Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo dell'11 gennaio 2010 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, (già Ufficio dell'Assicurazione Malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto
RI 1, cittadina italiana residente a __________ (Italia), nata nel 1961, è attiva presso la ditta __________ di __________ (doc. V),
con decisione del 27 gennaio 2009 (doc. 1) inviata a __________ (Italia) all'indirizzo figurante sul permesso G CE/AELS per confinanti (via __________), l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________, non avendo ella esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
la citata decisione è ritornata all'UAM il 9 marzo 2009, poiché non è stata ritirata (cfr. la busta originale allegata al doc. 1),
il 10 marzo 2009 (cfr. annotazioni a mano sul doc. 1) l'assicurata si è presentata allo sportello dell'Ufficio assicurazione malattia, il quale le ha consegnato copia della decisione d'affiliazione d'ufficio, visto che l'interessata ha sostenuto di non averla ricevuta avendo cambiato domicilio,
il 13 marzo 2009 (doc. B) l'assicurata ha scritto alla Cassa malati __________, con copia all'allora UAM, osservando che è soltanto il 3 marzo 2009 che è venuta a sapere tramite il suo datore di lavoro, che le aveva fatto presente come dovesse pagare entro fine mese l'ammontare di Fr. 1'216.- per premi LAMal, che avrebbe dovuto optare per un sistema sanitario nazionale entro il 30 settembre 2008. Tuttavia, a quel momento ella non abitava più in via __________, ma in via __________, sempre a __________. Nemmeno, inoltre, l'assicurata ha mai ricevuto una tale comunicazione tramite il suo datore di lavoro né tanto meno tramite raccomandata. Infine, non avendo sottoscritto alcun contratto con un'assicurazione malattia, l'interessata ha declinato ogni sua responsabilità,
con decisione su reclamo dell'11 gennaio 2010 (doc. A) l'allora UAM ha dichiarato il reclamo irricevibile, in quanto tardivo per il fatto che l'art. 76 LCAMal prevede la facoltà di reclamo entro 30 giorni dalla notificazione della decisione e che per costante giurisprudenza una raccomandata non ritirata è da ritenere notificata, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservata in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34), e che quindi, in specie, il termine di reclamo è scaduto il 9 marzo 2009, mentre l'assicurata ha inoltrato il suo atto il 16 marzo 2009,
l'11 gennaio 2010 (doc. 4) l'amministrazione ha comunicato all'assicurata che poiché essa non lavora più nel Canton Ticino dal 31 agosto 2009, la sua affiliazione d'ufficio vale fino a tale data,
contro la predetta decisione su reclamo, inviatale per raccomandata in via __________ a __________ ed anch'essa ritornata al mittente il 19 gennaio 2010 (cfr. busta allegata al doc. 5), ciò che ha comportato un nuovo invio raccomandato il 20 gennaio 2010 al nuovo indirizzo di via __________ di __________ (doc. 5), RI 1 è insorta al Tribunale con ricorso del 18 febbraio 2010 (doc. I), ribadendo di avere saputo del suo obbligo di affiliazione alla Cassa malati svizzera soltanto il 3 marzo 2009 tramite il suo datore di lavoro e di essersi subito recata a Bellinzona per chiarire la questione. La ricorrente ha precisato che non abita più al (primo) indirizzo utilizzato dall'UAM già dal 25 settembre 2007; inoltre, non capisce come mai le polizze di pagamento dei premi LAMal siano giunte direttamente al suo datore di lavoro anziché al suo domicilio. Infine, facendo valere di avere agito entro 30 giorni a contare dal 3 marzo 2009, l'assicurata ritiene ricevibile il proprio ricorso e quindi chiede che la decisione dell'Ufficio assicurazione malattia sia annullata,
con risposta del 4 marzo 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione (fino al 31 gennaio 2010: Ufficio assicurazione malattia) ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando in particolare che agli stranieri incombe l'obbligo di notificare al Servizio regionale degli stranieri competente ogni cambiamento, fra cui anche quello di indirizzo, entro un termine di 14 giorni. Inoltre, l'amministrazione ha rilevato che essa si basa proprio su questi dati per inviare le sue decisioni agli assicurati frontalieri,
il 23 marzo 2010 (doc. V) la ricorrente ha comunicato al TCA un nuovo indirizzo per la corrispondenza,
considerato in diritto
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003),
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, la ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (destinata a pubblicazione) il Tribunale federale ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'allora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008,
nella citata sentenza, a proposito della notifica irregolare di un atto amministrativo all'estero, l'Alta Corte, al consid. 5, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale, va subito premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta (decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE], in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993 n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),
un atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368) (cfr consid. 5.2),
la notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario (DTF 124 V 47 consid. 3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di questo principio cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25, 141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per analogia RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4.3 e 4.4) (cfr. consid. 5.3),
nell'ambito applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93 alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale disciplina mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa che potrebbero scoraggiare i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di un'occupazione. La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza sociale agli interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a favore degli interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975, pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con riferimenti]) (cfr. consid. 5.4 citata STF 9C_1042/2009),
alla luce di quanto esposto, il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente informativo che non esplicano effetti giuridici,
al consid. 5.8 della citata sentenza il Tribunale federale ha stabilito che l'UAM, diversamente da un'autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz'altro essere considerato un'istituzione ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72, trattandosi di un'autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71),
nella predetta sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: una comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del termine scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3),
per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),
in concreto, la decisione di affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009 sembra essere stata notificata tramite raccomandata semplice e non tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. doc. 1 indirizzo: ”raccomandata” e busta allegata al doc. 1: “recommandé étranger”),
la questione, per i motivi che seguono, non va comunque approfondita,
ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 LCAMal, contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative,
la raccomandata dell'UAM del 27 gennaio 2009, dopo l'infruttuosa consegna al domicilio della ricorrente, è arrivata all'Ufficio postale della destinatario (__________, Italia) il 31 gennaio 2009,
l'insorgente ha contestato l'affiliazione d'ufficio il 13 marzo 2009, ossia dopo avere ottenuto il 10 marzo (doc. 2) detta decisione direttamente allo sportello dell'Ufficio assicurazione malattia,
l'amministrazione, con riferimento alla DTF 127 I 34, sostiene che una raccomandata non ritirata è da ritenere notificata, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservata in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34) e ritiene che in specie il termine sia scaduto infruttuoso il 9 marzo 2009,
in effetti, se si volesse seguire la tesi dell'amministrazione, il termine sarebbe scaduto lunedì 9 marzo 2009, visto che l'invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (art. 38 cpv. 2bis LPGA; DTF 134 V 49; DTF 123 III 492; DTF 117 III 4 consid. 2). Considerando quindi che è il 7 febbraio 2009 (dal 1° al 7 decorrono i sette giorni di giacenza) che la decisione d'affiliazione è stata (per finzione) notificata all'assicurata, i 30 giorni per inoltrare reclamo vanno contati dal giorno successivo, quindi dall'8 febbraio 2009 e terminano il 9 marzo 2009;
in concreto può comunque rimanere aperta la questione dell'applicabilità della citata giurisprudenza ad atti notificati all'estero, poiché essa trova applicazione, di massima, laddove l'interessato doveva aspettarsi la notifica di un atto ufficiale (cfr. anche U. Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 11 ad art. 38, pag. 513),
con sentenza 9C_590/2010 del 14 ottobre 2010, il Tribunale federale ha rammentato come colui che, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale, si allontana per un certo lasso di tempo dal luogo in cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti da tale recapito gli siano stati rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante abilitato ad agire in suo nome, non può prevalersi della sua assenza presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di un siffatto atto (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94 e riferimenti),
nel caso di specie, nel suo scritto del 13 marzo 2009 l'insorgente ha affermato che al 30 settembre 2008 (semmai, la questione temporale va fissata al 12 giugno 2008, data della comunicazione dell'UAM a tutti i frontalieri della possibilità della sanatoria per esercitare il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008) non abitava più in via __________, indirizzo che figura(va) sul suo permesso G CE/AELS e quindi l'unico noto all'Ufficio assicurazione malattia. Di conseguenza, ella non era a conoscenza del suo diritto d'opzione;
nella già citata sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008,
l'Alta Corte ha esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso e dello scritto del 12 giugno 2008, tramite il quale l'autorità cantonale ha informato i frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del 30 settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,
dopo aver rammentato che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Alta Corte ha lasciato indecisa l'esatta natura del provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,
il TF ha poi evidenziato che l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza, per l'UAM, di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del ricorrente. Quest'ultimo, anche in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla dichiarazione dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di opzione, il Tribunale federale ha stabilito che l'insorgente non ha agito tardivamente e poteva quindi validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10),
nel caso di specie l'amministrazione non ha contestato l'affermazione della ricorrente secondo cui quest'ultima non è stata correttamente informata circa il suo diritto di opzione (doc. 2), né ha reso verosimile l'avvenuta notifica della sua comunicazione circa il diritto di opzione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) della destinataria per il tramite del datore di lavoro,
del resto, a proposito dell'ex datore di lavoro, l'insorgente ha affermato di essere venuta a conoscenza del problema solo il 3 marzo 2009, quando il suo datore di lavoro le ha fatto "presente l'intimazione di pagamento polizza nr. __________ con scadenza in data 31.03.2009 per la somma complessiva di Fr. 1.216.- perché siccome sono titolare di un permesso G per frontalieri e che ho lasciato trascorrere il termine del 30 settembre 2008" (doc. 2),
in queste condizioni, in assenza di un'informazione circa il nuovo termine per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza entro il 30 settembre 2008 con la comminatoria che in caso contrario vi sarebbe stata un'affiliazione d'ufficio, la ricorrente non doveva aspettarsi una decisione formale da parte dell'allora UAM,
di conseguenza, la finzione della notifica della raccomandata non può in ogni caso trovare applicazione,
infatti, con sentenza H 338/00 del 13 febbraio 2001, l'allora TFA, in una causa inerente l'applicazione dell'art. 52 LAVS, ha affermato:
" (…)
c) Dagli atti risulta che la Cassa ha correttamente tentato più volte di notificare al ricorrente la decisione 18 gennaio 1999 senza tuttavia riuscirvi, come essa stessa ammette quando evidenzia che "la decisione non ha potuto essere notificata malgrado due regolari invii raccomandati ed il tentativo manu militari". Il 2 agosto 1999 la Cassa - ritenendo il provvedimento, nonostante le premesse di segno contrario, validamente notificato e rimasto senza opposizione da parte dell'interessato - ha inoltrato una petizione al Tribunale cantonale chiedendo che la nota decisione sia dichiarata cresciuta in giudicato.
d) L'istanza cantonale ha pronunciato l'irricevibilità della petizione in quanto la decisione della Cassa, essendo stata reputata validamente notificata al ricorrente e rimasta inimpugnata, era a suo parere già cresciuta in giudicato. A torto.
Infatti, la decisione 18 gennaio 1999 è stata intimata lo stesso giorno per invio raccomandato, ritornato il 28 gennaio 1999 con l'indicazione "non ritirato". Il 1° marzo seguente la Cassa ha rinnovato la notifica con l'invio a mezzo raccomandata di un atto denominato "decisione risarcimento danni ex art. 52 LAVS", in cui veniva evidenziato che si provvedeva ad un'ulteriore notifica del provvedimento e precisato che nel termine di trenta giorni dalla ricezione dello stesso, poteva essere presentata formale opposizione alla Cassa; l'opposizione doveva indicare chiaramente i motivi per i quali la prima notifica non era stata debitamente ritirata; in assenza di validi motivi, la decisione 18 gennaio 1999 doveva essere considerata cresciuta in giudicato. Anche questo secondo invio raccomandato non è stato ritirato. Il pronunciato amministrativo, spedito lo stesso giorno, è ritornato il 10 marzo 1999 con l'indicazione "non ritirato". In data 21 aprile 1999 la Cassa ha poi chiesto l'intervento della polizia comunale di B.________ per la consegna dell'atto amministrativo per mezzo dell'usciere comunale. Per scritto pervenuto alla Cassa il 27 aprile 1999, la cancelleria comunale di B.________ rese noto che malgrado diversi tentativi dell'usciere, S.________ non era mai stato trovato presso il suo domicilio.
e) Vi è quindi certezza, peraltro ammessa dalla Cassa e dal Tribunale cantonale, che la decisione amministrativa non è giunta nella sfera di influenza di S.________.
Di fronte a questa chiara situazione, il giudice cantonale non si è avveduto delle peculiarità del caso di specie, nel senso che il ricorrente non doveva ragionevolmente attendersi qualsivoglia decisione in connessione con la sua qualità di organo della F.________ SA. Infatti, né gli attestati di carenza di beni rilasciati nel gennaio rispettivamente nel giugno 1998 nelle esecuzioni in via di pignoramento a carico della ditta per il mancato pagamento dei contributi sociali, né il decreto di fallimento 6 ottobre 1998 e neppure quello di sospensione della liquidazione fallimentare dell'11 novembre 1998 per mancanza di attivi erano idonei, secondo la giurisprudenza (DTF 119 V 94 consid. 4b/bb, 117 V 133 consid. 4b), ad obbligarlo ad organizzarsi in modo tale che l'autorità amministrativa potesse notificargli le comunicazioni, in quanto - a questo stadio di procedura - non esisteva ancora un rapporto processuale tra la Cassa e l'interessato. Va ricordato che il credito per contributi alle assicurazioni sociali e quello di risarcimento danni ex art. 52 LAVS sono dal profilo giuridico pretese di natura sostanzialmente diversa (DTF 119 V 95 consid. 4b/bb con riferimento). Di conseguenza, ipotesi di mancato pagamento dei contributi non sono ancora tali da imporre ad un organo della società anonima di predisporsi a ricevere notifiche di risarcimento danni.
Come questa Corte ha più volte ribadito, la declaratoria di apertura del fallimento non è assimilabile alla procedura di riparazione dei danni prevista dall'art. 81 OAVS (DTF 117 V 133 consid. 4b).
Ne consegue che, in concreto, non si realizzano i presupposti perché si dia finzione di notifica. La decisione ex art. 52 LAVS non poteva a questo stadio di procedura essere già prevedibile per l'amministratore unico della F.________ SA. Esso poteva pertanto assentarsi dal suo domicilio senza lasciare disposizioni in ordine all'eventuale ritiro di raccomandate. Questo fatto è ammesso oltre che dalla Cassa anche dall'istanza cantonale, senza che tuttavia se ne tragga la sola conclusione possibile nel senso che la decisione amministrativa non è stata validamente notificata al ricorrente.
Stante quanto precede, il gravame deve dunque essere accolto.
3.- a) Il ricorrente ha saputo della decisione amministrativa 18 gennaio 1999 della Cassa solo al momento della ricezione della petizione 2 agosto 1999 - pervenuta al Tribunale cantonale il 3 agosto e a lui intimata il 5 agosto -, giunta nella sua sfera d'influenza tra il 6 e il 18 agosto 1999, quando ha formulato un atto il cui tenore è manifestamente quello di una dichiarazione di opposizione alla decisione della Cassa.
b) Annullato il giudizio 1° settembre 2000, gli atti vengono retrocessi all'istanza cantonale affinché valuti se la petizione 2 agosto 1999, ancorché formulata prima che il ricorrente abbia ricevuto nelle debite forme la decisione ex art. 52 LAVS, possa essere considerata quale valida azione contro l'opposizione formulata da S.________ con atto 18 agosto 1999. In caso affermativo, dovrà essere nuovamente fissato all'interessato il termine per presentare la risposta di causa nelle forme di rito.” (sottolineature della redattrice),
in concreto occorre basarsi sulla dichiarazione dell'insorgente, la quale ha affermato di essere venuta a conoscenza dell'intera problematica solo nel corso del mese di marzo 2009 (doc. I), ovvero sia il 3 marzo 2009 tramite il suo datore di lavoro che le ha consegnato le polizze di pagamento dei premi LAMal, sia il 10 marzo 2009 quando si è recata presso lo sportello dello stesso UAM, che le ha consegnato la decisione d'affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009,
come stabilito dal TF nella summenzionata sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (cfr. consid. 5.10), un'interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla parte toccata dalla notificazione viziata di agire entro un termine ragionevole dal momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (in generale sull'applicazione, in mancanza di disposizione specifica contraria, dei principi di procedura di diritto interno anche in ambito convenzionale, cfr. DTF 128 V 318),
nella fattispecie, l'insorgente ha prontamente reagito il 13 marzo 2009 dopo avere appreso nel corso dello stesso mese di essere stata affiliata d'ufficio,
ne segue che la contestazione del 13 marzo 2009 deve essere considerata tempestiva (cfr. anche DTF 111 V 149, 132 I 249 consid. 6),
in queste condizioni il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione affinché, dopo aver riesaminato l'intera fattispecie anche alla luce della recente sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, emani un nuovo provvedimento,
malgrado sia vincente in causa, siccome non è rappresentata alla ricorrente non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti