Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2010.60

 

TB

Lugano

18 maggio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo dell'11 gennaio 2010 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto che

 

RI 1, nato nel 1967, cittadino italiano residente in Italia, è al beneficio di un permesso G per frontalieri essendo attivo da anni presso l'attuale __________, precedentemente denominata __________ di __________,

 

il 27 gennaio 2009 (doc. 1) l'allora Ufficio dell'assicurazione malattia di Bellinzona (dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione - Ufficio dei contributi) ha emesso una decisione di affiliazione d'ufficio all'assicurazione malattia svizzera nei confronti di RI 1, con effetto dal medesimo giorno, presso __________, non avendo egli esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario del suo Paese di residenza né entro il termine di tre mesi previsto dall'Allegato II all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa, né entro il termine del 30 settembre 2008 accordato il 12 giugno 2008 dall'Ufficio dell'assicurazione malattia (UAM), previa indicazione delle Autorità federali, per sanare la situazione venutasi a creare in seguito al mancato esercizio del diritto di opzione da parte di migliaia di frontalieri residenti in Italia,

 

questo invio raccomandato, spedito il medesimo giorno all'indirizzo dell'assicurato in Via __________ a __________ __________ (__________, Italia), è stato timbrato dalle poste italiane il 30 gennaio 2009 ed è tornato al mittente il 3 febbraio 2009, con l'indicazione che il destinatario era sconosciuto,

 

il 19 febbraio 2009 (doc. 2) l'UAM ha quindi rispedito per raccomandata la decisione formale all'assicurato, ma presso l'indirizzo del suo datore di lavoro, l'allora __________ di __________,

 

il 25 maggio 2009 (doc. 3) RI 1 ha inviato un'e-mail ad una funzionaria dell'Ufficio assicurazione malattia, rilevando di avere ricevuto la raccomandata dell'amministrazione "presso gli uffici della __________ il giorno 2 febbraio 2009, ed arrivata nelle mie mani solo il 30 aprile 2009.",

 

l'interessato ha osservato che dal 2 luglio 2007 non risiede più nella casa di __________, dato che da quando si è trasferito a __________ non ha avuto occasione di recarsi al vecchio indirizzo, motivo per cui non era a conoscenza della sua iscrizione d'ufficio alla cassa malati svizzera,

 

l'assicurato ha inoltre precisato che "vivendo in giro per il mondo non necessito della vostra assicurazione (tra l'altro ne ho già una privata italiana), e vi chiedo pertanto di voler stralciare la mia situazione.",

 

infine, ha affermato di essere certo di non avere mai ricevuto il modulo ufficiale TI1 menzionato nella decisione impugnata,

 

il 28 maggio 2009 (doc. 3) l'autorità cantonale ha risposto che avrebbe inviato la decisione appena possibile,

 

con decisione su reclamo dell'11 gennaio 2010 (doc. III/1), spedita all'assicurato in Via __________ a __________ __________, l'Ufficio assicurazione malattia ha dichiarato irricevibile il reclamo del 25 maggio 2009, giacché il termine di trenta giorni decorrente dall'invio della decisione formale - rinviata il 19 febbraio 2009 -, era stato superato e quindi il reclamo non era tempestivo,

 

questa decisione su reclamo, timbrata il 20 febbraio 2010 dall'ufficio postale di __________, il 25 febbraio 2010 (doc. Xbis) è tornata al mittente per compiuta giacenza,

 

nel frattempo, il 20 gennaio 2010 (doc. 5) l'UAM ha ricevuto da RI 1 uno scritto spedito il 16 gennaio 2010, che ricalca la sua e-mail del 25 maggio 2009 e che è accompagnato, oltre che dal certificato di residenza a __________ dal 2 luglio 2007 rilasciato dal medesimo Comune (doc. 5/1), da una dichiarazione dell'Ufficio del personale del suo datore di lavoro,

 

il 17 dicembre 2009 (doc. 5/2) il datore di lavoro ha dichiarato che quando ha ricevuto, il 19 febbraio 2009, la raccomandata contenente la decisione d'affiliazione di RI 1 alla cassa malati svizzera, quest'ultimo non era presente, siccome era all'estero per un viaggio di lavoro. Questo invio gli è poi stato recapitato soltanto il 30 aprile 2009, ossia troppo tardi per potere inoltrare reclamo nei termini legali,

 

questa dichiarazione contiene altresì l'affermazione secondo cui l'interessato non ha mai ricevuto la (prima) corrispondenza inviata al suo domicilio in Italia, in quanto dal 2 luglio 2007 non risiedeva più nel Comune di __________,

 

con invio raccomandato del 29 gennaio 2010 (doc. 6) l'Ufficio assicurazione malattia ha informato l'assicurato, al suo indirizzo di Via __________, __________ __________, che la decisione su reclamo doveva essere impugnata davanti al TCA,

 

così, l'8 febbraio 2010 (doc. I) RI 1 ha inoltrato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contestando l'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera, a motivo che "sono fermamente convinto di avere subito una pesante limitazione della mia legittima facoltà di scelta a fronte di un comportamento da parte mia assolutamente corretto nei loro confronti.". Il ricorrente ha spiegato di essere un dipendente frontaliero di un'azienda italiana che ha però una sua sede in Svizzera e quindi avrebbe dovuto optare per l'uno o l'altro sistema assicurativo nazionale. Tuttavia, il suo datore di lavoro non gli ha fornito l'apposito formulario TI1 e quindi, non per colpa sua, non ha potuto effettuare la scelta del sistema assicurativo. A causa di ciò, egli è stato affiliato d'ufficio, ma le relative comunicazioni in tal senso gli sono state inviate all'indirizzo di __________, dove da tempo non risiede però più. Il ricorrente ha fatto specifico riferimento alla decisione d'affiliazione, ricevuta dal suo datore di lavoro il 19 febbraio 2009 e consegnatagli soltanto il 30 aprile 2009, quindi troppo tardi per interporre reclamo. A quel punto, egli si è attivato immediatamente presso l'Istituto delle assicurazioni sociali e la cassa malati a cui è stato affiliato d'ufficio, producendo dei documenti a comprova della sua buona fede,

 

l'insorgente ha infine chiesto che gli sia data ora la possibilità di optare per il sistema sanitario (italiano) o altrimenti di "poter stralciare la mia pratica perché viziata dall'origine.",

 

il 1° aprile 2010 (doc. V) il ricorrente - scusandosi per il ritardo con cui ha risposto, visto che era appena rientrato da un lungo viaggio di lavoro in __________ -, a richiesta del TCA del 9 febbraio 2010 (doc. II) ha prodotto la decisione impugnata e ha comunicato l'indirizzo in Svizzera presso cui inviargli la corrispondenza,

 

con la risposta di causa del 9 aprile 2010 (doc. VIII) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la decisione su reclamo e ha evidenziato che agli stranieri incombe l'obbligo di notificare entro 14 giorni al Servizio regionale degli stranieri competente ogni cambiamento, quindi anche quello dell'indirizzo. Ecco perché l'allora UAM gli ha inviato al vecchio indirizzo di __________ la corrispondenza e la decisione d'affiliazione le è poi ritornata con l'indicazione "destinatario sconosciuto",

 

per quanto concerne la circostanza che la sua raccomandata è stata inviata al suo datore di lavoro in Svizzera e da esso è stata ritirata, la Cassa di compensazione ha rilevato che quest'ultimo doveva però anche consegnarla immediatamente al destinatario ed era tenuto a sapere gli spostamenti del suo dipendente. La Cassa ha ricordato che per la notifica di un invio raccomandato non è necessario che sia il diretto interessato a ritirarlo, essendo sufficiente che l'atto entri nella sfera d'influenza del destinatario,

 

l'amministrazione ha inoltre evidenziato che il ricorrente non ha fatto valere l'applicazione dell'art. 41 LPGA chiedendo la restituzione del termine, perciò la notifica è da ritenere avvenuta al momento del ritiro della raccomandata da parte del datore di lavoro. Ad ogni modo, una raccomandata non ritirata è da ritenere notificata al più tardi l'ultimo dei sette giorni di giacenza,

il 12 aprile 2010 (doc. IX) il TCA ha intimato al ricorrente, presso il suo datore di lavoro, la risposta della Cassa, con l'invito a produrre nuovi mezzi di prova entro 10 giorni,

 

l'assicurato non vi ha però dato seguito,

 

 

considerato in diritto che

 

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007),

 

prima di entrare nel merito della questione dell'affiliazione d'ufficio del ricorrente e dei suoi familiari alla Cassa malati svizzera non avendo egli optato entro il 30 settembre 2008 a favore del sistema sanitario italiano (a quel tempo, egli era infatti domiciliato in Italia e lavorava in Svizzera come frontaliero), occorre esaminare la tempestività del suo reclamo,

 

infatti, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294),

 

se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b),

 

in concreto, il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione impugnata, ossia la tempestività del reclamo. Le altre questioni evocate nel ricorso (come la possibilità di optare, ora, per il servizio sanitario italiano o l'assicurazione malattia svizzera e quindi, implicitamente, l'annullamento dell'affiliazione all'assicurazione svizzera) esulano invece dalla presente vertenza e le relative censure sono irricevibili,

 

l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) è entrato in vigore il 1° giugno 2002 ed è applicabile al caso di specie sotto il profilo temporale,

 

giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (in seguito: regolamento n. 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), come pure il già citato regolamento (CEE) n. 574/72, oppure disposizioni equivalenti. Anche la LAMal rinvia, al suo art. 95a (lett. a), all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento. Per contro i due nuovi regolamenti (CEE) n. 883/2004 (GU L 200 del 7 giugno 2004) e 987/2009 (GU L 284 del 30 ottobre 2009), che hanno rimpiazzato i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e che sono applicabili nell'Unione europea dal 1° maggio 2010, non sono ancora validi nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE (comunicazione UFSP agli assicuratori e ai governi cantonali del 30 aprile 2010),

 

la regolamentazione poc'anzi menzionata è applicabile alla fattispecie in esame pure da un punto di vista personale e materiale. Di cittadinanza italiana, il ricorrente è infatti un lavoratore che è o è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri (art. 2 n. 1 del regolamento n. 1408/71). Inoltre l'oggetto del contendere riguarda l'applicazione di legislazioni (sul concetto v. art. 1 lett. j del regolamento n. 1408/71) relative a uno dei rischi enumerati espressamente all'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1408/71 e più precisamente alla sua lettera a (prestazioni di malattia e di maternità; cfr. DTF 135 V 339 consid. 4.2 pag. 343; 131 V 202 consid. 2.2 pag. 204 seg.),

 

con sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, pubblicata in DTF 136 V 295, il TF ha accolto il ricorso di un lavoratore frontaliere che affermava di non essere stato informato personalmente della procedura in sanatoria avviata dall'allora UAM che gli avrebbe permesso di esercitare nuovamente il diritto d'opzione entro il 30 settembre 2008,

 

nella citata sentenza, a proposito della notifica irregolare di un atto amministrativo all'estero, l'Alta Corte, al consid. 5.1, ha affermato che trattandosi di fattispecie internazionale, va subito premesso che, per prassi costante, la notifica all'estero di un documento ufficiale, quale può ad esempio essere un atto giudiziario oppure una decisione amministrativa, costituisce un atto d'imperio che, salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare (DTF 125 V 47 consid. 3a pag. 50 con riferimenti), a meno che non riguardi una comunicazione di natura meramente informativa senza effetti giuridici che in tal caso può essere direttamente notificata per posta (decreto K 18/04 del 18 luglio 2006 consid. 1.2; parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri [DFAE], in: GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368). Il mancato rispetto di questi principi comporta una violazione della sovranità dello Stato estero e, quindi, del diritto internazionale pubblico (DTF 124 V 47 consid. 3b pag. 51; RDAT I-1993 n. 68 pag. 176 consid. 2b; decreto citato K 18/04 consid. 1.2 in fine),

 

un atto è segnatamente qualificabile quale atto ufficiale se la sua notifica serve all'adempimento di un compito statale. Per la definizione di atto d'imperio non è per contro necessario che la sua notifica produca un pregiudizio immediato per il suo destinatario (parere della Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, in: GAAC 65/II [2001] n. 71 pag. 761). Effetti giuridici esplica ad esempio anche l'assegnazione di un termine e la contestuale comminatoria di perenzione in caso di sua mancata osservanza (GAAC 66/IV [2002] n. 128 pag. 1368) (DTF 136 V 295, consid. 5.2),

 

la notificazione irregolare di un atto amministrativo all'estero non esplica effetti giuridici e non può cagionare alcun pregiudizio al suo destinatario (DTF 124 V 47 consid. 3a. pag. 50 con riferimenti; sulla portata generale di questo principio cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1115). È infatti solo con la sua comunicazione ufficiale alle parti che esso acquista esistenza giuridica. Fintanto che non è comunicato, l'atto non esiste (v. DTF 122 I 97). Senza notificazione l'interessato non ha conoscenza del suo contenuto e non può prendere i provvedimenti necessari. La notificazione è pertanto indispensabile (cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 25, 141, 188). Anche in caso di diffida, il suo destinatario deve essere (direttamente e personalmente) informato sulle conseguenze alle quali si espone in caso di inosservanza del termine (o dell'ordine) impartito (cfr. per analogia RDAT II-1995 n. 58 pag. 152 consid. 3b; cfr. pure DTF 111 V 322 e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 224/04 del 28 aprile 2005 consid. 4.3 e 4.4) (DTF 136 V 295, consid. 5.3),

 

nell'ambito applicativo dell'ALC, il regolamento n. 1408/71 contempla agli art. 84-93 alcune norme di procedura amministrativa internazionale. Per l'art. 84 n. 3, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari. Da parte sua, l'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 stabilisce che le decisioni e altri documenti rilasciati da un'istituzione di uno Stato membro e destinati a persona che risiede o dimora nel territorio di un altro Stato membro possono essere notificati direttamente all'interessato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale disciplina mira ad eliminare alcuni ostacoli di natura tecnica ed amministrativa che potrebbero scoraggiare i lavoratori che intendono recarsi in altri Stati membri in cerca di un'occupazione. La notifica diretta da parte delle istituzioni della previdenza sociale agli interessati residenti in altri Stati membri, senza fare ricorso ad intermediario, cioè mediante il servizio postale, ha la funzione di semplificare le formalità amministrative e di accelerare lo svolgimento delle pratiche pur salvaguardando, con le forme previste, la certezza del diritto a favore degli interessati (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] del 18 febbraio 1975 nella causa 66/74, Farrauto, Racc. 1975, pag. 157, punto 4; sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC [v. DTF 133 V 64 consid. 4.3.2 pag. 631 con riferimenti]) (DTF 136 V 295, consid. 5.4),

 

alla luce di quanto esposto, il TF ha evidenziato che per "decisioni e altri documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72 vanno intesi quegli atti che, senza espressa norma convenzionale, dovrebbero altrimenti essere trasmessi per via diplomatica per poter essere notificati validamente. Sono pertanto anche qui escluse da questa definizione le comunicazioni di carattere meramente informativo che non esplicano effetti giuridici,

 

al consid. 5.8 della citata sentenza il TF ha stabilito che l'UAM, diversamente da un'autorità giudiziaria (DTF 135 V 293 consid. 2.2.3 pag. 295), può senz'altro essere considerato un'istituzione ai sensi di tale disposto, trattandosi di un'autorità incaricata di applicare, almeno in parte, la legislazione in materia (art. 1 lett. n del regolamento 1408/71),

nella sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010, sempre al consid. 5.8 l'Alta Corte ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel caso giudicato: la comunicazione del 12 giugno 2008 che l'Ufficio assicurazione malattia ha inviato a determinati frontalieri concernente la concessione di un termine scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1 consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid. 3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del 24 giugno 2003 consid. 2.3),

 

per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, si ricorda che per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46),

 

in concreto, la decisione di affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009 sembra essere stata notificata all'assicurato in Italia tramite raccomandata semplice e non per raccomandata con ricevuta di ritorno (cfr. decisione su reclamo: “che la decisione è stata spedita per lettera raccomandata in data 27 gennaio 2009),

 

la questione, per i motivi che seguono, non va comunque approfondita da questo Tribunale per sapere se è una "decisioni e altri documenti" ai sensi dell'art. 3 n. 3 del regolamento n. 574/72,

la decisione del 27 gennaio 2009 è infatti stata inviata per raccomandata all'assicurato il 19 febbraio 2009 presso il suo datore di lavoro a __________ ed è tale atto che va qui esaminato,

 

ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 LCAMal contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione. È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative,

 

con sentenza 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 il TF, in un caso in cui la ricorrente (frontaliera) non aveva contestato di aver ricevuto la decisione dell'amministrazione, ma aveva sostenuto di aver esercitato tempestivamente l'opzione in favore del suo Paese di residenza, ha rammentato che gli art. 84-93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) – applicabile nel caso di specie e al quale rinviano sia l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC sia la LAMal (art. 95a) – contengono alcune norme di procedura amministrativa internazionale (v. DTF 136 V 295 consid. 5.4 pag. 306), ma che in mancanza - come in concreto sul tema della prova e la tempestività della notifica di un documento o di una dichiarazione – di una specifica disposizione di diritto comunitario o convenzionale, l'organizzazione della procedura è retta di massima, entro i limiti posti dai principi dell'equivalenza e dell'effettività, dall'ordinamento giuridico interno (v. DTF 130 V 132 consid. 3 e 4 pag. 135 segg.; 128 V 315; SVR 2006 KV n. 6 pag. 13 [K 44/03] consid. 2.4; 2005 AHV n. 1 pag. 1 [H 377/01]),

 

il TF ha poi rammentato che nella procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (DTF 117 V 261 consid. 3b pag. 264; 114 V 213 consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa deve essere dimostrata – dall'amministrazione stessa – secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova – dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa – non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno – come in concreto – della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (DTF 119 V 7 consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pure DTF 121 V 204 consid. 6b; 120 V 33 consid. 3c pag. 37). Queste modalità procedurali valgono indistintamente in presenza di fattispecie nazionali o internazionali, compatibilmente quindi con il principio dell'equivalenza. Similmente queste regole procedurali non rendono praticamente impossibile o oltremodo difficile l'esercizio dei diritti garantiti convenzionalmente dall'ALC – circostanza che il ricorrente peraltro nemmeno pretende -, compatibilmente quindi anche con il principio dell'effettività (v. per analogia DTF 130 V 132 consid. 4.1 pag. 137),

 

nel caso di specie il 19 febbraio 2009 (doc. 2) la Cassa di compensazione ha inviato per raccomandata al ricorrente, presso l'indirizzo del suo datore di lavoro a __________, la decisione di affiliazione d'ufficio del 27 gennaio 2009, tuttavia già spedita in pari data all'interessato al suo (vecchio) indirizzo in Italia, sempre per raccomandata, ma senza successo, dato che l'invio le è ritornato con l'indicazione "destinatario sconosciuto",

 

come visto, spetta all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica comprovare che la notifica della sua decisione è pervenuta al destinatario,

 

l'amministrazione ritiene che la notifica al datore di lavoro dell'assicurato della decisione formale concernente l'affiliazione di RI 1 alla cassa malati svizzera abbia regolarmente esplicato effetti nei confronti del destinatario dal momento del ritiro di quest'invio raccomandato del 19 febbraio 2009 e che quindi le spiegazioni da esso date il 25 maggio 2009 siano tardive, essendo manifestamente trascorsi 30 giorni per formulare reclamo,

 

d'avviso del TCA, questa tesi non può essere tutelata,

 

va ricordato (STF H 60/06 del 3 maggio 2007, consid. 3) che un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e che quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 216/00 del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 no. U 434 pag. 329),

 

detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza ("Machtbereich") del destinatario (DTF 136 V 295 consid. 5.9; STF 8C_621/2007 del 5 maggio 2008, consid. 4.2). Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II no 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure Rtid 2005 II no. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento),

 

nel caso in esame, alla luce degli atti a disposizione, non è certo possibile affermare che il ritiro, da parte di __________, della raccomandata del 19 febbraio 2009 destinata al ricorrente, sia entrata nella sfera d'influenza dell'assicurato e che quindi abbia esplicato automaticamente effetti nei confronti del destinatario,

 

va al riguardo rammentato che, visto che si tratta di stabilire la tempestività del reclamo in ambito amministrativo, l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. sentenza 9C_675/2009 del 26 maggio 2010; cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3),

 

la prova della conclusione che la decisione d'affiliazione sia giunta tempestivamente nella sfera d'influenza del ricorrente non è stata apportata dall'amministrazione,

la Cassa non ha infatti dimostrato in maniera incontrovertibile che il datore di lavoro dell'assicurato era autorizzato a ritirare gli invii per l'interessato e nemmeno che quest'ultimo tollerasse il ritiro sistematico degli invii postali a lui destinati,

 

dagli atti di causa non risulta nemmeno che il datore di lavoro fosse titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze, per ritirare le raccomandate indirizzate al ricorrente,

 

il datore di lavoro dell'assicurato ha semplicemente dichiarato di avere sì ricevuto la raccomandata del 19 febbraio 2009 dell'allora Ufficio assicurazione malattia, ma che in quel momento il destinatario non era presente in azienda siccome all'estero per lavoro (doc. A),

 

in tale evenienza l'UAM, a cui, va ribadito, spettava l'onere, non è stato in grado di fornire la prova, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, dell'avvenuta notifica della sua comunicazione nella sfera di influenza dell'assicurato,

 

di conseguenza, ci si può e deve basare sulla dichiarazione dell'insorgente che sostiene di essere venuto a conoscenza della decisione di affiliazione all'assicurazione malattia svizzera soltanto con la consegna, il 30 aprile 2009, di detta decisione da parte del suo datore di lavoro una volta rientrato a __________ da un viaggio di lavoro (DTF 136 V 295 consid. 5.9),

 

un'interpretazione conforme al principio della buona fede impone alla parte toccata dalla notificazione viziata di agire entro un termine ragionevole dal momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (DTF 136 V 295 consid. 5.10; sul tema v. anche Donzallaz, op. cit., n. 1203 segg.; più in generale sull'applicazione, in mancanza di disposizione specifica contraria, dei principi di procedura di diritto interno anche in ambito convenzionale cfr. DTF 128 V 318),

 

ora, avendo prontamente reagito il 25 maggio 2009 (doc. 3) inviando un'e-mail all'UAM, in cui ha spiegato di avere ricevuto nelle proprie mani soltanto il 30 aprile 2009 la raccomandata del 19 febbraio 2009 giunta a __________ il 2 [recte: verosimilmente il 20] febbraio 2009, dato che per necessità lavorative trascorre molti mesi all'anno in __________ ed in __________ e solo alcune volte all'anno si reca nella sede di __________, il ricorrente non ha agito tardivamente (DTF 136 V 295 consid. 5.10) contro la decisione d'affiliazione d'ufficio inviata al suo datore di lavoro,

alla luce delle considerazioni esposte, il reclamo del 25 maggio 2009 dell'assicurato non deve quindi essere considerato tardivo;

 

il fatto che il ricorrente abbia usato un e-mail per rivolgersi all’amministrazione con il suo reclamo non può essergli di pregiudizio. Infatti, nell’ambito dell’applicazione della LPGA e dell’OPGA – qui non applicabili all’UAM per le procedure in discussione -, l’opposizione alle decisioni deve avvenire in forma scritta od oralmente durante un colloquio con successiva sottoscrizione da parte dell’opponente e del suo patrocinatore del relativo verbale steso. Se i requisiti di forma non sono rispettati l’amministrazione deve concedere un congruo termine all’opponente per rimediare al difetto, sotto comminatoria di non entrata nel merito. Questa regola discende dal rispetto del principio di buona fede e dal dovere di informazione che incombe alle amministrazioni. In concreto la stessa (art. 10 cpv. 5 OPGA) deve essere applicata analogeticamente anche nell’ambito delle procedure come quella qui in discussione . Alla luce di un reclamo presentato in forma non corretta il reclamante deve essere reso attento al difetto e deve essere posto in misura di rimediarvi a breve termine, ciò anche se l’amministrazione ritenga che il reclamo stesso, come in questo caso, sia intempestivo. Come detto la forma usata dal ricorrente per il reclamo, visto quanto precede, non lo deve pregiudicare. Il suo atto deve essere considerato tempestivo;

 

come specificato in precedenza il Tribunale cantonale delle Assicurazioni non può esaminare nel merito l'affiliazione del ricorrente alla Cassa malati __________, sarà compito dell’amministrazione – cui gli atti sono rinviati – provvedere a ciò con la decisione su reclamo in cui dovrà tenere conto della giurisprudenza nel frattempo emessa dal TF;

 

in queste condizioni la decisione su reclamo deve essere annullata ed il ricorso accolto,

 

si ribadisce quindi che l'amministrazione, alla quale l'incarto va rinviato, dovrà di conseguenza emettere una nuova decisione su reclamo tenendo conto delle censure sollevate dal ricorrente (non ha mai ricevuto il formulario TI1, numerose assenze prolungate dal luogo di lavoro in Svizzera, affiliazione al sistema sanitario italiano, ecc.),

 

malgrado sia vincente in causa, siccome non è patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPGA) il ricorrente non ha diritto a ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

 

                                    §   La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa di compensazione affinché si pronunci nel merito.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti