Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2010.30

 

TB

Lugano

12 aprile 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi,

(già Ufficio dell'Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto che

 

RI 1, nato nel 1980, cittadino italiano residente a ____________________(Italia), beneficiario di un permesso G per frontalieri dal 2007 è attivo dal 2008 presso la ditta __________ di __________ (doc. C),

 

con decisione del 17 febbraio 2009 (doc. D) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, a __________, non avendo egli esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,

 

a seguito del reclamo del 13 marzo 2009 (doc. 2) con cui l'assicurato ha osservato di essere già affiliato in Italia e di essersi dimenticato di esercitare il suo diritto d'opzione a causa delle precarie condizioni di salute della madre, l'UAM ha confermato il suo provvedimento con decisione su reclamo del 29 gennaio 2010 (doc. A),

 

contro la predetta decisione RI 1, con il patrocinio di RA 1, è insorto al TCA il 18 febbraio 2010 (doc. I), sostenendo in sostanza di avere già optato per il sistema sanitario italiano al momento del rilascio del suo primo permesso di lavoro nel 2007. Pertanto, quando è stata messa in atto la procedura di sanatoria nel 2008, di cui egli ne ha però avuto conoscenza soltanto con la decisione d'affiliazione del 17 febbraio 2009, l'assicurato "non era a conoscenza di dover, per la seconda volta, informare l'Istituto delle assicurazioni sociali che era ed è sempre rimasto affiliato alla cura sanitaria in Italia." (doc. I pag. 10). Il ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, l'esonero dall'affiliazione obbligatoria in Svizzera e, in via sussidiaria, che gli sia concessa una seconda possibilità di scelta del sistema sanitario nazionale nonché, nell'eventualità della conferma dell'assoggettamento, la possibilità di far capo ad una franchigia opzionale e di beneficiare della riduzione del premio LAMal,

 

il ricorrente ha poi rilevato delle disparità di trattamento per diversi motivi di cui si dirà, se necessario, nel prosieguo,

 

con risposta dell'11 marzo 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto la reiezione del ricorso, ricordando che nell'ambito della procedura di sanatoria il ricorrente non ha optato per il sistema sanitario del suo Paese di domicilio e che, al riguardo, spettava comunque all'interessato informarsi sul suo obbligo assicurativo visto che esercitava un'attività lavorativa in un Paese estero,

quanto ad una delle censure di disparità di trattamento, la Cassa ha risposto che l'art. 7 cpv. 4 OAMal citato dal ricorrente non è applicabile al suo caso, siccome si riferisce ai frontalieri di nazionalità di uno Stato che non ha aderito agli accordi bilaterali,

 

per quanto concerne la possibilità di cambiare la franchigia in caso di affiliazione alla Cassa malati svizzera, l'amministrazione ha ricordato che ciò è impossibile per i frontalieri, per i quali va ritenuta la franchigia base di Fr. 300.- giusta l'art. 101a OAMal,

 

per contro, la Cassa di compensazione ha rilevato che l'interessato ha diritto, come tutte le persone affiliate all'assicurazione malattia obbligatoria, di richiedere la riduzione del premio LAMal,

 

l'insorgente ha confermato le proprie allegazioni ricorsuali e ha invocato la sua buona fede (doc. V),

 

il 2 aprile 2010 (doc. VII) l'amministrazione ha confermato la correttezza della propria decisione su reclamo e ha sollevato l'inapplicabilità del principio della buona fede,

 

il ricorrente non ha formulato nuove osservazioni (doc. VIII),

 

 

considerato in diritto che

 

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),

 

l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,

 

giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),

 

la regolamentazione poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),

 

trattandosi di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,

 

il titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),

sono però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V 339 consid. 4.3.2 pag. 344 con riferimenti; sull'origine e la portata pratica di questo diritto d'opzione cfr. Riondel Besson, La sécurité sociale des travailleurs frontaliers dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation des personnes, signé entre la Suisse et la Communauté européenne: l'exemple de l'assurance-maladie maternité, CGSS 30/2003 pag. 24 e Ursula Hohn, Rechtsprobleme bei der Umsetzung des Koordinationsrechts in der Krankenversicherung, in: Thomas Gächter [ed.], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, 2006, pagg. 66 seg.),

 

in virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2a ed. 2007, pag. 423, n. 73 e 75; Guylaine Riondel Besson, Le droit d'option en matière d'assurance maladie dans le cadre de l'accord sur la libre circulation des personnes: difficultés de mise en oeuvre et conséquences pour les assurés [in seguito: Le droit d'option], in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, pag. 35; Bettina Kahil-Wolff/ Corinne Pacifico, Sécurité sociale, droit du travail et fiscalité: le droit applicable en cas de situations transfrontalières, in: Assujettissement, cotisations et questions connexes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes CH-CE, 2004, pag. 37). Per i lavoratori frontalieri, detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (Riondel Besson, Le droit d'option, op. cit., pag. 35),

 

preso atto delle difficoltà incontrate dai lavoratori frontalieri italiani nel comprendere ed esercitare il diritto di opzione come pure dell'enorme mole di lavoro e dei rischi di incasso che l'affiliazione d'ufficio di così tante persone avrebbe comportato per il Cantone Ticino e gli assicuratori, gli organi esecutivi cantonali e federali hanno cercato una soluzione che permettesse loro di "regolarizzare" la posizione dei molti lavoratori frontalieri inadempienti. Sollecitato in tal senso dall'UAM, l'UFSP ha allora ricordato all'autorità cantonale che l'assegnazione, in casi giustificati, di un termine straordinario per l'esercizio del diritto di opzione corrisponde alla soluzione prevista dall'Allegato II ALC, quest'ultimo alla sua Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase disponendo che quando in casi giustificati la richiesta è presentata dopo il termine di tre mesi, l'esenzione diventa efficace dall'inizio dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. In tali circostanze, l'UFSP ha dato, insieme all'UFAS, il proprio benestare per una procedura in sanatoria,

 

così, oltre al bollettino stampa 3 giugno 2008 del Consiglio di Stato, le autorità cantonali hanno inviato il 12 giugno 2008 a oltre 12'600 lavoratori frontalieri, che non avevano fatto uso del diritto di opzione, una lettera personale in cui li si avvisava della possibilità di compilare l'allegato modulo TI1 e di ritornarlo a mezzo di una busta - anch'essa allegata e già provvista di indirizzo - entro il 30 settembre 2008 (termine supplementare di tre mesi, unico e straordinario), con la precisazione che se non vi avessero dato seguito sarebbero stati obbligati ad assicurarsi in Svizzera e con loro ogni familiare non esercitante un'attività lavorativa. Oltre a ciò l'amministrazione ha pure trasmesso una comunicazione specifica a 13'569 datori di lavoro - anch'essi incaricati, in virtù del diritto cantonale di applicazione (v. art. 6a cpv. 1 lett. a LAMal e art. 10 OAMal), di fornire ai lavoratori non domiciliati soggetti all'obbligo di assicurazione le informazioni necessarie (art. 16 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [LCAMal; RL/TI 6.4.6.1] e art. 5 del relativo regolamento esecutivo [RLCAMal; RL/TI 6.4.6.1.1]) -, ha informato 11 sindacati ed ha coinvolto 8 enti vari con spettro d'azione allargato (Camera di Commercio, Ticino Turismo, Associazione Industrie Ticinesi [AITI], Associazione ticinese dei Giornalisti, Unione contadini ticinesi e Segretariato agricolo, Hotelleriesuisse Ticino, Società svizzera impresari costruttori [SSIC TI], Gastroticino). L'operazione ha permesso di "regolarizzare" il 95.8% dei frontalieri interessati che hanno optato in favore della copertura assicurativa nel proprio Paese di residenza,

 

per l'art. 2 cpv. 6 OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid. 2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera,

 

in concreto, l'interessato ha sostenuto, con il proprio ricorso, di avere già optato per il sistema sanitario italiano nel 2007, ossia quando ha iniziato a lavorare nel Canton Ticino (doc. I pag. 9). Per contro, dagli atti non risulta che egli abbia effettivamente presentato una domanda di esenzione nel termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera e che, soprattutto, l'UAM l'abbia ricevuta. Inoltre, a ben vedere, il ricorrente nemmeno ha comprovato la propria dichiarazione. Pertanto, d'avviso del TCA, non si può ritenere che l'assicurato abbia validamente optato per il sistema sanitario italiano già nel 2007 e quindi, correttamente, egli doveva essere affiliato alla Cassa malati svizzera,

 

tuttavia la successiva messa in atto nel 2008 della procedura in sanatoria, di cui l'assicurato, sempre nel suo atto ricorsuale (doc. I pag. 10), afferma però di non essere stato informato, ma di averne avuto conoscenza soltanto con la notifica della decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009, ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008, per esercitare questo diritto di opzione per chi non vi aveva ancora provveduto,

 

in un caso analogo alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295, il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'allora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008,

 

l'Alta Corte ha esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso dallo scritto del 12 giugno 2008, tramite il quale l'autorità cantonale ha informato i frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del 30 settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,

 

dopo aver rammentato che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il Tribunale Federale ha lasciato indecisa l'esatta natura del provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,

 

la Massima istanza ha poi evidenziato che l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l'UAM di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del ricorrente. Quest'ultimo anche in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla dichiarazione dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di opzione, il TF ha stabilito che l'insorgente non ha agito tardivamente e poteva validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10),

l'Alta Corte, ritenuto inoltre che l'assicurato ha esibito la tessera europea di assicurazione malattia della regione italiana di confine dove il frontaliere risiede, ha ritenuto adempiute le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera,

 

il TF ha inoltre evidenziato come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità cantonali sembrerebbero nel frattempo avere modificato la loro prassi ed ha affermato che ”Nell'accogliere il 21 aprile 2010 una mozione dell'11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l'atto parlamentare per quel che concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti procedure di ricorso), ha osservato che dall'ottobre 2008 si sarebbero registrati circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il diritto di opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010 della Commissione della gestione e delle finanze (consultabile al sito del Cantone Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che l'autorità cantonale ha deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti di questi nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta raccomandata la diffida a voler esercitare l'eventuale diritto di opzione”,

 

nella fattispecie, va qui rilevato che, in sede di reclamo, l'allora patrocinatore dell'assicurato ha esposto i principi giuridici sull'obbligo di affiliarsi al sistema assicurativo del Paese in cui una persona esercita un'attività lucrativa rispettivamente sulla possibilità di optare per il proprio sistema sanitario nazionale mediante l'esercizio del diritto d'opzione. Al riguardo, ha ricordato che questa "scelta va effettuata in modo consapevole sapendo bene quali sarebbero le alternative nell'aderire ad uno o all'altro sistema sanitario. Ecco perché l'informazione deve essere efficace e raggiungere il suo obiettivo fondamentale." (doc. 2 pag. 3). Pertanto, "affinché il lavoratore sia consapevole di cosa sceglie, è necessario che abbia le informazioni sufficienti e poi aderisca all'uno o l'altro sistema sanitario effettuando non l'opzione ma bensì la scelta obbligatoria (occorre che ci sia il riscontro della scelta del lavoratore)" (doc. 2 pag. 3),

 

inoltre, l'assicurato ha osservato che "in seconda ipotesi, va comunque consentito al lavoratore la possibilità di revocare la sua scelta e d'effettuarla una seconda volta." (doc. 2 pag. 3),

il reclamante ha poi evidenziato che come è occorso per sé stesso, i frontalieri "all'atto di presentazione della domanda del permesso di lavoro, ricevono dall'ufficio stranieri, tra gli altri, la documentazione per esercitare il diritto d'opzione, vale a dire un formulario che devono restituire qualora vogliono rimanere assicurati in Italia. La non scelta, quindi la non restituzione del formulario, comporta di conseguenza l'assoggettamento d'ufficio al sistema sanitario svizzero. Come detto, riteniamo che la consegna della documentazione non è un atto sufficiente a rendere efficace l'informazione che i cantoni devono obbligatoriamente fornire ai diretti interessati. I lavoratori ricevono un documento insieme ad altre note informative di cui non comprendono la portata non vivendo sul territorio e quindi non si rendono conto della problematica." (doc. 2 pag. 3),

 

pertanto, ha rilevato l'assicurato, "La certezza che il lavoratore scelga in piena cognizione di causa e che l'informazione abbia raggiunto il suo scopo, è possibile averla unicamente nel caso in cui egli è obbligato a restituire il formulario nel quale specifichi consapevolmente a quale sistema intende aderire." (doc. 2 pag. 4),

 

nell'evenienza concreta, ha osservato il reclamante, "da poco aveva intrapreso un nuovo lavoro importante dove doveva dare il massimo di sé, la massima attenzione, il massimo impegno e l'assoluto divieto di fare errori. In secondo luogo la grossa ansia per la salute della madre (con la quale vive) cardiopatica, 2 by-pass e altro (vedi documentazione allegata) la quale da tempo soffre di una forte e preoccupante depressione. Tutto questo ha contribuito alla sua dimenticanza da voi considerata negligenza. Il lavoratore in assoluta buona fede ha inconsapevolmente classato i formulari in quanto come già detto era in un periodo di tensione." (doc. 2 pag. 5),

 

stanti così le cose, questo Tribunale deve trarre le proprie conclusioni sulla base sia del principio della dichiarazione della prima ora, sia del principio della verosimiglianza preponderante applicabile nelle assicurazioni sociali,

 

secondo la dottrina (A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 331 n. 28) e la giurisprudenza (STF 8C_108/2009 del 13 luglio 2009, consid. 4.1; STF U 45/07 del 2 maggio 2007), in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato, la preferenza deve essere accordata alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, pag. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, pag. 363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 pag. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 217, n. 546),

 

tale principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, pag. 546 consid. 3.3.4; sentenze U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b),

 

occorre poi fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. sentenza U 33/07 del 20 marzo 2007),

 

nel caso di specie con il reclamo, inoltrato neanche un mese dopo la notifica della decisione di affiliazione d'ufficio ad una Cassa malati svizzera, come visto l'assicurato ha inizialmente chiaramente affermato, per il tramite del suo primo patrocinatore di avere ricevuto il formulario TI1 nell'ambito della concessione del permesso di lavoro, ovvero in concomitanza con l'inizio della sua prima attività lavorativa nel Cantone Ticino nel febbraio 2007,

 

il reclamante ha poi dichiarato di aver "inconsapevolmente classato i formulari", anziché compilarli esercitando il proprio diritto d'opzione e ritornarli all'allora Ufficio assicurazione malattia,

 

dalle affermazioni fornite dall'interessato su questa questione si evince soltanto che egli aveva "da poco intrapreso un nuovo lavoro importante", ma non è chiaro se si riferisse al primo lavoro avviato nel 2007 o al secondo iniziato nel marzo 2008,

 

in seguito, con il ricorso l'assicurato ha semplicemente affermato di avere scelto il sistema sanitario italiano "al momento del rilascio del primo permesso" ma, come visto, ciò non è stato debitamente né minimamente supportato da prove,

in virtù dei principi della priorità della dichiarazione della prima ora e della verosimiglianza preponderante, il TCA ritiene che l'assicurato abbia effettivamente ricevuto, al momento dell'ottenimento del permesso di lavoro nel 2007, l'apposito formulario TI1 per esercitare il diritto d'opzione e che egli l'abbia "inconsapevolmente classato", senza invece manifestare la sua volontà di rimanere affiliato al sistema sanitario italiano spedendolo all'Ufficio assicurazione malattia. Infatti, come rilevato, l'interessato stesso non ha prodotto dei documenti giustificativi in tal senso e l'UAM, proprio perché, in prima battuta, il ricorrente non ha optato entro tre mesi dall'inizio della sua attività lavorativa in Svizzera, ha poi adottato nel 2008 la procedura di sanatoria (anche) nei confronti dell'assicurato,

 

ciò stante, la seconda versione dei fatti espressa dall'assicurato con il ricorso tramite un secondo patrocinatore (ha optato per il sistema sanitario italiano nel 2007) non può essere ritenuta, dato che contraddice manifestamente la dichiarazione fatta subito dopo l'affiliazione d'ufficio alla Cassa malati svizzera (non ha spedito il modulo TI1 ricevuto nel 2007 con il permesso di lavoro),

 

in queste circostanze, secondo questo Tribunale, applicando il principio della verosimiglianza preponderante va inoltre considerato che nel reclamo del 13 marzo 2009 non vi siano sufficienti indicazioni per concludere che l'assicurato sapesse della procedura di sanatoria adottata dall'Ufficio assicurazione malattia,

 

va pertanto giudicato che, come ha affermato nell'atto ricorsuale, l'interessato ha appreso dell'esistenza di questa procedura soltanto con la decisione d'affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009,

 

alla luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie è in parte simile a quella giudicata dal Tribunale Federale con la citata sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 - visto che il ricorrente ha messo in dubbio di avere ricevuto la comunicazione del 12 giugno 2008 -, come pure è analoga ad altri casi giudicati di recente da questo Tribunale (STCA del 4 ottobre 2010, 36.2009.148; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.4; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.23; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.34; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.50; STCA dell'11 ottobre 2010, 36.2010.16; STCA del 14 ottobre 2010, 36.2010.5; STCA del 19 ottobre 2010, 36.2010.11; STCA del 25 ottobre 2010, 36.2010.22; STCA del 4 novembre 2010, 36.2010.24; STCA del 10 novembre 2010, 36.2010.33), rammentato che spetta all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) accertare i fatti d'ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPAmm, art. 43 LPGA), rilevato che in concreto l'allora UAM non ha interpellato il datore di lavoro dell'insorgente, al fine di garantire il doppio grado di giudizio il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti all'autorità cantonale competente,

 

di conseguenza, dopo avere accertato se per il tramite del datore di lavoro dell'interessato la sua comunicazione è pervenuta nella sfera d'influenza del ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), tenuto poi conto che già con il reclamo (doc. 2) l'assicurato ha prodotto una certificazione che comprova di essere assicurato nel suo Paese di residenza e con il ricorso (doc. H) ha fornito la copia della tessera europea di assicurazione malattia (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo avere inoltre esaminato nuovamente l'intera fattispecie anche alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una mozione dell'11 marzo 2008 sull'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), la Cassa cantonale di compensazione dovrà rendere una nuova decisione formale sull'affiliazione del ricorrente alla Cassa malati svizzera,

 

visto l'esito del ricorso, si può prescindere dall'esaminare le censure di violazione dei principi di uguaglianza di trattamento e della buona fede invocate dall'insorgente,

 

stanti così le cose al ricorrente, vincente in causa e rappresentato, vanno assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

 

                                    §   La decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà al ricorrente Fr. 400.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti