Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2010.122

 

cs

Lugano

28 gennaio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° (recte: 3) dicembre 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 4 novembre 2010 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Con decisione del 19 ottobre 2009 l’allora Ufficio dell’assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), ha respinto la domanda d’esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera presentata da RI 1, cittadino svizzero nato nel 1967 e domiciliato a __________, assegnandogli nel contempo un termine di 30 giorni per trasmettere all’amministrazione la comprova dell’avvenuta iscrizione presso un assicuratore riconosciuto ed autorizzato ad esercitare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel nostro Paese (doc. 1).

 

                                  B.   Il 12 marzo 2010, in assenza di risposta da parte dell’interessato, la Cassa cantonale di compensazione ha intimato ad RI 1 di produrre la documentazione richiesta entro il 26 marzo seguente, pena l’iscrizione d’ufficio presso un assicuratore riconosciuto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (di seguito: UFSP, doc. 2).             

 

                                  C.   Con decisione del 25 giugno 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha iscritto RI 1 presso l’assicuratore malattie __________ per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie a decorrere dal medesimo giorno, precisando che l’inizio teorico dell’obbligo d’assicurazione “è stabilito in data 8 marzo 1994 (doc. 3).

 

                                  D.   Il 26 luglio 2010 è pervenuto all’amministrazione uno scritto del padre di RI 1, tramite il quale ha informato l’amministrazione che il figlio si trova in __________, dove sta attualmente studiando e dove è già assicurato contro le malattie (doc. 4).

 

                                  E.   Il 18 ottobre 2010 RI 1 ha consegnato allo sportello della Cassa cantonale di compensazione diversa documentazione concernente l’assicurazione “__________” della __________ relativa, complessivamente, al periodo dal 1° maggio 2009 al 30 aprile 2011 (doc. 5).

 

                                  F.   Con decisione su reclamo del 4 novembre 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha confermato il precedente provvedimento amministrativo del 25 giugno 2010, affermando che la “__________” non è autorizzata dall’UFSP a praticare l’assicurazione malattie sociale in Svizzera e che tale copertura può eventualmente essere oggetto di una nuova domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo, presentando il modulo TI 6.2 vidimato dall’assicuratore (doc. 6).

 

                                  G.   RI 1 è tempestivamente insorto contro la predetta decisione. L’insorgente afferma di non essere tenuto ad affiliarsi in Svizzera, trovandosi in __________, a __________, per motivi di studio ed avendo sottoscritto un’assicurazione per le cure medico-sanitarie presso la __________, che soddisfa sia la legge __________ che l’art. 25 LAMal e risponde ai requisiti posti dall’UE per i Paesi dell’area Schengen (doc. I).

 

                                  H.   Con risposta del 20 dicembre 2010 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso. La Cassa evidenzia che l’oggetto del contendere verte sull’affiliazione d’ufficio e non sull’esenzione dall’obbligo assicurativo, considerato che l’insorgente non ha contestato la decisione del 19 ottobre 2009 e rileva che l’assicuratore privato estero non è stato autorizzato dall’UFSP a praticare l’assicurazione malattie sociale in Svizzera (doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

1.La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

Nel merito

 

                                   2.   Ai sensi dell’art. 3 LAMal (persone tenute ad assicurarsi):

 

"  1 Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’assicu-razione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007  sullo Stato ospite.

3 Può estendere l’obbligo d’assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA).

b. lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4 L’obbligo d’assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”

                                     

                                         Per l’art. 4 LAMal:

 

"  1 Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente l’assicuratore tra quelli designati nell’articolo 11.

2 Nei limiti del corrispettivo raggio d’attività territoriale, gli assicuratori devono accettare ogni persona tenuta ad assicurarsi.”

 

                                         L’art. 11 LAMal prevede:

 

"  L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è gestita:

a. dalle casse malati ai sensi dell’articolo 12;

b. dalle imprese di assicurazione private che, sottoposte alla legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), esercitano l’assicurazione malattie e dispongono dell’autorizzazio-ne secondo l’articolo 13.”

 

                                         Per l’art. 12 LAMal:

 

"  1 Le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano in primo luogo l’assicurazione sociale malattie e sono riconosciute dal Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento).

2 Le casse malati possono offrire, oltre all’assicurazione sociale malattie ai sensi della presente legge, assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d’assicurazione.

3 Le assicurazioni menzionate al capoverso 2 sono rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA).

4 Le casse malati con almeno un numero d’assicurati pari a quello minimo stabilito dal Consiglio federale possono anche esercitare la riassicurazione ai sensi dell’articolo 14.”

 

                                         A norma dell’art. 1 cpv. 1 OAMal:

 

"  1 Le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi conforme-mente all’articolo 3 della legge.”

 

                                   3.   Va ancora evidenziato che l’art. 2 cpv. 2 e seguenti OAMal elenca le possibilità di esenzione:

 

"  2 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell’obbligo di assicurazione, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.

Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.

 

(…)

 

4 A domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo.

L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

4bis A domanda, sono esentati dall’obbligo di assicurazione i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell’ambito di un incarico di insegnamento o di una ricerca, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esentare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

5 Su domanda, sono esentati dall’obbligo d’assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2, se il datore di lavoro provvede affinché durante l’intera durata di validità dell’esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone non tenute a pagare contributi dell’AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in virtù di un’autorizzazione prevista da una convenzione internazionale. L’interessato e il suo datore di lavoro non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.

6 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.

7 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o l’Accordo AELS, purché durante l’intera validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.

8 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.”

 

                                   4.   Per l’art. 27 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1). Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2). Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente.

 

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2a ed., 2009, ad art. 27 pag. 397 e seguenti).

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. sentenza del 9 maggio 2006, C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

 

                                         In una sentenza del 28 ottobre 2005 C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio 2003 era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era minacciato. L’allora TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

                                         Il ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente, accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato, nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

                                     

                                   5.   In concreto il 19 ottobre 2009 l’amministrazione, con decisione formale, ha respinto la richiesta di esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera presentata dall’insorgente (doc. 1).

 

                                         Il provvedimento è cresciuto incontestato in giudicato.

 

                                         Successivamente la Cassa cantonale di compensazione ha avviato la procedura d’affiliazione d’ufficio, decidendo di iscrivere l’interessato presso l’assicuratore malattie __________ poiché la __________, presso cui il ricorrente è assicurato, non è autorizzata ad esercitare l’assicurazione sociale in Svizzera (doc. 6).

                                     

                                         Nel caso di specie l’interessato non contesta di essere domiciliato in Svizzera (art. 3 LAMal, cfr. consid. 2) e l’assicuratore __________ (così come __________, cfr. doc. 5) non è un assicuratore sociale riconosciuto dall’UFSP ai sensi dell’art. 12 LAMal (cfr. la lista nel sito www.bag.admin.ch).

                                         Le condizioni di affiliazione in Svizzera presso un assicuratore sociale riconosciuto dall’UFSP sono pertanto, di principio, date.

 

                                         Sennonché l’insorgente, che non mette in discussione l’inizio teorico dell’obbligo assicurativo all’8 marzo 1994, in sede di reclamo (doc. 4) e con la consegna della documentazione allo sportello dell’amministrazione in data 18 ottobre 2010 (doc. 5), fa in sostanza valere di essere già assicurato in __________, dove sta studiando, e chiede, perlomeno implicitamente, di poter essere esonerato dall’obbligo assicurativo.

                                        

                                         Va qui rammentato che secondo costante giurisprudenza l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 4 novembre 2010, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).

 

                                         In concreto la domanda, implicita, di esonero è stata inoltrata prima dell’emissione della decisione su reclamo, per cui occorre tenerne conto perlomeno per il periodo successivo alla decisione del 19 ottobre 2009 (doc. 1), cresciuta in giudicato e che l’insorgente non contesta neppure nel corso della presente procedura (cfr. doc. I, pag. 1).

 

                                         Ritenuto tuttavia che nella decisione impugnata l’amministrazione non ha esaminato se i motivi di esonero previsti dalla LAMal e dall’OAMal (cfr. in particolare l’art. 2 OAMal) permettono all’insorgente, per il periodo successivo alla decisione del 19 ottobre 2009, di essere esonerato dall’obbligo assicurativo e non ha verificato se l’ALC o altri accordi internazionali possono trovare applicazione, la decisione va annullata e rinviata alla Cassa per ulteriori accertamenti.

 

                                         A questo proposito va evidenziato che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,  124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di poterla impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                                         In concreto l’amministrazione, alla luce della documentazione prodotta in sede di reclamo e della convinzione del ricorrente di poter essere esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera avendo già un’assicurazione in __________, lo avrebbe dovuto informare della possibilità di postulare una nuova domanda di esenzione (cfr. art. 27 cpv. 2 LPGA), trasmettendogli il formulario corrispondente e sospendendo eventualmente la procedura di affiliazione d’ufficio in attesa dell’esito della nuova richiesta (cfr. anche sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).

 

                                         Del resto la stessa amministrazione, in sede di decisione su reclamo, al consid. 6 ha affermato che la “copertura può eventualmente essere oggetto di una nuova domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo, presentando il relativo modulo TI 6.2 vidimato dall’assicuratore e tutta la documentazione del caso” (doc. 6).

 

                                         La Cassa avrebbe in ogni caso dovuto esaminare, nella decisione su reclamo, i motivi per i quali, eventualmente, intendeva respingere la (nuova) domanda di esonero, così da permettere al ricorrente di poter contestare innanzi al TCA i motivi del rifiuto. L’accenno, ma solo in sede di risposta, alla circostanza che non sarebbe stato possibile concedere l’esenzione poiché ai sensi dell’art. 26 CC la dimora in un luogo al fine di frequentarvi le scuole non costituisce domicilio non è sufficiente, poiché avrebbe semmai dovuto essere contenuta nella decisione su reclamo. Infatti, spetta comunque all’amministrazione esaminare accuratamente ogni singola censura, così da permettere al ricorrente di poter contestare con cognizione di causa la decisione impugnata (cfr. anche sentenza 30.2010.20 del 29 settembre 2010).

 

 

                                         Non essendosi l’amministrazione espressa in merito nella decisione impugnata, questo Tribunale non può esaminare la richiesta di esenzione e verificare se le condizioni per un eventuale esonero sono date (cfr. anche la sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, consid. 7.2, 7.3 e 7.7). Del resto l’accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione (cfr. sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010), la quale non può rimandare gli approfondimenti necessari all’accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione (rispettivamente reclamo) e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i Tribunali (cfr. sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, consid. 8.3; DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374, sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]).

 

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, stabilito che l’insorgente non contesta l’inizio dell’obbligo teorico di assicurazione, la decisione impugnata, nella misura in cui affilia d’ufficio l’insorgente all’assicuratore malattie __________ dal 25 giugno 2010 va annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione affinché, dopo aver effettuato i necessari accertamenti circa l’assicurazione di cui dispone l’interessato, esamini se sono dati i motivi di esonero previsti dalla legge ed emani un nuovo provvedimento.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto al sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata, nella misura in cui conferma l’affiliazione d’ufficio a __________, è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per i suoi incombenti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti