Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2010.20

 

cs

Lugano

8 febbraio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo dell’11 gennaio 2010 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi (in precedenza: Ufficio dell’assicurazione malattia), 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto ed in diritto

 

che                                  RI 1, cittadino __________ nato nel 1969, residente a __________, al beneficio di un permesso G per frontalieri, è attivo presso l’__________ di __________ (doc. III),

 

                                         con decisione del 27 gennaio 2009 (doc. 1), inviata a __________, l’Ufficio dell’assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), ha affiliato d’ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, presso la __________, non avendo l’assicurato esercitato il diritto d’opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall’Allegato II all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato dall’Ufficio dell’assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,

 

                                         il 30 aprile 2009 RI 1, dopo aver ricevuto la polizza assicurativa datata 16 marzo 2009, relativa al periodo dal 27 gennaio 2009, ha scritto a __________ affermando che “per una svista nella compilazione del formulario per il permesso di lavoro, non è stato specificato che tale copertura non mi necessita” (allegato al doc. 2),

 

                                         in data 25 maggio 2009 l’assicuratore ha informato RI 1 che “non ci è possibile dar seguito alla sua richiesta in quanto, l’Ufficio dell’assicurazione malattia del Cantone Ticino, ha decretato la sua affiliazione presso la nostra società. Solo la revoca scritta, da parte dello stesso ufficio, permetterà, retroattivamente, l’annullamento della polizza” (allegato al doc. 2),

 

                                         tramite raccomandata del 21 giugno 2009 RI 1 si è rivolto all’istituto delle assicurazioni sociali al quale ha chiesto di annullare l’assicurazione (doc. 2),

 

                                         con decisione su reclamo dell’11 gennaio 2010 l’allora UAM ha dichiarato irricevibile il reclamo in quanto tardivo (doc. 3),

 

                                         RI 1 è tempestivamente insorto al TCA contro la predetta decisione su reclamo, sostenendo di essere venuto a conoscenza dell’assoggettamento solo con la trasmissione della polizza del 16 marzo 2009 di __________, alla quale si è subito rivolto per chiederne l’annullamento, di non aver mai ricevuto né la decisione del 27 gennaio 2009 né il modulo TI 1 inviato il 12 giugno 2008 e facendo valere la sua buona fede (doc. 1),

 

                                         l’assicurato rileva inoltre di non ricevere regolarmente la corrispondenza, anche perché spesso residente altrove, ed evidenzia la prassi in uso nel suo luogo di domicilio dove le raccomandate vengono anche ritirate da vicini di casa che, di regola, si impegnano a consegnarle al destinatario (doc. I),

 

                                         con risposta del 3 maggio 2010 la Cassa cantonale di compensazione propone la reiezione del ricorso affermando che da una ricerca effettuata presso la __________ è risultato che la decisione del 27 gennaio 2009 è stata notificata al destinatario il 30 gennaio 2009 (doc. VIII),

 

                                         la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00),

 

                                         per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294),

 

                                         se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

 

                                         in concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, ossia la tempestività del reclamo. Le altre questioni evocate nel ricorso (come l’annullamento dell’affiliazione all’assicurazione svizzera o della polizza dell’assicuratore __________), esulano invece dalla presente vertenza e le relative censure sono irricevibili,

                                        

                                         l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,

 

                                         giusta l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell’ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all’ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell’Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),

 

                                         la regolamentazione poc’anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza __________, il ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l’oggetto del contendere riguarda l’applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all’art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),

 

                                         con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 pubblicata in DTF 136 V 295, il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall’allora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d’opzione entro il 30 settembre 2008,

 

                                         nella citata sentenza, a proposito della notifica irregolare di un atto amministrativo all’estero, l’Alta Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale, va subito premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta (decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE], in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993 n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),

 

                                         un atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368),

 

                                         la notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario (DTF 124 V 47 consid. 3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di questo principio cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25, 141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per analogia RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4.3 e 4.4),

 

                                         nell'ambito applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93 alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale disciplina mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa che potrebbero scoraggiare i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di un'occupazione. La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza sociale agli interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a favore degli interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975, pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con riferimenti]),

 

                                         alla luce di quanto esposto il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente informativo che non esplicano effetti giuridici,

 

                                         al consid. 5.8 della citata sentenza il TF ha stabilito che l’UAM, diversamente da un’autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz’altro essere considerato un’istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di un’autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71),

 

                                         nella sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8 ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: una comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3),

 

                                         per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),

 

                                         in concreto la decisione di affiliazione d’ufficio del 27 gennaio 2009 sembra essere stata notificata tramite raccomandata semplice e non tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. decisione su reclamo: “che la decisione è stata spedita per lettera raccomandata in data 27 gennaio 2009),

 

                                         la questione, per i motivi che seguono, non va comunque approfondita da questo Tribunale,

 

                                         ai sensi dell’art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative,

 

                                         con sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 il TF, in un caso in cui la ricorrente (frontaliera) non aveva contestato di aver ricevuto la decisione dell’amministrazione, ma aveva sostenuto di aver esercitato tempestivamente l’opzione in favore del suo Paese di residenza, ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) – applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l’art. 1 cpv. 1 dell’Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) – contengono alcune norme di procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306), ma che in mancanza - come in concreto sul tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione – di una specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale, l’organizzazione della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai principi dell’equivalenza e dell’effettività, dall’ordinamento giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),

 

                                         il TF ha poi rammentato che nella procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall’obbligo di provare i fatti ma non le libera dall’onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell’amministrazione essa dev’essere dimostrata – dall’amministrazione stessa – secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova – dettata da esigenze legate all’attuabilità dell’amministrazione di massa – non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno – come in concreto – della tempestività dell’esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell’atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con il principio dell’equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile l’esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall’ALC – circostanza che il ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio dell’effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),

 

                                         in concreto il 26 febbraio 2010 la Cassa di compensazione, senza fornire il numero della raccomandata, ha chiesto all’Ufficio postale di __________ di comunicare la data esatta in cui il ricorrente ha ricevuto “fisicamente la decisione amministrativa inviata per lettera raccomandata contro cui si è successivamente aggravato” (doc. 6),

 

                                         il 15 marzo 2010 è pervenuto all’Ufficio dei contributi uno scritto del “resp. __________” che ha affermato come “in merito all’esito di invio raccomandata all’indirizzo del signor RI 1, dalle ricerche effettuate per il periodo dal 27/01/2009 al 25/02/2009, non risulta pervenuta” (doc. 7),

 

                                         dopo aver recuperato il numero della raccomandata l’amministrazione ha interpellato in merito la __________ che ha informato la Cassa di non poter essere di alcuna utilità poiché fra la consegna dell’invio e la ricerca possono esserci al massimo sei mesi (doc. 8),

 

                                         il 6 aprile 2010 la Cassa cantonale di compensazione ha nuovamente scritto all’Ufficio postale di __________, fornendogli il numero della raccomandata “__________” e, considerato che la busta non è tornata al mittente, ha chiesto di verificare nuovamente la data di ricezione (doc. 9),

 

                                         con scritto pervenuto all’Ufficio dei contributi il 16 aprile 2010 il “responsabile ufficio __________ di __________” ha affermato che “in merito all’esito di invio della raccomandata nr. __________ del 27 gennaio 2009 all’indirizzo del signor RI 1, siamo spiacenti nel comunicarvi che, anche alla luce dei nuovi dati emersi, le ricerche da noi effettuate per il periodo dal 27/01/2009 al 31/03/2010 hanno dato esito negativo, non risultando la raccomandata in questione, mai pervenuta al nostro ufficio” (doc. 10),

 

                                         con e-mail del 22 aprile 2010 l’amministrazione si è nuovamente rivolta alla __________, chiedendo se sarebbe stato possibile verificare se la raccomandata in questione è giunta all’ufficio postale di __________,

 

                                         con risposta del 26 aprile 2010 __________ ha prodotto un estratto della ricerca effettuata in internet, sul sito delle __________ __________, da cui emerge che l’invio in __________ è stato numerato come “__________”, è stato accettato dal centro postale __________ il 28 gennaio 2009 e consegnato dal portalettere del centro postale di __________ in data 30 gennaio 2009 (doc. 12),

 

                                         dagli atti, e meglio dagli accertamenti eseguiti fino a questo momento dall’amministrazione, non è ancora possibile concludere con la necessaria tranquillità se la decisione litigiosa è entrata nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del ricorrente prima che questo ne abbia avuto conoscenza tramite l’assicuratore svizzero e se il reclamo va pertanto considerato tardivo,

 

                                         infatti la __________, che sembrerebbe concludere per l’avvenuta notifica (doc. 12), ha prodotto un estratto internet del sito delle poste __________ da cui emerge “consegnato dal portalettere del centro postale di __________ in data 30-GEN-2009 (doc. 12),

 

                                         tuttavia, con sentenza 9C_222/2008 del 30 aprile 2008 il TF ha rammentato che, di regola, laddove c’è una contestazione circa la data di effettiva notifica di un atto, fa fede il documento ufficiale della Posta e non il “Track & Trace” (“dass die – gerichtsnotorisch bisweilen unzutreffende – Zustellinformation der Schweizerischen Post ("Track & Trace") als Datum der Zustellung der vorinstanzlichen Entscheide zwar den 12. Februar 2008 nennt, diese Angabe sich aber beweiskraftmässig nicht gegen die eigenhändig unterschriebene Empfangsbestätigung auf der Gerichtsurkunde (Aushändigung bereits am 11. Februar 2008) durchzusetzen vermag (BGE 134 V 49 E. 3 S. 51; Urteil 5P.171/2001 vom 31. Juli 2001, E. 2b)”; cfr. anche sentenza 5P.171/2001 del 31 luglio 2001 consid. 2b: “Weil das Datum des Poststempels nicht leserlich gewesen ist, hat es die Postaufgabe mittels Sendungsverfolgung auf Internet "Track & Trace" kontrolliert und auf Grund der Anzeige "Postaufgabe: 16.01.2001, 17.14 Uhr" die Eingabe für verspätet erklärt. Die Bestätigungen der Beschwerdeführerin belegen nun aber, dass sie die Beschwerdeergänzung vom 15. Januar 2001 gleichentags und damit rechtzeitig einer schweizerischen Poststelle übergeben hat (Art. 71 ZPO i.V.m. Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes über den Fristenlauf, bGS 143. 4). Die gegenteilige Annahme des Obergerichts ist unhaltbar (Art. 9 BV; BGE 126 I 168 E. 3a S. 170). Für die damit erstellte formelle Rechtsverweigerung ist belanglos, dass sich das Obergericht auf eine fehlerhafte Dienstleistung der Post verlassen hat; desgleichen ist unerheblich, warum das Obergericht - im Gegensatz zum Fristbeginn - die Fristwahrung nicht mit einem formellen Nachforschungsbegehren an die Post geklärt hat”, sottolineature del redattore),

 

                                         in concreto, viste le risposte dell’Ufficio postale di __________, che ha negato, ufficialmente, in due occasioni di aver ricevuto la raccomandata litigiosa (cfr. doc. 7 e 10), non può essere escluso che nel sito internet delle __________ __________ si sia verificato un errore nella trascrizione dei dati  (cfr. anche sentenza K 35/05 del 17 agosto 2005, consid. 3.2),

 

                                         tuttavia siccome l’amministrazione, quando ha contattato l’ufficio postale __________, ha fornito il numero svizzero della raccomandata, in luogo di quello __________ ed ha inoltre indicato il numero sbagliato (__________, doc. 9, sottolineatura del redattore) in luogo di quello corretto (__________; doc. 8, sottolineatura del redattore), si impongono ulteriori accertamenti,

 

                                         va ancora evidenziato come con e-mail del 22 aprile 2010 la __________ ha suggerito all’amministrazione di inoltrare regolare reclamo presso l’ufficio postale mittente, “questo vi permetterà di ricevere una risposta ufficiale, suppongo giuridicamente vincolante anche dalla __________ __________” (doc. 11),

 

                                         va infine rammentato come, visto che si tratta di stabilire la tempestività del reclamo in ambito amministrativo, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all’amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. sentenza 9C_675/2009 del 26 maggio 2010; cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3),

 

                                         in queste condizioni l’amministrazione, alla quale l’incarto va rinviato, dovrà effettuare ulteriori accertamenti preso le __________ __________ sulla base dei dati forniti dalla __________, per stabilire se, come e quando è avvenuta la notifica della decisione litigiosa e, in caso di comprovata notifica, dopo aver interpretato l’art. 3 n. 3 del regolamento (CEE) n. 574/72 conformemente alla recente giurisprudenza del TF pubblicata in DTF 136 V 295 (cfr. anche la sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011), emetta una nuova decisione tenendo conto delle censure sollevate dal ricorrente (buona fede, assenza dal domicilio, ecc.), nonché delle sentenze 36.2010.31 dell’11 novembre 2010 e 36.2010.37 del 5 novembre 2010 di questo Tribunale,

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti