Raccomandata |
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Incarto n.
RI/lb |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2010 di
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RI 1
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione contro le malattie |
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Visto il ricorso 20/22 gennaio 2010 trasmesso a questo Tribunale;
rilevato come il giudice delegato abbia rinunciato a domandare all'assicuratore una risposta di causa;
considerato, in fatto ed in diritto
che con il patrocinio del RA 1 di __________ il 20.01.2010 RI 1, 1990, ha inoltrato un atto intestato "Ricorso contro la decisione...(di CO 1 n.d.r.)...di non versare l'IG dal 08.09.2008...e di rifiuto della domanda di passaggio nell'assicurazione individuale";
che nelle prime frasi dell'impugnativa si indica l'emanazione di una decisione "del 26.11.2008";
che, in una incomprensibile premessa, il rappresentante del ricorrente segnala "che la trasmissione del modulo di trapasso (recte: passaggio) nell'assicurazione individuale da parte del signor RI 1 da parte dell'CO 1" (__________!) "è stato notificato alla scrivente organizzazione sindacale il 26.11.2008 per lettera semplice";
che nei fatti viene indicato come il giovane ricorrente (frontaliero) avrebbe iniziato attività presso __________ il 01.08.2008 con disdetta del contratto di lavoro il successivo 03.09.2008 dopo appena un mese e ciò con effetto al 10.09.2008;
che RI 1 si sarebbe ammalato l'8.09.2008;
che, dal complesso di fatti esposto, del tutto disarmonico, si comprende come il 26.11.2008 un formulario per il passaggio ad una non meglio precisata copertura individuale sarebbe stato trasmesso a RA 1 con termine perentorio per "quanto previsto all'articolo 70 della LAMal";
che, sempre secondo il "ricorso", mese per mese sarebbe stato trasmesso certificato medico attestante inabilità lavorativa;
che "CO 1 non ha mai proceduto al versamento dell'indennità e nemmeno trasmesso la polizza individuale di perdita di salario. Il signor RI 1 è stato pagato per il mese agosto 2008 e figura già assicurato presso la Cassa Malattia CO 1, vedi prelievo del premio di Cassa Malattia per IG. Non si comprende come mai la Cassa malattia CO 1 non abbia mai notificato una decisione in merito al trasferimento nell'assicurazione individuale, nè motivato con decisione formale il diniego del diritto alla prestazione di indennità giornaliera";
che a fronte di quanto precede RA 1 chiede la condanna di CO 1 "a versare l'indennità giornaliera dal 08.09.2008 in seguito e concesso il trapasso nell'assicurazione individuale";
che il giudice delegato non ha trasmesso gli atti ad CO 1 per una risposta di causa alla luce della irricevibilità dell'atto e dell'inutilità di sua retrocessione alla parte ricorrente per suo emendamento;
che il giudice delegato esamina i ricorsi che vengono inoltrati al Tribunale cantonale delle assicurazioni ed è legittimato, art. 4 cpv. 1 LPr. TCA, ad evaderlo se irricevibile o tardivo;
che il giudice delegato, se il ricorso non risponde ai presupposti dell'art. 3 LPr. TCA, lo retrocede alla parte discorrente perchè lo completi assegnandoli un termine di 15 giorni;
che, per l'art. 3 LPr. TCA, l'atto di ricorso, redatto in lingua italiana, deve contenere una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e conclusioni. Con il gravame va prodotta la decisione impugnata;
che nel caso concreto RA 1, per RI 1, non ha prodotto una decisione formale resa su opposizione impugnabile al TCA;
che neppure è stata argomentata, ed invero nemmeno sostenuta (ciò che da parte di un sindacato uso al patrocinio dinanzi al Tribunale cantonale delle Assicurazioni ci si poteva comunque aspettare), l'esistenza di una denegata giustizia;
che lo scarno ricorso appare contraddittorio. Il testo indica emanazione di decisione 26.11.2008 mentre di tutta evidenza tale scritto non costituisce decisione e, tanto meno, decisione resa su opposizione. Non solo: se si trattasse di decisione impugnabile non si spiega come mai potrebbe essere tempestivo un ricorso inoltrato 14 mesi dopo la data d'emanazione. Nel corpo del ricorso si indica poi che CO 1 non ha emanato una decisione sul passaggio all'assicurazione individuale;
che non è peraltro chiaro - anche per l'assenza di riferimento a documento specifico - il "prelievo" del premio di cassa malati IG;
che il gravame in discussione non è, di tutta evidenza, emendabile con la concessione del termine di cui all'art. 4 cpv. 3 LPr. TCA;
che in effetti, lo si ripete, impugna una decisione del novembre 2008 che non ha nessuna delle caratteristiche di una decisione e non costituisce, in difetto di argomentazioni, motivazione e conclusione ed in difetto dei presupposti materiali, un ricorso per denegata giustizia;
che, alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato irricevibile. RA 1 viene invitata, alla luce della frequente assunzione di mandati di patrocinio, a migliore diligenza pro futuro.
Si prescinde eccezionalmente dal carico di una tassa di giustizia e spese ma con preciso avviso che, a fronte di situazione analoga, in futuro, si percepiranno congrue tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti