Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2010.59

 

ir/gm

Lugano

8 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2010 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 26 gennaio 2010 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

considerato,                   in fatto e in diritto

 

 

                                    Ÿ   che RI 1 si è rivolto al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni con scritto del 20 febbraio 2010 con cui ha indicato di avere ricevuto “lo scorso mese di gennaio una richiesta di <affiliazione alla cassa malati> di cui ero all’oscuro”. RI 1 indica infatti di avere iniziato un’attività lavorativa in Svizzera nel gennaio 2009 ottenendo il relativo permesso G per il tramite del precedente datore di lavoro. Egli segnala di essere attivo presso il Ristorante __________ di __________ e di non avere ricevuto nessuna richiesta di assoggettamento a una cassa malati;

 

                                    Ÿ   che, ricevuto il gravame il 9 marzo 2010, il medesimo giorno il giudice delegato ha interpellato sia il ricorrente, chiedendogli l’elezione di un domicilio legale in Svizzera e di volere trasmettere la decisione formale impugnata emessa su reclamo; sia l’amministrazione cantonale, interessata telefonicamente, per ottenere i medesimi documenti;

 

                                    Ÿ   che il ricorrente ha trasmesso il 6/8 aprile 2010 uno scritto in cui indica di non avere ricevuto alcuna decisione formale da parte dell’Istituto delle assicurazioni sociali segnalando il suo iter professionale in Svizzera, rammentando l’unico obbligo esistente di assicurarsi contro gli infortuni ai sensi della LAInf (e dimenticando con ciò la LAMal così come voluto con la sottoscrizione degli accordi bilaterali, in assenza di una tempestiva opzione per il regime sanitario nazionale del frontaliere, come si vedrà);

 

                                    Ÿ   che dal canto suo l’amministrazione ha trasmesso al TCA unicamente copia dello scritto 26 gennaio 2010 destinato al ricorrente (intimato al suo domicilio di __________) con cui ha evidenziato l’assenza di un diritto d’opzione “verso l’Italia” (ossia per il sistema sanitario nazionale del frontaliero) ricordando allo stesso il sussistere di un obbligo di affiliazione in Svizzera per lui e per tutti i famigliari che non esercitano attività lavorativa;

 

                                    Ÿ   che, nel medesimo scritto oggetto qui di impugnativa, l’amministrazione cantonale ha concesso al signor RI 1 un termine scadente il 26 febbraio 2010 per trasmettere il certificato d’iscrizione all’assicurazione malattia svizzera di sua scelta in difetto di che, senza ulteriore comunicazione, “questo Ufficio procederà a norma di legge con l’iscrizione in forma coattiva presso un assicuratore svizzero riconosciuto”;

 

                                    Ÿ   che, nel suo scritto di complemento del 6/8 aprile 2010 il ricorrente entra nel merito dell’obbligo assicurativo, considerandolo ingiusto, ed osserva assenza di una informazione in merito al diritto d’opzione. Egli conclude il suo esposto confidando in una “risposta logica”;

 

                                    Ÿ   che l’atto, alla luce dell’esito della procedura, non è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione di una risposta di causa;

 

                                    Ÿ   che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

 

                                    Ÿ   che Il tema dell’obbligo assicurativo in Svizzera da parte di frontalieri che non hanno esercitato il diritto d’opzione o lo hanno fatto tardivamente, è stato oggetto di una serie di sentenze a partire dal 9 novembre scorso (prima tra tutte ed emessa dal TCA nella sua composizione completa la sentenza in re S., inc. 36.2009.18 sul tema specifico si vedano anche le decisioni 36.2009.86 in re C., 36.2009.51 in re V. e 36.2009.78 in re P., tutte del 05.01.2010). Come noto l’Istituto delle assicurazioni sociali - e per esso l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia (dal 1 febbraio 2010 sostituito dalla CCC AVS) – vigila sull'assoggettamento all’obbligo d’assicurazione, ciò anche con riferimento alle norme che discendono dall’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone e dall’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS (art. 1 Reg.LCAMal del 16 novembre 2007);

 

                                    Ÿ   che nell’ambito della sua attività l’unità amministrativa è abilitata ad emettere decisioni formali. Per ciò fare, come rammenta l’art. 76 LCAMal, applica la Legge di procedura per le cause amministrative. Contro le decisioni emesse in virtù della legge cantonale d’applicazione della LAMal all’assicurato rispettivamente alla persona colpita è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che ha emesso il provvedimento, e ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Avverso le decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione (art. 76 cpv. 2 LCAMal). Il TCA, adito dalla parte interessata e toccata dalla decisione emessa su reclamo, applica la LPRTCA vigente dal 1 ottobre 2008. Per quanto non stabilito dalla stessa, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, la legge cantonale di procedura per le cause amministrative;

 

                                    Ÿ   che, in concreto, come palesemente ammesso dal ricorrente e come indicato anche dall’amministrazione interessata, non è stata emessa alcuna decisione e tanto meno alcuna decisione è stata emessa a seguito di reclamo;

 

                                    Ÿ   che, come ricorda la LPRTCA al suo articolo 1, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni decide sulle “altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi”. Per l’art. 2 della medesima legge procedurale il Tribunale è pure competente per i ricorsi che possono essere interposti “anche se l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante la domanda dell’assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo”;

 

                                    Ÿ   che, nel caso in discussione, va assolutamente esclusa una denegata giustizia da parte dell’amministrazione, ritardo od assenza di decisione neppure lamentati dal ricorrente;

 

                                    Ÿ   che il ricorso in discussione appare irricevibile in concreto in difetto di emanazione – allo stato attuale – di una decisione emessa su reclamo da parte della competente amministrazione;

 

                                    Ÿ   che per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294);

 

                                    Ÿ   che secondo la giurisprudenza e la dottrina costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta ed individuale in maniera imperativa (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, 2.a edizione, ad art. 49, n. 2 e seguenti, pag. 610 e seguenti; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; cfr. DTF 133 V 53; cfr. anche  DTF 122 V 189 consid. 1, DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463). Pertanto quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162);

 

                                    Ÿ   che in concreto lo scritto 26 gennaio 2010 impugnato dal ricorrente non costituisce palesemente una decisione limitandosi ad indicare una situazione giuridica invitando l’assicurato a conformarvisi in tempi ben precisi, a volere effettuare delle comunicazioni in circostanze ben precise e preannunciando che, in difetto di adeguamento alla situazione giuridica ritenuta, l'amministra- zione provvederà ad emanare una decisione formale impugnabile;

 

                                    Ÿ   che da quanto precede consegue che il ricorso formulato dal ricorrente è manifestamente irricevibile e ciò a prescindere dall’aspetto formale (essendo comunque carente nelle proprie conclusioni). La procedura va quindi stralciata senza conseguenze di tasse e spese. RI 1 potrà impugnare l’eventuale decisione che venisse emanata nell’ambito descritto dall’amministrazione cantonale dapprima mediante reclamo e, quindi, potrà inoltrare contro la stessa – se lo riterrà – un ricorso al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso del 20 febbraio/9 marzo 2010 formulato da RI 1, __________, è irricevibile.

 

                                   2.   Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.       

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti