Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 5 giugno 2009 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, (in precedenza: Ufficio dell'assicurazione malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto, in fatto ed in diritto che
RI 1, cittadino __________ nato il __________ e deceduto il __________, ha lavorato per 30 anni quale funzionario della __________, dapprima come tecnico specializzato ed in seguito quale capo del personale del __________ ad __________ (__________);
quale pensionato della __________ egli era al beneficio, insieme a sua moglie __________, nata nel __________, dell’assicurazione malattia degli ex-funzionari della __________, ossia del __________, pagata con deduzioni mensili dirette dalla pensione d’anzianità (art. 3 del Regolamento, doc. G);
dopo aver vissuto 5 anni nel Canton __________, senza essere stati obbligati ad affiliarsi presso un assicuratore svizzero, i coniugi __________ si sono trasferiti nel Canton Ticino, dove sono stati invitati ad inoltrare una domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo ai sensi della LAMal;
l’Ufficio assicurazione malattie (di seguito: UAM, dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio dei contributi), dopo aver esaminato la richiesta di esonero, con decisione del 22 dicembre 2008 ha respinto la domanda a motivo che non sono adempiute le condizioni poste dall’art. 6 cpv. 3 OAMal (doc. 3, inc. 36.2009.138). Il rifiuto dell’esonero è stato confermato anche con la successiva decisione su reclamo del 5 giugno 2009;
i coniugi __________, rappresentati dall’avv. __________, dello studio legale RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su reclamo contestando l’obbligo assicurativo (doc. I, inc. 36.2009.138);
tramite risposta del 4 settembre 2009 l’UAM propone la reiezione del ricorso (doc. IV, inc. 36.2009.138);
pendente causa il TCA ha effettuato numerosi accertamenti, sui quali le parti si sono espresse in merito (doc. da VI a XXI, inc. 36.2009.138);
il 6 novembre 2009 l’Avv. __________ ha comunicato al TCA che il __________ RI 1 è deceduto (doc. XVII, inc. 36.2009.138);
l’11 gennaio 2010 il Giudice delegato del TCA ha scritto all’avv. __________ affermando:
" con riferimento al decesso di RI 1, avvenuto il __________, le comunico che, di massima, in caso di decesso di una parte pendente lite, i suoi eredi le subentrano ipso jure nel processo (art. 560 CC). Tuttavia gli eredi acquistano tale loro qualità definitiva a condizione che accettino la successione. Per cui, di principio, la procedura resta sospesa sino allo scadere del termine per la rinuncia ex art. 567 CC o sino ad eventuale dichiarazione d’accettazione (sentenza del 18.10.2000 nella causa I 704/99).
In queste condizioni la invito ad informare lo scrivente Tribunale circa l’intenzione degli eredi per quanto concerne la continuazione della procedura limitatamente alla contestazione dell’obbligo assicurativo in Svizzera di RI 1. A tale scopo le chiedo di trasmettere una dichiarazione scritta degli eredi unitamente al certificato ereditario.” (doc. XXIII, inc. 36.2009.138);
con sentenza del 5 marzo 2010 (inc. 36.2009.138), cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha scorporato il ricorso presentato dai coniugi __________ e deciso sulla causa della moglie in attesa della decisione degli eredi circa la continuazione della procedura di cui al ricorso di RI 1;
per i motivi noti alle parti e contenuti nella predetta sentenza, cui questo Tribunale rinvia (cfr. sentenza 1P/716.2006 del 10 novembre 2006), il TCA, nella composizione completa, ha esonerato __________ dall’obbligo assicurativo in Svizzera ritenuta l’equivalenza tra l’assicurazione svizzera e quella estera;
il 10 maggio 2010 l’avv. __________ ha trasmesso al Giudice delegato una copia del certificato ereditario emesso dalla Pretura di __________ ed ha chiesto di riattivare la procedura (doc. II, inc. 36.2010.39);
lo stesso giorno il Giudice delegato ha scritto alla Cassa cantonale di compensazione chiedendo informazioni circa gli atti compiuti in conseguenza della sentenza del 5 marzo 2010 ed in particolare se il provvedimento sia stato annullato anche per RI 1 sino alla data della sua scomparsa, ritenuto che “se così fosse la procedura potrebbe essere ritenuta priva di oggetto e, conseguentemente (ritenuto comunque il consenso del rappresentante del ricorrente), stralciata dai ruoli, con attribuzione di ripetibili contenute (alla luce delle ripetibili riconosciute con la sentenza 5.3.2010 36.2009.138)” (doc. III, inc. 36.2010.39);
il 4 giugno 2010 l’amministrazione ha trasmesso al TCA copia della decisione formale del 4 giugno 2010 tramite la quale è stata concessa l’esenzione dall’obbligo assicurativo agli eredi di RI 1 alla luce della sentenza del 5 marzo 2010, 36.2009.138 concernente la moglie, chiedendo lo stralcio della procedura senza l’attribuzione di ripetibili (doc. IV/1, inc. 36.2010.39);
il 9 giugno 2010 l’avv. __________ ha scritto al TCA rilevando che con la citata decisione la procedura in essere è divenuta priva di oggetto per acquiescenza della parte resistente ed ha chiesto l’emanazione di un’ordinanza di stralcio con attribuzione di ripetibili (doc. V, inc. 36.2010.39);
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
per l’art. 6 cpv. 1 Lptca l’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato;
a norma dell'art. 53 cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. L'amministrazione può rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta. Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid. 2);
una decisione resa dopo questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23);
nel caso di specie la decisione del 4 giugno 2010 della Cassa cantonale di compensazione, trasmessa dopo la risposta di causa, va considerata come una semplice proposta;
l’art. 2 cpv. 2 e seguenti OAMal elenca le possibilità di esenzione:
“A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell’obbligo di assicurazione, se l’assoggettamento all’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie.
(…)
4 A domanda, sono esentate dall’obbligo di assicurazione le persone che soggiornano in Svizzera nell’ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esonerare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per al massimo tre anni. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo.
L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
4bis A domanda, sono esentati dall’obbligo di assicurazione i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell’ambito di un incarico di insegnamento o di una ricerca, come pure i familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 che li accompagnano, purché durante l’intera durata di validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La richiesta dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’autorità cantonale competente può esentare queste persone dall’obbligo di assicurarsi per tre anni al massimo. A domanda, l’esenzione può essere prolungata di altri tre anni al massimo. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
5 Su domanda, sono esentati dall’obbligo d’assicurazione i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale come pure i loro familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2, se il datore di lavoro provvede affinché durante l’intera durata di validità dell’esenzione siano almeno coperte le prestazioni secondo la LAMal per le cure in Svizzera. Questa norma si applica per analogia ad altre persone non tenute a pagare contributi dell’AVS/AI in caso di soggiorno temporaneo in Svizzera in virtù di un’autorizzazione prevista da una convenzione internazionale. L’interessato e il suo datore di lavoro non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione.
6 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all’Accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza e che durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera.
7 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o l’Accordo AELS, purché durante l’intera validità dell’esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.
8 A domanda, sono esentate dall’obbligo d’assicurazione le persone a cui l’assoggettamento all’assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un’assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili. La domanda dev’essere corredata di un attestato scritto dell’organo estero competente che dia tutte le informazioni necessarie. L’interessato non può revocare l’esenzione o la rinuncia all’esenzione senza un motivo particolare.”
per l’art. 6 OAMal:
“1 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a e c della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, ad eccezione dei domestici privati, non sono soggetti all’obbligo d’assicurazione. Essi sono soggetti all’assicurazione svizzera se ne fanno espressa domanda.
2 I domestici privati delle persone beneficiarie menzionate nel capoverso 1 sono soggetti all’assicurazione obbligatoria se non sono assicurati nello Stato del datore di lavoro o in uno Stato terzo. Il DFAE regola le modalità di applicazione di questa disposizione.
3 Le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno cessato le loro funzioni presso un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o presso un altro organismo internazionale ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall’obbligo d’assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l’assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione. Alla domanda va accluso un attestato scritto dell’organo competente dell’organizzazione internazionale che dia tutte le informazioni necessarie.”
rilevato come la situazione di RI 1 è identica a quella della moglie, beneficiando entrambi della medesima assicurazione, per gli stessi motivi contenuti nella decisione del 5 marzo 2010 cresciuta incontestata in giudicato a cui questo Tribunale rinvia (cfr. sentenza 1P/716.2006 del 10 novembre 2006), anche RI 1 va esonerato dall’obbligo assicurativo fino alla data della sua morte (__________);
che infatti nella sentenza del 5 marzo 2010 il TCA ha in particolare evidenziato come:
“Alla luce delle attestazioni e delle risposte di __________, __________, __________, l’equivalenza della copertura assicurativa tra il __________ e la LAMal è manifestamente data. La __________ copre infatti sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera, illimitatamente nel tempo e senza alcun plafonamento.
Il funzionario __________ ha evidenziato che la __________ rimborsa le spese mediche intervenute per ragioni di malattia, maternità e infortuni così come le spese di ricovero in clinica fino all’85% nei limiti della regolamentazione ma che ai sensi dell’art. 72.3 del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) , se l’importo delle spese mediche che restano a carico dell’affiliato nel corso di 12 mesi superano del 50% il trattamento base mensile dell’affiliato, vi è un rimborso complementare pari al 100% della spesa che resta a suo carico (doc. E).
Come visto, ai sensi dell’art. 72.3 del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) se l’importo delle spese non rimborsate per un periodo di dodici mesi supera la metà dello stipendio base mensile del funzionario o della pensione versata, l’autorità che ha il potere di nomina concede un rimborso speciale, tenuto conto della situazione di famiglia dell’interessato, in base alla regolamentazione prevista nel paragrafo 1.
Interpellato in merito il funzionario dell’__________ ha confermato che il rimborso complementare pari al 100% della spesa che resta a carico dell’interessato se l’importo delle spese mediche che restano a suo cario nel corso degli ultimi 12 mesi superano del 50% il trattamento di base dell’affiliato, corrisponde al “rimborso speciale” dell’art. 72.3 del regolamento citato.
Egli ha inoltre attestato che “questo rimborso al 100% è garantito illimitatamente nel tempo, anche in futuro. Esso non potrà essere revocato ed è un diritto congiunto alla copertura prevista dall’articolo 72 dello statuto dei funzionari delle __________” (doc. IX/Bis, sottolineatura del redattore).
__________ ha inoltre precisato che il riferimento per il calcolo del rimborso speciale è il trattamento di base mensile e non quello annuale e che se, per ipotesi di lavoro, l’interessato percepisce fr. 12'000 all’anno, si vedrà pagare il 100% delle spese mediche se superano fr. 500 nel corso dell’anno. Per cui, se in un anno le spese mediche ammontano a fr. 50'000, l’assicuratore versa innanzitutto l’85% dell’importo fatturato, ossia fr. 42'500 e dei restanti fr. 7'500, rimborserà ancora fr. 7'000 (7'500 – 500).
Il funzionario dell’__________ ha pure evidenziato che con “rimborso complementare al 100% della spesa che resta a carico” s’intendono le spese di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio (e maternità) come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera (doc.IX/Bis).
Il TCA, viste le perplessità dell’UAM circa l’equivalenza della copertura estera con la LAMal, in particolare circa eventuali plafonamenti o limitazioni verso l’alto, ha nuovamente interpellato __________, il quale ha precisato che il trattamento di RI 1 è di Euro 5'591 mensili e la metà di questo importo fa stato per il calcolo del rimborso complementare di cui all’art. 72.3 del regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) e il rimborso complementare pari al 100% della spesa che resta a carico non è “limitato verso l’alto e non è soggetto a plafonamento” (doc. L, sottolineature del redattore).
Egli ha pure evidenziato che se in un periodo di dodici mesi, l’importo che resta a carico dei coniugi __________ supera la somma di 2'975.50 Euro (metà del trattamento mensile), l’assicuratore paga il 100% della somma eccedente restante a carico ed ha confermato che vi è una protezione tariffale totale nei confronti degli affiliati. Egli ha unicamente evidenziato come il rimborso complementare non concerne le prestazioni legate allo stato di dipendenza (soggiorno in casa di riposo per anziani, prestazioni di badanti a domicilio e soggiorni in centri di disintossicazione per tossicodipendenti) e che sono esclusi i costi considerati eccessivi che corrispondono alla parte delle spese che supera sensibilmente i prezzi normali praticati nel paese in cui le prestazioni sono effettuate.
Come rileva il funzionario __________, il __________ è un regime che ha una copertura mondiale e garantisce il 100% del rimborso in caso di malattia grave (tubercolosi, poliomielite, cancro, malattie mentali ed altre malattie di gravità comparabile), l’85% per le prestazioni mediche legate ad altre malattie e all’80% per prestazioni paramediche con una protezione tariffale totale e la possibilità di una copertura complementare al 100% in base all’art. 72.3 dello Statuto.
La __________ non può pertanto essere assimilata ad un’assicurazione contro i grandi rischi come ritiene invece l’UAM.
Per quanto concerne la differenza circa l’ammontare annuo dell’importo a carico della ricorrente secondo la __________ (al massimo 2'975,50 Euro, cfr. doc. L) e l’ammontare complessivo che dovrebbe pagare l’insorgente se assicurata alla LAMal (fr. 1'000: ossia fr. 300 di franchigia e fr. 700 di partecipazione ai costi), va evidenziato come il TF ha già avuto modo di stabilire che in presenza di differenze corrispondenti all'importo della partecipazione ai costi prevista per legge, l'equivalenza è comunque considerata salvaguardata (Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, in: Ulrich Meyer, [editore], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit [SBVR], 2a ed., no. 34 pag. 411).
Non può infatti essere preteso che gli assicuratori esteri conoscano il medesimo importo della LAMal circa la partecipazione ai costi e le franchigie. Delle differenze minime sono intrinseche al sistema stesso.
Nel preciso caso di specie l’importo massimo annuo a carico della ricorrente ammonta a 2'975.50 Euro, che con il decesso del marito e la conseguente diminuzione della rendita a favore dell’insorgente si è ridotto ulteriormente (cfr. doc. XVII, Fr. 2'667.95).
Certo, secondo costante giurisprudenza del TF, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (fra le tante cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
In concreto tuttavia sia tenendo conto della pensione prima del decesso del marito che dopo la sua morte, la differenza deve essere ancora considerata minima e non può mettere in discussione l’equivalenza della copertura assicurativa.
L’UAM ritiene tuttavia che l’assicurazione estera si fonda sul concetto di partecipazione ai costi in base alla forza economica dell’assicurato, ciò che sfavorisce i redditi medio alti e o alti ed afferma che “dibattiti di questa natura sono del resto in corso anche nel nostro Paese, dove il modello legato alla partecipazione in base al reddito – o meglio alla forza economica generale – dell’assicurato è oggetto di discussioni” e rileva che questi dibattimenti “allo stadio attuale non hanno posto in discussione il principio della protezione tariffale ai sensi della ratio legis.” Per l’UAM la protezione tariffale sarebbe riconosciuta solo se i costi si rivelano elevati.
Va qui innanzitutto rilevato che il dibattito in Svizzera concerne la partecipazione al finanziamento dei premi in base al reddito e non all’ammontare della partecipazione ai costi e della franchigia in base alla forza economica dell’assicurato.
Inoltre, come rileva lo stesso UAM ad essere sfavorite, nel caso concreto, sono semmai le fasce più forti della popolazione, che hanno tuttavia i mezzi finanziari per far fronte alle spese della malattia. Per cui, anche nel caso di specie la solidarietà tra tutti gli assicurati è data, nel senso che più la pensione percepita è alta, meno l’assicuratore interviene nel coprire i costi di malattia, ciò che permette di versare importi maggiori ai pensionati con prestazioni più basse.
Non va poi dimenticato che determinante è la situazione concreta del singolo assicurato che chiede l’esenzione. Ora, nel caso di specie, dopo il decesso del marito, la ricorrente ha un importo massimo annuo a suo carico di circa fr. 2'668 all’anno, ossia non molto distante dalla franchigia massima prevista dalla LAMal e senza dover aggiungere i fr. 700 di partecipazione ai costi dell’assicurazione elvetica. Contrariamente a quanto sostiene l’UAM con le osservazioni del 13 novembre 2009, difficilmente la situazione economica della ricorrente in futuro potrebbe migliorare.
Infine non incombe all’autorità cantonale esaminare il sistema di finanziamento estero nei singoli dettagli per stabilire quale sia il migliore in assoluto per tutte le persone ivi assicurate. L’UAM deve invece limitarsi ad esaminare se la copertura cui beneficia la singola persona è equivalente a quella della LAMal e meglio se copre sostanzialmente le spese integrali di trattamento ambulatoriale, ospedaliero e semiospedaliero in caso di malattia, infortunio e maternità come pure quelle legate alla degenza ospedaliera nel reparto comune di un ospedale pubblico o di una struttura semiospedaliera in Svizzera. Del resto l’amministrazione non deve neppure prendere in considerazione tutte le ipotesi che potrebbero accadere nel futuro. Infatti, come sopra ricordato, determinante, di massima, è lo stato di fatto al momento in cui la decisione amministrativa impugnata è stata presa. Eventuali modifiche potranno semmai essere fatte valere nell’ambito di una procedura di revisione.
Ciò è il caso in concreto. L’interessata percepisce una pensione che le permette, nel preciso caso di specie, di beneficiare di prestazioni equivalenti a quelle previste dalla LAMal.
L’assicuratore estero ha infatti espressamente attestato che vi è una copertura integrale, senza limiti e senza plafonamento, una volta superato il limite della metà del trattamento mensile e che la protezione tariffale assoluta in tutta la Svizzera è data.
A questo proposito, si rivelano infondati anche i timori circa un mancato pagamento di eventuali ospedalizzazioni extracantonali per il motivo che sono esclusi dal rimborso dell’assicuratore estero i costi considerati eccessivi che corrispondono alla parte di spese che supera sensibilmente i prezzi normali praticati nel Paese in cui le prestazioni sono effettuate. Ciò che, secondo l’UAM, sarebbe il caso per certe degenze in ospedali __________ e __________.
Dagli atti e meglio dalle attestazioni del funzionario __________ che ha più volte garantito una protezione tariffale illimitata nel tempo, senza plafonamento, emerge invero piuttosto il contrario.
Questo Tribunale rileva del resto che la ricorrente, nata nel __________, domiciliata dapprima in Paesi dell’Unione Europea ed in seguito nel Canton __________ per 5 anni non fa valere di aver avuto problemi in passato circa rimborsi di prestazioni da parte del suo assicuratore estero.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritenuta l’equivalenza della copertura dell’assicurazione estera con quella elvetica, la decisione impugnata, nella misura in cui concerne __________, va annullata e alla ricorrente va concesso l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera.”;
in queste condizioni anche il ricorrente va esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera fino alla data della sua morte, il __________;
il ricorso va di conseguenza accolto e vanno assegnate ripetibili ridotte tenuto conto dell’importo già riconosciuto nella procedura parallela ed in particolare della circostanza che fino all’emissione della sentenza tutti gli atti procedurali sono stati effettuati in nome di entrambi i coniugi;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata, nella misura in cui concerne RI 1, è annullata e l’insorgente è esonerato dall’obbligo assicurativo in Svizzera.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà agli eredi di RI 1 fr. 300 (in solido, IVA compresa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti