Raccomandata |
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Incarto n.
IR/lb |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 1 gennaio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 2 dicembre 2009 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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considerato, in fatto
A. RI 1, 1990, domiciliata a __________, nubile, studente, assicurata presso __________ e sostenuta economicamente dalla madre __________, ha postulato il 2 ottobre 2009 la riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il 2010.
La domanda è stata respinta ed il successivo reclamo 6 novembre 2009 non ha avuto miglior sorte siccome rigettato con decisione su reclamo del 2 dicembre 2009 preceduta da un accertamento relativo al salario della madre della qui ricorrente.
B. Con ricorso 1° gennaio 2010 RI 1 si aggrava al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro il provvedimento amministrativo di ultima istanza segnalando diminuzione delle entrate della madre e, comunque, un reddito IC inferiore ai CHF 50'000.00.
Al gravame è stata annessa la decisione di tassazione 2008 di __________ da cui si desume un reddito imponibile IC di CHF 31'800.00 a fronte di redditi complessivi per CHF 82'168.00 ed una sostanza complessiva di CHF 314'997.00 da cui dedurre debiti per CHF 540'735.00.
Con lunga, articolata, precisa e completa risposta di causa l'Istituto delle assicurazioni sociali (dal 1° febbraio 2010 l'Ufficio assicurazione malattia è stato soppresso e le competenze sono state assunte dalla Cassa cantonale di compensazione in seno all'IAS), propone la reiezione del ricorso. Richiamando le norme applicabili in materia il capo del servizio competente ritiene che, in concreto, si debba fare capo al reddito di riferimento della madre della ricorrente, in concreto nella IC 2007 la mamma di RI 1 ha indicato redditi complessivi per CHF 94'916.00 (imponibile IC 2007 CHF 40'100.00) e sostanza lorda fissata in CHF 320'988.00. Richiamando i limiti di reddito per la concessione del sussidio ritenuti all'art. 29 cpv. 2 lett. c. LCAMal l'amministrazione segnala il superamento degli stessi.
Dopo verifica degli estremi dell'art. 31 lett. m. RLCAMal e constatazione di effettiva diminuzione dei redditi l'IAS propone la reiezione dell'impugnativa siccome gli introiti della madre della ricorrente (reddito di riferimento) sono superiori ai CHF 80'000.00 di cui all'art. 29 cpv. 2 lett. c. LCAMal.
C. A RI 1 è stata offerta la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'acquisizione rispettivamente l'assunzione di nuove prove. Il giudice delegato ha acquisito l'incarto fiscale 2007 di __________, madre di RI 1, dandone avviso alla stessa ed alle parti.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. Il ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della decisione emessa su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
nel merito
3. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge. Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i CHF 32'000.00 e delle persone sole il cui reddito non supera i CHF 20'000.00. Per quanto attiene il reddito di riferimento (art. 32 cpv. 2 LCAMal) è dato diritto al sussidio (riservato l'art. 29 cpv. 2 LCAMal) se il reddito non supera i CHF 50'000.00.
Per l’art. 29 cpv. 2 LCAMal:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
" a) del reddito imponibile desunto dal periodo fiscale stabilito dal
Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dal periodo fiscale stabilito dal Consiglio di Stato per la parte eccedente l'importo di Fr. 150'000.- per le persone sole e Fr. 200'000.- per le famiglie.
L’espressione “di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia oggi sostituito dal servizio prestazioni della CCC) di accertare autonomamente il reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art. 31 LCAMal.
Per l'anno 2010 il Consiglio di Stato ha definito le basi di calcolo per il sussidio con il Decreto esecutivo del 13 ottobre 2009. Il periodo fiscale per l'accertamento del reddito determinante è quello delle classificazioni dell'imposta cantonale per l'anno 2007. I limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio sono quelli stabiliti dagli art. 29-32, 35-38, 44-46 e 48 LCAMal, ossia CHF 20'000.00 per le persone sole e CHF 32'000.00 per i membri maggiorenni delle famiglie e 1° figlio. Come indicato per il reddito di riferimento il limite è fissato a CHF 50'000.00.
4. Di principio, quindi, l'amministrazione fa capo ai dati fiscali determinati in virtù della tassazione di riferimento (ossia quella del periodo indicato dall’esecutivo cantonale nel DE emesso annualmente) come imposto dalla legge e dal regolamento d'applicazione (art. 30 LCAMal).
L'amministrazione (e meglio l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia) deve però calcolare il reddito determinante al di fuori della tassazione di riferimento trasformando il reddito mediante apposite tabelle e verificando il sussistere dei limiti per la concessione del sussidio in specifici casi previsti dalla legge e dal regolamento d'applicazione. All'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante in maniera autonoma da parte dell'amministrazione (con successiva commutazione delle entrate lorde in reddito determinante a partire dalle tabelle ufficiali di conversione, art. 17 cpv. 2 ed art. 36 Reg. LCAMal) nei casi:
" a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte
del loro reddito o della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, che esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
L'esecutivo cantonale ha concretizzato la norma della Legge, specificatamente il concetto di “altri casi particolari” che conferiscono al Consilio di Stato ampia delega nel Regolamento d’applicazione della LCAMal che, all’art. 31 (art. 67 v. Reg. LCAMal), fissa i casi in cui il reddito determinante debba essere accertato autonomamente dall’Istituto delle assicurazioni sociali. La norma prevede in particolare le seguenti ipotesi:
" a) persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge o del partner registrato;
c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile;
d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000.-, secondo il periodo fiscale determinante;
e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio;
h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili;
n) persone soggette all'obbligo d'assicurazione svizzero in forza dell'Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte;
o) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l’utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell’ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
A fronte della giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni a partire dalla sentenza 3 settembre 2004 inc. 36.2004.40 (da ultimo si veda la sentenza 11 settembre 2007 inc. 36.2007.9) relativa all’abuso di diritto con riferimento all’alienazione di beni (immobili in particolare) al fine di rientrare nei limiti per la concessione dei sussidi, il Consiglio di Stato ha modificato il RLCAMal fissando un correttivo per porre rimedio a possibili abusi in materia introducendo il nuovo:
" Art. 36a
1In caso di rinuncia a sostanza, per donazione o cessione in usufrutto durante il periodo fiscale di riferimento, sul medesimo sono riportati i valori antecedenti la rinuncia.
2Tali valori sono riportati anche sui periodi fiscali successivi. L’ammontare è ridotto annualmente di 10 000.– franchi.”
5. Il TCA ha emanato diverse sentenze sull'accertamento autonomo del reddito (si vedano le sentenze 27 novembre 2003, inc. 36.2003.84; 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116; 24 giugno 2005, inc. 36.2004.132; 3 settembre 2004, inc. 36.2004.92; 15 febbraio 2006, inc. 36.2006.7) precisando in particolare come:
" 2.2 (…) quando sia accertato un reddito inferiore a quello del periodo di riferimento rispettivamente quando l’amministrazione debba determinare un reddito, essa deve procedere alla sua esatta fissazione e quindi raffrontarlo con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio, per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito accertato in reddito imponibile mediante l’utilizzo di tabelle appositamente allestite. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente (art. 52 cpv. 2 RegLCAMal) convertito in reddito imponibile mediante apposite tabelle come rammenta l'art. 72 del medesimo regolamento.
Per l'accertamento autonomo del reddito l'Ufficio dell'Assicurazione Malattia deve partire dal reddito lordo conseguito dall’assicurato nel corso del periodo più prossimo al periodo per il quale il sussidio è richiesto. Infatti il reddito lordo cui ci si deve riferire è possibilmente quello più recente e percepito nel corso dell'anno per il quale il sussidio viene richiesto. In questo senso anche il Messaggio 3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente l'adozione della nuova LCAMal (M 4474 DOS) a pag. 53 secondo cui
" Trattandosi di una sovvenzione di carattere eminentemente sociale, il sussidio nell'assicurazione contro le malattie, pur basandosi sui dati fiscali dell'istante, deve comunque tenere conto della situazione economica più vicina al momento in cui l'assicurato richiede il sussidio soggettivo."
Nell'ottica di tale volontà del legislatore i dati da considerare per la verifica del reddito sono, se possibile, i dati dell'anno per il quale il sussidio è chiesto, che vanno – come indicato in precedenza in caso di diminuzione importante del reddito secondo la lettera m dell'art. 67 Reg. LCAMal - posti a raffronto con i dati ritenuti nella tassazione di riferimento dove necessario.
(…)
2.5. Va qui subito rilevato come la delega del legislativo al Consiglio di Stato sia decisamente ampia e, soprattutto, priva di contorni specificatamente indicati nella legge stessa. La norma in questione prevede infatti unicamente e genericamente l’accertamento autonomo del reddito al di fuori della decisione di tassazione di riferimento, in “altri casi particolari". (…)."
Come rammentato nella sentenza 26 gennaio 2004 (36.2003.116), quando sia accertata l’esistenza di uno dei motivi di cui all’art. 67 vReg. LCAMal (= art. 31 nReg. LCAMal), più frequentemente ciò avviene in caso di diminuzione del reddito rispetto a quello conseguito nell’anno di riferimento e desumibile dalla tassazione applicabile, l’amministrazione deve procedere alla esatta fissazione del nuovo reddito conseguito, e deve trattarsi del reddito lordo, che va poi raffrontato con i parametri fissati dal Consiglio di Stato per la determinazione del diritto al sussidio. Per ciò fare è necessario procedere alla commutazione del nuovo reddito lordo accertato in reddito imponibile ipotetico. Infatti il reddito lordo accertato va obbligatoriamente convertito in reddito imponibile ipotetico mediante apposite tabelle (reperibili sul sito dell’IAS) allestite dall’amministrazione competente in materia fiscale. Le tabelle di conversione considerano le normali deduzioni dal reddito lordo per la fissazione del reddito (ipotetico) imponibile, pur non potendo essere, per la loro stessa natura, attagliati al caso concreto in cui vengono applicate. Per quanto attiene alle possibili deduzioni dal reddito lordo accertato, questo Tribunale ha sviluppato una prassi piuttosto restrittiva, le uniche deduzioni ammesse essendo quelle relative agli alimenti ed agli interessi su debiti ipotecari. In particolare nelle sentenze del 26 gennaio 2004, inc. 36.2003.99/112 e inc. 36.2003.116 è stata negata la possibilità di dedurre spese di doppia economia domestica e di trasporto, anche se normalmente riconosciute a livello fiscale. Nella sentenza di cui all’inc. 36.2004.33 il TCA ha ammesso, come d’altra parte aveva fatto l’amministrazione, la deduzione per gli alimenti che l’assicurato era costretto a versare negando altre deduzioni. Per uno studente che effettuava parallelamente all’esercizio di attività remunerata un dottorato di ricerca presso un’università svizzera, non è stato ritenuto il rimborso del debito per i prestiti di studio contratti con il Cantone e neppure le spese per la residenza secondaria e quelle di trasporto. Il concetto è stato ribadito ulteriormente nella sentenza del 3 settembre 2004 (inc. 36.2004.93) in cui era ricorrente un divorziato al quale l’amministrazione aveva calcolato il reddito lordo per la successiva conversione. Con sentenza del 19 ottobre 2004 (inc. 36.2004.129) questo Tribunale non ha ritenuto invece possibile la deduzione dell’affitto e del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ed ha confermato la sua prassi di non ammettere deduzioni per spese di trasporto e di doppia economia domestica. La prassi è stata ulteriormente ribadita nelle sentenze del 14 settembre 2005 (inc. 36.2005.70), del 21 settembre 2005 (inc. 36.2005.94-95), del 27 settembre 2005 (inc. 36.2005.99), del 24 ottobre 2005 (inc. 36.2005.117) e nella sentenza a composizione completa del Tribunale del 30 novembre 2005 (inc. 36.2005.66-67).
6. Nel caso di specie occorre fare capo al reddito di riferimento della madre della ricorrente - e può quindi qui essere lasciata aperta la questione relativa al reddito di riferimento paterno - per verificare se siano dati gli estremi per la riduzione del premio dell'assicurazione malattia 2010.
In effetti RI 1, anche se convivente con la madre ed economicamente sostenuta dai genitori, è considerata persona sola ai sensi dell'art. 26 LCAMal. Non esercitando attività lucrativa, non disponendo di entrate proprie, di redditi superiori a CHF 6'000.00, e sussistendo a carico dei genitori un obbligo di mantenimento, occorre rifarsi - come impone l'art. 16 RLCAMal - al reddito determinante del nucleo primario. A ragione l'amministrazione non ha ritenuto il sussistere degli estremi dell'eccezione voluta con l'art. 19 RLCAMal. Questa norma, istituente un potere discrezionale per l'IAS di prescindere dal nucleo di riferimento in casi "particolari e documentati", va interpretata con molto rigore e restrittivamente. Si può immaginare l'ipotesi di figli vittime di reati commessi da genitori obbligati (giuridicamente) al mantenimento od ancora figli concretamente abbandonati a loro stessi con genitori partiti all'estero o irreperibili. In concreto occorre quindi rifarsi al reddito di riferimento di __________, madre di RI 1.
Dagli atti richiamati dall'UT e riferiti al 2007 emerge un totale dei redditi pari ai CHF 94'916.00, un imponibile IC di CHF 40'100.00 e, come rilevato nelle considerazioni precedenti, una sostanza lorda di quasi CHF 321'000.00 ed una sostanza netta pari a 0.
I redditi dichiarati nel 2007 sono composti da salario (CHF 59'708.00), alimenti per la figlia (CHF 20'196.00), valore locativo (CHF 14'428.00) ed interessi (CHF 584.00).
Il limite di reddito, come correttamente evidenziato dall'amministrazione nelle sue osservazioni, supera quello dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
7. A proposito del limite di reddito fissato dalla LCAMal va ricordato come il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo art. 29 cpv. 2 LCAMal secondo cui:
" La riduzione di premio decade nei seguenti casi:
a) se l’importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr. 600’000.--, o se l’importo di sostanza imponibile supera fr. 400’000.--;
b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 60’000.--;
c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr. 80’000.--;
d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr. 90’000.--. Per i primi tre figli è data un’aggiunta di fr. 10’000.-- cadauno; per i successivi di fr. 5000.-- cadauno.”
Come rammenta la sentenza di principio sul tema (del 17 dicembre 2008 emanata nell’inc. 36.2008134 in re B) la modifica dell’art. 29 cpv. 2 LCAMal (adottata il 19 dicembre 2007 dal Gran Consiglio sulla base del Messaggio del 9 ottobre 2007 n. 5974 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2008 e del Rapporto del 4 dicembre 2007 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio n. 5974) è stata dapprima pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 103/104 del 28 dicembre 2007, pag. 9809, con l’indicazione della scadenza del termine di referendum l’11 febbraio 2008, poi sul Foglio Ufficiale n. 4 a pag. 202 dell’11gennaio 2008 (“Leggi e decreti legislativi pubblicati sul Foglio ufficiale [FU] per decorrenza del termine di referendum [l’entrata in vigore sarà indicata con la pubblicazione sul BU]”) ed infine sul Bollettino Ufficiale n. 6 del 2008 a pag. 109 con l’indicazione della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha, nella sentenza di principio sul tema più sopra citata, ritenuto come la modifica normativa con effetto all’inizio del 2008 non violasse il principio di non retroattività delle leggi.
Obiettivo della modifica del citato disposto è di evitare che persone con redditi lordi elevati oppure detentori di sostanza cospicua, possano comunque rientrare nei parametri per l’ottenimento della riduzione di premio LAMal in forza delle deduzioni fiscalmente ammesse. Nel Messaggio n. 5974 del 9 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato come “le deduzioni che possono determinare queste situazioni sono identificabili soprattutto in spese di gestione e manutenzione di immobili; interessi passivi privati, alimenti versati, figli a carico, figli agli studi, spese professionali” e in subordine “doppia attività per coniugi, oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmi, spese di malattia riconosciute fiscalmente; quota esente per beneficiari di AVS.”
Il Consiglio di Stato ha evidenziato inoltre come ”le riduzioni di premio sono riservate, in primo luogo ad “assicurati di condizione economica modesta”. Quindi questo particolare aiuto sociale non è destinato a persone con redditi lordi o importi di sostanza rilevanti.”
Nel rapporto sul Messaggio n. 5974 la Commissione della gestione e delle finanze ha evidenziato:
" 3.5 Esclusione alla riduzione di premio LAMal
Il Governo con questa misura propone di eliminare dai beneficiari chi ha un reddito lordo alto e che grazie a una serie di deduzioni raggiunge un imponibile che dà diritto al sussidio. Secondo il Governo non si tratta di una misura che ha carattere prettamente di risparmio finanziario, ma di una misura di improntata all'equità. In effetti l'art. 65 LAMal prescrive che le riduzioni di premio devono essere riservate in primo luogo ad “assicurati di condizione economica modesta”. Appare quindi giustificato che tra i beneficiari non debbano figurare persone con redditi lordi o importi di sostanza importanti. Il discorso invece va differenziato per i minorenni e i giovani adulti in formazione per i quali la LAMal (art 65 cpv.1bis) prevede di concedere aiuti anche in presenza di un “reddito medio”. I casi in cui si applica l'esclusione sono i seguenti:
I. assicurati che possiedono una sostanza lorda, registrata nella tassazione applicabile, superiore a fr. 600'000.--, o se l'importo di sostanza imponibile supera fr. 400'000.--;
II. persone sole, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 60'000.-- [fr. 80'000.-- per persone sole, intese quali "reddito di riferimento" (art. 32 LCAMal). Su questo aspetto si ritornerà più in dettaglio al titolo 3.];
III. famiglie, il cui "totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile" (cifra 9 della notifica di tassazione, sulla base della sistematica attuale) supera fr. 90'000.-- (senza figli). Per i primi tre figli è data un'aggiunta di fr. 10'000.-- cadauno, mentre per i successivi è data un'aggiunta di fr. 5'000.-- cadauno. In questo modo si ottempera al disposto di cui all'art. 65 bis cpv. 1 LAMal, che prevede che la riduzione del premio riconosciuto per i minorenni, così come per i giovani adulti in formazione (di età tra 18 e 25 anni), si estenda fino ai "redditi medi".
Basta che una sola di queste condizioni si verifichi e automaticamente decade la possibilità di acceso ad ogni riduzione di premio LAMal.
Questa proposta comporta una minore uscita stimata in 1,8 milioni.”
Da quanto appena esposto emerge con evidenza che la volontà del legislatore è quella di non concedere la riduzione del premio agli assicurati che dispongono di redditi lordi elevati e che grazie alle deduzioni fiscali ammesse (tra cui gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione degli immobili) rientra(va)no nel limite per ottenere il diritto all’aiuto statale.
8. L'art. 29 cpv. 2 è in concreto applicabile per il richiamo dell'art. 32 cpv. 2 LCAMal e non permette alla qui ricorrente, applicandosi i dati della tassazione 2007, di ottenere il sussidio. I redditi indicati nella tassazione sono infatti superiori ai CHF 80'000.00 dovendosi in effetti comprendere tutti i redditi e quindi anche il valore locativo.
9. La ricorrente ha evidenziato come il reddito materno sia diminuito successivamente al periodo di tassazione da ritenere. L'amministrazione ha svolto i suoi accertamenti, non posti in discussione in questa sede da parte della ricorrente, ed ha ritenuto un reddito da lavoro di CHF 59'788.00; da attività indipendente di CHF 10'000.00 come alla fissazione dei contributi AVS agli atti; quello da capitali è stato determinato in CHF 714.00 ed il reddito locativo fissato in CHF 14'428.00.
Questi importi sono dedotti dalla documentazione agli atti e da quella fiscale.
La somma dei redditi più recenti della madre dell'assicurata è comunque superiore ai CHF 80'000.00 ciò che preclude la possibilità di concederle il sussidio per il superamento dei limiti dell'art. 29 cpv. 2 LCAMal.
10. Da quanto precede il ricorso va respinto senza carico di tasse e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti