Raccomandata

 

 

Incarto n.
36.2010.71

 

TB

Lugano

15 giugno 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 25 novembre 2009 di

 

 

 AT 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

CV 1  

 

 

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Nel 2008 AT 1 era affiliata ad CV 1 per alcune assicurazioni complementari, quali la __________ Assicurazione __________ di cura medica per prestazioni speciali, la __________ Assicurazione __________ per prevenzione e medicina complementare e la __________ Assicurazione __________ ospedaliera in reparto comune in tutta la Svizzera (doc. 1).

 

                                  B.   Con petizione del 25 novembre 2009 (doc. I) l'assicurata, rappresentata da RA 1, ha postulato la condanna dell'assicuratore malattia a rimborsarle i 48'797,80 – oltre interessi – già pagati per il suo ricovero ospedaliero d'urgenza dal 17 al 27 ottobre 2008 a __________.

L'attrice ha preteso il riconoscimento di Fr. 5'000.- (Fr. 500.- x 10 giorni) dall'assicurazione __________ (art. 9.1 C__________A), evidenziando, però, che in caso di emergenza questa assicurazione complementare copre integralmente i costi di una degenza ospedaliera. Ha poi ricordato l'art. 3.1 C__________A __________ e l'art. 2.5 C__________A __________, che riconoscono anch'essi le prestazioni all'estero.

 

                                  C.   Nella risposta di causa del 4 dicembre 2009 (doc. III) l'assicuratore malattia ha riconosciuto il carattere dell'urgenza del ricovero all'estero dell'attrice, ma ha espresso dubbi circa la documentazione prodotta dall'interessata, poiché dalla nota non si desumerebbe in che cosa sia consistito il trattamento urgente ricevuto. Inoltre, viste le condizioni di vita nella Repubblica __________, si è detto perplesso riguardo alla fondatezza della richiesta dell'attrice, che non ha però provato la bontà della propria pretesa. Dal 27 ottobre 2008, giorno della dimissione dall'ospedale, al 2 dicembre 2008, giorno del suo rientro in Svizzera, l'assicurata avrebbe infatti potuto contattare il Dipartimento della Sanità locale ed informarsi circa la correttezza dell'elevato costo della sua degenza, apportando quindi le necessarie prove a sostegno.

Infine, CV 1 ha contestato una sua presa a carico in virtù delle tre coperture complementari, dato che l'attrice non è stata degente in un ospedale acuto, non si è trattato di una malattia improvvisa e quindi di un'emergenza e non le sono stati dispensati trattamenti della medicina complementare.

 

                                  D.   Con replica del 14 dicembre 2009 (doc. V) l'attrice ha osservato che "le fatture sono state emesse e quietanzate dall'ospedale __________" e che "sarebbe bastato rivolgersi al dipartimento federale degli affari esteri del nostro paese, per verificare se le fatture emesse del __________ corrispondono alle tariffe stabilite del dipartimento di sanità della Repubblica __________.". Ha pertanto ribadito di condannare l'assicuratore al pagamento di Fr. 48'797,80 oltre interessi del 5% dal 31° giorno dopo l'emissione delle fatture.

 

L'assicuratore malattia ha contestato che fosse suo compito verificare le fatture emesse all'estero, visto che l'attrice avrebbe potuto procedervi autonomamente (doc. VII).

L'attrice ha osservato che l'agente del posto consultato dall'assicuratore avrebbe potuto verificare la legittimità delle tariffe. Inoltre, visto che dispone di un'assicurazione complementare che copre tutte le spese fuori Cantone, la sua degenza di dieci giorni sarebbe costata non meno di Fr. 16'000.- (doc. IX).

 

 

                                  E.   Le parti sono state convocate per un'udienza di discussione il 28 maggio 2010 (doc. XIX) nel corso della quale l’attrice, tramite il rappresentante, ha formulato una proposta transattiva che CV 1 ha accettato con scritto 31 maggio 2010 (doc. XX) ribadita e comunicata dal rappresentante dell'attrice il 1° giugno 2010 (doc. XXI).

 

                                  F.   Con la petizione (doc. I) l'attrice ha contestato pure la decisione resa su opposizione dallo stesso assicuratore il 12 novembre 2009 concernente il riconoscimento, nell'ambito dell'assicurazione malattia obbligatoria, di (soli) Fr. 4'573,50 a dipendenza del medesimo ricovero ospedaliero a __________. L'incarto relativo a tale procedura (36.2009.189) viene evaso con sentenza odierna, separata, di questo Tribunale.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                   2.   Durante l'udienza del 28 maggio 2010 (doc. XIX) e con i successivi scambi di scritti 31 maggio e 1 giugno 2010, le parti hanno trovato un accordo riguardo alla domanda di rimborso dei costi di degenza a __________ dal 17 al 27 ottobre 2008.

 

In sede d’udienza è stato verbalizzato:

 

"  Le parti durante la pausa hanno discusso tra loro ed è nata una proposta transattiva con cui la sig.ra AT 1 accetta a tacitazione di tutte le pretese di qualsiasi natura giuridica, ossia dipendenti dall'obbligatoria o dalle complementari, il versamento di un importo omni comprensivo di fr. 17'500.-, compensate le ripetibili e ritenuta l'assenza di percezione di tasse di giustizia e spese da parte del Tribunale come di legge.".

 

                                   3.   In merito alle conseguenze giuridiche di tale accordo, occorre qui evocare la prassi di questa Corte. Infatti, il TCA si è pronunciato di recente in merito alla questione della transazione (STCA del 28 ottobre 2009, 36.2009.166), affermando:

 

"  (…)

come evocato nella sentenza 11 novembre 2004 (36.2004.54) e nella sentenza del 20 febbraio 2007 (36.2006.247), emanate sotto l’egida della previgente Legge di procedura per le cause di competenza di questo Tribunale (abrogata con l’adozione del testo in vigore dal 1 ottobre 2008) che rinviava, per il diritto suppletorio, al CPC Ti (v. art. 23 vLPTCA), la procedura civile regola la transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte, considerando che tali atti pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. La vigente LPTCA del 23 giugno 2008 (in vigore dal 1 ottobre 2008) rinvia invece, quale diritto suppletorio e laddove un istituto giuridico procedurale non sia in essa specificatamente previsto o regolato, alla Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmm) che, in merito al tema, prevede unicamente (art. 27) che la transazione conclusa davanti all’autorità giudicante ha forza di sentenza. Alla luce del carattere civilistico della procedura qui in causa, nonostante il rinvio della procedura alla LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali), la giurisprudenza sviluppata dalle Corti ticinesi e quella del Tribunale Federale in ambito civile relativa alla transazione, acquiescenza e desistenza deve trovare, dinnanzi a questa Corte, piena e completa applicazione riservate le specificità delle procedure di competenza del TCA. L’art. 352 cpv. 1 CPC prevede che la transazione, l’acquiescenza e la desistenza pongano fine alla lite ed hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (art. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause transate, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4); (…).

 

Il Tribunale federale ha definito la transazione giudiziale come un atto consensuale delle parti, destinato a mettere fine al processo con delle concessioni reciproche. Per definizione, essa tende a regolamentare la sorte di una contestazione pendente, disinteressandosi dello sviluppo delle future relazioni tra gli antagonisti (DTF 121 III 397 consid. 2c; 100 II 24 consid. 1; Cocchi/Trezzini, CPC TI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 860 pag. 790).

 

Oggetto di una transazione giudiziaria possono essere unicamente le pretese di cui le parti possono disporre liberamente. Inoltre, il giudice deve verificarne la chiarezza e completezza e, qualora ciò non fosse, offrire il suo aiuto a questo fine. Il giudice non deve invece verificare l'adeguatezza della transazione, ma qualora la stessa manifestamente non resista dinanzi alla legge egli deve rifiutarne l'approvazione (DTF 124 II 8 consid. 3b). L'intervento del giudice non concerne il contenuto della pattuizione, poiché egli si limita a prenderne atto e, al limite, ad approvarlo (Cocchi/Trezzini, CPC TI, op. cit., m. 4 ad art. 352, pag. 789).

 

Il decreto di stralcio di una lite a seguito di avvenuta transazione, ritiro o acquiescenza, non è di per sé appellabile avendo valore di mera formalità, in quanto non tocca in alcun modo i diritti delle parti, che autonomamente hanno posto termine alla lite, ma si limita a dar loro di ciò atto. Appellabile, per contro, è la decisione che con il decreto di stralcio decide su spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, CPC TI, op. cit., m. 1 ad art. 352, pag. 788).

 

Siccome una transazione giudiziaria pone fine alla lite ed ha forza di cosa giudicata non è arbitrario considerare che tale circostanza si oppone al riesame dei punti disciplinati dal citato accordo. Pertanto, le questioni inerenti alla sua esecuzione possono unicamente essere oggetto di una procedura esecutiva, il cui risultato non può dunque essere rivisto nell'ambito di una nuova azione nel merito (STF 5P.7/2000; Cocchi/Trezzini, CPC TI, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 22 ad art. 352, pag. 383).

 

                                   4.   Alla luce di quanto precede, preso atto che fra le parti è intercorsa il 28 maggio 2010 una proposta di transazione che è stata ratificata da entrambe nei giorni seguenti (docc. XX e XXI) questo TCA, verificatane la chiarezza e la completezza come richiesto dalla summenzionata giurisprudenza, stralcia di conseguenza la causa dai ruoli.

 

Non si attribuiscono ripetibili, siccome compensate fra le parti.

 

                                   5.   Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.

S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti