica di tassazione IC 2006 e che pertanto non permette – contrariamente a quanto ammesso con la decisione su reclamo - di procedere con l'accertamento autonomo del reddito. Resta così determinante il reddito imponibile di Fr. 33'000.-, che la ricorrente non ha contestato davanti all'autorità fiscale ed è cresciuto in giudicato.

 

                               1.6.   Il TCA ha esperito un'udienza di discussione il 13 maggio 2009 (doc. VIII). In seguito, la ricorrente ha prodotto una nuova dichiarazione dell'UT di __________ (doc. C), su cui si è pronunciato l'UAM (doc. XI) confermando la richiesta di respingere il ricorso.

 

 

in diritto

 

                               2.1.   Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.

 

Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:

                                         a)  del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;

                                         b)  di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.

 

L'espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal.

 

Per l'anno 2009, il Consiglio di Stato ha definito con Decreto Esecutivo del 14 ottobre 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 51/2008 del 17 ottobre 2008) le basi di calcolo per il diritto alla riduzione del premio LAMal. Da un canto ha fissato il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante, che corrisponde alle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006; d'altro canto, ha precisato che occorre tenere conto della quota media cantonale ponderata fissata da questo Decreto esecutivo, così pure di altri parametri di calcolo contemplati dagli artt. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal.

 

                               2.2.   L'amministrazione fa quindi di principio capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall'esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente). In casi specificatamente fissati dalla legge e dal regolamento d'applicazione (qui sotto riportati) deve scostarsi da tali dati per un accertamento autonomo e deve calcolare da sola il reddito determinante. Infatti, con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (e meglio l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia), che dovrà procedere con la trasformazione delle entrate lorde a partire da tabelle ufficiali di conversione appositamente allestite e verificare il sussistere dei limiti per la concessione del diritto alla riduzione dei premi LAMal (art. 17 cpv. 2 RLCAMal ed art. 36 RLCAMal).

 

L'art. 31 LCAMal prevede quindi che il regolamento stabilisce le modalità per il calcolo autonomo del reddito determinante:

 

"a)   delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza;

b)   delle persone soggette all'imposta alla fonte;

c)   delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;

d)   in altri casi particolari.".

 

Così, in virtù dell'art. 31 RLCAMal, il reddito determinante va accertato autonomamente dall'Istituto delle assicurazioni sociali in particolare, nei seguenti casi:

 

"  a)   persone soggette all'imposta alla fonte;

b)   decesso del coniuge o del partner registrato;

c)   matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;

d)   persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;

e)   persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

f)    persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;

g)   persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;

h)   cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;

i)    cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;

l)    cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;

m)  diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;

n)   persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.

o)   diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l'utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell'ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell'istanza.".

 

                               2.3.   Nel caso in esame, l'insorgente va considerata quale famiglia ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a LCAMal, essendo coniugata dal 2006. Per il diritto alla riduzione del premio per l'anno 2009 vale quindi il limite di reddito di Fr. 32'000.- (art. 29 cpv. 1 lett. b LCAMal ed art. 1 lett. d DE del 18 ottobre 2008).

 

Il diritto alla riduzione del premio LAMal della ricorrente risulta quindi dalla somma arrotondata al mille franchi superiore del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato (art. 30 lett. a LCAMal).

 

L'Ufficio assicurazione malattia ha esaminato l'istanza di sussidio alla luce della notifica di tassazione IC 2006, valida, come visto, per l'anno 2009, escludendo la ricorrente dal diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il 2009, siccome il reddito imponibile accertato dal competente Ufficio di tassazione è di Fr. 33'000.- (doc. 9), che, arrotondato al mille franchi superiore come imposto dalla legge, conduce ad un reddito determinante di Fr. 33'000.-. Pertanto, la domanda di sussidio è stata respinta, a motivo che il citato limite di Fr. 32'000.- è stato superato.

 

Con l'emanazione della decisione su reclamo, l'UAM, accertato che il reddito netto conseguito nel 2008 era inferiore a quello risultante dalla notifica di tassazione 2006, ha quindi proceduto all'accertamento autonomo del reddito lordo dell'assicurata ed ha ottenuto un reddito determinante di Fr. 39'000.- (il salario lordo di Fr. 53'848,35 è stato convertito in Fr. 40'634.- quale reddito imponibile annuo; a ciò sono stati aggiunti gli interessi da titoli e capitali di Fr. 11.- e dedotto l'importo di Fr. 1'881,80 quale interessi passivi, per ottenere un ammontare di Fr. 38'763,20). Questa cifra, a maggior ragione, non permetteva il riconoscimento della riduzione del premio LAMal.

 

In un secondo tempo, appurato che il reddito netto annuo ritenuto fiscalmente nel 2006 ammontava a Fr. 41'309.- e che quindi era inferiore al reddito netto di Fr. 43'891,30 accertato per l'anno 2008, per l'UAM non erano dati gli estremi dell'art. 31 lett. m RLCAMal per procedere con l'accertamento autonomo del reddito. Pertanto, faceva stato il reddito imponibile risultante dall'IC 2006, che non permetteva la concessione della riduzione del premio dell'assicurazione malattia per l'anno 2009.

 

                               2.4.   Il nuovo calcolo, secondo il quale il totale dei redditi netti conseguiti dall'assicurata nell'anno 2006 è di Fr. 41'309.- (Fr. 31'309.- di indennità di disoccupazione + Fr. 10'000.- quale reddito d'altra fonte), è corretto alla luce delle spiegazioni annotate il 17 aprile 2009 (doc. 11) dal funzionario dell'Ufficio assicurazione malattia a seguito del colloquio intercorso con la collega dell'Ufficio di tassazione di __________.

Pertanto, poiché questo reddito è inferiore – e non superiore - al reddito netto accertato in (almeno) Fr. 43'891,30 percepito dall'interessata durante l'anno 2008 (doc. 6), non è possibile applicare il citato art. 31 lett. m RLCAMal alla fattispecie.

 

Ne discende, dunque, che fa stato la notifica di tassazione IC 2006, e meglio il reddito imponibile di Fr. 33'000.- da essa fissato (doc. VIII/2). Attestandosi quindi a questa cifra, in virtù dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LCAMal tale reddito determinante non permette effettivamente ai coniugi ricorrenti di avere diritto alla riduzione del premio di cassa malati per il 2009.

 

                               2.5.   La ricorrente ha tuttavia contestato l'ammontare del reddito imponibile dell'IC 2006, sostenendo che i redditi computati non sarebbero reali, soprattutto alla luce del fatto che l'autorità competente ha aggiunto d'ufficio Fr. 10'000.- ritenendo che fosse impossibile vivere con un reddito annuo (Fr. 31'309.-) così basso.

 

Contestualmente al ricorso, l'assicurata ha trasmesso la seguente attestazione dell'Ufficio di tassazione di __________, rilasciata il 25 marzo 2009 (doc. A3):

 

"  Tassazione 2006

 

Gentile signora RI 1,

con riferimento alla sua lettera del 23 marzo 2009 le comunichiamo che la decisione di tassazione 2006 emessa il 24 maggio 2007 (periodo di assoggettamento dal 27.11 al 31.12.2006) è cresciuta in giudicato. Di conseguenza i dati contenuti nella decisione sono definitivi poiché non contestati entro il termine di reclamo di 30 giorni dalla data di emissione.

Le possiamo confermare che nella decisione di cui sopra sono stati esposti d'ufficio "altri redditi" per un importo fr 10'000.- secondo una valutazione operata dal tassatore al momento dell'accertamento. Prendiamo atto che lei, durante l'incontro presso i nostri uffici del 23 marzo u.s., ha affermato di non aver conseguito questo reddito e per sua negligenza di non aver contestato tale imposizione."

 

A suo dire, questa dichiarazione "conferma quanto ho dichiarato sopra", ovvero essa rettificherebbe la notifica di tassazione IC 2006 e le permetterebbe pertanto di beneficiare dei sussidi.

 

D'avviso di questa Corte, invece, questa lettera non fa che confermare lo stato attuale delle cose e quindi anche la correttezza dell'aggiunta di Fr. 10'000.- quali altri redditi.

A richiesta dell'assicurata, il 13 maggio 2009 (doc. VIII) il TCA ha indetto un'udienza alla presenza di entrambe le parti in causa. La ricorrente ha spiegato di essersi sposata nel febbraio 2006 e di essere rimasta nel Cantone Ticino fino alla fine di giugno 2006. Partita per l'estero, è rientrata a fine anno. Pertanto, per l'anno fiscale 2006 sono state allestite due tassazioni: la prima per il periodo dal 1° gennaio al 31 giugno 2006 (doc. VIII/1), la seconda dal 27 novembre al 31 dicembre 2006. La prima notifica, emessa il 24 maggio 2007, comportava un'aliquota errata ed è quindi stata annullata e sostituita da un'altra emanata il 27 giugno 2007 (doc. VIII/2), che è cresciuta incontestata in giudicato. Tutte e tre queste decisioni hanno considerato quale reddito le indennità della disoccupazione (sebbene figurino quale reddito da attività dipendente) ed un reddito d'altra fonte (Fr. 10'000.-), indicato come "altri redditi".

Al proposito, l'insorgente ha ammesso che "In effetti io ho vissuto anche grazie al consumo di sostanza che avevo a quell'epoca e quindi non ho contestato questa circostanza. Io ho contestato la prima delle tassazioni 2006 per un errore di aliquota e quindi per l'importo eccessivo che mi veniva richiesto." (doc. VIII).

 

In sede d'udienza, l'interessata si è impegnata "ulteriormente ad andare all'UT __________ per discutere la questione della mia tassazione e per poter ottenere un'attestazione secondo cui, se avessi inoltrato tempestivo reclamo contro la seconda tassazione 2006, la stessa avrebbe potuto avere esito positivo almeno parziale. Chiederò anche all'UT di indicare l'ipotetica cifra dell'imponibile con riferimento all'importo determinante per l'aliquota per l'IC." (doc. VIII).

 

Puntualmente, il 26 maggio 2009 (doc. C) l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha rilasciato la seguente attestazione:

 

"  Tassazione 2006

 

Gentile signora,

così come richiesto le possiamo confermare che qualora lei avesse inoltrato tempestivo reclamo contro la decisione di tassazione 2006, in caso di accettazione, il reddito di fr 10'000.- esposto secondo una valutazione d'ufficio avrebbe potuto essere stralciato. In questo caso il reddito imponibile complessivo (dati accertati e dati per l'aliquota) sarebbe quindi diminuito di pari importo (dati per aliquota dal 1.1.2006 al 30.6.2006 fr 23'600.- e dal 27.11.2006 al 31.12.2006 fr 23'000.-)."

Preso atto di questa nuova dichiarazione, l'UAM non ha ritenuto di dovere applicare in specie la propria prassi adottata in tali situazioni. Essa prevede che se l'autorità fiscale rilascia una dichiarazione scritta in relazione agli errori manifesti e debitamente comprovati in cui viene indicato l'ipotetico valore del reddito imponibile e della sostanza imponibile per l'imposta cantonale, il diritto al sussidio viene stabilito al di fuori della tassazione applicabile cresciuta in giudicato. A suo dire, la nuova attestazione non permetterebbe di considerare in modo inequivocabile che la tassazione 2006 fosse manifestamente errata, poiché lascia intravedere la possibilità che il reclamo contro la tassazione 2006 avrebbe anche potuto non essere accolto.

 

In merito a quest'argomento, va qui evidenziato che per costante giurisprudenza (fra le ultime: STCA del 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 10 settembre 2008, 36.2008.94; fra le prime: STCA 2 giugno 1999, 36.1999.28), ogni tassazione è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione.

L'autorità di giudizio non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato, a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti, la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

L'assicurato deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale (STCA del 4 febbraio 2009, 36.2008.163; STCA del 19 settembre 2005, inc. 36.2005.104+105).

 

In concreto, come ha ben fatto osservare l'amministrazione, l'ultima attestazione della competente autorità fiscale non certifica affatto quello che la ricorrente sostiene a gran forza. In effetti, la dichiarazione del 26 maggio 2009 specifica espressamente che, in caso di accettazione del reclamo, il reddito di Fr. 10'000.- avrebbe potuto essere stralciato. A chiare lettere, quindi, l'UT ha affermato che non avrebbe automaticamente accettato il reclamo dell'assicurata, ma l'avrebbe valutato e solo in caso di accoglimento avrebbe stralciato il reddito d'altra fonte. Non v'è dunque alcuna certezza in merito all'esito dell'eventuale reclamo in ambito fiscale dell'interessata.

 

La ricorrente non ha infatti saputo comprovare che la notifica di tassazione applicabile per il diritto alla riduzione dei premi LAMal per il 2009 fosse manifestamente errata, la forma dubitativa usata dall'UT è decisiva qui ed il principio secondo cui  ogni tassazione è presunta conforme alla realtà e l'amministrazione ed il giudice ne sono vincolati va ritenuto. La IC 2006 emessa il 27 giugno 2007, cresciuta incontestata in giudicato, esplica quindi validamente tutti i suoi effetti giuridici e l'interessata non può (più) metterne in dubbio l'esattezza.

 

Non occorre qui valutare se la prassi dell'UAM sia conforme alla giurisprudenza e debba, o meno, essere confermata e ciò alla luce dell'esito del ricorso.

 

Di conseguenza, per il diritto alla riduzione di premio va ritenuto il reddito imponibile di Fr. 33'000.- stabilito nella IC 2006 dal competente Ufficio di tassazione, che non permette di concedere all'assicurata ed a suo marito il sussidio per il 2009.

 

                               2.6.   Va infine rilevato che l'autorità amministrativa non può, come sembra richiedere l'interessata, fare uso della decisione di tassazione 2007 riferita ad un altro periodo rispetto a quello determinato dall'Esecutivo cantonale nel DE emanato annualmente.

Nella sentenza dell'11 ottobre 2004 (36.2004.112) – ed in tante altre successive (fra le ultime: STCA del 27 marzo 2009, 36.2008.162) - questo Tribunale ha ritenuto quanto segue:

 

"  (…) Va qui evocato come unicamente una tassazione ordinaria o intermedia riferita al periodo fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo possa essere utilizzata per una domanda di sussidio o di revisione come chiaramente desumibile dal tenore dell'art. 58 Reg. LCAMal (nello stesso senso gli art. 51 e 59 Reg. LCAMal; v. inoltre quanto evocato nella sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.81).

In altri termini una decisione di tassazione relativa al periodo fiscale 2003 (ossia la tassazione 2003B) con fissazione di importi inferiori ai parametri rammentati sub. 2.2. non può essere utilizzata trattandosi di una tassazione ordinaria riferita a periodo fiscale diverso da quello determinato dall'esecutivo cantonale (per il quale una tassazione esiste) per delega del legislativo (art. 49 LCAMal). (…).".

 

Poiché per la determinazione del diritto al sussidio per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha deciso che i redditi determinanti si deducono dalla notifica di tassazione 2006, la decisione di tassazione per l'anno 2007 allegata dalla ricorrente durante l'istruttoria amministrativa (doc. 2) non ha alcuna influenza sull'esame del diritto al sussidio, anche se più attuale e più favorevole (reddito imponibile di Fr. 19'400.-).

 

                               2.7.   Con scritto dell'8 luglio 2009 (doc. XVII) la ricorrente ha chiesto di essere (ri)sentita.

 

Il TCA, che dispone del potere di indagare d'ufficio e di applicare d'ufficio il diritto, rinuncia questa volta a sentire l'assicurata. Infatti, l'interessata ha già potuto ampiamente esprimersi liberamente dinanzi al TCA durante il dibattimento del 13 maggio 2009 organizzato su precedente richiesta dell'insorgente stessa, la quale anche in seguito ha potuto fare valere in più occasioni le proprie argomentazioni.

Una sua audizione non modificherebbe l'esito del ricorso, dato che, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il rifiuto della riduzione dei premi di cassa malati deciso dall'Ufficio assicurazione malattia è corretto.

 

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti