Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 13 gennaio 2010 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi (già Ufficio dell'Assicurazione malattia), 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie |
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ritenuto in fatto
RI 1, cittadina italiana residente a __________ (Italia), nata nel 1961, è attiva presso la __________ di __________ (doc. 1),
con decisione del 27 aprile 2009 (doc. C) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha affiliato d'ufficio RI 1, con effetto dal medesimo giorno, alla Cassa malati __________, non avendo ella esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,
il provvedimento è stato confermato, anche in seguito alle lamentele dell'assicurata (doc. B), con decisione su reclamo dell'8 gennaio 2010 (doc. A),
contro la predetta decisione RI 1 è insorta al TCA il 22 gennaio 2010 (doc. I), sostenendo di non essere stata informata personalmente sulla possibilità di optare in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza e neppure della sanatoria decisa dall'autorità cantonale nel corso del 2008, probabilmente a causa dei noti disguidi postali in Italia visto oltretutto che l'invio del 12 giugno 2008 non è avvenuto per raccomandata, ed ha inoltre affermato di avere saputo della possibilità di esercitare il diritto d'opzione soltanto con la notifica, per raccomandata, della decisione di affiliazione d'ufficio del 27 aprile 2009,
il 27 gennaio 2010 (doc. Vbis) la ricorrente ha ricevuto un'identica decisione su reclamo datata 13 gennaio 2010 emanata dall'UAM, sempre per invio raccomandato, che annulla e sostituisce quella dell'8 precedente,
su invito del TCA (doc. VI), il 10 febbraio 2010 (doc. VII) l'assicurata ha affermato che, visto che la decisione su reclamo dell'8 gennaio 2010 è stata annullata, le sue motivazioni ricorsuali del 22 gennaio 2010 valevano ugualmente per la nuova decisione su reclamo del 13 gennaio 2010,
con risposta del 28 gennaio 2010 (doc. III) l'allora UAM ha chiesto la reiezione del ricorso, rinviando alle argomentazioni esposte con la decisione impugnata,
la ricorrente, ora rappresentata da RA 1, non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. XI),
considerato in diritto
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003),
l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,
giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),
la regolamentazione poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, la ricorrente è infatti una lavoratrice che è o è stata soggetta alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),
trattandosi di una fattispecie internazionale, occorre in primo luogo stabilire il diritto applicabile,
il titolo II del regolamento n. 1408/71 (art. 13 a 17bis) contiene alcune regole per la risoluzione della questione. L'art. 13 n. 1 enuncia il principio dell'unicità della legislazione applicabile in funzione delle regole previste dagli art. 13 n. 2 a 17bis, dichiarando determinanti le disposizioni di un solo Stato membro. Salvo eccezioni, il lavoratore subordinato è soggetto alla legislazione del suo Stato di occupazione salariata, anche se risiede sul territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro. Il lavoratore frontaliere è dunque soggetto, in virtù di questo principio, alla legislazione dello Stato in cui lavora (principio della lex loci laboris); lo Stato competente è lo Stato di impiego (art. 13 n. 2 lett. a del regolamento n. 1408/71; DTF 135 V 339 consid. 4.3.1 pag. 343; 133 V 137 consid. 6.1 pag. 143 con riferimenti),
sono però possibili eccezioni a questo principio. In effetti, in applicazione dell'art. 89 del regolamento n. 1408/71, l'Allegato VI dello stesso regolamento indica le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri. Questo allegato è stato completato dalla Sezione A dell'Allegato II ALC “Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”, da cui risulta che le persone soggette alle disposizioni di legge svizzere possono, su domanda, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria (LAMal) per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e, in alcuni casi, Finlandia e Portogallo (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3b, nella sua versione modificata dalle decisioni n. 2/2003 e 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 e del 6 luglio 2006 [RU 2004 1277 e RU 2006 5851]). Tale facoltà è comunemente detta “diritto d'opzione” (DTF 135 V consid. 4.32 pag. 344),
in virtù di questo diritto di opzione, le persone residenti in Italia e che lavorano in Svizzera possono scegliere se assicurarsi – insieme ai familiari senza attività lavorativa – in Svizzera secondo il regime di assicurazione malattia della LAMal oppure in Italia secondo il sistema sanitario nazionale italiano. L'eventuale esenzione dall'obbligo di assicurazione in Svizzera deve però essere chiesta con una domanda che va presentata alla competente autorità cantonale in materia di assicurazione malattia del luogo di lavoro entro i tre mesi successivi all'obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa e bb). Per i lavoratori frontalieri detto termine comincia a decorrere dal primo giorno di lavoro (sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, consid. 2.3.3),
per l'art. 2 cpv. 6 OAMal, introdotto in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, a domanda, sono esentate dall'obbligo d'assicurazione – sancito dall'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal in combinazione con l'art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal (v. DTF 131 V 202 consid. 2.2.1 pag. 205) – le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'ALC e al relativo Allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera,
in concreto, è pacifico che l'interessata non ha presentato alcuna domanda di esenzione nel termine di tre mesi dall'obbligo di assicurarsi in Svizzera,
tuttavia la successiva messa in atto della procedura in sanatoria, di cui la ricorrente afferma di non essere stata informata, ha riaperto un nuovo termine, scaduto il 30 settembre 2008, per esercitare il diritto di opzione,
in un caso analogo alla presente fattispecie, con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 (pervenuta al TCA il 22 settembre 2010 e destinata a pubblicazione), il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'allora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008,
l'Alta Corte ha esaminato la natura giuridica della misura, adottata dall'UAM d'intesa con le autorità federali, per stabilire se il ricorrente è stato davvero messo in condizione di esercitare il diritto di opzione entro il nuovo termine concesso e dello scritto del 12 giugno 2008 tramite il quale l'autorità cantonale ha informato i frontalieri della procedura di sanatoria con l'assegnazione del termine del 30 settembre 2008 per “regolarizzare” la situazione,
dopo aver rammentato che l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il Tribunale Federale ha lasciato indecisa l'esatta natura del provvedimento poiché, sia che si consideri la comunicazione del 12 giugno 2008 come una decisione individuale-concreta o diffida o come altro documento ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento 574/72, sia che si voglia qualificare la sanatoria in quanto tale quale atto generale-astratto o generale-concreto, la sostanza non muterebbe giacché, dal momento che la corretta notifica dell'atto non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente,
la Massima istanza ha poi evidenziato che l'UAM non è stato in grado di fornire la prova (secondo il grado della verosimiglianza preponderante) dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza (“Machtbereich”) del destinatario e che la Corte cantonale, che ha escluso la sussistenza per l'UAM di un obbligo di informazione individuale e personale ai frontalieri, non ha ritenuto necessario approfondire oltre la questione tralasciando così di sentire il datore di lavoro del ricorrente. Quest'ultimo anche in occasione dell'udienza del 25 settembre 2009 aveva negato di essere stato informato tramite la posta o il suo datore di lavoro sul diritto alla sanatoria. Di conseguenza, potendosi basare sulla dichiarazione dell'insorgente, che ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della possibilità di optare soltanto con la decisione di affiliazione d'ufficio del 17 febbraio 2009 ed avendo il ricorrente prontamente reagito, il 25 febbraio 2009, dopo aver appreso della possibilità di esercitare il diritto di opzione, il TF ha stabilito che l'insorgente non ha agito tardivamente e poteva validamente chiedere di essere esentato dall'obbligo assicurativo in Svizzera con effetto ex tunc, ossia dall'inizio del suo ipotetico assoggettamento (Allegato II ALC, Sezione A cpv. 1 lett. o cifra 3 b aa seconda frase; sentenza citata, consid. 5.9 e 5.10),
l'Alta Corte, ritenuto inoltre che l'assicurato ha esibito la tessera europea di assicurazione malattia della regione italiana di confine dove il frontaliere risiede, ha ritenuto adempiute le condizioni previste dall'art. 2 cpv. 6 OAMal per ottenere l'esenzione dall'obbligo assicurativo in Svizzera,
il TF ha inoltre evidenziato come, pur trattandosi di fatti nuovi, le autorità cantonali sembrerebbero nel frattempo avere modificato la loro prassi ed ha affermato che ”Nell'accogliere il 21 aprile 2010 una mozione dell'11 marzo 2008” che “chiedeva una moratoria nell'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1, il Gran Consiglio ticinese, considerato evaso l'atto parlamentare per quel che concerneva la sanatoria scaduta il 30 settembre 2008 (oggetto delle presenti procedure di ricorso), ha osservato che dall'ottobre 2008 si sarebbero registrati circa 1800 nuovi casi di frontalieri che non hanno esercitato il diritto di opzione. Ora, da una lettura del rapporto n. 6311R del 30 marzo 2010 della Commissione della gestione e delle finanze (consultabile al sito del Cantone Ticino www.ti.ch) sembrerebbe che l'autorità cantonale ha deciso una nuova procedura in sanatoria nei confronti di questi nuovi frontalieri ai quali, questa volta, è (stata) inviata per posta raccomandata la diffida a voler esercitare l'eventuale diritto di opzione”,
alla luce di quanto sopra esposto, considerato che la fattispecie in esame è in parte simile a quella giudicata dal Tribunale Federale con la citata sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, come pure è analoga ad altri casi giudicati di recente da questo Tribunale (STCA del 4 ottobre 2010, 36.2009.148; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.4; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.23; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.34; STCA del 7 ottobre 2010, 36.2010.50; STCA dell'11 ottobre 2010, 36.2010.16), rammentato che spetta all'autorità amministrativa (UAM, ora Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) accertare i fatti d'ufficio (cfr. art. 76 cpv. 1 seconda frase LCAMal, art. 18 cpv. 1 LPAmm, art. 43 LPGA), rilevato che in concreto l'allora UAM non ha interpellato il datore di lavoro dell'insorgente, al fine di garantire il doppio grado di giudizio il ricorso va quindi accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti all'autorità cantonale competente,
di conseguenza, dopo avere accertato se per il tramite del datore di lavoro dell'interessata la sua comunicazione è pervenuta nella sfera d'influenza della ricorrente (cfr. consid. 5.9, pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), alla quale domanderà la produzione della tessera europea di assicurazione malattia per comprovare di essere assicurata nel suo Paese di residenza (cfr. consid. 6.1 pag. 17 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), e dopo avere inoltre esaminato nuovamente l'intera fattispecie anche alla luce della decisione del 21 aprile 2010 del Gran Consiglio ticinese che ha accolto una mozione dell'11 marzo 2008 sull'affiliazione retroattiva all'assicurazione malattia svizzera dei frontalieri che non avevano riempito (nel 2002) il modulo TI1 (cfr. anche consid. 5.11 pag. 16 della sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010), la Cassa cantonale di compensazione dovrà rendere una nuova decisione formale,
stanti così le cose alla ricorrente, vincente in causa e rappresentata da un sindacato, vanno assegnate delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), ridotte, alla luce del fatto che le motivazioni contenute nell'impugnativa sono in parte simili a quelle di numerose altre procedure, con la conseguenza di minore impegno di patrocinio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e l'incarto è rinviato alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa di compensazione verserà alla ricorrente Fr. 500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti