Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 6 maggio 2009 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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le decisioni su reclamo del 10 aprile 2009 emanate da |
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Ufficio dell'assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
A. RI 1, 1957, domiciliata a __________, ha sottoscritto il 7 gennaio 2009, il formulario per l'ottenimento della riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 2009 inoltrandolo successivamente.
RI 1 è madre di RI 2, maggiorenne agli studi, ed è separata dal 1994, ha giustificato il ritardo nella trasmissione della richiesta con una non precisata malattia (doc. 1).
Nel suo scritto 25 febbraio 2009 all'UAM la signora RI 1 ha segnalato il peggioramento delle sue condizioni economiche.
B. La domanda è stata respinta con provvedimento del 27 febbraio 2009 e RI 1 si è aggravata con reclamo all'UAM indicando attività professionale a metà tempo (con salario di CHF 41'382 lordi, si evidenzia come il certificato di salario prodotto non reca indicazione del nome del datore di lavoro e non è firmato, v. doc. 2), assenza di versamenti dalla Cassa disoccupazione, l'esistenza di esecuzioni in corso e difficoltà con la madre degente in Istituto per anziani.
C. L'Ufficio assicurazione malattia ha respinto l'atto, con decisione su reclamo, siccome intempestiva l'istanza.
Avverso tale provvedimento RI 1 insorge al Tribunale cantonale delle assicurazioni con argomenti che riprendono quelli del reclamo e meglio lavoro part time, decadenza del diritto alla rendita LADI, una figlia agli studi universitari, problemi di salute della madre.
D. Nelle osservazioni del 27 maggio 2009 l'Ufficio assicurazione malattia propone la reiezione del ricorso con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
Alla ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimesi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.
Il Giudice delegato ha acquisito le informazioni cui sarà cenno, laddove necessario, in corso di motivazione. Con osservazioni 30 giugno 2009 l'UAM ha potuto prendere posizione in merito (doc. X).
in diritto
in ordine
1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
2. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2009 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 14 ottobre 2008.
Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2006. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia Fr. 20'000 per le persone sole e Fr. 32'000 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio.
4. Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del
loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessagli dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31 (art. 67 vReg. LCAMal), prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
L’esecutivo cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal il nuovo
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. Con il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore una modifica dell’art. 28 LCAMal, nel senso che il cpv. 2 prevede ora che per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 (ex cpv. 2) figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
Per l'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggettamento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta.
Giusta l'art. 53 LCAMal il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall'anno in cui tale diritto si verifica. Costituisce eccezione l'applicazione del sussidio retroattivo nell'ambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI. Il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dell'assicurato all'istanza designata dal Consiglio di Stato e deve specificare le motivazioni del ritardo (riservato l'art. 53 cpv. 2). Le domande di sussidio retroattivo sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (art. 55 LCAMal). La negligenza a giustificazione del mancato rispetto dei termini stabiliti dal regolamento non è considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva.
Il Messaggio relativo all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma tempestiva. Relativamente alla fattispecie, all'autorità amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
6. In concreto il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha esperito una serie di verifiche alla luce del dire della signora RI 1 al fine di accertare il corretto procedere dell’Ufficio dell'Assicurazione Malattia. In particolare con scritto 8 giugno 2009 il Giudice delegato ha chiesto a RI 1 la produzione di specifica e dettagliata documentazione e l’indicazione di precise informazioni, richiesta cui la signora RI 1 ha dato tempestivo seguito con lettera del successivo 11 giugno 2009. Alla luce delle informazioni acquisite e delle emergenze di quei documenti è apparso necessario un approfondimento istruttorio. Allo scritto del 15 giugno 2009 del giudice la signora RI 1 ha tempestivamente reagito, producendo gli ultimi e più recenti documenti a sua disposizione ed in particolare comprovando un’intervenuta riduzione del reddito nel corso del 2009. Questi elementi sono stati sottoposti all’attenzione dell’amministrazione che, correttamente, dopo diligente esame, riscontrando la novità dei documenti e delle situazioni fattuali rispetto al sostrato esistente al momento delll’emanazione della propria decisione, ha proposto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni l’accoglimento dei gravami e l’annullamento delle decisioni di reiezione delle domande di riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Come correttamente evidenziato dall’Ufficio dell'Assicurazione Malattia emerge dalla documentazione da ultimo acquisita agli atti come siano adempiuti i presupposti di cui all’art. 31 LCAMal rispettivamente quelli dell’art. 31 del relativo regolamento di applicazione. Questa circostanza permetteva alla signora RI 1, ed alla figlia maggiorenne, di inoltrare la sua domanda di aiuto sociale nel corso dell’anno 2009 ossia dopo la scadenza del termine di cui all’art. 11 litt. a, e ciò in virtù dell’art. 11 litt. c RegLCAMal. La riduzione del reddito, nel corso del 2009, di RI 1 si è riverberata sulla domanda della figlia RI 2 (che frequenta l’Università di __________) potendo anch’essa postulare l’aiuto sociale nel corso del 2009. Il diritto alla riduzione di premio, alla luce del tenore dell’art. 16 cpv. 2 RegLCAMal, ed il relativo importo sono determinati in base al reddito determinante del nucleo primario di riferimento (reddito di riferimento). Se questo diminuisce, conferendo il diritto all’assicurato di postulare durante l’anno in corso l’aiuto sociale, ciò deve valere anche in favore della persona sola con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000 che dipende economicamente dal “nucleo di riferimento” (che la legge impone di indicare).
Alla luce di quanto precede, come propone la stessa amministrazione, a fronte delle nuove prove emerse in corso di istruttoria, i ricorsi formulati da RI 1 e RI 2 debbono essere accolti e le decisioni che indicavano intempestività della domande presentate nel corso del mese di gennaio 2009 e tendenti all’aiuto statale per fronteggiare il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie 2009, vanno annullate e gli incarti rinviati all’Ufficio dell'Assicurazione Malattia per le decisioni, di merito, di sua competenza. Non si percepiscono tasse e spese e non si concedono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti