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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 23 settembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 20 agosto 2010 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, 1965, funzionario dello Stato al beneficio di un salario lordo annuo superiore a CHF 124'000.00 e di un reddito imponibile nel 2007 (periodo di riferimento) fissato in CHF 17'800.00, domiciliato ad __________ é coniugato con __________ ed assicurato alla __________. I signori __________, genitori di __________ e __________, gemelli nati il 9 dicembre 1997, nonché di __________ (1989) e __________ (1990), hanno postulato, il 28 luglio 2009, l’attribuzione del sussidio finalizzato alla diminuzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2010. La domanda è stata respinta con decisione del 30 ottobre 2009 dell’allora competente Ufficio dell’assicurazione malattia, alla luce del superamento dei limiti di reddito fissati dall’art. 29 cpv. 2 litt. d LCAMal siccome il reddito ritenuto nella tassazione di riferimento (CHF 111'986.00) superiore ai limiti fissati nella legge (pari a CHF 90'000.00 per il nucleo famigliare aumentato – per i primi 3 figli - di CHF 10'000.00 mentre per gli ulteriori figlioli aumentato di CHF 5'000.00). L’allora competente UAM ha infatti ritenuto unicamente i due figli minorenni conviventi con i genitori non computando i maggiorenni siccome da considerare in maniera autonoma.
Con reclamo del 24 novembre 2009 RI 1 ha contestato tale provvedimento rilevando di essere padre di 4 figli, e non solo dei gemelli, di cui i maggiorenni ancora a suo carico siccome in formazione. Per il ricorrente ciò imponeva di considerare un reddito complessivo di CHF 125'000.00 per la verifica del superamento dei limiti oggettivi di diniego dell’aiuto sociale. RI 1 ha quindi chiesto all’amministrazione di entrare nel merito della sua richiesta (doc. 1).
L’Ufficio prestazioni (con lettera 27 novembre 2009; plico doc. 1) ha chiesto all’assicurato la produzione di specifica documentazione atta all’accertamento del reddito conseguito e delle spese per interessi passivi. Alla richiesta, rinnovata il 4 marzo 2010, l’assicurato ha dato seguito l’11 marzo ed il 22 marzo 2010 trasmettendo il certificato di salario 2008 (indicante un lordo di CHF 124'112.00 ed un netto di CHF 105'531.00), la comprova di oneri ipotecari 2008 per complessivi 16'358.80, l’attestazione degli oneri ipotecari 2009 per un totale di CHF 15'556,52 mentre il salario mensile nel 2010 è stato comprovato mediante la produzione del foglio paga del febbraio 2010 (CHF 9'011,60 oltre a CHF 900.00 quali assegni famigliari e di formazione).
L’amministrazione ha verificato i documenti prodotti accertando una diminuzione del reddito conseguito dall’assicurato qui ricorrente rispetto a quello ritenuto nel periodo di riferimento (2007). In applicazione dell’art. 31 litt. m RegLCAMal l’Ufficio prestazioni ha quindi proceduto alla verifica del diritto al sussidio respingendo anche in questo caso la richiesta per tutti i membri della famiglia, con provvedimento del 31 marzo 2010, ma ammettendo l'aiuto sociale solo per i figli minorenni.
Anche avverso tale provvedimento l’assicurato è insorto – con scritto del 9 aprile 2010 - lamentando principalmente carenza di motivazione ed incomprensione delle ragioni della reiezione della richiesta. Con messaggio di posta elettronica del 15 luglio 2010 il funzionario responsabile dell’Ufficio prestazioni ha specificato al qui ricorrente le motivazioni poste alla base del provvedimento dell’amministrazione segnalando in particolare l’intervenuta diminuzione del reddito lordo nel 2010 rispetto a quello del 2007, e determinazione del reddito sulla scorta del salario medio cifrato in CHF 9'411,60, convertito in CHF 68'094 annui a mano delle apposite tabelle, cui ha aggiunto gli interessi su capitali ed il valore locativo e dedotto gli oneri passivi (interessi passivi) per giungere ad un importo di CHF 64004.00 che ha permesso all’Ufficio prestazioni di concedere il sussidio (in applicazione dell’art. 81 a LCAMal) ai figli minorenni conviventi.
L’amministrazione ha ricordato a RI 1 che i figli maggiorenni __________ e __________ dovevano invece essere considerati persone sole nel senso dell’art. 26 LCAMal (ed ha indicato concessione agli stessi del sussidio per fronteggiare il pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie).
1.2. Con scritto trasmesso il 9 agosto 2010 all’Ufficio prestazioni il ricorrente ha indicato la sua volontà di mantenere il reclamo contro il provvedimento avendo riscontrato delle incongruenze con il testo delle norme approvate il 2 luglio 2010 (doc. 3). In data 20 agosto 2010 l’amministrazione ha quindi reso la sua decisione su reclamo con cui ha respinto le lamentele dell’assicurato ribadendo il diritto al sussidio ma limitatamente ai figli minorenni conviventi con il ricorrente. Con la propria decisione emessa su reclamo l’Ufficio prestazioni ha indicato che il reddito verificato sulla scorta degli ultimi documenti prodotti è inferiore ai limiti dell’art. 29 LCAMal, ha ritenuto una diminuzione del reddito e confermato la procedura relativa alla conversione di detto salario a mano delle apposite tabelle.
Contro tale provvedimento RI 1 si è aggravato, con atto del 23 settembre 2010 (doc. I), al Tribunale cantonale delle Assicurazioni facendo valere incongruenze nelle norme legali (così come già aveva fatto in sede di reclamo) e segnalando la diversa situazione in cui versano inquilini e proprietari di abitazioni.
Dal canto suo l’amministrazione con risposta di causa (doc. IV) del 12 ottobre 2010, dettagliata e puntuale, conferma il provvedimento impugnato e ciò sulla scorta della prassi dedotta dalle sentenze di questa Corte. Le motivazioni in dettaglio saranno riprese in corso di motivazione laddove necessario.
Al ricorrente è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi in merito (doc. V). Il giudice delegato ha acquisito, con scritto 25 ottobre 2010 (doc. VI), l’incarto fiscale 2007 del ricorrente (doc. VII) e gli ha offerto la possibilità di visionare detti atti e di esprimersi in merito alla loro rilevanza ai fini della causa (doc. VIII). Il 18 novembre 2010 le parti sono state convocate per un'udienza di discussione della causa.
in diritto
in ordine
2.1. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i Fr. 32'000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i Fr. 20'000.-.
Per l’art. 81a cpv. 1 LCAMal a partire dall’anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche alle seguenti fasce di assicurati:
a. le persone sole il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20’000.-- e fr. 22’000.--;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b) è compreso tra fr. 32’000.-- e fr. 34’000.--;
c. le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all’art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50’000.-- e fr. 55’000.--;
d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all’art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60’000.-- e fr. 65’000.--.
Per l’art. 81a cpv. 2 LCAMal in deroga all’art. 28 cpv. 2, l’istanza di sussidio per l’anno 2010 degli assicurati di cui al cpv. 1 può essere presentata entro il 31 marzo 2010.
L’art. 29 cpv. 2 LCAMal prevede:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009 (6.4.6.1.8).
Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli più sopra riportati stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 nonché 81a cpv. 1 LCAMal.
2.3. Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una
parte del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in caso di nascita di figli;
e) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge in virtù dell'ampia delega concessa dalla stessa regola. Il Regolamento infatti, all’art. 31, prevede che il reddito determinante va accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali in particolare nei seguenti casi:
" a) persone soggette all’imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un’attività lucrativa o conducono esi-stenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6’000.--, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell’istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull’assistenza sociale, d’intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell’attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell’attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte.
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
L’esecutivo cantonale ha previsto un correttivo, per porre rimedio a possibili abusi in materia di sussidi, relativo all’alienazione di beni immobili da parte dell’assicurato (ciò sulla base di alcuni casi giudicati dal TCA, in particolare a partire dalla sentenza 36.2004.40 del 3 settembre 2004 e sino alla sentenza 36.2007.9 dell’11 settembre 2007) introducendo nel Reg. LCAMal l’art. 36a:
" 1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
2.4. Giusta l'art. 28 LCAMal, riservato l'art. 40 che fa riferimento ai beneficiari di prestazioni PC, il sussidio è corrisposto tramite presentazione di un'istanza scritta. Il regolamento determina le modalità di presentazione dell'istanza e il contenuto della stessa. A norma dell’art. 28 cpv. 2 LCAMal, per gli assicurati tassati in via ordinaria, l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno di competenza. Nel cpv. 3 figura che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
L'art. 10 Reg. LCAMal prevede che l'istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali. I moduli ufficiali sono recapitati dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio, in questo caso corredati da etichetta collante munita di numero di identificazione personale, o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza. L'istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale.
L'art. 11 cpv. 1 Reg. LCAMal specifica che l'Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce i termini di presentazione dell'istanza, tenuto conto che di regola:
" a) per gli assicurati tassati in via ordinaria
l’istanza è presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione della riduzione di premio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza è presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede la riduzione di premio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso dell’anno stesso per il quale si richiede la riduzione di premio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per inizio di assoggetta-mento fiscale o per le situazioni di cui all’art. 31, ritenessero di rientrare nel diritto alla riduzione di premio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il cpv. 2 prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l'Istituto delle assicurazioni sociali può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l'inoltro della richiesta. Su questi aspetti si veda la sentenza 36.2009.170 in re G. del 18 marzo 2010.
2.5. Come anticipato al cons. 2.2. le imposizioni temporali volute con l'art. 28 cpv. 2 LCAMal (e riprese nel Regolamento all'art. 11 cpv. 1) soffrono, per l’anno 2010, di un’eccezione voluta dal legislatore con la novella legislativa del 15 dicembre 2009 (BU 2010 46) conseguente ad iniziativa parlamentare 21 settembre 2009 inoltrata al Gran Consiglio ed oggetto di messaggio (n. 6301) del Consiglio di Stato (del 25 novembre 2009) e di Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze (del 1 dicembre 2009 n° 6301 R).
L’iniziativa in questione denominata “Per aumenti dei sussidi di Cassa malati già dal 2010” presentata in forma elaborata, chiedeva sostanzialmente di elevare i limiti del reddito determinante per l’accesso alla riduzione dei premi già a partire dal corrente anno. Più specificatamente nelle loro motivazioni gli iniziati visti hanno rilevato come:
" In data 15 settembre 2009 il Consiglio di Stato ha presentato la riforma del sistema delle riduzioni dei premi di cassa malattia che intende sostituire il parametro per l'erogazione delle prestazioni, passando dal criterio del reddito imponibile a quello del reddito disponibile.
Siccome il nuovo sistema non potrà entrare fattivamente in vigore prima del 2011-2012, tenuto conto dell'attuale situazione economica i sottoscritti propongono un adeguamento transitorio di alcuni parametri per il calcolo delle riduzioni dei premi da mettere in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 e valido fino all'entrata in vigore del nuovo regime.
I limiti di reddito indicati nel nuovo art. 81a LCAMal non sono nuovi. Essi erano in vigore fino al 2005, per decisione del Consiglio di Stato. Successivamente, a partire dal 2006, sempre per decisione del Consiglio di Stato essi sono stati ridotti ai minimi legali per ragioni di bilancio, portando il limite per le persone sole a fr. 20'000.-, quello per le famiglie a fr. 32'000.-, quello del reddito di riferimento per le persone con reddito nullo a fr. 50'000.- e quello per il terzo e successivi figli a fr. 60'000.-.
Nel frattempo l'evoluzione del potere d'acquisto ha eroso la portata di queste basi di calcolo, visto che i limiti legali non sono soggetti ad alcuna indicizzazione. La crisi economica, che colpisce in particolar modo i redditi bassi e medio-bassi, nonché la mancanza di indicizzazione di questi parametri ne rende urgente un adeguamento ancorché transitorio. Sarà poi la riforma di cui al messaggio sopra indicato a regolamentare il futuro, sulla base di un nuovo modello, la cui entrata in vigore non sarà immediata.
Per questi motivi si chiede l'adozione urgente della modifica della LCAMal di cui alla proposta di modifica di legge, al più tardi con l'adozione del Preventivo 2010."
Il Consiglio di Stato ha proposto, con il proprio messaggio 6301 del 25 novembre 2009, di respingere l’iniziativa mentre la Commissione della gestione e delle finanze, nel suo rapporto commissionale del 1 dicembre 2009, ha:
" deciso di accogliere parzialmente le proposte formulate con le iniziative sopra indicate, presentando un controprogetto.
Se è vero che nel confronto intercantonale il Ticino è tra i Cantoni che intervengono maggiormente con le riduzioni dei premi di cassa malattia, è altrettanto vero che il nostro Cantone, sempre nel raffronto intercantonale, il reddito disponibile mensile medio per economia domestica è inferiore del 15,7% rispetto alla media nazionale (CHF 5'485.00 contro CHF 6'507.00).
Si può quindi affermare che in considerazione delle disparità del reddito medio ticinese rispetto a quello confederato, l’incidenza dei premi dell’assicurazione malattia è probabilmente la più elevata in Svizzera.
Con il controprogetto si propone di aumentare, già a partire dal prossimo 2010, i limiti di reddito che danno diritto al sussidio conformemente alla Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) e precisamente:
a) il limite di reddito per le persone sole di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. a. è compreso tra CHF 20'000.00 e CHF 22'000.00;
b) il limite di reddito per le famiglie di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b. è compreso tra CHF 32'000.00 e CHF 34'000.00;
c) il limite del reddito di riferimento di cui all’art. 32 cpv. 2 è compreso tra CHF 50'000.00 e CHF 55'000.00;
d) il limite di reddito per il terzo e successivo figlio di cui all’art. 46 cpv. 1 è compreso tra CHF 60'000.00 e CHF 65'000.00.
Dal profilo finanziario e secondo informazioni ricevute dai funzionari del DSS, questa proposta dovrebbe toccare ca. 5'500 assicurati e dovrebbe comportare un costo supplementare sia per il 2010 che per il 2011 di ca. CHF 1'400'000.00 annui.
Si tratta di … misure transitorie e mirate di carattere straordinario, a sostegno dei redditi più colpiti dall’imminente ulteriore aumento dei premi di cassa malati, in un momento contingente di difficoltà e in attesa della nuova legge attualmente al vaglio della Commissione e che entrerà in vigore il 1. gennaio 2012."
La Commissione ha, in questo modo, evaso non solo l’iniziativa 21 settembre 2009 del deputato Bertoli ma ha dato seguito anche all’iniziativa del giugno precedente del deputato Guidicelli (che il qui ricorrente cita e del cui autore riporta una pubblicazione, su periodico non precisato, al doc. A7) e del suo gruppo parlamentare, che tendeva a “Sostenere i redditi del ceto medio – basso”, con la quale si chiedeva all’esecutivo cantonale di volere adottare gli opportuni provvedimenti legislativi per migliorare il sistema di valutazione del diritto all’aiuto, di introdurre i correttivi per lottare contro l’effetto soglia attraverso l’uscita graduale dal sistema dei sussidi e di stanziare un contributo cantonale di 30 milioni di franchi per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia. Nei suoi lavori la Commissione ha approvato nella sostanza l’iniziativa Bertoli, ha apportato, come indicato, un aumento dei limiti che danno diritto al sussidio specificando l’esistenza del diritto del sussidio minimo anche per le persone con reddito superiore a quello previsto all’art. 29 cpv. 1, rispettivamente 32 cpv. 2 e 46 cpv. 1 LCAMal. Senza motivare specificatamente la modifica del testo di legge rispetto a quello dell’iniziativa elaborata, la Commissione ha precisato, al capoverso 2 dell’art. 81 a LCAMal, di non permettere, in deroga all’art. 28 cpv. 2 LCAMal, l’inoltro dell’istanza di riduzione del premio sino al termine di marzo 2010, ma di permettere questo prolungo dei termini unicamente agli assicurati “di cui al cpv. 1”.
Per consentire l’adeguamento auspicato già nel corso del 2010 l’iniziativa proponeva in effetti l’estensione del termine per l’inoltro delle richieste di riduzione del premio sino al 31 marzo 2010. In merito ai problemi connessi ai tempi per l’inoltro delle domande di sussidio 2010 il Consiglio di Stato evidenziava, nel suo Messaggio 25 novembre 2009, come:
" … per consentire l’applicazione della RP (riduzione dei premi, n.d.r.) a far tempo dal 1° gennaio 2010, è imperativo che i dati siano trasmessi agli assicuratori malattie non oltre la metà di ottobre del corrente anno. Le operazioni legate alla RP per l’anno 2010 sono pertanto già in fase avanzata. Una novella legislativa di questa natura, considerati i vincoli di legge per la crescita in giudicato, entrerebbe in vigore forzatamente in tempi assai avanzati.” (Messaggio pag. 4)."
Da evidenziare come il testo della novella legislativa, approvata dal Parlamento sulla scorta del rapporto commissionale, testo indicato come entrante i vigore il 1 gennaio 2010 è stato pubblicato sul BU 2010 46 del 9 febbraio 2010 ciò che ha creato, a non averne dubbio, qualche difficoltà all’amministrazione preposta.
In sostanza dunque il Parlamento ha promulgato la norma dell'art. 81a LCAMal prevedendo l'innalzamento dei limiti di reddito per la concessione di sussidi come segue:
" A partire dall'anno 2010, il sussidio minimo è garantito anche ai seguenti assicurati:
a. le persone sole il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. a) è compreso tra fr. 20'000.-- e fr. 22'000.--;
b. le famiglie il cui reddito (di cui all'art. 29 cpv. 1 lett b) è compreso tra fr. 32'000.-- e fr. 34'000.--;
c. le famiglie il cui reddito di riferimento (di cui all'art. 32 cpv. 2) è compreso tra fr. 50'000.-- e fr. 55'000.--;
d. le altre famiglie il cui reddito (di cui all'art. 46 cpv. 1) è compreso tra fr. 60'000.-- e fr. 65'000.--".
Per permettere il corretto ed effettivo esercizio dei diritti scaturenti da tale innalzamento dei limiti, e quindi per non svuotare la norma (pubblicata sul BU 9 febbraio 2010 e vigente dal 1.1.2010) del suo senso e della sua portata con l'imposizione dell'inoltro della richiesta di sussidio entro fine 2009, il legislatore ha previsto che in deroga all'art. 28 cpv. 2 LCAMal l'istanza di sussidio 2010 "degli assicurati di cui al cpv. 1" poteva essere inoltrata entro fine marzo del medesimo anno (31.03.2010).
2.6. Come indicato nelle considerazioni che precedono le norme transitorie con cui i limiti di reddito per l’ottenimento del sussidio sono state innalzate hanno per scopo di attenuare gli effetti, per i ticinesi che presentano statisticamente redditi inferiori rispetto a quelli confederati, dell’innalzamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie obbligatorie, e ciò in vista delle modifiche legislative significative che il Parlamento Cantonale ha adottato il 24 giugno 2010 e che entreranno in vigore il 1 gennaio 2012. A queste norme il ricorrente ha fatto riferimento nel suo reclamo all’amministrazione ed in sede di ricorso. Egli evidenzia come le nuove norme considererebbero diversamente la famiglia che diverrà unità di riferimento.
In merito alle nuove norme, approvate dal Gran Consiglio il 24 giugno 2010, va subito evidenziato come le stesse non possano trovare applicazione nel caso concreto. Il legislatore ha previsto infatti l’entrata in vigore delle modifiche soltanto il 1 gennaio 2012 e non prima. Proprio per attenuare gli effetti economici dell’entrata in vigore solo nel 2012 del nuovo ordinamento il legislatore cantonale ha previsto, come indicato, l’innalzamento provvisorio e limitato nel tempo dei limiti di reddito. Il fatto stesso quindi che il Parlamento abbia adottato le norme in questione nell’anno per il quale il qui ricorrente postula il diritto alla riduzione del premio e che l’entrata in vigore delle modifiche approvate sia fissata all’inizio del 2012 non permette l’applicazione anticipata delle stesse in concreto nonostante l’invito del ricorrente.
A proposito della novella legislativa adottata il 24 giugno 2010 dal legislativo cantonale e pubblicata sul BU 45/2010 del 20 agosto 2010, va segnalato come il nuovo sistema per la concessione del sussidio non considererà più i casi di figura conosciuti nel diritto fiscale come attualmente. Nel proprio messaggio di accompagnamento alla novella legislativa (Messaggio 15 settembre 2009 no. 6264) il Consiglio di Stato segnala quale elemento principale di cambiamento il parametro del beneficiario, che passerà dall’attuale contribuente ai sensi della Legge tributaria (persona sola, coniugati, caso speciale del maggiorenne ancora in formazione) all’unità di riferimento (economia domestica globale). L’Unità di riferimento (UR qui di seguito), come rammenta il Rapporto della Commissione della Gestione e delle Finanze del Gran Consiglio (Rapporto 6264 dell’8 giugno 2010), comprenderà quindi tutte le persone di un’economia domestica oggetto della prestazione, indipendentemente dal loro status giuridico ai fini del diritto di famiglia o del diritto fiscale. La riduzione dei premi sarà calcolata per l’intera UR e solo successivamente verrà suddivisa fra i suoi membri “considerato che per le famiglie con figli la riduzione dei premi dovrà essere suddivisa dando priorità a quella per i figli” (R 8 giugno 2010 pag. 3 in fine, si veda inoltre M 15 settembre 2009 pag. 22). Il sistema ricalcherà quindi quello oggi in vigore in ambito Laps.
In sostanza, come avviene con l’attuale sistema, con la novella legislativa l’UR sarà essenzialmente costituta dall’unità fiscale composta dal contribuente, dal suo coniuge e da eventuali figli minorenni a carico. Come rammenta il Messaggio citato (loc. cit.) l’accertamento dell’UR nel nuovo sistema di riduzione dei premi sarà eseguito prevalentemente in maniera automatica a partire dai dati fiscali.
Per quanto riguarda i figli maggiorenni, tema che riguarda da vicino il ricorrente e che coinvolge un numero sempre più significativo di famiglie ticinesi (per le quali l’attuale sistema ha mostrato lacune), il sistema sarà diverso. Va rammentato come con il compimento dei 18 anni i figli sono tassati separatamente dai genitori. Secondo il sistema vigente questi figli sono considerati persone sole e, se non espongono alcun reddito siccome, ad esempio, agli studi, debbono indicare (ed anche in futuro dovranno segnalare) il “reddito di riferimento” ossia da chi dipendono finanziariamente, chi provvede al loro sostentamento (più spesso i genitori).
In questi casi di figura con le nuove norme, in presenza di un maggiorenne che dipenda economicamente e venga sostenuto da terzi (in genere dai genitori), si dovrà integrare il maggiorenne nell’unità di riferimento di appartenenza. Parallelamente la legge prevede una semplificazione dei criteri di selezione di coloro che devono indicare un reddito di riferimento poiché economicamente dipendenti, limitandone la fascia di età alle persone fino a 30 anni e facendo riferimento alle norme della Laps. Il futuro art. 27 LCAMal avrà questo tenore:
" Le persone sole maggiorenni senza figli, di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile è inferiore al limite di fabbisogno esistenziale definito ai sensi della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), del 5 giugno 2000, sono incluse nell’unità di riferimento da cui dipendono economicamente."
Questo trattamento “integrato” si scosta significativamente dall’attuale regolamentazione in cui gli assicurati con “reddito di riferimento”, benché identificati, sono trattati separatamente.
Con questa modifica il legislatore ha voluto garantire, come ricorda il Messaggio (capitolo 8 pag. 22), “una modalità di intervento coerente anche dal punto di vista teorico e conforme al principio che il reddito di una famiglia può essere valutato solo in relazione alla sua dimensione, e dunque al numero di persone i cui bisogni devono venire soddisfatti con tale reddito. Solo in questo modo può essere raggiunta un’equità di trattamento fra famiglie di dimensioni e con oneri di mantenimento diversi”. Il futuro diritto applicabile presenterà quindi norme più attagliate e specifiche per i casi come quello del ricorrente che, padre di due figli minorenni (nati nel 1997) ha pure due figli maggiorenni ancora in formazione. Come detto, comunque, queste norme, sulle quali non occorre ulteriormente approfondire l’esame, non possono trovare applicazione nel caso concreto avendo vigenza dal 1 gennaio 2012.
2.7. In concreto va evidenziato come l’assicurato abbia inoltrato tempestivamente la sua domanda. La richiesta di sussidio è stata inizialmente respinta per il preteso superamento dei limiti in virtù dei quali la richiesta di aiuto sociale decade (art. 29 cpv. 2 LCAMal). Detta norma fissa infatti un limite di reddito (“redditi registrati nella tassazione applicabile”) oltre il quale l’amministrazione non entra nel merito della richiesta. Per le famiglie questo reddito assomma a CHF 90'000,00 cui si aggiungono CHF 10'000.00 per ognuno dei primi tre figli e CHF 5'000.00 per gli ulteriori figli. Nel caso in esame l’amministrazione ha ritenuto un reddito di oltre CHF 110'000.00 e quindi superamento del limite previsto poiché computabili sarebbero unicamente i figli minorenni conviventi e non quelli maggiorenni cui il ricorrente provvede (e che hanno entrambi ottenuto il sussidio richiesto). A seguito della contestazione di RI 1 l’amministrazione ha potuto accertare diminuzione del reddito da attività lucrativa (in casu dipendente) rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili. In effetti l’Ufficio prestazioni della cassa ha verificato come il reddito netto da attività lucrativa “è pari a fr. 94'151.- ed è inferiore al valore di fr. 100'422.- relativo all’attività dipendente esposto nella tassazione2007”.
L’amministrazione, come indicato nelle considerazioni di fatto, ha quindi proceduto a determinare con precisione il reddito più recente conseguito dall’assicurato e lo ha convertito a mano delle apposite tabelle di conversione per determinare il diritto o meno al sussidio cifrandolo in CHF 65'000.00, importo che – grazie alla modifica legislativa citata in precedenza (adozione dell’art. 81 a LCAMal) frutto dell’iniziativa parlamentare Bertoli e cofirmatari – rientra nei limiti della concessione del sussidio per i figli.
Come indicato però RI 1 ha contestato il provvedimento ribadendo il diritto al sussidio per tutti i membri della famiglia. Egli evidenzia come il suo nucleo famigliare sia composto da 6 persone – con il rilievo qui che 4 di essi beneficiano della riduzione del premio come evocato dall’Ufficio prestazioni – che in virtù delle nuove norme adottate dal legislatore dovrebbero beneficiare del diritto al sussidio. In concreto questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve analizzare l’agire dell’amministrazione e quindi se l’Ufficio prestazioni abbia correttamente escluso dal calcolo per la determinazione dei limiti di reddito che danno diritto al sussidio (fissati dall’art. 29 cpv. 2 litt. d LCAMal) i figli maggiorenni dell’assicurato ricorrente. La circostanza è di tutto rilievo siccome dalla documentazione fiscale del ricorrente riferita al 2007 emerge un reddito imponibile di CHF 17'800.00 importo che, se ritenibile, darebbe diritto al sussidio per tutti i membri della famiglia.
In occasione dell'udienza del 18 novembre 2010 il ricorrente ha invitato il TCA a volere interpretare il concetto di famiglia e, soprattutto, di figli nel senso voluto dalle norme del codice civile e nei limiti dell'obbligo di mantenimento (art. 276 CC). Egli ha inoltre sostenuto che a livello fiscale le deduzioni per i figli in formazione sono riconosciute anche dopo i 18 anni (doc. X). Dal canto suo l'amministrazione ha richiamato la definizione di figli e famiglia voluta agli artt. 27 e 25 LCAMal.
2.8. Come anticipato l’art. 29 cpv. 2 litt d LCAMal prevede che
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
(…)
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.--“
Per le famiglie quindi l’importo del reddito che preclude in maniera assoluta la possibilità di ottenere un sussidio per fronteggiare il premio dell’assicurazione obbligatoria delle spese medico sanitarie decade nel caso di raggiungimento degli importi indicati. Per potere determinare nel caso concreto l’importo di decadenza da ritenere, oggetto principale della contestazione del ricorrente, occorre definire il concetto di famiglia, e meglio questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve stabilire se il concetto di famiglia usato all’art. 29 LCAMal sopra riportato sia quello della definizione contenuta all’art. 25 LCAMal, ed occorre accertare se nel contesto della famiglia debbano essere computati solo i figli minorenni conviventi con i genitori, come sostenuto dall'amministrazione, o debbano essere compresi, come invita a fare RI 1, i figli maggiorenni in formazione al cui sostentamento la famiglia provvede, e quindi non ancora autonomi economicamente.
L’art. 25 LCAMal definisce la famiglia come composta da:
" a) i coniugi, partner registrati con o senza figli;
b) i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell’anno in cui quest’ultimi compiono 18 anni;
c) il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, l’ex partner registrato, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, con figli conviventi fino alla fine dell’anno in cui quest’ultimi compiono 18 anni."
Non vi è dubbio in concreto che il nucleo famigliare composto da RI 1 e __________ costituisca una famiglia. Con loro certamente vanno computati i gemelli fra poco tredicenni __________ e __________. Il concetto di figli voluto con la LCAMal è infatti definito all’art. 27 LCAMal in questi termini:
" Ai fini dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine dell’anno in cui compie 18 anni.”
La legge definisce invece le persone sole all’art. 26 LCAMal nel seguente modo:
" a) il celibe o la nubile d’età superiore a 18 anni, nonché il celibe o la
nubile di età inferiore che esercitano un’attività lucrativa e i cui genitori sono domiciliati fuori del Cantone;
b) il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, l’ex partner registrato, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria o di fatto, senza figli conviventi.
Il capoverso 2 della norma rinvia, per la definizione di figlio, al successivo art. 27 LCAMal. Questa Corte, in una sentenza emessa nella composizione plenaria il 30 novembre 2005 in re F. (inc. 36.2005.66) ha analizzato i concetti giuridici citati evidenziando in particolare:
" Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore (adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).
Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS). L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di là del compimento del diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola e non può essere computato con i genitori od il genitore con cui vive per considerare un reddito imponibile maggiore cui far capo per l’ottenimento del sussidio.
(…)
va evocato come per le persone sole, …, con un reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento …
(…)
Ai sensi dell’art. 27 LCAMal ai fini dell’applicazione della regolamentazione sul sussidio nell’assicurazione sociale contro le malattie, è considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine dell’anno in cui compie i 18 anni. (…)
Nel Messaggio del 3 gennaio 1996 l’allora DOS, a proposito dell’art. 27 affermava che “per definire il concetto di figlio si ricorre al CCS. Il termine di 18 anni per passaggio dallo statuto di figlio a quello di persona sola riprende l’ordinamento della LAMal in fatto di premi assicurativi: il premio per adulti è infatti corrisposto a partire dalla fine dell’anno in cui l’assicurato compie 18 anni. Le coppie non coniugate saranno pertanto assimilabili al concetto di famiglia solo quando convivono con un figlio ai sensi di cui sopra. Qualora un solo membro della coppia non coniugata fosse da considerare ai sensi di CCS genitore del figlio mentre l’altro no, il primo, con il figlio, verrà assimilato al concetto di famiglia, mentre il secondo risulterà persona sola. Al proposito si farà riferimento all’art. 252 CCS."
In sostanza dunque solo i figli con età inferiore ai 18 anni sono considerati figli per la determinazione del concetto di famiglia voluto dalla LCAMal, ciò che ha incidenza nel diritto al sussidio per le diversità degli importi di reddito ritenuti (art. 29 cpv. 1 e 81 a cpv. 1 LCAMal). Rimane il quesito a sapere se anche per la determinazione dell’importo di reddito che esclude la concessione del sussidio debbano essere considerati solo i figli fino ai 18 anni. A questo proposito occorre fare riferimento ai lavori legislativi che hanno condotto all’adozione dell’art. 29 LCAMal nella sua versione odierna. La modifica della norma è stata voluta con il Messaggio sul preventivo 2008 dello Stato del 9 ottobre 2007 (M 5974) con cui il Consiglio di Stato chiedeva al Parlamento di porre dei limiti di reddito per l’ottenimento dell’aiuto sociale, e ciò con altre 3 misure in ottica di risparmio economico alla luce dei conti dello Stato. Scopo della fissazione di un limite di reddito (e di sostanza) era quella di:
" … evitare che persone con redditi lordi elevati, oppure detentori di sostanza cospicua, possano rientrare nei parametri per l'ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse." (M 5974 punto 9.1.1.)
Ciò siccome, in virtù dell’art. 65 LAMal, le riduzioni dei premi debbono essere riservate agli assicurati di condizione economica modesta, pur considerando che ai sensi dell'art. 65 cpv. 1bis LAMal, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, la riduzione di premio per i "minorenni" e i "giovani adulti in formazione" deve riguardare non più solo le persone di condizione economica modesta, ma anche i "redditi medi". A proposito delle famiglie e dei limiti di reddito previsti, l’esecutivo cantonale indicava, nel suo preventivo 2008:
" famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi"."
Nello stesso Messaggio il Consiglio di Stato, analizzando specificatamente il tema della persona sola con a carico un figlio maggiorenne agli studi, facendo riferimento all’art. 32 LCAMal, evidenziava in particolare:
" Si tratta delle persone sole che fungono da "reddito di riferimento" (persone sole che di regola hanno a carico studenti maggiorenni: per questi studenti la riduzione di premio viene decisa non in base al reddito proprio, nullo, bensì a quello della persona di riferimento). Per questa categoria di assicurati il limite di reddito fiscale del nucleo "di riferimento" è di fr. 50'000.-- (art. 32 cpv. 2 LCAMal).
Le persone sole che hanno a carico figli maggiorenni agli studi corrispondono a poche situazioni. È però vero che con un reddito netto di fr. 60'000.-- il rischio di non raggiungere il principio della riduzione di premio estesa fino ai "redditi medi" potrebbe presentarsi.
L'incidenza finanziaria è minima, in quanto i casi sono numericamente ridotti. Sotto il profilo dell'equità, una distinzione particolare per questa specifica categoria di persone risponde in modo maggiormente appropriato ai criteri di legge federale (art. 65 cpv. 1bis LAMal).
In conclusione: per la riduzione di premio alla persona sola in sé, resta confermato il criterio straordinario di esclusione per un reddito netto di fr. 60'000.--. Per l'applicazione della riduzione di premio al figlio maggiorenne agli studi a carico di una persona sola, il criterio di esclusione viene elevato a fr. 80'000.--.
Per le famiglie questo obiettivo può considerarsi raggiunto a partire dai parametri di reddito già indicati."
Dal canto suo la Commissione della gestione e delle finanze ha in pratica aderito alle richieste dell’esecutivo senza apportare modifiche o criteri interpretativi nel suo Rapporto 4 dicembre 2007.
Dalle considerazioni che precedono emerge la volontà del legislatore di considerare – ai fini della determinazione dei limiti di esclusione del diritto al sussidio – i figli sino ai 18 anni, detta conclusione è imposta dalle considerazioni, più sopra riportate, che il Consiglio di Stato ha fatto a proposito dell’elevazione del limite di reddito per le persone che fungono da reddito di riferimento. D’altro canto il concetto di figlio, e di famiglia, contenuto all’art. 29 cpv. 2 LCAMal deve essere interpretato come impone l’art. 27 LCAMal, non si giustifica un’interpretazione diversa il legislatore non avendone manifestato la volontà e non giustificandosi una tale interpretazione.
A questo proposito occorre richiamare qui la decisione 19 febbraio 2009 (36.2008.129) resa dal TCA nella sua composizione plenaria in cui, in situazione di convivenza di un padre separato con uno dei suoi tre figli, maggiorenne, l'istante era stato considerato persona sola e il reddito escludente cifrato in CHF 60'000.00. Questo criterio è stato successivamente ripreso anche nel giudizio 7 aprile 2009 (36.2009.2) dove una madre, convivente con 3 figli maggiorenni si era pure vista apporre il limite di CHF 60'000.00 della persona sola.
Se ne deve dedurre che nel caso concreto, correttamente la Cassa ha ritenuto il limite di reddito di CHF 110'000.00 (CHF 90'000.00 maggiorati di CHF 10'000.00 per ognuno dei due figli minorenni conviventi).
Occorre ancora rilevare come il TCA, nella decisione 19 febbraio 2009 (36.2008.129) abbia esaminato il tema della verifica del superamento dei limiti fissati all'art. 29 cpv. 2 LCAMal anche nel caso di determinazione autonoma del reddito da parte dell'amministrazione e ciò prima della conversione a mano delle tabelle ovvero quando, come in concreto, l'assicurato subisce una diminuzione del reddito. Il TCA ha evidenziato in quel giudizio (c. 2.9. pag. 12 a 14) come:
" … nel Messaggio varato dal Consiglio di Stato non vi sono indicazioni al proposito.
Nel Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007, al punto 3.5 intitolato "Esclusione alla riduzione di premio LAMal", i commissari hanno ribadito, confermandolo, lo scopo della norma e la volontà di imporre maggiore equità nella concessione dei sussidi:
Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere riservate in primo luogo ad "assicurati di condizione economica modesta". Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la LAMal (art. 65 cpv. 1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un "reddito medio". (…)".
Il legislativo non si è invece esplicitamente espresso circa l'applicazione del nuovo principio ai casi previsti dall'art. 31 LCAMal e quindi in caso di accertamento autonomo del reddito. La ratio della norma impone comunque la sua applicazione, per analogia, nei casi come quello in discussione. Sarebbe infatti scioccante che, dato il superamento dei limiti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, e, parallelamente, data una diminuzione del reddito o della sostanza, o il realizzarsi di altra ipotesi di cui all'art. 31 Reg LCAMal (citato per esteso sub. 2.2.) un assicurato potesse sfuggire al limite oggettivo - si ripete imposto per ragioni di equità, oltre che di risparmio - voluto dal legislatore. Palesemente la volontà del Parlamento, così come correttamente interpretata dall'amministrazione, era ed è quella di impedire la concessione di sussidi a detentori di sostanza significativa ed a coloro che beneficiano di redditi che superano i limiti, sia che gli stessi siano determinati in virtù della tassazione di riferimento sia che siano calcolati dall'amministrazione come imposto dall'art. 31 LCAMal.
Alla luce di quanto precede questo Tribunale ritiene che, a prescindere dalla formulazione apparentemente restrittiva dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, il principio del limite oggettivo dei redditi (rispettivamente della sostanza) che questo disposto enuncia debba essere applicato non soltanto ai casi in cui il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera gli importi di Fr. 60'000.- (lett. b), rispettivamente di Fr. 80'000.- (lett. c) o di Fr. 90'000.- (lett. d), ma esteso anche ai casi di accertamento autonomo del reddito in assenza della tassazione applicabile.
Con questa soluzione si evita che una parte degli assicurati oggettivamente esclusi dal diritto al sussidio possono farvi ricorso grazie a modifiche poco significative di reddito e sostanza o a seguito di un cambiamento nello stato civile. Con questa interpretazione ed applicazione della norma viene salvaguardata la parità di trattamento tra gli assicurati oltre che, certo in maniera non significativa, alleggerito il compito amministrativo dell'Ufficio assicurazione malattia.
Una diversa soluzione, derivante dall'interpretazione letterale dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal, darebbe luogo, come indicato, ad una ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati il cui diritto alla riduzione del premio LAMal è stabilito sulla base della tassazione applicabile (art. 30 LCAMal) e gli assicurati per i quali la loro domanda viene decisa al di fuori della tassazione applicabile mediante accertamento manuale dei redditi (art. 31 RLCAMal) che presentassero valori di patrimonio o reddito elevati.
Stante quanto precede, è pertanto corretto che anche agli assicurati il cui reddito viene accertato autonomamente venga applicato il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal. La conclusione a cui è giunto l'Ufficio assicurazione malattia va dunque tutelata."
2.9. Occorre ora esaminare se la Cassa ha determinato in maniera corretta i redditi "registrati nella tassazione applicabile" (art. 29 cpv. 2 litt. d. LCAMal). Il ricorrente contesta infatti che, per la determinazione del reddito che esclude la percezione del sussidio, sia computato il reddito locativo, egli evidenzia poi, con un esempio, la differenza che tale computo comporti per il proprietario di un immobile e per un locatario. La lamentela, pur comprensibile, non può essere ritenuta in questa sede. Infatti il legislatore ha manifestato chiaramente la sua volontà esplicitando in maniera precisa cosa intenda per redditi registrati nella tassazione applicabile, termini usati all’art. 29 cpv. 2 litt. d LCAMal, come riportato in precedenza l’esecutivo cantonale, in questo seguito dal legislativo, ha ritenuto che il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile corrispondesse alla
" … cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale …" (M 5794 loc. cit.)
Ora la “cifra 9 della notifica di tassazione” attuale riprende il totale dei redditi, siano essi provento dell’attività dipendente e/o indipendente del contribuente, il reddito da capitali ed il valore locativo. Non può essere qui ritenuta una disparità di trattamento tra il locatore ed il proprietario di un immobile da lui occupato (e che si vede conseguentemente computare il valore locativo) siccome le situazioni giuridiche appaiono diverse tra loro. Il legislatore ha ritenuto di differenziare, con il computo del valore locativo tra i redditi di cui all’art. 29 cpv. 2 LCAMal, le situazioni diverse di locatore e proprietario senza commettere arbitrio per il privilegio comunque connesso all’uso dell’abitazione propria, alla modalità di calcolo del valore locativo stesso, comunque inferiore ai reali valori di mercato, e considerando l’immobile alla stregua di un valore economico che produce un reddito. La situazione in cui si trovano proprietario e locatore, nel contesto della cifra 9 della notifica di tassazione sopra richiamata, non è quindi sostanzialmente diversa, il locatario non può dedurre il canone della locazione ed il proprietario gli eventuali interessi passivi. Questa Corte, alla luce della manifesta volontà del legislatore, deve attenersi alla stessa e computare nel totale dei redditi di cui all’art. 29 cpv. 2 LCAMal anche il valore locativo, non potendosene scostare, non apparendo tale volontà in contrasto con la parità di trattamento dovuta ai cittadini.
2.10. Da quanto precede discende che nel computo del reddito esclusivo del diritto all’aiuto sociale debbano essere compresi solo i figli sino ai 18 anni, motivo per cui, in concreto, va ritenuto un importo di CHF 90'000.00 per la famiglia cui se ne devono aggiungere 10'000.00 per ogni figlio sino ai 18 anni. D’altro canto detto importo va raffrontato con i redditi contenuti alla cifra 9 della decisione di tassazione relativa al 2007 e concernente il qui ricorrente, somma che deve contemplare anche il valore locativo. Nel caso del qui ricorrente l’importo di esclusione va quindi calcolato in CHF 110'000.00. La somma totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile di RI 1 e __________ supera detto importo siccome si situa a CHF 111'986.00.
La decisione dell’amministrazione, su questo aspetto, si rivela pertanto corretta e va condivisa. L’interpretazione che l’amministrazione da dei termini contenuti usati all’art. 29 cpv. 2 LCAMal in particolare alla lettera d) è quindi corretta ed armonica rispetto alle altre norme della medesima legge, tale interpretazione non crea neppure disparità di trattamento, da un lato, e non viola, come detto, l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal.
2.11. Nell'esame della domanda di RI 1 e __________ l’amministrazione ha ritenuto una diminuzione del reddito ed ha calcolato autonomamente le nuove entrate della famiglia – che ha raffrontato all'importo dell'art. 29 cpv. 2 litt. d. LCAMal come specificato nelle considerazioni che precedono – e lo ha poi commutato per la verifica del diritto al sussidio. In questa sede occorre esaminare se l’Ufficio prestazioni ha agito correttamente.
Va rammentato che, quando l’amministrazione accerti un caso di diminuzione del reddito a norma dell’art. 31 litt. m. Reg. LCAMal, essa deve provvedere ad una precisa determinazione del nuovo reddito conseguito dall’assicurato per la sua successiva trasformazione a mano delle apposite tabelle; allo stesso vanno di seguito aggiunti l’eventuale valore locativo e quindi dedotti gli importi versati per gli interessi passivi sul debito ipotecario ed eventuali alimenti. In questo senso la prassi di questo Tribunale è costante. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (v.: da ultimo sentenza 19 luglio 2010 inc. 36.2010.66; sentenze del 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; sentenze del 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; sentenza del 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; sentenza del 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) e si è così espresso:
" 2.2 (…) Va rammentato che, quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)"
Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vecchio Reg. LCAMal (art. 31 nuovo Reg. LCAMal), in particolare ciò avviene più frequentemente in caso di accertamento di un nuovo reddito inferiore a quello del periodo di riferimento, l’UAM deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante dette tabelle allestite dall’amministrazione cantonale delle contribuzioni. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, precise ed attagliate al caso concreto in cui vengono applicate.
Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratto con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
Una volta accertato il reddito commutato allo stesso va aggiunto il valore locativo.
Il ricorrente solleva il tema del valore locativo nel suo gravame contestando, come visto nelle considerazioni che precedono, il fatto che lo stesso sia ritenuto e rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento con gli inquilini. In merito questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni ha emesso diverse decisioni (l’ultima volta il 10 luglio 2010 nell’inc. 36.2010.66) in cui ha evidenziato:
" … nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato sul tema del valore locativo e più generalmente dei redditi computabili, nella sentenza 13 giugno 2006 in re Q. (36.2006.52) è stato evidenziato che per il calcolo del reddito autonomamente eseguito da parte dell'amministrazione il RLCAMal, agli art. 69 e 71, fa obbligo all'assicurato di fornire tutte le informazioni. Di questo reddito fa parte "ogni <altro> reddito (come recita l'art. 69), anche il reddito in natura o d'altra fonte" (sentenza 36.2006.52 pag. 6). Il tema pone la questione del valore locativo e della sua considerazione nella determinazione del reddito calcolato autonomamente dall'amministrazione che è stato abbozzato nella sentenza 24 ottobre 2005, in re S., 36.2005.117, senza dover essere risolta in quella sede. Nella sentenza 36.2006.52 in re Q. il TCA aveva considerato facente parte dei redditi di un giovane convivente con i genitori anche il valore di locazione della stanza messa a sua disposizione dai genitori.
Il valore locativo di un immobile, come rammentato in una sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del 21 dicembre 2006 (inc. 80.06.173 in re S.), secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. b LT (come pure in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD a livello federale), è imponibile quale reddito della sostanza immobiliare. Oggetto dell’imposizione è “il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. (…)” L’art. 21 cpv. 2 LIFD precisa che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente. Come rammenta la sentenza cantonale citata:
“ Il riferimento alle condizioni locali usuali sta a significare che determinante per l’IFD rimane il valore di mercato reperibile, che deve essere stabilito in via comparativa tenendo conto anche delle vecchie abitazioni e quindi non necessariamente il canone di locazione massimo conseguibile (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 92; v. anche DTF 124 I 152 = ASA 68 p. 773 = StE 1998 A 23.1 n. 1; DTF 123 II 15 = ASA 66 p. 563 = RF 52/1998 p. 190 = StE 1997 A 21.11 n. 41). Il Tribunale federale ha stabilito che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha il dovere di intervenire nella sua qualità di autorità di sorveglianza in materia di imposta federale diretta quando in un cantone i valori locativi scendono al di sotto della soglia del 70% del valore di mercato (Tribunale federale, 13 febbraio 1998, in RF 1998 p. 655 = ASA 67 p. 709). Il riferimento all’utilizzazione effettiva, dal canto suo, va inteso unicamente quale limitazione spaziale ma non temporale dell’uso dell’immobile da parte del proprietario. Con ciò il Legislatore federale ha voluto venire incontro a determinate situazioni, segnatamente a quelle di coniugi o vedovi, che, una volta allevati i figli, si ritrovano a vivere in abitazioni divenute troppo grandi, perché rispondenti alle esigenze di una famiglia numerosa. La prova della sottoutilizzazione dell’abitazione spetta al contribuente. Il Legislatore con il riferimento all’utilizzazione effettiva dell’abitazione non ha invece minimamente voluto venire incontro a chi, per ragioni proprie, occupa la propria abitazione, in particolare quella secondaria, solo durante determinati periodi dell’anno (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 93). (…)"
La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni obbliga i cantoni ad assoggettare all’imposta sul reddito il valore locativo (in virtù del combinati disposti dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 LAID), pur non contenendo disposizioni relative alle modalità di accertamento del valore locativo e lasciando con ciò una certa qual latitudine ai Cantoni. In relazione alla questione a sapere in che misura il valore locativo possa essere inferiore rispetto al valore di mercato, l’art. 7 cpv. 1 LAID non pone alcun altro limite se non quello derivante dagli articoli 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 125 I 65 consid. 2b p. 67; DTF 124 I 145 consid. 3 p. 152 ss.). Come rammenta ancora la sentenza 21 dicembre 2006 della CDT:
“ L’Alta Corte ha stabilito che il valore locativo può essere inferiore al valore di mercato (DTF 124 I 145, consid. 4d p. 156), ma che tuttavia in ogni caso il 60% del valore di mercato rappresenta il limite inferiore che è ancora conforme al principio costituzionale dell’uguaglianza (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.). In seguito (DTF 125 I 65) ha ammesso che le disposizioni della legge tributaria turgoviese, secondo cui dal valore locativo – accertato caso per caso – deve essere effettuata una deduzione del 40%, possono essere applicate in modo conforme alla Costituzione e comunque non conducono necessariamente a risultati incostituzionali (nello stesso senso, si è pronunciata anche in relazione ad analoghe normative dei Cantoni Soletta [n. 2P.36/1999 del 3 novembre 2000] e Zurigo [2P.311/2001 del 5 aprile 2002]). (…)”
Nel nostro diritto cantonale il capoverso 2 dell’art. 20 LT prevede che il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, sia stabilito al 60-70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale. La norma codifica la prassi degli Uffici di Tassazione come ricorda il messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27 giugno 2000 relativo alla modifica della LT e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti (paragrafo B.I.8.). Come rammenta ancora la sentenza cantonale citata:
“ il legislatore ticinese ha codificato il principio secondo cui il valore locativo deve essere inferiore al valore di mercato (purché resti però fra il 60% e il 70%). Nel contempo, ha riaffermato che il calcolo deve avvenire applicando delle percentuali di conversione – differenziate a seconda della vetustà della stima – al valore di stima ufficiale. A tal fine, la circolare n. 15 del gennaio 2006 della Divisione delle contribuzioni stabilisce che il valore locativo di abitazioni unifamiliari e plurifamiliari, di appartamenti in condominio e di case a schiera verrà stabilito in base ai seguenti criteri:
per le abitazioni il cui valore locativo è già stato imposto negli anni precedenti viene riconfermato il valore locativo precedentemente tassato;
per le nuove abitazioni monofamiliari, sempre che non ci siano altri elementi utili alla sua determinazione, il valore locativo da tassare corrisponde, di regola, al 95% del valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la stima ufficiale (questo valore risulta dalla scheda di calcolo della stima allegata alla decisione sulla stima). In caso di manifesta divergenza tra il valore locativo dichiarato e il valore di reddito determinato dall’Ufficio di stima occorrerà operare le opportune correzioni atte a conseguire un valore locativo tassato che si situi entro i limiti del 60-70% del valore medio delle pigioni di mercato per abitazioni dello stesso genere. In questi casi il valore locativo è determinato tenendo equamente conto del valore d’uso, del livello degli affitti pagati nella zona o ricorrendo a norme particolari (es. applicando una data quota per locale o per mq abitabile).
Ne consegue che per le abitazioni il cui valore locativo era già imposto prima del periodo fiscale 2005 si applicano le percentuali seguenti al valore si stima ufficiale in vigore fino al 31 dicembre 2004:
- 5%, se la stima è entrata in vigore fra il 1° gennaio 1991 e il 31 dicembre 2004;
- 6,5%, se la stima è entrata in vigore negli anni precedenti.
Nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1° gennaio 1991 in poi si applica il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30%.
Questa Camera ha stabilito, a tale riguardo (cfr. CDT n. 178 del 26 settembre 1994 in RDAT I-1995 n. 22t, con riferimento a CDT N. 424 dell’11 novembre 1986 e CDT N. 498 del 12 dicembre 1986) che, in linea di principio, l’uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici. Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
Anche il Tribunale federale ha recentemente deciso che rientra fra i metodi compatibili con la LIFD per il calcolo del valore locativo quello previsto dal Canton Ticino, che consiste nel fondarsi sulle stime ufficiali cantonali degli immobili (sentenza n. 2A.484/2005 del 30 marzo 2006, consid. 3.1)."
La Corte Cantonale ha, in conclusione della sua sentenza, dichiarato contraria alla legge la circolare 15/2005 della Divisione delle contribuzioni, secondo cui il valore locativo deve essere imposto sulla base di quello già tassato in precedenza.
Come indicato quindi nell’ambito della determinazione del reddito lordo, che sarà successivamente commutato a mano delle apposite tabelle, l’amministrazione deve considerare anche il reddito derivante dal valore locativo, reddito che rispetta comunque criteri prudenziali (siccome fissato nel 60 – 70 % del valor di mercato delle pigioni).
D'altro canto questo Tribunale ha sempre ammesso, per costante prassi, la deducibilità dal reddito lordo prima della sua conversione, solo degli alimenti versati e degli interessi passivi e quindi degli interessi sul debito ipotecario - in genere con diretta attinenza al reddito locativo - in questo senso TCA 36.2003.116 in re T. del 19 gennaio 2004; 36.2004.93 in re D. del 3 settembre 2004, 36.2004.129 del 19 ottobre 2004, in re M., 36.2005.112 in re S. del 3 ottobre 2005 dove si sono escluse altre possibili deduzioni pur ammesse in sede fiscale:
“ … le richieste … di dedurre dal reddito lordo le importanti spese di trasferta e quelle di doppia economia domestica sono state respinte da questo Tribunale - il ragionamento dell'assicurato non può essere seguito. La legge impone infatti di procedere come ha correttamente operato l’amministrazione, ossia dapprima accertando il reddito lordo, successivamente commutandolo come tale in reddito imponibile. Le spese sostenute dall'assicurato non possono giuridicamente essere ritenute, pur nella consapevolezza che detti importi sono fiscalmente deducibili. Pertanto, questo Tribunale non può aderire alla richiesta del ricorrente di eseguire la deduzione dal reddito lordo di diverse spese, prima di una conversione secondo le predette tabelle. Il principio della legalità impedisce, come detto, tale agire."
Ne discende che, in caso di diminuzione del reddito ai sensi della lettera m dell’art. 67 RLCAMal nella versione precedente la modifica del 13 marzo 2007 vigente dal 1 gennaio 2007 (…), e quindi anche in caso di diminuzione effettiva del reddito locativo, potevano essere ritenuti gli estremi di Legge per la determinazione autonoma da parte dell'UAM del reddito da convertire. Non però in caso di incidenza maggiore delle poste deducibili ammesse secondo costante giurisprudenza (più sopra citata), ossia dell’aumento degli oneri ipotecari. In effetti un siffatto aumento comporterebbe crescita nelle uscite e non diminuzione delle entrate ed i presupposti dell’art. 67 litt. m RLCAMal nella versione sino a fine 2006 non sarebbero adempiuti."
Contrariamente all'assunto del ricorrente il valore locativo deve essere preso in considerazione per la determinazione del diritto al sussidio.
2.12. Questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni deve da ultimo analizzare se l’Ufficio prestazioni della Cassa cantonale ha correttamente proceduto alla determinazione del reddito conseguito da RI 1 nell’anno per il quale il sussidio è stato chiesto, ciò al fine di determinare una eventuale diminuzione dello stesso.
A questo scopo la cassa ha acquisito il certificato di salario ed ulteriore documentazione trasmessa dall’assicurato stesso ad inizio marzo del corrente anno. Il ricorrente non discute, con il suo ricorso, questi aspetti che vanno comunque verificati d’ufficio. Dalla documentazione agli atti è desumibile come, in effetti, successivamente alla tassazione in discussione il reddito del ricorrente è regredito poiché egli ha rinunciato alla sua tredicesima per l’anno in corso, e ciò al fine di stare più vicino ai figli. In sede di risposta di causa l’amministrazione ha indicato, in maniera incontestata, il fatto che RI 1 percepirà netti nel 2010 CHF 94'151.00 a fronte di un reddito da lavoro nel periodo di tassazione 2007 di CHF 100'422.00. La Cassa ha quindi accertato la diminuzione del reddito ed ha proceduto alla determinazione del reddito lordo conseguito più di recente cifrandolo in CHF 9'011,60 mensili. A questa somma l’amministrazione ha aggiunto gli assegni famigliari per gli ultimi due figlioli avuti dal ricorrente e dalla moglie, non invece gli assegni percepiti per i primi due figli pari a CHF 500.00 complessivamente. In merito, in sede di udienza, il signor __________ dell’amministrazione cantonale ha precisato che “… ciò non è frutto di un errore ma di una scelta deliberata siccome gli assegni fimiliari per i figli maggiorenni vengono sostanzialmente considerati un reddito ad appannaggio dei figli. Mai nella prassi della Cassa sono stati computati nei redditi dei genitori”. Il tema della determinazione del reddito da commutare è regolato all’art. 33 del RegLCAMal ove, per i dipendenti, è specificato l’obbligo di presentazione all’Istituto delle Assicurazini sociali della seguente documentazione:
" a) il certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro;
b) una dichiarazione che attesti eventuali altre entrate (reddito accessorio, reddito del coniuge o del partner registrato, reddito della sostanza, rendite, pensioni o altro), oppure l’esistenza di sostanza."
La norma, come già evidenziato da questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella costante prassi citata nei considerandi precedenti, tende a comprendere tutti i redditi e le entrate, ciò che è desumibile dalla descrizione della lettera b) che indica la natura delle possibili entrate con una lista non esaustiva.
L’art. 32 cpv. 2 RegLCAMal indica poi come applicabili per analogia le direttive di applicazione dell’imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti non domiciliati, emanate dal Cantone. Queste direttive sono reperibili sul sito del cantone Ticino (http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2010/dir_01-2010.pdf e http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IF/Direttive_2010/dir_02-2010.pdf). In concreto questo TCA non condivide la prassi dell’amministrazione secondo cui gli assegni per i figli maggiorenni ancora agli studi e, conseguentemente, a carico dei genitori, non vadano computati nella determinazione del reddito da commutare a mano delle apposite tabelle. Ciò alla luce del fatto che, pur trattandosi di importi di denaro che sostanzialmente sono destinati ai figli stessi ancorché versati ai genitori che ne sono aventi diritto, costituiscono una parte del reddito conseguito dai genitori, reddito che viene assoggettato alle imposte. Le direttive di applicazione dell’imposta alla fonte a carico dei lavoratori dipendenti prevede che (direttiva 2):
" Sono imponibili tutti i proventi compensativi in relazione con l’attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta. Sono pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD, assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le rendite di invalidità (AI, AINF, previdenza professionale, ecc.), le prestazioni di terzi responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari versati direttamente dalla cassa al contribuente (i proventi compensativi imponibili sono descritti più in dettaglio nell’allegato elenco)."
Nello stesso senso la Direttiva 1 a pag. 6 che rammenta come, tra le prestazioni imponibili, debbano essere considerate:
" Assegni per i figli, altri assegni di famiglia, indennità per lavoro a squadre, di picchetto, di trasferimento, per lavoro notturno, per lavoro domenicale, per inconvenienti dovuti al lavoro. Tali indennità costituiscono parte integrante del salario imponibile anche quando sono disciplinate da un contratto collettivo di lavoro (CCL)."
Non sono invece ritenuti dalla direttiva gli assegni integrativi per i figli. Come visto nella prassi amministrativa gli assegni versati per i figli minorenni vengono calcolati nell’ambito della determinazione del reddito da commutare, in casu 2 assegni per CHF 200.00 ciascuno. Mentre lo stesso non avviene con gli assegni epr i figli minorenni. Alla luce della natura dell’assegno, della sua imponibilità, del fatto che lo stesso costituisce una entrata come indica l’art. 32 cpv. 1 litt. b RegLCAMal e considerato che con il rinvio alle direttive sull’imposizione alla fonte il legislatore ha richiamato nuovamente il principio del computo dell’importo tra quelli soggetti alla percezione delle imposte alla fonte, la decisione dell’amministrazione si rivela, su questo punto errata, purtroppo a sfavore dell’assicurato.
In sede di udienza il ricorrente è stato informato del fatto che “qualora questa prassi non venisse condivisa” dal TCA e “questo importo venisse computato potrebbe sussistere una reformatio in pejus”.
Come rilevato, computando gli assegni per i figli maggiorenni in formazione, si concretizza una situazione peggiore per il ricorrente rispetto a quella ritenuta dalla Cassa nella sua decisione emessa su reclamo. Tuttavia, questo TCA, che in linea di principio può riformare una decisione a svantaggio del ricorrente dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166), considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (cfr. sentenza del 23 giugno 2003, U 192/02; sentenza del 22 aprile 2003, U 334/02; sentenza del 2 giugno 2003, C 119/02; sentenza del 17 giugno 2003, H 313/01; DTF 119 V 249).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti