Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2010.115

 

IR/lb

Lugano

29 ottobre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 ottobre 2010 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto ed in diritto

 

 

                                    •   che RI 1 si è rivolta a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni con atto datato 27 ottobre 2010 con cui indica ricevimento di una decisione formale da parte dell’assicuratore malattia CO 1 con cui le sono state negate prestazioni (intervento della dott. __________);

 

                                    •   che la ricorrente indica come la cassa si fondi su di una sentenza federale (certamente erroneamente indicata nella decisione pubblicata ai DTF 144 V 159) e segnala che la sua curante Dott. __________, psichiatra, avrebbe adeguatamente fornito alla Cassa le necessarie indicazioni e fornito gli elementi sufficienti per una decisione a lei favorevole come d’altra parte avrebbe pure fatto la dott. __________ endocrinologa;

 

                                    •   che l’atto di ricorso non è stato intimato all’assicuratore per la presentazione della risposta di causa alla luce dell’esito del gravame;

 

                                    •   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);

 

                                    •   che la decisione impugnata direttamente dinanzi a questo Tribunale da parte di RI 1 è una decisione formale e, secondo suo stesso tenore, richiama l’art. 52 LPGA e rammenta la possibilità di opporsi contro la stessa;

 

                                    •   che l’art. 52 cpv. 1 LPGA rammenta come le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;

 

                                    •   che come rammentato nella decisione 33.2008.10 del 7 ottobre 2008, la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo appunto che, secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato – è entrata in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

 

                                    •   che nel caso di specie la decisione formale della Cassa, che data del 19 ottobre 2010, non ha ancora fatto oggetto di una decisione su opposizione. Il ricorso inoltrato a questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni appare quindi inammissibile e l’atto equivale ad opposizione. Conseguentemente gli atti della procedura vanno trasmessi alla Cassa affinché emani il provvedimento auspicato e ciò dopo approfondito esame del caso. La Cassa non potrà limitarsi a citare in maniera erronea una sentenza federale ed a lamentare il mancato inoltro di un documento medico ma dovrà provvedere a richiedere, dove necessario per il tramite dell’assicurata ricorrente, gli atti completi per una valutazione approfondita del caso e, se il caso lo imporrà, provvederà ad interpellare i medici fiduciari (od a sottoporre l’assicurata a valutazione peritale) nelle varie discipline interessate al fine di potere emanare una decisione completa e che valuti compiutamente tutti gli aspetti del problema della signora RI 1 e le sue richieste;

 

                                    •   che, una volta emanata la decisione su opposizione e qualora la stessa non soddisfi le aspettative della signora RI 1, l’assicurata potrà impugnare il provvedimento dinanzi a questa autorità giudiziaria nei tempi e modi previsti dalla legge e che saranno indicati sulla decisione su opposizione stessa;

 

                                    •   che non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili;

 

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso 27/28 ottobre 2010 formulato da RI 1 è irricevibile.

 

1.1.  Di conseguenza gli atti vengono immediatamente trasmessi all'assicuratore malattia __________, __________, per l'emanazione della decisione su opposizione alla luce delle considerazioni espresse.

 

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti